IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 179 del registro ricorsi 2008 presentato da Dissertori Pichler Erica (Erika), rappresentata e difesa dall'avv. Jürgen Köllenspergher con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, via Leonardo da Vinci n. 8, giusta mandato speciale a margine del ricorso, ricorrente; Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20 dicembre 2004 rappresentata e difesa dall'avv. Hansjörg Silbernagl, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, Ufficio affari legali dell'agricoltura e delle foreste, con sede presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3, giusta delega in calce all'atto di costituzione, resistente per l'annullamento della decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 1863 del 17 marzo 2008, notificata in data 12 aprile 2008, ad oggetto: «Ricorso di Dissertori Erica in Pichler, Caldaro, avverso la decisione delle commissione locale per i masi chiusi di Caldaro del 7 dicembre 2007 - svincolo del maso chiuso ''Weinhof'' in P.T. 22/I C.C. Egna», con la quale la Commissione provinciale per i masi chiusi ha accolto il ricorso, autorizzando lo svincolo del predetto maso chiuso «Weinhof», ma disponendo la contestuale aggregazione delle pp.ff. 3076, 5741, 1897/1, 1897/2, 2012, 2013/1 e 2013/2 ad altri masi chiusi. Visto il ricorso notificato il 10 giugno 2008 e depositato in segreteria il 25 giugno 2008 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 2 luglio 2008; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l'avv. J. Köllensperger per la ricorrente e l'avv. L. Plancker, in sostituzione di H. Silbernagl, per la Provincia autonoma di Bolzano; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F a t t o E' impugnata la decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 1863 del 17 marzo 2008, con la quale la stessa Commissione, in accoglimento del ricorso dell'odierna ricorrente, ha autorizzato lo svincolo del maso chiuso «Weinhof» in P.T. 22/I c.c. Egna disponendo pero' la contestuale aggregazione ad altri masi chiusi delle pp.ff. 3076, 5741, 1897/1, 2012, 2013/1 e 2013/2. Viene dedotto un unico motivo di legittimita': «Illegittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 1 della l.p. 28 novembre 2001 n. 17 ''Legge sui masi chiusi'' per contrasto con gli artt. 3, 10, 41, 42 e 117 della Costituzione - violazione dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 1 del 1° Protocollo CEDU». Chiede quindi, in via pregiudiziale, che la predetta norma sia sottoposta al vaglio di costituzionalita' e di conformita' alla CEDU n. 17 nella parte in cui prevede che la commissione locale (o provinciale) per i masi chiusi in caso di revoca della qualifica di maso chiuso deve, contestualmente, all'atto di revoca, disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi. Si e' costituita la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente. All'udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso e' stato trattenuto per la decisione. D i r i t t o Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 1 della l.p. di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (come sostituito dall'art. 34, comma 3 della l.p. 23 giugno 2007, n. 6) alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono. La norma in questione dispone letteralmente: «Qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisse una riduzione permanente tale da non garantire nemmeno la meta' del reddito medio annuo ai sensi dell'art. 2, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, la commissione locale per i masi chiusi procede alla revoca della qualifica di maso chiuso. Contestualmente all'atto di revoca la commissione deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi. Solo in casi eccezionali e debitamente fondati si puo' prescindere da tale aggregazione ...». La censura di incostituzionalita' riguarda la parte della norma evidenziata in grassetto. La ricorrente solleva la questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 36 della legge sui masi chiusi, in parte qua, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione. Il precetto normativo obbligando il proprietario di un maso chiuso, in sede di svincolo per sopravvenuto difetto di presupposti di reddito, ad aggregare le particelle del maso «ad altri masi chiusi», implicherebbe una sorta di vendita forzata o di espropriazione in palese violazione dei diritti fondamentali di liberta' dell'iniziativa economica e del libero godimento della proprieta' privata, diritti che possono essere limitati soltanto per il perseguimento di interessi prioritari di natura sociale. Il Collegio ritiene la questione, come dedotta, rilevante e non manifestamente infondata nei limiti delle precisazioni qui di seguito esposte. La disposizione censurata impone al proprietario di un maso chiuso che richieda la revoca della qualifica di maso chiuso per difetto oggettivo di redditivita' dello stesso, quale conditio qua non («deve»), l'aggregazione delle particelle gia' facenti parte del maso «ad altri masi», il che significa che il proprietario del maso svincolato, laddove egli non sia proprietario anche di altri masi (il che e' la regola) verrebbe costretto ad alienare a terzi (a titolo di compravendita, donazione o altro titolo) tutte le particelle produttive del ex maso chiuso. Ad avviso di questo giudice puo' dubitarsi della legittimita' costituzionale della citata disposizione sia in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, sia in relazione al principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione, applicabile non solo agli atti amministrativi, ma anche agli atti legislativi). Per quanto riguarda il primo profilo questo giudice si rende ben conto che i principi di massima della liberta' dell'iniziativa economica (art. 41) e del libero godimento della proprieta' privata (art. 42) consentono che agli stessi siano imposti dal legislatore dei limiti, ai fini di farli armonizzare con l'utilita' sociale e rendere in tal modo possibile quella funzione sociale che non puo' disgiungersi dal godimento della proprieta', compresa la facolta' di poterne disporre liberamente. Non pare dubbio quindi che l'esigenza del conseguimento di tali fini potrebbe anche giustificare l'imposizione di condizioni restrittive allo svolgimento dell'autonomia contrattuale (come in buona sostanza la disposizione censurata imporrebbe costringendo il proprietario di un maso chiuso in fase di svincolo ad alienare le particelle fondiarie del maso a terzi proprietari di altri masi chiusi). Non pare a questo giudice che l'obbligo di aggregazione ad altri masi possa essere in qualche modo collegato alla funzione sociale dell'istituto del maso chiuso - e quindi giustificato dalla stessa - laddove la stessa dev'essere individuata nell'esigenza di garantire, attraverso la salvaguardia dell'unita' del maso, per quanto sufficientemente redditizio, «la funzione oggettiva del maso nell'ambito della famiglia». Solo tale funzione economico-sociale del maso chiuso puo' giustificare deroghe al principio di eguaglianza (tra gli eredi) davanti alla legge (cfr. Corte costituzionale n. 505/1988 e n. 340/1996). Orbene, nella fattispecie in esame, l'obbligo incondizionato di aggregare le particelle «svincolate» ad altri masi chiusi, porterebbe alla conseguenza - almeno nell'ipotesi che il proprietario non disponesse di altri masi chiusi o non si trovassero terzi proprietari interessati all'acquisto - che il maso rimarrebbe «chiuso» senza averne i presupposti di redditivita' e finirebbe in tal modo a snaturare irrimediabilmente la ratio sottesa all'istituto del maso chiuso. Da quanto precede sorgono seri dubbi circa la legittimita' costituzionale della disposizione anche sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalita'. La norma appare di dubbia attuabilita' o addirittura inattuabile, oltre che nel caso della necessita' dell'aggregazione delle particelle a masi chiusi di terzi, nel caso - tutt'altro che teorico - che nelle vicinanze non si trovino affatto dei masi chiusi a cui aggregare le particelle. La sollevata questione di costituzionalita' e' l'unico motivo di ricorso, per cui non c'e' spazio di mettere in discussione la rilevanza, per la decisione, della questione. Non appare, infine, possibile, un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, attesa la sua formulazione letteralmente chiara e apodittica. Va quindi dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 3 delle legge provinciale di Bolzano del 28 novembre 2001 n. 17, come sostituito dall'art. 34, comma 3 della legge provinciale 23 giugno 2007, n. 6, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione) nella parte in cui contestualmente all'atto di revoca della qualifica di maso chiuso la commissione locale per i masi chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nei casi in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi. Alla segreteria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge il marzo 1953 n. 87.