IL TRIBUNALE 
    Nel procedimento per esdebitazione n. 8/08 ha emesso la  seguente
ordinanza. 
    Vista l'istanza presentata in data 19  maggio  2008  dal  fallito
Mandini  Claudio,  quale  socio  illimitatamente  responsabile  della
societa' Metal Arredo sdf, dichiarata fallita da questo tribunale con
sentenza di data 19 luglio-24 luglio  1989,  n.  3457,  per  ottenere
l'esdebitazione prevista dagli artt. 142 e 143 di cui  al  r.  d.  16
marzo 1942, n. 267 e succ. modificazioni; 
    Rilevato che il  fallimento  e'  stato  chiuso  per  ripartizione
finale dell'attivo in data 13 dicembre 2001; 
    Considerato che nel vigore del d.lgs. n. 5/2006, non rinvenendosi
disposizioni    transitorie    concernenti    il    nuovo    istituto
dell'esdebitazione, si era posto il problema dell'applicabilita'  del
beneficio dell'esdebitazione solo alle procedure  disciplinate  dalla
legge fallimentare riformata (e quindi aperte dopo la sua entrata  in
vigore in data 16 luglio 2006) o anche alle procedure regolate  dalla
veccha disciplina, vale a dire  aperte  con  sentenza  di  fallimento
emessa prima di tale data, che andavano  definite  secondo  la  legge
anteriore e  vi  erano  state  diverse  soluzioni  giurisprudenziali,
alcune  di  segno  contrario   che   restringevano   l'applicabilita'
dell'istituto alle sole procedure riformate (cfr. Trib.  Sulmona,  25
gennaio 2007, in Fa, 2007, 592 e Trib. Vicenza, 16 novembre 2006,  in
Fa, 2007, 457) e altre di segno piu'  liberale,  che  estendevano  il
beneficio anche alle procedure ancora pendenti a  tale  data  o  gia'
chiuse alla data del 16 luglio 2006 (cfr. Trib. La Spezia, 5  ottobre
2006,  in  www.ludicium.it,  Trib.  Piacenza,  21  marzo   2007,   in
www.Altalex, Trib. Udine, 21 dicembre 2007,  in  Fall.,  2008,  e  in
www.Unijuris, C. d'App. Venezia, 13 luglio 2007, T. Novara, 21 maggio
2007 e T. Tolmezzo, 17 maggio 2007, in Fa, 2007, 974); 
    Considerato che  il  decreto  correttivo  di  cui  al  d.lgs.  n.
169/2007 ha inteso dare soluzione a  tale  problema  prevedendo  agli
artt. 19 e 22 una specifica disciplina transitoria, nel senso che  le
citate disposizioni si applicano anche alle procedure  di  fallimento
pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.  5/2006  e  non
ancora chiuse alla stessa data, nonche' a quelle aperte prima di tale
data e chiuse prima dell'entrata in vigore  del  decreto  correttivo,
vale a dire prima del 31 dicembre 2007, specificando che  per  queste
ultime procedure la domanda di esdebitazone poteva essere  presentata
nel termine (di decadenza) di un anno  di  cui  all'art.  143,  primo
comma, decorrente non dalla chiusura del fallimento, ma dalla data di
entrata  in   vigore   del   decreto   correttivo,   mentre   esclude
l'applicabilita' dell'istituto alle procedure chiuse anteriormente al
16 luglio 2006; 
    Rilevato che a tale restrittiva prescrizione si sono  adeguati  i
giudici  di  merito  dichiarando  l'inammissibilita'  delle  relative
istanze per fallimenti chiusi anteriormente al 16 luglio 2006 (v.  C.
d'App. Trieste, 30 gennaio 2008 e  7  maggio  2008,  in  www.Unijuris
.it); 
    Ritenuto  che   tale   disciplina   transitoria,   nell'estendere
esplicitamente in maniera retroattiva la concediblita' del beneficio,
alle procedure aperte sotto il vigore delle precedente  disciplina  e
rette  dalla  vecchia  legge   fallimentare   del   1942,   chiarisce
definitivamente che anche per queste ultime procedure e'  applicabile
l'istituto dell'esdebitazione, d'altro canto  gia'  applicabile  alle
stesse, nel caso in cui si procedesse alla riapertura del  fallimento
o a presentare una istanza di concordato fallimentare, posto  che  in
questi ultimi casi troverebbero applicazione, per questa  fase  della
procedura,  le  novellate  disposizioni  e  quindi  anche  le   norme
sull'esdebitazione; 
    Rilevato sotto tale profilo che il legislatore ha quindi chiarito
che i presupposti sostanziali dell'esdebitazione sono identici, tanto
per le procedure rette dalle norme della  previgente  disciplina  del
'42, quanto per  quelle  rette  dalle  norme  della  riformata  legge
fallimentare,  consistendo  in  tutti  i  casi  nella  chiusura   del
fallimento per ripartizione finale dell'attivo (anche parziale) o per
concordato, nonche' in una serie di condizioni  soggettive  attinenti
alla condotta del fallito, quali la cooperazione con gli organi della
procedura e l'assenza di atti ostruzionistici, compresa  la  consegna
della corrispondenza,  l'assenza  di  una  precedente  esdebitazione,
l'assenza  di  atti  di  distrazione   e   di   altri   comportamenti
pregiudizievoli, quali la distrazione di attivo  o  l'esposizione  di
passivita' inesistenti o il  ricorso  abusivo  al  credito  e  infine
l'assenza di condanne penali, nonche' la condizione oggettiva di aver
soddisfatto  almeno  in  parte  tutti  i  creditori,  privilegiati  e
chirografari, condizioni che  -  come  appare  di  tutta  evidenza  -
possono tranquillamente essersi verificate  anche  per  le  procedure
rette dalla disciplina del 1942, tanto piu' che  tali  presupposti  e
requisiti sostanzialmente coincidono in buona parte  con  quelli  che
erano in precedenza necessari per ottenere l'abrogata riabilitazione; 
    Rilevato, sotto tale profilo, che il legislatore ha ben chiarito,
anche con le norme  del  decreto  correttivo,  che  l'istituto  della
riabilitazione  e'  stato  definitivamente  abrogato,  pure  per   le
procedure gia' chiuse alla data di entrata in  vigore  della  novella
del 16 luglio 2006, dato che con la chiusura del  fallimento  cessano
tutte le incapacita' del  fallito  e  anche  la  cancellazione  della
sentenza di fallimento dal casellario e'  un  effetto  automatico  di
tale chiusura (cfr. su tale punto anche la sentenza della Corte cost.
n. 39/08 e l'ordinanza di data 7 luglio 2008, n. 274) e  che  in  sua
sostituzione   e'    stato    introdotto    il    diverso    istituto
dell'esdebitazione,  che  in  presenza  di   determinate   condizioni
soggettive e oggettive di collaborazione e buona condotta, assenza di
reati  penali  e  soddisfazione  parziale  di   tutti   i   creditori
concorsuali, consente di andare ad incidere sui  diritti  sostanziali
dei creditori, provocando la liberazione del  debitore  «meritevole»,
in tal modo premiando e stimolando la correttezza dei comportamenti e
la collaborazione del fallito con gli organi fallimentari; 
    Rilevato che la citata disciplina  transitoria,  nel  restringere
l'applicabilita' del beneficio  per  quanto  attiene  alle  procedure
rette dalla precedente legge  fallimentare,  limitatamente  a  quelle
ancora  aperte  al  16  luglio  2007,  introduce  una  ingiustificata
disparita' di trattamento, in particolare fra quelle chiuse prima del
16 luglio 2006 e quelle chiuse entro il 31 dicembre 2007,  posto  che
si tratta in tutti i casi di  procedure  definite  secondo  la  legge
anteriore e  quindi  non  solo  svoltesi  interamente  in  base  alla
disciplina del 1942, ma esauritesi anche anteriormente all'entrata in
vigore  della  norma  transitoria,  che  ha  esteso  retroattivamente
l'applicabilita' dell'istituto solo alle seconde e  non  alle  prime,
senza alcuna apparente ragione, non  vedendosi  quale  differenza  vi
possa essere fra una procedura chiusa il 15 luglio 2006 e una  chiusa
il 17 luglio 2006, atteso che comunque la norma introduce  del  tutto
opportunamente un termine di'decadenza di  un  anno  dall'entrata  in
vigore  della  disciplina  transitoria  per  presentare  la  domanda,
risolvendo  quindi  in  maniera  ragionevole  la  problematica  della
certezza dei rapporti giuridici; 
    Considerato  che  la  ragione  per  cui   e'   stata   introdotta
l'esdebitazione nel nostro ordinamento, sulla falsariga  di  analoghi
istituti esistenti in alcune legislazioni straniere,  come  si  legge
nella relazione accompagnatoria alla legge delega, va individuata  da
un lato nel carattere premiate dell'istituto volto a  gratificare  li
debitore  corretto  e  collaborativo   (c.d.   fallito   onesto,   ma
sfortunato, come nella legge del  1942  si  diceva  dell'imprenditore
meritevole del concordato preventivo) e dall'altro lato a  consertire
una celere ripresa dell'attivita' imprenditoriale, a debiti azzerati,
senza quindi il pesante fardello  dei  debiti  residui,  che  possono
continuare  a  gravare  sul  fallito  anche  dopo  la  chiusura   del
fallimento (c.d. fresh start in life della legislazione statunitense)
e non si vede per quale ragione questo beneficio possa essere  negato
all'imprenditore che veda la  sua  procedura  (comunque  retta  dalla
legge del 1942) gia' chiusa al 16 luglio 2006 e non a quello che  sia
ritornato in bonis dopo tale data, magari anche per mere  ragioni  di
ordine organizzativo dei vari tribunali italiani, i  cui  carichi  di
lavoro e le cui relative pendenze  possono  essere  molto  variegate,
pena la violazione  dei  principi  di  ragionevolezza  e  uguaglianza
fissati dall'art. 3 della Costituzione e del  diritto  di  azione  ex
art. 24 della Costituzione; 
    Considerato che  andando  la  disciplina  dell'esdebitazione  (in
presenza dei requisiti per godere del beneficio  identici  per  tutti
gli imprenditori a prescindere dalla data di chiusura del fallimento)
ad incidere sui diritti sostanziali  dei  creditori,  nel  senso  che
andando ad incidere sui crediti  che  siano  ancora  pendenti  e  non
pienamente    soddisfatti    in    sede    concorsuale,    rendendoli
sostanzialmente  inesigibili,  essa  interviene   su   dei   rapporti
giuridici ancora pendenti e non esauriti (andando a disporre solo per
il futuro sulla responsabilita' patrimoniale del  debitore),  con  la
conseguenza che non riveste  alcun  rilievo  la  circostanza  che  la
procedura fallimentare si sia conclusa  prima  o  dopo  l'entrata  in
vigore della legge  di  riforma  e  ogni  discriminazione  di  natura
meramente temporale appare violare qualsiasi criterio di  uguaglianza
e ragionevolezza;