IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.
179 del registro ricorsi 2008 presentato da Dissertori Pichler  Erica
(Erika), rappresentata e difesa dall'avv. Jürgen  Köllenspergher  con
domicilio eletto presso  lo  studio  del  medesimo  in  Bolzano,  via
Leonardo da Vinci  n.  8,  giusta  mandato  speciale  a  margine  del
ricorso, ricorrente; 
    Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona  del  Presidente
della Giunta provinciale pro tempore, che sta in  giudizio  in  forza
della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20  dicembre
2004  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Hansjörg  Silbernagl,  con
elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano,
Ufficio affari legali dell'agricoltura  e  delle  foreste,  con  sede
presso l'Avvocatura della Provincia in  Bolzano,  via  Crispi  n.  3,
giusta delega in  calce  all'atto  di  costituzione,  resistente  per
l'annullamento della decisione della Commissione  provinciale  per  i
masi chiusi n. 1863 del 17 marzo 2008, notificata in data  12  aprile
2008, ad oggetto: «Ricorso di Dissertori Erica in  Pichler,  Caldaro,
avverso la decisione delle commissione locale per i  masi  chiusi  di
Caldaro del 7 dicembre 2007 - svincolo del maso chiuso ''Weinhof'' in
P.T. 22/I C.C. Egna», con la quale la Commissione provinciale  per  i
masi chiusi ha accolto  il  ricorso,  autorizzando  lo  svincolo  del
predetto  maso  chiuso  «Weinhof»,  ma  disponendo   la   contestuale
aggregazione delle pp.ff. 3076, 5741, 1897/1, 1897/2, 2012, 2013/1  e
2013/2 ad altri masi chiusi. 
    Visto il ricorso notificato il 10 giugno  2008  e  depositato  in
segreteria il 25 giugno 2008 con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma
di Bolzano dd. 2 luglio 2008; 
    Visti gli atti tutti della causa; 
    Designato relatore per la pubblica udienza del 17  dicembre  2008
il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l'avv.  J.  Köllensperger
per la ricorrente  e  l'avv.  L.  Plancker,  in  sostituzione  di  H.
Silbernagl, per la Provincia autonoma di Bolzano; 
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 
                              F a t t o 
    E' impugnata la decisione della  Commissione  provinciale  per  i
masi chiusi n. 1863 del  17  marzo  2008,  con  la  quale  la  stessa
Commissione, in accoglimento del ricorso dell'odierna ricorrente,  ha
autorizzato lo svincolo del maso chiuso «Weinhof» in P.T.  22/I  c.c.
Egna disponendo pero'  la  contestuale  aggregazione  ad  altri  masi
chiusi delle pp.ff. 3076, 5741, 1897/1, 2012, 2013/1 e 2013/2. 
    Viene dedotto un unico motivo di legittimita': 
        «Illegittimita' costituzionale dell'art. 36,  comma  1  della
l.p. 28 novembre 2001 n. 17 ''Legge sui masi chiusi''  per  contrasto
con gli artt. 3, 10, 41, 42 e 117  della  Costituzione  -  violazione
dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
e dell'art. 1 del 1° Protocollo CEDU». 
    Chiede quindi, in via pregiudiziale, che la  predetta  norma  sia
sottoposta al vaglio di costituzionalita' e di conformita' alla  CEDU
n. 17 nella parte  in  cui  prevede  che  la  commissione  locale  (o
provinciale) per i masi chiusi in caso di revoca della  qualifica  di
maso chiuso  deve,  contestualmente,  all'atto  di  revoca,  disporre
l'aggregazione  delle  particelle  ad  altri  masi  chiusi.   Si   e'
costituita la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto il  rigetto
di tutte le domande formulate dalla ricorrente. 
    All'udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso e'  stato  trattenuto
per la decisione. 
                            D i r i t t o 
    Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente  infondata  la
sollevata questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  36,
comma 1  della  l.p.  di  Bolzano  28  novembre  2001,  n.  17  (come
sostituito dall'art. 34, comma 3 della l.p. 23  giugno  2007,  n.  6)
alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono. 
    La norma in questione dispone letteralmente: 
        «Qualora il  reddito  del  maso,  a  causa  di  distacchi  di
appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze,  subisse  una
riduzione permanente tale da  non  garantire  nemmeno  la  meta'  del
reddito  medio  annuo  ai  sensi  dell'art.  2,  su   richiesta   del
proprietario o della proprietaria o di chiunque ne  abbia  interesse,
la commissione locale per i masi chiusi  procede  alla  revoca  della
qualifica di maso  chiuso.  Contestualmente  all'atto  di  revoca  la
commissione deve disporre l'aggregazione delle  particelle  ad  altri
masi chiusi. Solo in casi eccezionali e debitamente fondati  si  puo'
prescindere da tale aggregazione ...». 
    La censura di incostituzionalita' riguarda la parte  della  norma
evidenziata in grassetto. 
    La ricorrente solleva la questione di legittimita' costituzionale
della norma dell'art. 36 della legge sui masi chiusi, in  parte  qua,
in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione. 
    Il precetto normativo  obbligando  il  proprietario  di  un  maso
chiuso, in sede di svincolo per sopravvenuto difetto  di  presupposti
di reddito, ad aggregare  le  particelle  del  maso  «ad  altri  masi
chiusi»,  implicherebbe  una  sorta   di   vendita   forzata   o   di
espropriazione in  palese  violazione  dei  diritti  fondamentali  di
liberta' dell'iniziativa  economica  e  del  libero  godimento  della
proprieta' privata, diritti che possono essere limitati soltanto  per
il perseguimento di interessi prioritari di natura sociale. 
    Il Collegio ritiene la questione, come dedotta, rilevante  e  non
manifestamente infondata nei limiti delle precisazioni qui di seguito
esposte. 
    La disposizione censurata  impone  al  proprietario  di  un  maso
chiuso che richieda la revoca della  qualifica  di  maso  chiuso  per
difetto oggettivo di redditivita' dello stesso,  quale  conditio  qua
non («deve»), l'aggregazione delle particelle gia' facenti parte  del
maso «ad altri masi», il che significa che il proprietario  del  maso
svincolato, laddove egli non sia proprietario anche di altri masi (il
che e' la regola) verrebbe costretto ad alienare a terzi (a titolo di
compravendita,  donazione  o  altro  titolo)  tutte   le   particelle
produttive del ex maso chiuso. 
    Ad avviso di questo giudice  puo'  dubitarsi  della  legittimita'
costituzionale della citata disposizione sia in relazione agli  artt.
41 e  42  della  Costituzione,  sia  in  relazione  al  principio  di
ragionevolezza (art. 97 della Costituzione, applicabile non solo agli
atti amministrativi, ma anche agli atti legislativi). 
    Per quanto riguarda il primo profilo questo giudice si rende  ben
conto che  i  principi  di  massima  della  liberta'  dell'iniziativa
economica (art. 41) e del libero godimento della  proprieta'  privata
(art. 42) consentono che agli stessi siano  imposti  dal  legislatore
dei limiti, ai fini di farli armonizzare  con  l'utilita'  sociale  e
rendere in tal modo possibile quella funzione sociale  che  non  puo'
disgiungersi dal godimento della proprieta', compresa la facolta'  di
poterne disporre liberamente. 
    Non pare dubbio quindi che l'esigenza del conseguimento  di  tali
fini  potrebbe  anche  giustificare   l'imposizione   di   condizioni
restrittive allo svolgimento  dell'autonomia  contrattuale  (come  in
buona sostanza la disposizione censurata imporrebbe  costringendo  il
proprietario di un maso chiuso in fase di  svincolo  ad  alienare  le
particelle fondiarie del maso  a  terzi  proprietari  di  altri  masi
chiusi). 
    Non pare a questo giudice che l'obbligo di aggregazione ad  altri
masi possa essere in qualche modo  collegato  alla  funzione  sociale
dell'istituto del maso chiuso - e quindi giustificato dalla stessa  -
laddove la stessa dev'essere individuata nell'esigenza di  garantire,
attraverso  la  salvaguardia  dell'unita'  del   maso,   per   quanto
sufficientemente  redditizio,  «la  funzione   oggettiva   del   maso
nell'ambito della famiglia». 
    Solo  tale  funzione  economico-sociale  del  maso  chiuso   puo'
giustificare deroghe al principio  di  eguaglianza  (tra  gli  eredi)
davanti alla legge  (cfr.  Corte  costituzionale  n.  505/1988  e  n.
340/1996). 
    Orbene, nella fattispecie in esame, l'obbligo  incondizionato  di
aggregare le particelle «svincolate» ad altri masi chiusi, porterebbe
alla conseguenza  -  almeno  nell'ipotesi  che  il  proprietario  non
disponesse di altri masi chiusi o non si trovassero terzi proprietari
interessati all'acquisto - che  il  maso  rimarrebbe  «chiuso»  senza
averne i presupposti di  redditivita'  e  finirebbe  in  tal  modo  a
snaturare irrimediabilmente la ratio sottesa  all'istituto  del  maso
chiuso. 
    Da quanto  precede  sorgono  seri  dubbi  circa  la  legittimita'
costituzionale  della  disposizione  anche  sotto  il  profilo  della
ragionevolezza e proporzionalita'. 
    La norma appare di dubbia attuabilita' o addirittura inattuabile,
oltre  che  nel  caso  della   necessita'   dell'aggregazione   delle
particelle a masi chiusi di terzi, nel caso - tutt'altro che  teorico
- che nelle vicinanze non si trovino affatto dei masi  chiusi  a  cui
aggregare le particelle. 
    La sollevata questione di costituzionalita' e' l'unico motivo  di
ricorso, per cui  non  c'e'  spazio  di  mettere  in  discussione  la
rilevanza, per la decisione, della questione. 
    Non     appare,     infine,     possibile,     un'interpretazione
costituzionalmente  conforme  della  disposizione,  attesa   la   sua
formulazione letteralmente chiara e apodittica. 
    Va quindi dichiarata rilevante e non manifestamente infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 3  delle
legge provinciale di  Bolzano  del  28  novembre  2001  n.  17,  come
sostituito dall'art. 34, comma 3 della legge  provinciale  23  giugno
2007, n. 6, per contrasto con  gli  artt.  3,  41,  42  e  117  della
Costituzione e con il principio  di  ragionevolezza  (art.  97  della
Costituzione) nella parte in cui contestualmente all'atto  di  revoca
della qualifica di maso chiuso  la  commissione  locale  per  i  masi
chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle  ad  altri  masi
chiusi, anche nei casi in cui l'interessato non sia  proprietario  di
altri masi chiusi. 
    Alla segreteria vanno affidati gli adempimenti di competenza,  ai
sensi dell'art. 23 della legge il marzo 1953 n. 87.