Ordinanza 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  420-bis  del
codice di procedura penale promosso dal Giudice di pace  di  Bellano,
nel procedimento penale a carico  di  V.  R.,  con  ordinanza  del  6
novembre 2007, iscritta al n.  300  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del  6  maggio  2009  il  giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto che  il  Giudice  di  pace  di  Bellano,  con  ordinanza
depositata il 6 novembre 2007, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento  agli  articoli  3,  24  e  111  della
Costituzione, dell'art. 420-bis, comma 1,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui non prevede la possibilita' per il giudice
di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appaia  probabile
che l'imputato, che ha eletto  domicilio  presso  il  difensore,  non
abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento; 
        che il rimettente, dopo  aver  dato  atto  che  il  difensore
dell'imputato, invocando l'art. 420-bis cod. proc. pen., ha  eccepito
l'irregolarita'  dell'instaurato  contraddittorio,   poiche'   appare
probabile che l'imputato non abbia  avuto  effettiva  conoscenza  del
procedimento  a  suo  carico,  si  e'   pronunziato   sull'eccezione,
respingendola; 
        che, ad avviso del rimettente, «e' senza ombra di dubbio vero
che l'art. 420-bis cod. proc. pen., non puo' essere invocato nel caso
di specie, in quanto l'avvenuta notifica nel domicilio eletto esclude
"a priori" ogni dubbio in ordine alla conoscenza del procedimento  da
parte dell'imputato»; 
        che la disposizione impugnata, non consentendo al giudice  di
disporre la rinnovazione della notifica, «soprattutto in un caso come
quello in esame», cioe' quando appare probabile che  l'imputato,  pur
avendo  eletto  domicilio  presso  il  difensore,  non  abbia   avuto
effettiva conoscenza del  procedimento,  si  pone  in  contrasto  con
l'art. 3 Cost. «che prevede il diritto di uguaglianza  dei  cittadini
di fronte alla legge», con l'art. 24 Cost. «che sancisce  il  diritto
di difesa come inviolabile» e con l'art. 111 Cost. «che  sancisce  il
diritto inviolabile al contraddittorio nel processo penale»; 
        che nel giudizio di legittimita' costituzionale  ha  spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    eccependo
l'inammissibilita' della questione, perche'  il  giudice  a  quo  non
avrebbe indicato le  ragioni  per  le  quali  ritiene  probabile  che
l'indagato non abbia avuto conoscenza del procedimento,  ne'  avrebbe
dato conto dei motivi per cui l'indagato, per caso fortuito  o  forza
maggiore, non sia stato  nelle  condizioni  di  poter  comunicare  la
variazione del domicilio eletto, in quanto, in tal caso,  si  sarebbe
dovuto procedere ai sensi degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.; 
        che, secondo la difesa erariale, non  vi  sarebbe  violazione
degli artt. 3  e  24  Cost.,  in  quanto  l'imputato  che  ha  eletto
domicilio  ha  un  onere  lieve,  che  e'  quello  di  comunicare  la
variazione del  domicilio  eletto,  sicche'  l'inosservanza  di  tale
onere, non ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore,  comporta,
quale conseguenza «preavvisata» che le notificazioni siano effettuate
mediante consegna al difensore; 
        che non vi sarebbe violazione dell'art. 111 Cost., in  quanto
la celerita' del processo e' un valore costituzionale, al pari  della
effettivita'  del  contraddittorio,  parimenti   garantita,   laddove
l'imputato osservi il lieve onere impostogli. 
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Bellano  dubita,  in
riferimento agli articoli 3,  24  e  111  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 420-bis, comma 1, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilita'  per
il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appaia
probabile  che  l'imputato,  che  ha  eletto  domicilio   presso   il
difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento; 
        che la questione e' manifestamente inammissibile per  plurimi
motivi concorrenti; 
        che, infatti,  il  rimettente  ha  omesso  di  descrivere  la
fattispecie  concreta,  oggetto  del  giudizio  a  quo,  non   avendo
specificato quale sia «il caso in esame», ne' ha  indicato  i  motivi
per cui appare probabile che l'imputato non  abbia  avuto  conoscenza
del  procedimento,  nonostante  «l'avvenuta   notifica»   presso   il
domicilio eletto; 
        che, in particolare, il giudice a quo si e' limitato a  porre
in  evidenza  che,  nel  caso  sottoposto  al  suo  giudizio,  appare
probabile che  l'imputato  non  abbia  avuto  conoscenza  della  data
dell'udienza, ma non ha fornito alcuna  descrizione  delle  modalita'
con cui la notificazione dell'avviso dell'udienza e' avvenuta, ne' in
occasione di quale atto processuale, presso quale indirizzo  e  quale
difensore sia avvenuta l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161
cod. proc. pen.; 
        che il rimettente, non riferendo  le  ragioni  per  le  quali
appare probabile  che  l'imputato  non  abbia  avuto  conoscenza  del
procedimento, non consente di  stabilire  se  la  mancata  conoscenza
della data  di  udienza  sia  derivata  dalla  condotta  colposa  del
medesimo imputato e di accertare se quest'ultimo, per caso fortuito o
forza maggiore, non sia  stato  nella  condizione  di  comunicare  il
mutamento del domicilio dichiarato o eletto; 
        che tali carenze precludono a questa Corte ogni  possibilita'
di controllo sulla rilevanza della questione (ex plurimis:  ordinanze
n. 444, n. 433 e n. 54 del 2008) e si risolvono, altresi', in difetti
di  motivazione  sulla  non  manifesta  infondatezza  (ex   plurimis:
ordinanze n. 404 del 2007, n. 313 e n. 207 del 2008); 
        che, ancora, il rimettente, non ha in alcun modo motivato  in
ordine ai parametri costituzionali  invocati,  essendosi  limitato  a
indicare, genericamente, il contenuto degli artt. 3, 24 e  111  Cost.
(ex plurimis: ordinanze n. 32 del 2008, n. 114 del 2007 e n.  39  del
2005); 
        che la manifesta inammissibilita' della questione deve essere
dichiarata  da  questa  Corte,  prescindendo  dall'erroneita'   delle
premesse interpretative da cui muove il rimettente, il quale  ritiene
che l'art. 420-bis cod. proc. pen. non contempli la possibilita'  per
il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora sembri
probabile  che  l'imputato,  che  ha  eletto  domicilio   presso   il
difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.