IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  58  del  2009,  proposto  da:  Comunita'  montana
Antigorio Divedro Formazza ed Altri, rappresentati e difesi dal prof.
avv. Paolo Scaparone, con domidilio eletto presso il  suo  studio  in
Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14; 
    Contro  Regione  Piemonte,  rappresentato  e   difeso   dall'avv.
Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso  la  stessa  in  Torino,
piazza Castello, 165;  Comunita'  Montana  Valle  Antrona,  Comunita'
montana Monte Rosa (Valle Anzasca), Comunita' montana  Valle  Ossola,
Comunita'  montana   Valle   Vigezzo,   per   l'annullamento   previa
sospensione dell'efficacia: 
        della deliberazione del Consiglio regionale 3  novembre  2008
n. 217-46169, pubblicata sul B.U.R. del  27  novembre  2008,  n.  48,
recante   «Riordino    territoriale    delle    comunita'    montane.
Individuazione delle zone omogenee della Regione  Piemonte  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'art. 34
della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19»; 
        di tutti gli atti preparatori, consequenziali, preordinati  o
comunque connessi e, in particolare, della deliberazione della Giunta
regionale 13 ottobre 2008 n. 64-9827. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte; 
    Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6  dicembre  1971,  n.
1034; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03 aprile 2009 il dott.
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritiene il Collegio la questione di  legittimita'  costituzionale
di cui all'art. 2, comma 17, 18, 19 nonche' commi 20, 21 e 22,  della
legge n. 244 del 24 dicembre  2007  (Finanziaria  per  il  2008)  sia
rilevante e non manifestamente infondata. 
    La questione e' rilevante, in quanto il  provvedimento  impugnato
si basa esclusivamente su tale norma ed  e'  stato  gia'  oggetto  di
ricorso alla Consulta, tuttora pendente, da parte di  alcune  regioni
(segnatamente Veneto e Toscana). 
    Peraltro,  con  separata  ordinanza  cautelare  il  Collegio   ha
ritenuto non sussistente il fumus relativamente ai motivi di  ricorso
proposti, se non con riferimento alla questione di  costituzionalita'
in oggetto come  appresso  illustrata;  pertanto,  risulta  di  tutta
evidenza la rilevanza della questione. 
    Inoltre, la disposizione non puo'  essere  interpretata  in  modo
conforme   ai   principi   costituzionali,   avendo   un    contenuto
assolutamente stringente ed univoco. 
    La questione non e'  manifestamente  infondata  in  relazione  al
riparto di competenze Stato-regione  disegnato  nell'attuale  assetto
costituzionale. 
    In proposito, si deve rilevare che l'art. 3, comma 162, legge  n.
244/2007 prevede che le disposizioni suddette «costituiscono norme di
coordinamento della  finanza  pubblica  per  gli  enti  territoriali»
richiamando cosi' la potesta' legislativa statale di tipo concorrente
nella  materia  della  «armonizzazione   dei   bilanci   pubblici   e
coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario»
individuata dall'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Coerentemente con siffatta caratterizzazione del potere normativo
utilizzato, che implica, a norma dello stesso art. 117, terzo  comma,
Cost., la  spettanza  alle  regioni  della  potesta'  legislativa  su
singole  materie  «salvo  che  per  la  determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione  dello  Stato»,  l'art.  2,
comma 18 e 19, della medesima legge  impegna  le  leggi  regionali  a
tenere conto, ai fini della costituzione delle comunita' montane, dei
principi fondamentali della riduzione del  numero  complessivo  delle
comunita' sulla base di indicatori specificati, della  riduzione  del
numero dei componenti degli organi  rappresentativi  delle  stesse  e
della riduzione delle indennita' spettanti ai componenti di questi. 
    Sempre ai fini della predetta  identificazione  si  realizza  una
marcata  ingerenza  delle  disposizioni  in  questione   sull'assetto
complessivo delle comunita' montane,  che  non  costituisce  soltanto
l'effetto di una scelta finanziaria, ma e' autonomamente voluta  come
strumento di un particolare obiettivo istituzionale. In proposito, e'
significativa la formulazione legislativa (art. 2, comma 17, legge n.
244/2007) di tale obiettivo come  «riordino  della  disciplina  delle
comunita' montane, ad integrazione di quanto  previsto  dall'art.  27
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Piu' precisamente, la
dichiarata finalizzazione di tale riordino alla riduzione della spesa
corrente per il funzionamento  delle  comunita'  montane  non  sembra
attrarre l'intera nuova disciplina nella materia  del  «coordinamento
della finanza pubblica» a causa della presenza di norme  inerenti  al
riordino stesso che non risultano necessarie al  perseguimento  dello
scopo finanziario, essendo quest'ultimo palesemente realizzabile  con
l'utilizzazione di taluni soltanto  degli  strumenti  cumulativamente
imposti ovvero di strumenti ulteriori autonomamente scelti dagli enti
interessati. 
    Del  resto,  nella  legge   finanziaria   sono   presenti   altre
disposizioni  -  quali  l'art.  2,  comma  28,  che  impone  ad  ogni
amministrazione comunale l'adesione ad un'unica forma associativa «ai
fini della semplificazione della diversita' delle  forme  associative
comunali  e  del  processo  di  riorganizzazione  sovracomunale   dei
servizi, delle funzioni e delle strutture»  -  che  esprimono,  ancor
piu' chiaramente, la volonta' dello  Stato  di  riordinare  l'assetto
delle  autonomie  locali  con  particolare  riguardo  alle  comunita'
montane indipendentemente dal profilo finanziario. 
    Il duplice obiettivo  del  risparmio  economico  e  del  riordino
istituzionale perseguito dal legislatore statale induce, pertanto, ad
una considerazione della legge emanata, allo scopo della  valutazione
del rispetto dei parametri costituzionali rilevanti. 
    Nell'ambito della potesta' statale relativa ala disciplina  della
finanza pubblica,  lo  Stato  e'  abilitato  unicamente  a  prevedere
criteri e obiettivi cui debbono  attenersi  le  regioni  e  gli  enti
locali nell'esercizio della loro autonomia finanziaria, senza  invece
imporre loro precetti specifici e puntuali. 
    Quand'anche la norma in questione venisse collocata nell'area del
coordinamento della finanza  pubblica,  sarebbe  palese,  dal  tenore
delle  disposizioni   sospette   di   incostituzionalita',   che   il
legislatore  statale,  vincolando   regioni   e   province   autonome
all'adozione di misure analitiche e di  dettaglio,  ne  ha  compresso
illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito  di
formulare i soli principi fondamentali della materia. 
    Con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 17 e  18,  legge  n.
244/2007 lo Stato giunge, da un lato,  ad  imporre  alle  regioni  un
particolare   procedimento    legislativo    aggravato,    prevedendo
l'intervento in esso dei «consigli delle autonomie locali»; per altro
verso, non si  limita  ad  indicare  obiettivi  o  effettuare  scelte
politico-legislative fondamentali, quali la «riduzione a regime della
spesa corrente per il funzionamento delle comunita' montane»  in  una
determinata dimensione (art. 2, Co. 17), ma individua puntuali misure
che le regioni  devono  obbligatoriamente  adottare  per  raggiungere
detto obiettivo; precisamente, la riduzione sia del numero  comunita'
montane secondo «indicatori» assai articolati  delle  caratteristiche
dei territori interessati, sia del numero dei componenti degli organi
rappresentativi delle stesse,  sia  dell'ammontare  delle  indennita'
spettanti ai membri di questi. Inoltre, vengono configurati  incisivi
meccanismi   di   controllo   e   di   sanzionamento   dell'eventuale
inadeguatezza dell'attuazione legislativa regionale. 
    In sintesi, lo Stato, in un campo  in  cui  dovrebbe  porre  solo
«principi fondamentali», impone alle regioni come, e cioe' con  quale
procedimento, legiferare e che cosa statuire nelle leggi attuative e,
per altro  verso,  stabilisce  controlli  e  sanzioni  in  ordine  al
contenuto e all'efficacia delle leggi stesse. 
    Si verifica, pertanto,  a  parere  del  Collegio  remittente  uno
sconfinamento della legge statale dal piano dei principi fondamentali
a  quello  delle  norme  attuative  o  di  dettaglio   con   evidente
incostituzionale   compressione   della   potesta'   legislativa    e
regolamentate  delle  regioni.  Invero,  la  riduzione  della   spesa
riguardante le comunita' montane ben avrebbe potuto essere perseguita
lasciando le regioni libere o, almeno, piu' libere di individuare gli
strumenti  piu'  appropriati  alla  stregua  della  specificita'  del
complessivo  ordinamento  delle  comunita'  montane  nel   rispettivo
ambito. 
    Quanto alla prospettiva della  caratterizzazione  della  potesta'
legislativa in ordine alle comunita' montane, rileva innanzitutto  la
circostanza che la disciplina delle comunita'  montane  e'  demandata
costituzionalmente alla potesta' legislativa residuale delle regioni,
non risultando le comunita' stesse inserite  tra  gli  oggetti  della
potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  ne'  della   potesta'
legislativa concorrente. 
    In proposito, la Corte costituzionale ha gia'  affermato  che  la
disciplina delle  Comunita'  montane,  pur  in  presenza  della  loro
qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000,
rientra, dopo la riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione,  nella
competenza legislativa residuale delle regioni,  ai  sensi  dell'art.
127, quarto comma, della Costituzione. Cio'  comporta  che,  ai  fini
dello  scrutinio  di  costituzionalita'  delle  norme  regionali   in
materia, non puo' farsi utile riferimento  ai  principi  fondamentali
clic sarebbero desumibili dalla legislazione statale, e  segnatamente
dal d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di disciplina delle  autonomie
locali; e  cio'  perche',  vertendosi  in  materia  rientrante  nella
competenza residuale delle Regioni, non puo' trovare applicazione  la
disposizione di cui all'art. 127, terzo comma,  ultima  parte,  della
Costituzione, la quale presuppone, invece, che si verta nelle materie
di legislazione concorrente» (Corte cost., 23 dicembre 2005, n. 456). 
    Pertanto, illegittimamente il comma 17 in esame si configura come
disposizione integrativa dei principi fondamentali,  sulle  comunita'
montane che sarebbero desumibili dalla  legislazione  statale  e,  in
specie, dal d.lgs. n. 267/2000. 
    Quanto alla lesione dell'autonomia orgamzzativa  delle  comunita'
montane  e  dei  comuni,  si  osserva  che  la  Corte  costituzionale
attribuisce alle comunita' montane «natura di ente  locale  autonomo,
quale proiezione: dei comuni che ad essa fanno capo» e «caso speciale
di unione di comuni» (Corte cost., 23 novembre 2005, n. 456) e che la
legge  n.  131/2003  (c.d.  legge   «La   Loggia»)   di   adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   di
riforma del Titolo V (art. 4) riconosce alle comunita' montane, oltre
che alle unioni di comuni, la stessa potesta' normativa, statutaria e
regolamentate attribuita a comuni, province e citta' metropolitane. 
    Inoltre, va considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge
n. 131/2003, le comunita' montane e le unioni di comuni costituiscono
forme associative di cui i comuni possono liberamente  avvalersi  per
l'esercizio  delle  proprie  funzioni   amministrative   e,   quindi,
risultano espressione dell'autonomia comunale non condizionabile,  in
linea di massima, dalla potesta' legislativa dello Stato. 
    Pertanto, l'ingerenza statale  nell'ordinamento  delle  comunita'
montane comporta  una  lesione  incostituzionale  dell'autonomia  dei
comuni, prima ancora che delle stesse comunita' montane. 
    In conclusione, il Collegio ritiene che il giudizio debba  essere
sospeso  e  che  gli  atti  debbano  essere  trasmessi   alla   Corte
costituzionale, attesa la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza
della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma  17,  18,  19
nonche' commi, 20, 21 e 22, della legge n. 244 del 24  dicembre  2007
(Finanziaria per il 2008), cosi' come precisato in motivazione.