Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
della  legge  Regione  Lazio  13  giugno  2007,  n.  8  (Disposizioni
concernenti cariche di organi di  amministrazione  di  enti  pubblici
dipendenti  decaduti  ai  sensi  di   norme   legislative   regionali
dichiarate illegittime  dalla  Corte  costituzionale),  promosso  dal
Consiglio di Stato sul ricorso proposto da M. C.  contro  la  Regione
Lazio ed altro con ordinanza del 19 febbraio 2008, iscritta al n. 383
del registro ordinanze del 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, 1a serie speciale, dell'anno 2008; 
    Visti gli atti di costituzione di M. C. e della Regione Lazio; 
    Udito nella Camera di consiglio dell'11  marzo  2009  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Ritenuto che il Consiglio di Stato con ordinanza del 19  febbraio
2008 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
1, commi 1 e 2, della legge  Regione  Lazio  13  giugno  2007,  n.  8
(Disposizioni concernenti cariche di  organi  di  amministrazione  di
enti pubblici dipendenti  decaduti  ai  sensi  di  norme  legislative
regionali dichiarate  illegittime  dalla  Corte  costituzionale)  per
violazione degli articoli 3, 24, 97, 101, 103,  113  e  117,  secondo
comma, lettera l), della Costituzione; 
        che le disposizioni impugnate stabiliscono quanto segue:  «1.
La  Giunta  regionale,  nei  confronti  dei  componenti   di   organi
istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano  decaduti
dalla carica ai  sensi  di  norme  legislative  regionali  dichiarate
illegittime a seguito di sentenze  della  Corte  costituzionale,  con
conseguente   risoluzione   dei   contratti   di   diritto    privato
disciplinanti  i  relativi  rapporti  di  lavoro,  e'  autorizzata  a
deliberare in via alternativa: a) il reintegro  nelle  cariche  e  il
ripristino dei relativi rapporti di lavoro;  b)  un'offerta  di  equo
indennizzo. 2. La soluzione  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'
comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto,
di fatto, per oltre sei mesi». 
        che il rimettente riferisce che il  ricorrente  nel  giudizio
principale, dichiarato decaduto dall'incarico di  direttore  generale
dell'azienda USL Frosinone in applicazione della disciplina normativa
regionale in base alla quale i  vertici  degli  organi  istituzionali
vengono  meno  con  l'insediamento  del  nuovo  Consiglio   regionale
(cosiddetto  spoils  system),  ha  presentato  ricorso  al  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio avverso tale decisione, proponendo
in via incidentale domanda cautelare e,  rigettata  quest'ultima  dal
giudice di primo grado, proponendo successivamente appello  cautelare
per l'annullamento e la riforma dell'ordinanza di reiezione; 
        che il giudice a quo espone di aver  sollevato,  in  sede  di
appello cautelare, questione  di  legittimita'  costituzionale  delle
disposizioni legislative regionali istitutive del predetto sistema di
spoils system (art. 71, commi 1, 3  e  4,  lettera  a),  della  legge
Regione Lazio 17 febbraio 2005,  n.  9,  recante  «Legge  finanziaria
regionale per l'esercizio  2005»;  art.  55,  comma  4,  della  legge
Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, recante  «Nuovo  Statuto  della
Regione Lazio»), dichiarate costituzionalmente illegittime da  questa
Corte con la sentenza n. 104 del 2007; 
        che a seguito di tale pronuncia, con ordinanza del 19  giugno
2007, il Consiglio di Stato rimettente riferisce di aver  accolto  la
domanda cautelare del ricorrente nel giudizio principale, ordinandone
la reintegra; 
        che, tuttavia, secondo quanto riferisce  ancora  il  collegio
rimettente, sono nel frattempo entrate in vigore, in data  21  giugno
2007, le disposizioni legislative regionali impugnate, in  base  alle
quali il controinteressato nel  giudizio  principale  ha  chiesto  la
revoca dell'ordinanza di reintegra, di cui invece il ricorrente,  non
avendo sottoscritto alcun accordo con l'amministrazione regionale, ha
domandato l'esecuzione; 
        che il Consiglio di Stato ha  quindi  nuovamente  sospeso  il
giudizio  e  rimesso  alla  Corte  costituzionale  la  questione   di
legittimita'  costituzionale  delle  nuove  disposizioni  legislative
regionali, introdotte, nelle more del giudizio, per  disciplinare  la
posizione  dei  soggetti  decaduti  dall'incarico  sulla  base  della
disciplina sullo spoils system gia' dichiarata illegittima da  questa
Corte; 
        che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva  che  la
disciplina impugnata gli impedisce  di  disporre  l'esecuzione  della
propria ordinanza cautelare di  reintegra,  perche'  il  decorso  del
periodo di sei mesi di interruzione di fatto del  rapporto,  in  base
alla norma censurata, consente il solo indennizzo e,  di  conseguenza
«impone di far luogo  a  revoca  dell'ordinanza  di  reintegra,  come
richiesto dal controinteressato». 
        che, in punto di  non  manifesta  infondatezza,  il  collegio
rimettente ritiene che la disciplina legislativa regionale  impugnata
contrasti con una pluralita' di parametri  costituzionali:  in  primo
luogo,  prevedendo  la  possibilita'  (e  in  certe   condizioni   la
necessita')  dell'indennizzo  in  luogo  della  reintegrazione,  essa
reintrodurrebbe, sebbene in una «forma onerosa», lo stesso meccanismo
di spoils system che la Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto
con l'art. 97 Cost. con la sentenza  n.  104  del  2007;  in  secondo
luogo,    le    disposizioni    legislative    regionali    impugnate
contrasterebbero con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., perche' lesive
del principio di effettivita' della tutela giurisdizionale contro gli
atti della pubblica amministrazione, che verrebbe  limitata  al  solo
profilo risarcitorio, per giunta,  e  irragionevolmente,  soltanto  a
carico dei dirigenti decaduti in base a  norme  regionali  dichiarate
illegittime dalla Corte  costituzionale  e  non  anche  di  dirigenti
revocati dall'incarico con provvedimenti giudicati illegittimi  nelle
competenti  sedi;  in  terzo  luogo,  le  modalita'  e  i  tempi   di
approvazione della normativa impugnata farebbero  supporre  che  essa
sia stata  introdotta  per  incidere  sulle  sorti  del  procedimento
giurisdizionale in corso, con conseguente  violazione  dell'art.  101
Cost.;  infine,  la  disciplina  regionale  impugnata   riguarderebbe
materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato; 
        che si e' costituito in giudizio il ricorrente  nel  giudizio
principale, evidenziando che questa Corte, con la sentenza n. 351 del
2008, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 1 e 2, della legge Regione Lazio n. 8 del 2007; 
        che si e' costituita in giudizio la  Regione  Lazio,  che  ha
successivamente depositato memoria in data 13 febbraio 2009; 
        che la difesa della Regione rileva,  da  un  lato,  che  alla
disposizione censurata sono state apportate, con legge Regione  Lazio
21 ottobre  2008,  n.  18  (Misure  urgenti  in  materia  sanitaria),
profonde e sostanziali modificazioni, e, dall'altro lato, che, con la
sentenza n. 351 del 2008, questa Corte si e'  pronunciata  sul  testo
della legge reg. Lazio n. 8 del 2007,  che  pero'  non  era  piu'  in
vigore nel momento in cui  si  sono  prodotti  gli  effetti  di  tale
pronuncia, in quanto gia' abrogato dalla predetta legge reg. Lazio n.
18 del 2008; 
        che,  di  conseguenza,  ad  avviso   della   Regione   Lazio,
l'intervento della legge reg. Lazio n. 18 del 2008  rende  necessaria
la restituzione al giudice a quo degli atti del  giudizio,  affinche'
provveda ad una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della
questione sollevata. 
    Considerato  che  il  Consiglio  di  Stato  ha   sollevato,   con
riferimento agli articoli 3, 24, 97, 101, 103,  113  e  117,  secondo
comma, lettera l),  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge Regione Lazio 13
giugno 2007, n. 8 (Disposizioni  concernenti  cariche  di  organi  di
amministrazione di enti pubblici  dipendenti  decaduti  ai  sensi  di
norme  legislative  regionali  dichiarate  illegittime  dalla   Corte
costituzionale),  che  stabilisce  quanto  segue:   «1.   La   Giunta
regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli
enti pubblici dipendenti, i quali  siano  decaduti  dalla  carica  ai
sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito
di sentenze della Corte costituzionale, con  conseguente  risoluzione
dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di
lavoro, e'  autorizzata  a  deliberare  in  via  alternativa:  a)  il
reintegro nelle cariche e il  ripristino  dei  relativi  rapporti  di
lavoro; b) un'offerta di equo indennizzo. 2. La soluzione di  cui  al
comma 1, lettera b), e' comunque  adottata  qualora  il  rapporto  di
lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi»; 
        che,  successivamente   all'ordinanza   di   rimessione,   le
disposizioni  impugnate  sono  state  dichiarate   costituzionalmente
illegittime con la sentenza n. 351 del  2008,  con  la  quale  questa
Corte ha ritenuto contrastante con l'art.  97  Cost.  la  previsione,
quale  misura  alternativa  alla  reintegrazione   nell'incarico   di
direttori generali di aziende sanitarie locali  decaduti  in  base  a
disposizioni legislative gia'  dichiarate  illegittime  dalla  stessa
Corte con la sentenza n. 104 del 2007, di un equo  indennizzo,  cosi'
come di altre «forme di riparazione economica, quali, ad esempio,  il
risarcimento del danno o le indennita' riconosciute dalla  disciplina
privatistica   in   favore   del    lavoratore    ingiustificatamente
licenziato»; 
        che la legge Regione Lazio 21 ottobre  2008,  n.  18  (Misure
urgenti in materia sanitaria), entrata in  vigore  il  giorno  stesso
della pubblicazione della sentenza n. 351 del  2008,  nel  sostituire
l'originaria previsione alternativa dell'offerta di  equo  indennizzo
(di cui alla lettera b), dell'articolo 1, comma 1, della  legge  reg.
Lazio n. 8 del 2007) con  il  risarcimento  del  danno,  nonche'  nel
ridefinire l'ambito  temporale  di  operativita'  della  possibilita'
della deliberazione alternativa da parte della Giunta regionale (art.
1, comma 2), ha  apportato  al  testo  delle  disposizioni  censurate
modifiche sulle quali questa Corte si  e'  gia'  pronunciata  con  la
predetta sentenza n. 351 del  2008,  affermando  che  esse  avrebbero
lasciato «inalterato, per quanto rileva ai fini  della  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata, l'assetto normativo denunciato
come  costituzionalmente  illegittimo  dal  giudice  a  quo»  e   non
avrebbero inciso  «in  considerazione  dei  profili  di  legittimita'
costituzionale prospettati, sulla decisione che il giudice rimettente
e' chiamato ad adottare»; 
        che, comunque, tale sopravvenienza normativa e', a sua volta,
successivamente venuta meno con l'abrogazione operata  dall'art.  53,
comma 1, della legge Regione Lazio 24 dicembre 2008, n.  31,  recante
«Legge finanziaria regionale per  l'esercizio  2009  (art.  11  legge
regionale 20 novembre 2001, n. 25)»; 
        che,   pertanto,   essendo    intervenuta,    successivamente
all'ordinanza  di  rimessione,  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale delle disposizioni censurate ad opera  della  sentenza
n. 351 del 2008, si rende necessaria la restituzione  degli  atti  al
giudice rimettente  perche'  valuti  la  perdurante  rilevanza  della
questione  di   legittimita'   costituzionale   sollevata   ai   fini
dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare di reintegra del  ricorrente
nel giudizio principale.