IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 9050 del 2008, proposto da: D.G.M., rappresentata e
difesa dall'avv. Emanuele Carloni, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via Oslavia n. 39/F; 
    Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliato  per  legge  presso  i  suoi  uffici  in  Roma,  via  dei
Portoghesi  n.  12,  per  l'annullamento  del  provvedimento  con  il
quale e' stato negato alla ricorrente il  diritto  ad  usufruire  del
congedo retribuito previsto dall'art. 42 del d.lgs. 26 marzo 2001, n.
151. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
intimata; 
    Viste le memorie prodotte dalle parti a  sostegno  delle  proprie
difese; 
    Visti gli atti tutti della causa; 
    Relatore nella pubblica udienza del  giorno  8  gennaio  2009  la
dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le  parti  i  difensori  come  da
verbale d'udienza; 
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: 
                              F a t t o 
    La sig.ra D. e' dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria, in
qualita' di assistente. 
    Essendo sua madre affetta  da  «encefalite  virale  con  sindrome
vertiginosa», con un'invalidita' del 100%, cosi' come attestato dalla
Commissione  per  l'accertamento   dell'invalidita'   civile   presso
l'Unita' sanitaria locale RM./5 in data 5 maggio 1999, la stessa, con
istanza del 21 aprile 2008, ha  chiesto  che  le  fosse  concesso  il
periodo  di  congedo  parentale  retribuito  per  anni  due  previsto
dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, evidenziando
che la suddetta madre, rimasta vedova e senza  ulteriori  figli,  non
avesse altri parenti o affini che potessero prestarle assistenza. 
    Con  nota  14  luglio  2008,  prot.  n.   PR09-0062500-2008,   la
richiamata istanza e' stata rigettata, sul rilievo che  la  «sentenza
della Corte costituzionale n. 158 del 15 aprile 2007 estende al  solo
coniuge  convivente  con  soggetto  con  handicap  in   situazione di
gravita' la  possibilita'  di  fruire dei  due  anni  di  aspettativa
previsti dal comma 5 dell'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001». 
    Avverso detta nota e' stato proposto il ricorso in esame, fondato
sui seguenti motivi di censura: 
        violazione dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26  marzo  2001,
n. 151, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza
manifesta e disparita' di trattamento: la disposizione citata dispone
il diritto del genitore a fruire del congedo per assistere il  figlio
con handicap o, dopo la scomparsa di entrambi i genitori, il medesimo
diritto, in capo a uno dei  fratelli  o  sorelle  conviventi  con  lo
stesso invalido e la Corte costituzionale,  con  sentenza  15  aprile
2007,  n.  158,  ha  esteso  l'ambito  applicativo  della  richiamata
previsione al coniuge convivente; stante  la  ratio  sottesa,  che e'
quella di garantire la continuita' nelle cure e  nell'assistenza,  in
assenza  di  genitori,  fratelli   o   coniuge,   dovrebbe   operarsi
l'ulteriore estensione anche al figlio  convivente  con  il  genitore
handicappato, per cui il provvedimento impugnato sarebbe  illegittimo
per violazione della norma in parola. 
    In via subordinata, in caso di ritenuta  mancata  interpretazione
analogica dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, si deduce la
questione di 1egittimita' costituzionale per violazione  degli  artt.
2, 3, 29 e 32 Cost., evidenziandosi che, in mancanza del coniuge,  il
figlio convivente sarebbe «il primo  soggetto  tenuto all'adempimento
degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio genitore»
e che l'interesse primario, cui e' preposta la  norma  in  questione,
sarebbe quello "di assicurare in via prioritaria la continuita' nelle
cure e nelle assistenza del  disabile che  si  realizzino  in  ambito
familiare». 
    Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata, a  mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato. 
    Nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2008, la  ricorrente  ha
rinunciato alla  domanda  cautelare  ed e'  stata  fissata  l'udienza
pubblica per la trattazione del merito. 
    Nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 2009,  il  ricorso e'  stato
trattenuto in decisione. 
                            D i r i t t o 
    1. - Con  il  ricorso  all'esame  del  Collegio  si  contesta  il
provvedimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,  con  cui  non e'
stato  concesso  alla  ricorrente  il  congedo  parentale  per  poter
assistere la propria madre, invalida al 100  %,  priva  di  ulteriori
parenti ed affini che se ne potessero occupare, sul  rilievo  che  la
«sentenza della Corte  costituzionale  n.  158  del  15  aprile  2007
estende al solo coniuge  convivente  con  soggetto  con  handicap  in
situazione  di  gravita'  la  possibilita'  di  fruire dei  due  anni
aspettativa previsti dal comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo
n. 151/2001». 
    2. -  Ai  sensi  della  menzionata  disposizione  normativa,  «la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o,  dopo  la
loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con
handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata» dall'unita' sanitaria locale
competente, mediante la precipua commissione medica,  «e che  abbiano
titolo a  fruire»  del  congedo  parentale,  fino  a  tre  anni,  per
assistere minori con handicap in situazione di gravita'  accertata  e
di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, e successivamente,  se  comunque  con
handicap in situazione di gravita', di tre giorni di permesso mensile
coperti da contribuzione figurativa, per  la  sua  assistenza  «hanno
diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4  della
legge 8 marzo 2000, n 53», vale a dire  di  un  periodo  di  congedo,
continuativo  o  frazionato,  non   superiore   a   due   anni,   con
conservazione del posto di lavoro. 
    E' evidente che la disposizione riserva il  beneficio  unicamente
al genitore - alternativamente la madre o il padre - ed, in  caso  di
scomparsa del genitore, da  considerarsi,  secondo  quanto  affermato
dalla Corte costituzionale con sentenza 8-16  giugno  2005,  n.  233,
alla stregua dell'accertata impossibi1ita' dello stesso ad  occuparsi
del soggetto handicappato, ad uno dei fratelli o  sorelle  conviventi
di quest'ultimo. 
    2.1. - Il giudice delle leggi, con  sentenza  15 aprile  2007,  n
158, ha poi esteso l'ambito applicativo della  richiamata  previsione
al coniuge convivente. 
    2.2. - L'odierna istante chiede che,  alla  luce  dell'estensione
operata dalla Corte  costituzionale,  venga  data  un'interpretazione
della   disposizione   sopra   menzionata   piu'   ampia,   tale   da
ricomprendere, tra i soggetti che  possano  fruire  del  beneficio de
quo, in assenza degli altri parenti o affini in  grado  di  assistere
l'handicappato, anche i figli conviventi. In proposito rileva che  la
ratio sottesa sarebbe la medesima, essendo in ogni caso rappresentata
dalla necessita' di garantire le cure e  l'assistenza  necessarie  al
soggetto affetto da handicap in situazione di gravita'. 
    2.3. - A parere  del  Collegio,  tale  interpretazione  estensiva
non e' ammissibile, atteso che, trattandosi  di  un  beneficio,  che,
seppure strettamente funzionale alla  tutela  della  salute  e  della
famiglia  di  cui,  rispettivamente,   all'art.   32   e   29   della
Costituzione, determina una deroga rispetto alla disciplina  generale
del rapporto lavorativo, le ipotesi contemplate dalla legge,  nonche'
quella riconosciuta, con la menzionata sentenza additiva, dalla Corte
costituzionale devono considerarsi tassative. 
    Percio',  non  puo'  sic  et  simpliciter  attraverso  una   mera
interpretazione estensiva, ammettersi detto beneficio, nei  confronti
di un ulteriore soggetto  non  previsto  ex lege, neppure  a  seguito
dell'intervento additivo del giudice delle leggi, sopra rammentato. 
    3. - Tuttavia  ritiene  il  Collegio  che  sussistano  ambedue  i
presupposti  per  poter  sollevare  la  questione   di   legittimita'
costituzionale, in relazione non solo agli artt. 2, 3, 29 e 32  della
Costituzione, per la quale cio' viene chiesto dalla parte ricorrente,
bensi' altresi' agli artt. 4 e 35 della Costituzione. 
    4. - Segnatamente, si  ravvisa  la  rilevanza,  per  il  presente
giudizio, della questione  della  legittimita'  costituzionale  della
disposizione di cui si lamenta la violazione - art. 42, comma 5,  del
d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - in quanto, come sopra rimarcato, detta
disposizione, per come e'  formulata  e  stante  1'impossibilita'  di
attribuirvi un significato  ermeneutico  diverso,  non  consentirebbe
all'odierna ricorrente di conseguire il congedo parentale  retribuito
per due anni, ivi previsto  solo  per  soggetti  diversi -  genitore,
fratello e coniuge convivente - e tuttavia  alla  stessa  necessario,
per poter assistere la propria  madre,  affetta  da  handicap  grave,
rimasta vedova, senza ulteriori figli, nonche' fratelli e sorelle. 
    5. - Ad avviso di questo giudice remittente, sussiste,  altresi',
la non manifesta infondatezza  della  questione,  in  relazione  agli
arrt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione. 
    5.1. - In particolare, l'art. 32 della Costituzione fa  assurgere
il  diritto  alla  salute,  di  cui  si  assume  la   tutela,   quale
fondamentale diritto dell'individuo. 
    Detta tutela va intesa anche  in  senso  propositivo  ed  attivo,
quale approntamento di tutti gli strumenti possibili  per  consentire
che la salute sia effettivamente protetta, sia a livello  preventivo,
per  impedire   che   la   stessa   ne   sia   pregiudicata,   sia in
via successiva, quando siano insorte malattie, per rendere  possibili
le relative cure e l'assistenza. 
    5.1.1 - In particolare, quest'ultima,  che  nella  specie  assume
puntuale rilievo, costituisce un'importante forma di tutela, la quale
deve essere garantita in modo diretto e, per  quanto  qui  interessa,
altresi' in via indiretta, attraverso  la  rimozione  degli  ostacoli
che, altrimenti, vi si frapporrebbero. In tale ottica si muove  anche
la disposizione primaria in esame, che, mediante la  concessione  del
congedo retribuito, rende possibile l'assistenza di  persone  affette
da handicap gravi,  debitamente accertati e certificati, da parte  di
altre, specificamente  e  tassativamente  individuate,  che  svolgano
attivita'  lavorativa  e  che,  in  assenza,  non  potrebbero  invece
provvedervi. 
    5.2. - Essa garantisce, altresi', il  diritto-dovere  al  lavoro,
sancito dall'art. 4 della Costituzione, che lo Stato italiano  tutela
in tutte le  sue  forme,  cosi'  come  statuito  dall'art.  35  della
Costituzione. 
    5.3. - L'assistenza di che  trattasi  rappresenta  una  forma  di
tutela  della  famiglia,  la  cui  rilevanza e'   pure   di   livello
costituzionale, essendo i relativi diritti riconosciuti  (il  termine
adoperato - «riconosciuti» -  ne  presuppone  la  preesistenza  nella
societa' naturale prima ancora che nello Stato di diritto)  dall'art.
29 della Costituzione. 
    Infatti, i soggetti ammessi a fruire del congedo  sono  tutti  in
rapporto di parentela e, per effetto dell'intervento  additivo  della
Corte costituzionale, avvenuto con  la  sentenza  n.  158  del  2007,
altresi' di affinita' con la persona affetta da patologia  grave,  ed
inoltre  tale  assistenza  permette  all'handicappato  la  sua  piena
integrazione nell'ambito del nucleo familiare. 
    6. - Tuttavia l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001,  in
ordine alla cui legittimita' costituzionale si chiede  una  pronuncia
alla Corte costituzionale,  appare  in  contrasto  con  i  menzionati
articoli della Costituzione. 
    6.1.  -   Esso,  infatti,  esclude  attualmente  dal  novero  dei
beneficiari  del   congedo   straordinario   retribuito   il   figlio
convivente, pur essendo il medesimo, sulla base del vincolo  naturale
o adottivo che lo lega al proprio  genitore,  tenuto  all'adempimento
degli obblighi di assistenza  morale  e  materiale  di  quest'ultimo,
peraltro al secondo posto, percio' prima ancora dello stesso genitore
nei  confronti  del  figlio,  secondo  quanto  stabilito  dal  nostro
ordinamento e, segnatamente, dall'art. 433 del codice civile. 
    In tal modo, sembra integrata una violazione dell'art.  29  della
Costituzione,   anche   perche'   si   determina    un    impedimento
all'effettivita' dell'integrazione del disabile,  nell'ambito  di  un
nucleo familiare. 
    6.2. - Appaiono  violati,  altresi',  gli  artt.  4  e  35  della
Costituzione, in quanto il  figlio  del  soggetto  handicappato,  per
poterlo assistere, e' costretto a rinunciare alla  propria  attivita'
lavorativa o a ridurne il numero di ore o a sceglierne  una  diversa,
che sia compatibile con l'assistenza. 
    6.3. - Di fronte ad una posizione  sostanzialmente  identica  del
figlio rispetto a quella degli altri soggetti sopra  elencati,  detta
esclusione appare  un'ingiustificata discriminazione,  in  violazione
dell'art. 3 della Costituzione. 
    6.4. - Per le ragioni sopra esposte, per la  norma  in  esame  la
questione di 1egittimita' costituzionale non  risulta  manifestamente
infondata neppure nei riguardi degli artt. 32 e 2 della Costituzione,
in quanto essa, per  come e'  allo  stato  formulata,  determina  una
deminutio di tutela della salute, intesa nel senso  di  assistenza  e
cure materiali, ed una compromissione alla dignita' della persona, la
quale in tal modo risulta privata dell'assistenza e, presumibilmente,
abbandonata a se' stessa. 
    7. -  In  conclusione  questo  Tribunale  sospende  il   presente
giudizio  e  solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 42, comma  5,  del  d.lgs.  26  marzo  2001,  n.  151,  per
violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, nella
parte in cui, per  l'ipotesi  di  assenza  di  genitore,  fratello  o
sorella o coniuge convivente, esso non consente al figlio  convivente
di persona  con  handicap  in  situazione  di  gravita',  debitamente
accertata, di poter fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.  4
della legge 8 marzo 2000, n. 53.