IL TRIBUNALE 
    Sulla questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.80  e
137, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, rileva: 
        con il ricorso depositato il 23 febbraio  2004  la  parte  ha
allegato di avere  prestato  continuativamente  attivita'  lavorativa
fino  al  luglio  2002  quale  dipendente  di  cava  di  marmo,   con
esposizione   al   rischio   morbigeno,   determinante   aggravamento
dell'ipoacusia, gia' accertata; 
        in tale senso a seguito dell'attivita' istruttoria espletata,
e' risultato che il ricorrente ha svolto in via  continuativa,  anche
successivamente  alla  costituzione  della  rendita   (avvenuta   con
decorrenza 28 novembre 1978) l'attivita' lavorativa in relazione alla
quale il beneficio era stato riconosciuto, senza che fosse mutate  le
condizioni  ambientali,  tempo  e  modalita'  di  svolgimento   della
prestazione lavorativa; 
        l'I.N.A.I.L. ha sottoposto il ricorrente a revisione in  data
30  giugno  1995  con  riduzione  della  rendita  dal  37  al  20  %,
successivamente, a seguito di mera  rettifica  ai  sensi  dell'art.9,
d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, riportato con decorrenza  1°  ottobre
2000; 
        l'Istituto  convenuto  oppone  il  termine  massimo  per   la
revisione ai sensi dell'art. 137, d.P.R. n. 1124/1965; 
        il  sistema  assicurativo  contempla   la   possibilita'   di
riconoscimento della  rendita  unica  sul  presupposto  di  infortuni
policroni pure se intervallati da piu' di  dieci  anni  (quindi,  con
superamento  del  limite  temporale  per  la   revisione),   e   tale
regola,come noto, trova applicazione anche nel caso di concorrenza di
infortunio con malattia professionale ai sensi dell'art.  132  d.P.R.
cit.; 
        al contrario, non e' dato rinvenire dal sistema normativo  la
regola  che  afferma  l'ammissibilita'  del  cumulo   nel   caso   di
aggravamento della medesima malattia  -  non  in  base  ad  una  mera
evoluzione della stessa dipendente da originari fattori determinativi
- ma in presenza di una esposizione al fattore morbigeno, protrattasi
medio  tempore,  ovvero  successivamente  rispetto  al   periodo   di
consolidamento della prima rendita; 
        il  dato  normativo,  in  particolare,  non  contempla   come
rilevanti i fattori causali, quale il protrarsi  dell'esposizione  al
rischio morbigeno determinativo di un aggravamento, ma solo, ai sensi
dell'art. 80 cit, il caso di un nuovo infortunio o di nuova  malattia
professionale; 
        su  tale  ultimo  punto  vanno   richiamate   le   definitive
acquisizioni che ha offerto la giurisprudenza  di  legittimita'  alla
luce  dell'intervento  additivo  della  Corte  Cosituzionale  con  la
sentenza 18 maggio 1989, n. 319, in  tema  di  interpretazione  della
disciplina  in  commento  e  della  sua  correlazione  con  la  norma
dell'art. 83 d.P.R cit. in tema di limiti temporali  della  revisione
anche per quanto concerne le malattie professionali (Cass. civ.  sez.
un. sentenze n. 12023 del 19 dicembre 1990 e 6402 del 25  marzo  2005
n. 6402); 
        d'altra parte non si rinviene nel sistema  normativo  neppure
una disposizione che limiti l'esposizione al  rischio  lavorativo  lo
stesso lavoratore, per il quale sia gia' stato accertato  l'insorgere
di malattia professionale in relazione  ai  medesimi  fattori  a  cui
rimanga  esposto  (in  tale  senso  va  richiamata  la   disposizione
dell'art. 136, sui limitati  effetti  che  scaturiscono  dal  mancato
abbandono della «specie di lavorazione per effetto  e  nell'esercizio
della quale la malattia fu contratta»); 
        lo  stesso  sistema  di  norme  enuclea  il  principio  della
generale  copertura  assicurativa   di   ogni   patologia   derivante
conseguente all'esposizione a  rischio  patogeno  (combinata  lettura
degli artt. 2, 3 e 131, d.P.R.  cit.),  costituente  espressione  del
sovraordinato principio costituzionale di cui all'art. 38 Cost.; 
        sotto diverso profilo, invece, attinente il superamento della
soglia non indennizzabile la Corte costituzionale con la sentenza  10
febbraio 1988  n.  179,  ha  avuto  gia'  occasione  di  pronunciarsi
escludendo che l'insorgenza dell'aggravamento, utile per ottenere  il
beneficio,  e  la  sua  conoscenza  non  soffrono  limiti  temporali,
sancendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134 d.P.R. citato,
sotto tale particolare profilo; 
        il diverso profilo per il quale in  questa  sede  si  intende
sollecitare la pronuncia  della  Corte  costituzionale  attiene  alla
diversa ed ulteriore situazione che non concerne  l'evoluzione  della
patologia,  causata  da  fattore  morbigeno  accertato   e   valutato
dall'Istituto assicuratore, ma alla concorrenza con il primo di altro
fattore costituito dalla continuazione dell'esposizione lavorativo al
medesimo rischio morbigeno; 
        non e'  manifestamente  infondato  dubitare,  infatti,  della
legittimita' costituzionale della combinata lettura  degli  artt.137,
131, 132 ed 80 d.P.R. cit. nella parte in cui escludono la  rilevanza
ai fini assicurativi di fattori espostivi al rischio di  aggravamento
della malattia professionale successivi al  momento  di  accertamento
della malattia professionale indennizzabile, rispetto agli  artt.  3,
32 e 38 Cost.; 
        stante il limite di revisione  interno,  secondo  la  cennata
interpretazione giurisprudenziale, che mantiene per i profili diversi
ed evidenziati dalla giurisprudenza di legittimita'  sopra  indicata,
intatta la sua validita' non si rinviene la possibilita'  di  offrire
una diversa opzione ermeneutica di una norma, l'art. 80  che  esclude
la possibilita' di una  revisione  per  l'unica  patologia,  pure  se
aggravata da una  sopravvenuta  esposizione  lavorativa  rispetto  al
tempo dell'accertamento in sede amministrativa, una volta decorso  il
termine del quindicennio previsto dall'art. 137; 
        il limite  temporale  del  quindicennio  correlato  all'unica
malattia  professionale  ed  ancorato   all'eziologia   professionale
originaria, in tale senso, appare limitare  in  modo  irrazionale  il
diritto alla revisione; 
        solo la censura della disciplina scrutinata, nella  parte  in
cui non consente  la  revisione  in  relazione  a  fattori  morbigeni
sopravvenuti in relazione all'unica  patologia  gia'  accertata  come
avente origine professionale,  per  la  quale  risulta  accertato  un
aggravamento  dipendente  da  tali  fattori  ulteriori,  permette  di
assicurare tutela  al  lavoratore  esposto,  mediante  il  meccanismo
regolatore di cui all'art.80; 
        a presidio della certezza dei rapporti giuridici permarrebbe,
in ogni caso, il limite dato dalla prescrizione del diritto ai  sensi
dell'art.,112, primo comma, d.P.R. cit., che  impone  un  obbligo  di
tempestiva denuncia dell'aggravamento (sulla rilevanza anche  a  tali
fini del temine prescrizionale C. cost. 21 aprile 1971, n. 80); 
        nel caso di specie la domanda amministrativa, utile  ai  fini
interruttivi, risulta essere stata  presentata  in  data  4  dicembre
2003; 
        la consulenza tecnica, disposta in  relazione  all'evoluzione
della patologia ha consentito di accertare l'incidenza invalidante di
fattori lavorativi determinanti una maggiore  condizione  invalidante
nella misura del 41 % nel 2003 e del  44  %  nel  2008,  epoca  dello
svolgimento delle operazioni del consulente dell'ufficio; 
        si  tratta,  allora,  di  situazione  determinatasi  tra   la
revisione del 1995 e  la  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  nel
2002, rispetto a domanda intervenuta nel 2003, quindi, di  situazione
che, alla luce degli accertamenti operati in sede istruttoria e degli
esiti della consulenza tecnica  consente  di  ritenere  rilevante  il
sindacato della Corte costituzionale sulle norme della cui tenuta sul
piano  costituzionale  dubita  il  giudicante:  se  dovesse   trovare
applicazione la disciplina richiamata,  infatti,  si  tratterebbe  di
patologia  la  cui  maggiore   incidenza   invalidante   si   sarebbe
determinata, in modo palese, in un momento successivo a quello  utile
per la  revisione,  mentre  solo  attraverso  l'elisione  del  limite
applicativo delle norme citate, sarebbe consentito assicurare  tutela
all'accertata esposizione lavorativa invalidante;