Ordinanza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 3-bis  della
legge della Regione Calabria 26  giugno  2003,  n.  8  (Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario «collegato
alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma  4,
della  legge  regionale  n.  8/2002»),  promossi  dalla   Commissione
tributaria regionale per  la  Calabria  sui  ricorsi  proposti  dalla
Regione Calabria contro l'Enel Produzione s.p.a. e l'Eni  s.p.a.  con
due ordinanze del 4 luglio 2007,  iscritte  ai  nn.  107  e  149  del
registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica nn. 17 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria,  dell'Enel
Produzione s.p.a. e dell'Eni s.p.a.; 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il giudice relatore
Ugo De Siervo; 
    Uditi gli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano  per  la  Regione
Calabria, Livia Salvini per l'Enel Produzione s.p.a. e Gregorio Leone
per l'Eni s.p.a. 
    Ritenuto che con ordinanza del 4 luglio 2007 (reg.  ord.  n.  149
del 2008) la Commissione tributaria  regionale  per  la  Calabria  ha
sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3-bis
della  legge  della  Regione  Calabria   26   giugno   2003,   n.   8
(Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
finanziario «collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2003 - art. 3,  comma  4,  della  legge  regionale  n.  8/2002»),  in
riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione; 
        che il  giudice  rimettente  precisa  di  essere  chiamato  a
pronunciarsi sull'appello proposto dalla Regione Calabria avverso una
sentenza della Commissione tributaria provinciale, con cui  e'  stato
«dichiarato inapplicabile» un  atto  di  accertamento  e  contestuale
irrogazione di  sanzione,  in  capo  ad  Eni  s.p.a.,  relativo  alla
«imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta
di consumo sul gas metano», «istituita», secondo il  giudice  a  quo,
dalla norma impugnata; 
        che la Commissione tributaria di primo grado sarebbe giunta a
tale conclusione a  seguito  della  disapplicazione  dell'art.  3-bis
censurato per contrasto con le  direttive  comunitarie  n.  92/12/CEE
(Direttiva  del  Consiglio  relativa   al   regime   generale,   alla
detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei  prodotti  soggetti
ad  accisa)  e  n.  92/81/CEE  (Direttiva  del   Consiglio   relativa
all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali); 
        che secondo il rimettente, tuttavia, rispetto a tale  profilo
di  compatibilita'  comunitaria  e  all'esperimento  di   un   rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia, «assume rilievo preliminare la
questione di ordinamento interno» concernente  il  contrasto  tra  la
norma impugnata e gli artt. 117, 119, 23 e 53 della Costituzione; 
        che, in particolare, il  legislatore  regionale  non  avrebbe
potuto esercitare nel caso di specie alcun «potere impositivo»; 
        che,  quanto  agli  artt.  117  e  119  della   Costituzione,
sarebbero violati i «criteri di riparto della potesta' di imposizione
tributaria tra lo Stato e le Regioni» in relazione all'art.  8  della
legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del  sistema  tributario  e  per  il  funzionamento
dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di
carattere finanziario); 
        che, quanto agli artt. 23 e 53 della Costituzione, si sarebbe
imposto il pagamento  di  un  tributo  (oltre  che  di  una  sanzione
pecuniaria e di interessi moratori) in  via  retroattiva,  in  quanto
«successivo al fatto costituente il presupposto  della  imposizione»,
in deroga anche agli artt. 1 e 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente); 
        che e' intervenuta in giudizio la Regione Calabria, con  atto
di costituzione depositato  il  12  giugno  2008,  chiedendo  che  la
questione sia dichiarata «inammissibile e comunque infondata»; 
        che si e' costituita in giudizio Eni s.p.a., gia'  parte  del
processo principale, chiedendo  l'accoglimento  della  questione,  in
riferimento  agli  artt.  3,  23,  25,  32,  53,  117  e  119   della
Costituzione; 
        che  la  parte  privata  ricostruisce  anzitutto  il   quadro
normativo relativo all'imposta di consumo sul gas metano,  osservando
che solo in epoca recente  e  con  esclusivo  riferimento  all'accisa
erariale ne sarebbe  stata  prevista  l'applicazione  per  il  metano
impiegato  nella  produzione  di  energia  elettrica,  in  forza  del
d.P.C.m. 15 gennaio  1999  (Modificazioni,  per  l'anno  1999,  delle
aliquote  delle  accise  sugli  oli   minerali   e   delle   aliquote
dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e  orimulsion),
basato sull'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n.  448  (Misure  di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo); 
        che, quanto alle Regioni a statuto ordinario, l'art. 9, comma
1, del d.lgs. 21 dicembre 1990,  n.  398  (Istituzione  e  disciplina
dell'addizionale regionale all'imposta erariale  di  trascrizione  di
cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e  successive  modificazioni,
dell'addizionale regionale all'accisa  sul  gas  naturale  e  per  le
utenze  esenti,  di  un'imposta   sostitutiva   dell'addizionale,   e
previsione della  facolta'  delle  regioni  a  statuto  ordinario  di
istituire un'imposta regionale sulla benzina  per  autotrazione),  ha
istituito un'addizionale regionale all'imposta  di  consumo  sul  gas
metano per impieghi diversi da quelli delle  imprese  industriali  ed
artigiane,  mentre  il  comma  2  della  medesima   disposizione   ha
introdotto un'imposta regionale sostitutiva  della  addizionale,  con
riguardo alle utenze esenti; 
        che, in entrambi tali casi, il  legislatore  statale  avrebbe
vietato di  assoggettare  all'imposizione  tributaria  l'impiego  del
metano ai fini della produzione di energia elettrica; 
        che, in particolare, tale divieto sarebbe contenuto nell'art.
10, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993,  n.  8  (Disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di  contabilita'  pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge  19  marzo  1993,  n.  68,
quanto all'addizionale regionale, e nell'art. 8 della  legge  n.  146
del 1998, quanto all'imposta sostitutiva dell'addizionale  regionale,
norma  di  interpretazione  autentica  dell'art.  10,  comma  9,  del
decreto-legge n. 8 del 1993; 
        che la  norma  impugnata,  in  violazione  di  tale  divieto,
avrebbe esteso il tributo all'impiego di gas  metano  impiegato  come
combustibile nella produzione di energia elettrica  e  per  di  piu',
quanto alla previsione del comma 2 della disposizione impugnata,  con
effetto  retroattivo,  incorrendo  cosi'   nel   dedotto   vizio   di
illegittimita' costituzionale; 
        che con ordinanza del 4 luglio 2007 (reg.  ord.  n.  107  del
2008), del tutto analoga alla precedente, la  Commissione  tributaria
regionale per  la  Calabria  ha  nuovamente  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis della legge della Regione
Calabria 26 giugno 2003, n. 8 in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e
119 della Costituzione; 
        che  si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Calabria,
chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile  e  comunque
infondata»; 
        che, in primo luogo,  la  Regione  ritiene  inammissibile  la
questione, poiche' essa introdurrebbe un «conflitto di  attribuzioni»
concernente i criteri di  riparto  della  competenza  legislativa  in
materia di tributi, sollevato «da parte non legittimata»; 
        che, in secondo luogo, essa sarebbe irrilevante,  poiche'  il
d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva  2003/96/CE
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei  prodotti
energetici e dell'elettricita'), consentirebbe  oramai  l'imposizione
tributaria in oggetto  solo  «per  motivi  di  politica  ambientale»,
sicche', «in assenza di espressa previsione» di tali motivi, l'accisa
e l'addizionale regionale sul consumo del  metano  sarebbero  «venute
meno»; 
        che  viene   altresi'   eccepita   l'inammissibilita'   della
questione,  poiche'  il  rimettente,  pur  avendo  dato  atto  di  un
possibile contrasto tra la norma oggetto e la normativa  comunitaria,
non avrebbe verificato se si dovesse procedere  alla  disapplicazione
della  prima,  con  conseguente  irrilevanza   della   questione   di
costituzionalita'; 
        che, nel merito, la Regione ritiene di poter basare la  norma
impugnata su un'espressa disposizione statale  che  consentirebbe  di
assoggettare all'addizionale regionale il  consumo  di  metano  nella
produzione di energia, ovvero l'art.  8,  comma  7,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, mentre sarebbe  inconferente  l'art.  8  della
legge n. 146 del 1998, evocato dal rimettente, posto che esso ha  per
oggetto non gia' l'addizionale regionale, ma l'imposta sostitutiva di
tale addizionale, che «non riguarda il caso in esame»; 
        che, infine, il tributo non avrebbe carattere retroattivo; 
        che,  successivamente,  la  Regione  ha  depositato  memoria,
insistendo nelle conclusioni appena esposte; 
        che si e' costituita in giudizio Enel Produzione s.p.a., gia'
parte del processo principale, concludendo per  l'accoglimento  della
questione; 
        che, dopo avere ricostruito il quadro  normativo  concernente
l'accisa sul  metano  e  la  addizionale  regionale,  l'interveniente
sottolinea  che  l'art.  8  della  legge  n.  448  del  1998  avrebbe
assoggettato ad imposizione l'impiego del metano nella produzione  di
energia elettrica solo  con  riguardo  alla  prima,  mentre  «non  ha
espressamente  specificato  se  il  gas  metano  utilizzato  per   la
produzione di energia elettrica dovesse  intendersi  imponibile  agli
effetti non solo dell'accisa, ma anche dell'addizionale regionale»; 
        che Enel  Produzione  s.p.a.  ritiene  tuttavia  corretta  la
soluzione negativa; 
        che, sulla base di tale premessa, l'interveniente osserva che
la Regione Calabria non avrebbe potuto ampliare il campo  applicativo
di un tributo da ritenersi a tutti gli  effetti  statale,  in  quanto
istituito e disciplinato dalla legge dello Stato,  ne'  direttamente,
ne' tramite «interpretazione» delle norme statali; 
        che,  inoltre,  sarebbe  altresi'   preclusa   alla   Regione
l'introduzione di un tributo in via retroattiva; 
        che, nell'imminenza dell'udienza  pubblica,  Enel  Produzione
s.p.a. ha  depositato  memoria,  insistendo  nelle  conclusioni  gia'
formulate. 
    Considerato  che  con  due  ordinanze  di  analogo  contenuto  la
Commissione  tributaria  regionale  per  la  Calabria  ha   sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis della  legge
della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8  (Provvedimento  generale
recante norme di tipo ordinamentale  e  finanziario  «collegato  alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della
legge regionale n. 8/2002»), in riferimento agli artt. 23, 53, 117  e
119 della Costituzione: 
        che i giudizi meritano di essere riuniti, in  quanto  pongono
identica questione di legittimita' costituzionale; 
        che  sono  intervenuti  in  giudizio  la  Regione   Calabria,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ed infondata,
nonche' le parti private Eni s.p.a. e  Enel  Produzione  s.p.a.,  che
hanno invece concluso per l'accoglimento; 
        che va dichiarato inammissibile  l'intervento  della  Regione
Calabria nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 149  del  2008,  in
quanto  il  relativo  atto  e'  stato  depositato  oltre  il  termine
perentorio stabilito  dall'art.  3  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanza  n.
124 del 2008); 
        che la norma impugnata, a parere del giudice a  quo,  avrebbe
«istituito», con effetto retroattivo, l'imposta regionale sostitutiva
dell'addizionale regionale all'imposta di  consumo  sul  gas  metano,
incidendo illegittimamente su di un tributo  statale,  in  violazione
dei parametri costituzionali sopra richiamati; 
        che il rimettente ha sollevato le questioni  di  legittimita'
costituzionale ritenendo  che  esse  avessero  «rilievo  preliminare»
rispetto alla non applicazione della norma oggetto, per contrasto con
le direttive comunitarie n. 92/12/CEE  e  n.  92/81/CEE,  di  cui  lo
stesso  giudice  a  quo  ha  prospettato  il  carattere  direttamente
applicabile,  riservandosi  in  ogni  caso  di  ricorrere  al  rinvio
pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia; 
        che, infatti, il giudice tributario di primo  grado,  le  cui
sentenze sono oggetto  di  gravame  innanzi  al  rimettente,  avrebbe
«disapplicato» la norma impugnata, proprio in ragione di tale profilo
di compatibilita' comunitaria; 
        che in questa sede resta del tutto impregiudicato  il  merito
della questione di compatibilita' comunitaria  della  norma  oggetto,
con riguardo sia al contenuto delle citate direttive comunitarie, sia
al preteso carattere direttamente applicabile che il  rimettente  non
esclude di attribuire loro; 
        che, tuttavia, il solo dubbio manifestato dal rimettente  con
riguardo alla possibilita' di non applicare la  norma  impugnata  per
contrasto con il diritto comunitario rende difettosa  la  motivazione
sulla  rilevanza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale,
rispetto alla  quale  «la  questione  di  compatibilita'  comunitaria
costituisce un prius logico e giuridico» (ex  plurimis,  sentenza  n.
284 del 2007; ordinanza n. 415 del 2008); 
        che, inoltre, e'  del  tutto  carente  e  contraddittoria  la
descrizione della fattispecie propria dei giudizi a quibus; 
        che, in particolare, il rimettente non si e' peritato neppure
di delimitare con chiarezza  l'oggetto  della  questione,  posto  che
l'asserzione  secondo  cui   essa   verte   «sull'imposta   regionale
sostitutiva dell'addizionale regionale», confortata  dall'indicazione
a norma interposta dell'art. 8 della legge n. 146 del 1998 relativa a
tale imposta, non trova  corrispondenza  nella  lettera  della  norma
impugnata,  la  quale  si  riferisce  con  ogni  evidenza  alla  sola
addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano; 
        che   tale   vizio   comporta    anch'esso    la    manifesta
inammissibilita' delle questioni (ex plurimis, ordinanza  n.  15  del
2009; ordinanza n. 444 del 2008), con assorbimento di ogni  ulteriore
profilo di inammissibilita'.