IL TRIBUNALE 
    Rilevato che si procede alla convalida dell'arresto  di  Paduraru
Ioan e Petreanu Cristian entrambi nati in Romania rispettivamente  il
7 gennaio 1978 e il 10  aprile  1969,  per  lo  stesso  delitto  p.p.
dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.  286/1998  e  che  la  norma  in
contestazione,  nonche'  la  norma  collegata   di   cui   al   comma
5-quinquies, che impone  obbligatoriamente  l'arresto  del  cittadino
extracomunitario in caso di inottemperanza all'ordine di  espulsione,
si pongono in palese contrasto con gli  artt.  3,  10,  13,  27,  136
Costituzione in quanto in forza del loro disposto viene astrattamente
ad  essere  assoggettato   alla   misura   eccezionale   dell'arresto
obbligatorio un soggetto che,  per  molteplici  motivi  riconducibili
alla  mancanza  di  documenti  personali,  idonei  mezzi  finanziari,
capacita' di procurarsi un  regolare  mezzo  di  trasporto  per  fare
ritorno  in  patria,  non  si  trova  generalmente  nelle  condizioni
materiali  di  adempiere  spontaneamente  all'ordine  di  espulsione,
determinandosi  cosi',   in   modo   assolutamente   aprioristico   e
indiscriminato,  una  inammissibile  menomazione  del  principio   di
colpevolezza di cui all'art.  27  Costituzione  e  di  inviolabilita'
della liberta' personale. 
    Rilevato altresi', per quanto concerne l'art.  136  Costituzione,
che la normativa anzidetta risulta avere  sostanzialmente  eluso,  se
non  apertamente  violato,  il  precedente  giudicato   della   Corte
costituzionale che aveva dichiarato  la  illegittimita'  di  identico
congegno normativo,  essendosi  di  fatto  raggiunto  tale  risultato
mediante la surrettizia trasformazione della  precedente  fattispecie
contravvenzionale  (su  cui   era   intervenuta   la   pronuncia   di
incostituzionalita'),  nella  attuale   previsione   delittuosa   che
tuttavia non trova razionale giustificazione,  quanto  a  rigore  del
trattamento  sanzionatorio,  nell'equo   contemperamento   del   bene
giuridico tutelato dalla norma, con il bene supremo della liberta'  e
della sicurezza personale. 
    Rilevato, a tal riguardo, come appaia ragionevolmente  plausibile
affermare che,  in  mancanza  di  un  effettivo  trasferimento  dello
straniero  fuori  del  territorio  dello  stato  italiano  ad   opera
dell'autorita', e a fronte  della  impossibilita'  pratica  da  parte
dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo Paese,  non
puo' oggettivamente pretendersi che questi esegua  spontaneamente  un
provvedimento a lui pregiudizievole. 
    Rilevato che d'altra parte, il fatto in se' della fuoriuscita dal
territorio  dello  Stato,  se  da   un   lato   potrebbe   soddisfare
astrattamente  il  contenuto   del   provvedimento   di   espulsione,
dall'altra  esporrebbe  in  modo  irrazionale  e  ingiustificato   lo
straniero ad altre conseguenze personali e  giuridiche  perfino  piu'
gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza clandestina in Italia,
in quanto non potendo  raggiungere  in  condizioni  di  sicurezza  il
proprio Paese, questi si troverebbe per lo piu'  costretto  a  optare
per altre soluzioni costituite dal necessario e contestuale  ingresso
nel  territorio  di  altro  Stato,  appartenente  o  meno  all'Unione
europea, finendo cosi' con il dovere accettare il rischio, certamente
inesigibile, di subire altre ripercussione legali in danno della  sua
liberta'. 
    Rilevato che il trattamento sanzionatorio  attualmente  riservato
allo straniero che non ottempera l'ordine di espulsione  si  pone  in
palese contraddizione con gli  obblighi  giuridici  di  tutela  delle
persone vittime del traffico internazionale di esseri  umani  assunti
dall'Italia in  virtu'  delle  convenzioni  e  dei  protocolli  delle
Nazioni Unite  efficaci  e  riconosciuti  nel  nostro  ordinamento  e
comportanti la necessita' di predispone in favore di  tale  categoria
di persone, gli strumenti operativi  idonei  a  rendere  effettivo  e
reale il diritto al rimpatrio in quanto  individui  cui  deve  essere
riconosciuto lo  status  giuridico  di  persone  offese  da  condotte
qualificabili  come  crimina  iuris  gentium  contro  l'umanita'  (v.
convenzione  contro  la   criminalita'   organizzata   transnazionale
approvata nel 2000 dall'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite  e
relativi protocolli per la repressione del contrabbando di migranti e
del traffico di esseri umani). 
    Rilevato che sotto quest'ultimo profilo la normativa in questione
risulta inficiata da vizio di incostituzionalita' per  contrasto  con
l'art. 10, primo comma Cost. 
    Rilevato  infine  che,  per  quanto   concerne   i   profili   di
incompatibilita' con il fondamentale  principio  di  cui  all'art.  3
Cost., la normativa di cui all'art.  14,  comma  5-ter  e  quinquies,
d.lgs.  n.  286/1998,  realizza  il  risultato  di  una  indebita   e
arbitraria disparita' di trattamento tra la  condotta  incriminata  e
altri fatti per i quali invece, malgrado la loro  obiettiva  maggiore
gravita', l'arresto e' reso solamente facoltativo in base ai principi
generali dettati da codice di procedura penale.