LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
    Ha emesso la seguente ordinanza. 
                      Svolgimento del processo 
    Le parti  sono  state  convocate  per  discutere  la  causa  gia'
discussa nella precedente udienza del 14 gennaio 2008 e rinviata alla
data odierna con ordinanza di questo Collegio in attesa che la  Corte
costituzionale si pronunciasse sull'eccezione di  incostituzionalita'
- sollevata dalla Commissione tributaria regionale per  la  Sicilia -
Sezione staccata di Caltanisetta - dell'art. 53, comma 2,  d.lgs.  n.
546 del 31 dicembre 1992 nella parte  in  cui  prevede  che,  ove  il
ricorso non sia stato notificato a mezzo  di  ufficiale  giudiziario,
l'appellante  deve,  a  pena  d'inammissibilita',  depositare   copia
dell'appello  presso  l'ufficio  di  segreteria   della   commissione
tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
    Le parti sono state ritualmente avvisate. 
    Per l'Associazione Green Park Club e' presente il  suo  difensore
avv. Nicola Nicastri. 
    Per l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 1  e'  presente  il
dott. Michele Chiaffarata. 
    La  Commissione,  esaminati  gli  atti,  ritiene  di  emanare  la
seguente ordinanza sull'appello n. 1609/07  depositato  il  6  luglio
2007, avverso la sentenza n. 176/08/06 pronunciata il 6 ottobre  2006
(e pubblicata il  24  novembre  2006)  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Bari - Sez. 8, contro Agenzia delle Entrate -  Ufficio
di Bari 1 proposto dal ricorrente: Associazione Green Park  Club  con
sede in Bari alla via Fanelli n. 283 - 70125, difeso dall'avv. Nicola
Nicastri con studio in Gioia del Colle (Bari) alla via Roma  n.  7  -
70023; Atti impugnati: Avviso irrogazione  sanzioni  n.  4000002/2000
IRPEF anno 1992, n. 4000003/2000 IRPEF  anno  1993,  n.  4000004/2000
IRPEF anno 1994. 
    Premesso che con sentenza  depositata  il  24  novembre  2006  la
Commissione  tributaria  provinciale  di  Bari,  adita  sul   ricorso
proposto dall'Associazione Green Park Club per  l'annullamento  degli
atti di irrogazione di sanzioni  pecuniarie  ex  art.  16  d.lgs.  n.
472/1997 e artt. 51, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 1, comma 1, d.lgs.
n. 471/1997, dichiarava i ricorsi riuniti inammissibili  per  carenza
di motivi specifici di impugnazione; 
        che   avverso   tale   sentenza   ha    interposto    gravame
1'Associazione Green Park Club; 
        che si e' costituita l'Agenzia delle  Entrate  -  Ufficio  di
Bari 1 che ha chiesto il rigetto dell'appello. 
    Ritenuto  che  la  decisione  del  merito  dell'appello  proposto
richiede una valutazione  preliminare  in  ordine  all'ammissibilita'
dell'impugnazione; 
        che a tale riguardo  va  rilevato  che  l'appellante  non  ha
notificato il ricorso a mezzo  ufficiale  giudiziario  per  cui  deve
applicarsi l'art. 53, comma 2  d.lgs.  n.  546  del  1992  nel  testo
novellato dall'art. 3-bis, comma 7 d.l. 30 settembre  2005,  n.  203,
come integrato in sede di  conversione  nella  legge  n.  248  del  2
dicembre 2005, il quale dispone che: «Ove il ricorso  non  sia  stato
notificato a mezzo di ufficiale  giudiziario,  l'appellante  deve,  a
pena  d'inammissibilita',  depositare   copia   dell'appello   presso
l'ufficio  di  segreteria  della  commissione   tributaria   che   ha
pronunciato la sentenza impugnata»; 
        che la disposizione in  commento,  entrata  in  vigore  il  3
dicembre 2005, configura norma di natura processuale la cui efficacia
nel tempo e'  regolata  dal  principio  tempus  regit  actum  con  la
conseguenza che la stessa e' immediatamente efficace  per  tutti  gli
appelli proposti a partire dalla data indicata; 
        che, nel caso di specie, l'appello proposto dall'associazione
Green Park Club avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria
provinciale di Bari e' stato notificato per consegna diretta in  data
6 luglio 2007 senza che l'appellante abbia  adempiuto  al  prescritto
deposito nella segreteria della Commissione tributaria provinciale. 
    Ritenuto che la finalita'  della  suddetta  norma  e'  quella  di
informare il giudice a quo della circostanza ostativa al passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado al pari  di  quanto  previsto
nel caso di notificazione  a  mezzo  di  ufficiale  giudiziario  che,
secondo la disciplina generale (art. 123  disp.  att.  c.p.c.),  deve
tempestivamente  curare  il  deposito  dell'impugnazione  presso   la
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. 
    Considerato che, alla luce della dedotta  ratio  legislativa,  la
disposizione  non  si   sottrae   al   sospetto   di   illegittimita'
costituzionale in relazione agli artt. 2, 3 e 24  della  Costituzione
che questo giudice rileva ex officio; 
        che,  in  particolare,  merita  censura   ad   avviso   della
commissione  la  previsione  di  un  radicale  e  insanabile  effetto
preclusivo  dell'impugnazione  collegato   ad   un'attivita'   avente
funzione di notizia, estranea alla struttura del giudizio di  gravame
nonche' superflua rispetto alla ratio ispiratrice; 
        che,  invero,  lo  scopo  perseguito  dalla  norma  e'   gia'
soddisfatto dall'obbligo, posto a carico della segreteria del giudice
d'appello, di  provvedere  prontamente  -  una  volta  depositato  il
ricorso - a richiedere alla segreteria della commissione  provinciale
la trasmissione del fascicolo del processo (art. 53, comma 3,  d.lgs.
n. 546/1992). 
    Considerato, d'altra parte, che nel solco tracciato  dalla  Corte
costituzionale (sent. n. 520 del  21  novembre  2002)  segnato  dalla
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, primo  e
secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui  «non  consente,
per il deposito degli atti ai fini della  costituzione  in  giudizio,
l'utilizzo del servizio postale», il  ruolo  dell'agente  postale  ha
ricevuto giuridica valorizzazione nell'obbiettivo  di  razionalizzare
il servizio della giustizia abbattendo gli ostacoli che  ad  esso  si
frappongono. 
    Considerato,  tuttavia,  che   anche   la   norma   che   prevede
l'estensibilita'  all'agente  postale   dell'onere   del   prescritto
deposito non si sottrae al sospetto di irragionevolezza, in relazione
all'effetto   decadenziale   che    sarebbe    comunque    incombente
sull'appellante in dipendenza di un'attivita' posta in essere  da  un
terzo soggetto, oltre che al vizio di  ingiustificata  disparita'  di
trattamento fra coloro che  notificano  l'appello  tramite  ufficiale
giudiziario e coloro che si avvalgono del servizio postale; 
        che, nel caso di specie, sotto altro  profilo,  il  vizio  di
irragionevolezza appare vieppiu' rafforzato dalla considerazione che,
sul  piano  dogmatico,  l'inammissibilita'  e'  sanzione  processuale
concettualmente correlata ad un  effetto  decadenziale  collegato  al
mancato rispetto di un termine essenziale mentre, la norma de qua non
indica alcun termine perentorio entro il  quale  deve  essere  curato
l'adempimento. 
    Ritenuto che la questione  appare  non  manifestamente  infondata
nonche' rilevante in quanto, per effetto della norma che si  censura,
l'appellante sarebbe  privo  di  tutela  dovendo  l'appello  medesimo
dichiararsi inammissibile;