IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 9050 del 2008, proposto da: D.G.M., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Carloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia n. 39/F; Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento con il quale e' stato negato alla ricorrente il diritto ad usufruire del congedo retribuito previsto dall'art. 42 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore nella pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2009 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come da verbale d'udienza; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o La sig.ra D. e' dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria, in qualita' di assistente. Essendo sua madre affetta da «encefalite virale con sindrome vertiginosa», con un'invalidita' del 100%, cosi' come attestato dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidita' civile presso l'Unita' sanitaria locale RM./5 in data 5 maggio 1999, la stessa, con istanza del 21 aprile 2008, ha chiesto che le fosse concesso il periodo di congedo parentale retribuito per anni due previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, evidenziando che la suddetta madre, rimasta vedova e senza ulteriori figli, non avesse altri parenti o affini che potessero prestarle assistenza. Con nota 14 luglio 2008, prot. n. PR09-0062500-2008, la richiamata istanza e' stata rigettata, sul rilievo che la «sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 15 aprile 2007 estende al solo coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravita' la possibilita' di fruire dei due anni di aspettativa previsti dal comma 5 dell'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001». Avverso detta nota e' stato proposto il ricorso in esame, fondato sui seguenti motivi di censura: violazione dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza manifesta e disparita' di trattamento: la disposizione citata dispone il diritto del genitore a fruire del congedo per assistere il figlio con handicap o, dopo la scomparsa di entrambi i genitori, il medesimo diritto, in capo a uno dei fratelli o sorelle conviventi con lo stesso invalido e la Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2007, n. 158, ha esteso l'ambito applicativo della richiamata previsione al coniuge convivente; stante la ratio sottesa, che e' quella di garantire la continuita' nelle cure e nell'assistenza, in assenza di genitori, fratelli o coniuge, dovrebbe operarsi l'ulteriore estensione anche al figlio convivente con il genitore handicappato, per cui il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione della norma in parola. In via subordinata, in caso di ritenuta mancata interpretazione analogica dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, si deduce la questione di 1egittimita' costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., evidenziandosi che, in mancanza del coniuge, il figlio convivente sarebbe «il primo soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio genitore» e che l'interesse primario, cui e' preposta la norma in questione, sarebbe quello "di assicurare in via prioritaria la continuita' nelle cure e nelle assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare». Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato. Nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2008, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed e' stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito. Nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 2009, il ricorso e' stato trattenuto in decisione. D i r i t t o 1. - Con il ricorso all'esame del Collegio si contesta il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria, con cui non e' stato concesso alla ricorrente il congedo parentale per poter assistere la propria madre, invalida al 100 %, priva di ulteriori parenti ed affini che se ne potessero occupare, sul rilievo che la «sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 15 aprile 2007 estende al solo coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravita' la possibilita' di fruire dei due anni aspettativa previsti dal comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001». 2. - Ai sensi della menzionata disposizione normativa, «la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata» dall'unita' sanitaria locale competente, mediante la precipua commissione medica, «e che abbiano titolo a fruire» del congedo parentale, fino a tre anni, per assistere minori con handicap in situazione di gravita' accertata e di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, e successivamente, se comunque con handicap in situazione di gravita', di tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, per la sua assistenza «hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n 53», vale a dire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro. E' evidente che la disposizione riserva il beneficio unicamente al genitore - alternativamente la madre o il padre - ed, in caso di scomparsa del genitore, da considerarsi, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 233, alla stregua dell'accertata impossibi1ita' dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato, ad uno dei fratelli o sorelle conviventi di quest'ultimo. 2.1. - Il giudice delle leggi, con sentenza 15 aprile 2007, n 158, ha poi esteso l'ambito applicativo della richiamata previsione al coniuge convivente. 2.2. - L'odierna istante chiede che, alla luce dell'estensione operata dalla Corte costituzionale, venga data un'interpretazione della disposizione sopra menzionata piu' ampia, tale da ricomprendere, tra i soggetti che possano fruire del beneficio de quo, in assenza degli altri parenti o affini in grado di assistere l'handicappato, anche i figli conviventi. In proposito rileva che la ratio sottesa sarebbe la medesima, essendo in ogni caso rappresentata dalla necessita' di garantire le cure e l'assistenza necessarie al soggetto affetto da handicap in situazione di gravita'. 2.3. - A parere del Collegio, tale interpretazione estensiva non e' ammissibile, atteso che, trattandosi di un beneficio, che, seppure strettamente funzionale alla tutela della salute e della famiglia di cui, rispettivamente, all'art. 32 e 29 della Costituzione, determina una deroga rispetto alla disciplina generale del rapporto lavorativo, le ipotesi contemplate dalla legge, nonche' quella riconosciuta, con la menzionata sentenza additiva, dalla Corte costituzionale devono considerarsi tassative. Percio', non puo' sic et simpliciter attraverso una mera interpretazione estensiva, ammettersi detto beneficio, nei confronti di un ulteriore soggetto non previsto ex lege, neppure a seguito dell'intervento additivo del giudice delle leggi, sopra rammentato. 3. - Tuttavia ritiene il Collegio che sussistano ambedue i presupposti per poter sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in relazione non solo agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, per la quale cio' viene chiesto dalla parte ricorrente, bensi' altresi' agli artt. 4 e 35 della Costituzione. 4. - Segnatamente, si ravvisa la rilevanza, per il presente giudizio, della questione della legittimita' costituzionale della disposizione di cui si lamenta la violazione - art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - in quanto, come sopra rimarcato, detta disposizione, per come e' formulata e stante 1'impossibilita' di attribuirvi un significato ermeneutico diverso, non consentirebbe all'odierna ricorrente di conseguire il congedo parentale retribuito per due anni, ivi previsto solo per soggetti diversi - genitore, fratello e coniuge convivente - e tuttavia alla stessa necessario, per poter assistere la propria madre, affetta da handicap grave, rimasta vedova, senza ulteriori figli, nonche' fratelli e sorelle. 5. - Ad avviso di questo giudice remittente, sussiste, altresi', la non manifesta infondatezza della questione, in relazione agli arrt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione. 5.1. - In particolare, l'art. 32 della Costituzione fa assurgere il diritto alla salute, di cui si assume la tutela, quale fondamentale diritto dell'individuo. Detta tutela va intesa anche in senso propositivo ed attivo, quale approntamento di tutti gli strumenti possibili per consentire che la salute sia effettivamente protetta, sia a livello preventivo, per impedire che la stessa ne sia pregiudicata, sia in via successiva, quando siano insorte malattie, per rendere possibili le relative cure e l'assistenza. 5.1.1 - In particolare, quest'ultima, che nella specie assume puntuale rilievo, costituisce un'importante forma di tutela, la quale deve essere garantita in modo diretto e, per quanto qui interessa, altresi' in via indiretta, attraverso la rimozione degli ostacoli che, altrimenti, vi si frapporrebbero. In tale ottica si muove anche la disposizione primaria in esame, che, mediante la concessione del congedo retribuito, rende possibile l'assistenza di persone affette da handicap gravi, debitamente accertati e certificati, da parte di altre, specificamente e tassativamente individuate, che svolgano attivita' lavorativa e che, in assenza, non potrebbero invece provvedervi. 5.2. - Essa garantisce, altresi', il diritto-dovere al lavoro, sancito dall'art. 4 della Costituzione, che lo Stato italiano tutela in tutte le sue forme, cosi' come statuito dall'art. 35 della Costituzione. 5.3. - L'assistenza di che trattasi rappresenta una forma di tutela della famiglia, la cui rilevanza e' pure di livello costituzionale, essendo i relativi diritti riconosciuti (il termine adoperato - «riconosciuti» - ne presuppone la preesistenza nella societa' naturale prima ancora che nello Stato di diritto) dall'art. 29 della Costituzione. Infatti, i soggetti ammessi a fruire del congedo sono tutti in rapporto di parentela e, per effetto dell'intervento additivo della Corte costituzionale, avvenuto con la sentenza n. 158 del 2007, altresi' di affinita' con la persona affetta da patologia grave, ed inoltre tale assistenza permette all'handicappato la sua piena integrazione nell'ambito del nucleo familiare. 6. - Tuttavia l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, in ordine alla cui legittimita' costituzionale si chiede una pronuncia alla Corte costituzionale, appare in contrasto con i menzionati articoli della Costituzione. 6.1. - Esso, infatti, esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, pur essendo il medesimo, sulla base del vincolo naturale o adottivo che lo lega al proprio genitore, tenuto all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale di quest'ultimo, peraltro al secondo posto, percio' prima ancora dello stesso genitore nei confronti del figlio, secondo quanto stabilito dal nostro ordinamento e, segnatamente, dall'art. 433 del codice civile. In tal modo, sembra integrata una violazione dell'art. 29 della Costituzione, anche perche' si determina un impedimento all'effettivita' dell'integrazione del disabile, nell'ambito di un nucleo familiare. 6.2. - Appaiono violati, altresi', gli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto il figlio del soggetto handicappato, per poterlo assistere, e' costretto a rinunciare alla propria attivita' lavorativa o a ridurne il numero di ore o a sceglierne una diversa, che sia compatibile con l'assistenza. 6.3. - Di fronte ad una posizione sostanzialmente identica del figlio rispetto a quella degli altri soggetti sopra elencati, detta esclusione appare un'ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 3 della Costituzione. 6.4. - Per le ragioni sopra esposte, per la norma in esame la questione di 1egittimita' costituzionale non risulta manifestamente infondata neppure nei riguardi degli artt. 32 e 2 della Costituzione, in quanto essa, per come e' allo stato formulata, determina una deminutio di tutela della salute, intesa nel senso di assistenza e cure materiali, ed una compromissione alla dignita' della persona, la quale in tal modo risulta privata dell'assistenza e, presumibilmente, abbandonata a se' stessa. 7. - In conclusione questo Tribunale sospende il presente giudizio e solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi di assenza di genitore, fratello o sorella o coniuge convivente, esso non consente al figlio convivente di persona con handicap in situazione di gravita', debitamente accertata, di poter fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.