IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1678 del 2008
proposto da M.P.S.r.l.  in  liquidazione,  con  sede  in  Milano,  in
persona del liquidatore, Patrizia Soresini, rappresentata  e  difesa,
dapprima, per procura a margine del ricorso, dagli avvocati  Angelica
Fazio e Linda Giungi, con domicilio eletto presso il loro  studio  in
Milano, viale Montenero,  38;  quindi,  per  procura  in  calce  alla
comparsa di costituzione 11 marzo 2009, depositata il 12 marzo  2009,
dagli avv. Aldo Lopez  e  Guido  Battagliese,  con  domicilio  eletto
presso lo studio di quest'uitimo in Milano, via Visconti di  Modrone,
7; 
    Contro Comune di Milano  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,
Letizia Brichetto Amaboldi  Moratti,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Maria Rita Surano e Armando  Tempesta,  presso  i  quali  e'
elettivamente domiciliato in Milano, via  della  Guastalla  8,  negli
uffici  dell'Avvocatura  comunale,  per   l'annullamento   dell'atto,
notificato il 29 aprile 2008, con cui il Settore sportello unico  per
l'edilizia, Ufficio condono, ha comunicato l'emissione  del  permesso
di costruire in sanatoria n. 531 del 3 aprile 2008,  nella  parte  in
cui determina il contributo di costruzione rivalutando gli  oneri  di
urbanizzazione in base alle tariffe di cui alla  delibera  consiliare
21 dicembre 2007, n. 73, entrata in vigore l'8 gennaio 2008. 
    Visto il ricorso, notificato il 26  giugno  e  depositato  il  24
luglio 2008; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune; 
    Viste le memorie delle parti; 
    Visti atti e documenti di causa; 
    Uditi, alla pubblica udienza del 18 marzo 2009, relatore il dott.
Carmine Spadavecchia, l'avv. Lopez e (per delega dell'avv.  Tempesta)
l'avv. Anna Maria Moramarco; 
    Considerato quanto segue in 
                    F a t t o   e   D i r i t t o 
    1. - Con istanza 8 aprile 2004 la Societa' ricorrente ha  chiesto
il condono edilizio, ai  sensi  dell'art.  32  del  decreto-legge  n.
269/2003, convento in  legge  n.  326/2003,  per  interventi  abusivi
(modifiche  interne  finalizzato   alla   formazione   di   soppalchi
praticabili  di  mq  133,77  e  mq  28,77   di   s.l.p.)   realizzati
nell'immobile di proprieta' sito di via Hajech, 2. 
    Il 16 dicembre 2005  la  Societa'  ha  presentato  documentazione
integrativa  (certificato   di   idoneita'   statica   e   variazione
catastale). 
    In data 5 settembre  2007  il  Comune,  rilevata  l'incompietezza
della  domanda,  ha  chiesto  ulteriori  documenti  (attestazioni  di
versamento rate oblazione e acconto oneri; denuncia di variazione  ai
fini TARSU  e  ai  fini  ICI;  computo  metrico  estimativo;  perizia
giurata). 
    La Societa' ha adempiuto alla richiesta del  Comune  in  date  19
settembre 2007 e 19 ottobre 2007. 
    Il Comune ha emesso il 6 ottobre 2008 il permesso di costruire in
sanatoria (n. 531), determinando  il  contributo  di  costruzione  in
complessivi  €  99.017,46,  di  cui  €   51.989,00   per   opere   di
urbanizzazione primaria, €  40.855.20  per  opere  di  urbanizzazione
secondaria ed € 6.173.26 per costo di costruzione. 
    Di cio' la ricorrente e' stata informata con una nota senza  data
(notificata il 29 aprile 2008), con la quale, dato atto dell'avvenuto
pagamento dell'acconto (€14.507,00), il Comune chiede  il  versamento
del saldo (€ 84.510,46). 
    2. - La ricorrente  ha  impugnato  il  provvedimento  deducendone
l'illegittimita' per avere il Comune calcolato  il  contributo  sulla
base delle tariffe vigenti al momento dell'emanazione del  titolo  in
sanatoria, anziche' di quelle, meno onerose, vigenti  al  momento  di
presentazione della domanda (con memoria 5 settembre 2008 la Societa'
ha precisato che l'importo totale  richiesto  dal  Comune  supera  di
circa  il  doppio  la  cifra  preventivata  nel  2003  alla  data  di
presentazione della domanda di condono). 
    Questi i motivi di ricorso: 
        violazione dell'art. 16,  comma  2  dei  d.P.R.  n.  380/2001
(testo  unico  in  materia  edilizia),  il  quale   dovrebbe   essere
interpretato, alla stregua della giurisprudenza dominante, nel  senso
che, in caso di concessione  in  sanatoria,  gli  oneri  dovuti  sono
quelli vigenti non al momento di rilascio del permesso ma al  momento
di presentazione della domanda (primo motivo); 
        illogicita' e contraddittorieta'  della  motivazione,  basata
sul contestuale richiamo a due norme tra loro  incompatibili:  l'art.
16 del testo unico edilizia (da leggersi nel senso sopra precisato) e
l'art. 4, comma 6, della legge regionale lombarda 3 novembre 2004  n.
31, il quale dispone in senso opposto (nel senso cioe' che  oneri  di
urbanizzazione  e  contributo  sul   costo   di   costruzione   siano
determinati   «applicando   le   tariffe   vigenti    all'atto    del
perfezionamento del procedimento di sanatoria») (secondo motivo); 
        violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 27  luglio  2000
n. 212 (statuto del contribuente), in quanto la  natura  fiscale  (in
senso  lato)  del  contributo  imponeva  al  Comune  di  allegare  al
provvedimento impugnato gli atti richiamati  nella  sua  motivazione,
cioe' le delibere di Giunta n. 2493/2004 e 2644/2004 e la delibera di
Consiglio comunale n. 73/2007 (terzo motivo); 
        incostituzionalita' dell'art. 4, sesto  comma,  della  citata
legge regionale n. 31  del  2004  in  quanto:  (a)  si  discosta  dai
principi  fondamentali  fissati  o  desumibili   dalla   legislazione
statale, in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.; (b) lede  il
principio di  uguaglianza  in  materia  di  prestazioni  patrimoniali
imposte (art. 3 e 23 Cost.) consentendo che identici  abusi  edilizi,
ultimati contemporaneamente,  siano  assoggettati  ad  oneri  diversi
secondo le tariffe vigenti nel momento della conclusione dei  singoli
procedimenti; (c) viola il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.)  lasciando  la  determinazione  della
tariffa applicabile alla discrezionalita' delle scelte  organizzative
del Comune. 
    3.  -  Il  Comune,  costituito  in  giudizio,  ha  controdedotto,
eccependo l'inammissibilita' del  ricorso  per  mancata  impugnazione
della delibera consiliare n. 73 del 2007. 
    Con memoria depositata il  9  settembre  2008,  nella  Camera  di
consiglio fissata per la  trattazione  della  domanda  cautelare,  la
ricorrente  ha  eccepito  l'inammissibilita'  della  costituzione  in
giudizio del Comune per difetto  di  autorizzazione  ad  litem  della
Giunta comunale. 
    Con ordinanza 9 settembre 2008, n. 1382 la Sezione ha accolto  la
domanda cautelare subordinatamente alla prestazione di  una  garanzia
fideiussoria. 
    Con sentenza parziale n.  1956  in  data  20  marzo  2009  questa
Sezione ha ritenuto  ammissibile  la  costituzione  in  giudizio  del
Comune, in  quanto  supportata  da  delibera  ad  litem  prodotta  in
giudizio;  ha  poi  disatteso  l'eccezione  di  inammissibilita'  del
ricorso, sul rilievo  che  la  ricorrente,  lungi  dal  censurare  la
delibera consiliare n. 73 del 2007 (di aggiornamento degli  oneri  di
urbanizzazione) per vizi  di  legittimita'  ad  essa  riferibili,  ne
sostiene l'inapplicabilita' al caso in esame, soggetto -  secondo  il
suo assunto - alle tariffe previgenti. 
    Nel merito la sentenza ha respinto i primi tre motivi di ricorso,
senza tuttavia definire il giudizio stante  la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dedotta con il quarto motivo. 
    4. -  Come  rilevato  dal  Collegio  nella  sentenza  citata,  la
vertenza riguarda la definizione di un  illecito  edilizio  ai  sensi
dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito
in legge 24 novembre 2003, n. 326 (terzo condono), e della  normativa
regionale di dettaglio, dettata con la  legge  regionale  lombarda  3
novembre 2004, n. 31 (disposizioni regionali in materia  di  illeciti
edilizi). 
    Il Comune ha liquidato il contributo di costruzione applicando le
tariffe approvate con deliberazione consiliare 21 dicembre  2007,  n.
73, divenuta esecutiva l'8 gennaio 2008. 
    E cio' ha fatto in base ad una specifica previsione della  citata
legge regionale n. 31 del 2004, la quale, per quanto  qui  interessa,
dispone (art. 4, comma 6)  che  gli  oneri  di  urbanizzazione  e  il
contributo sul costo di costruzione dovuti ai  fini  della  sanatoria
sono  determinati  applicando  le  tariffe   vigenti   all'atto   del
perfezionamento del procedimento di sanatoria. 
    L'esistenza di una norma specifica che governa la fattispecie  ha
indotto il Collegio a ritenere infondato il primo motivo di  ricorso,
basato sui richiamo all'art. 16 del d.P.R.  8  giugno  2001,  n.  380
(testo  unico  in  materia  edilizia):  e  cio'  perche'  l'art.   16
disciplina il contributo di costruzione in regime  ordinario,  e  non
nel regime straordinario di sanatoria (condono), che forma oggetto di
legislazione speciale; senza  considerare  che  detto  art.  16,  nel
dispone (secondo comma) che «la quota  di  contributo  relativa  agli
oneri  di  urbanizzazione  e'  corrisposta  al  Comune  all'atto  del
rilascio del permesso di costruire», statuisce il principio opposto a
quello che la Societa' - invocando  la  giurisprudenza  formatasi  in
tema di condono - sostiene. 
    Di qui anche il rigetto del secondo motivo di ricorso, posto che,
essendo l'art. 16 del testo unico e l'art. 4  della  legge  regionale
ispirati  al  medesimo  principio  di  fondo  (quello  per   cui   la
liquidazione del contributo  avviene  al  momento  del  rilascio  del
permesso edilizio), la contemporanea citazione delle  due  norme  nel
preambolo  dell'atto  impugnato  non  presenta   alcun   profilo   di
contraddittorieta'. 
    Quanto  al  terzo  motivo,  ha  ritenuto  il  Collegio   che,   a
prescindere dalla applicabilita' o meno, al caso in esame,  dell'art.
7 della legge n. 212/2000  (statuto  del  contribuente),  la  mancata
allegazione all'atto impugnato delle delibere ivi richiamate  non  e'
idonea ad inficiare la  determinazione  del  contributo,  costituendo
mera irregolarita', ovviabile con gli strumenti ed i rimedi  previsti
in materia di accesso ai documenti amministrativi, ed  insuscettibile
di pregiudicare le possibilita'  di  difesa  dell'interessato.  Tanto
piu' che il giudizio de quo ha ad oggetto non gia'  un  provvedimento
autoritativo  discrezionale  annullabile  per  vizi  di  forma  o  di
motivazione, ma un rapporto paritetico, a carattere patrimoniale,  in
cui viene in considerazione l'obbligo  di  pagare  e  il  diritto  di
pretendere cio' che e' dovuto per legge a  titolo  di  contributo  di
costruzione, il tutto nei limiti  della  prescrizione,  e  senza  che
vengano in rilievo vizi di natura (latamente) procedimentale. 
    5. - Di qui il rilievo che assume la  questione  di  legittimita'
costituzionale dedotta con il quarto motivo di ricorso. 
    La  questione  appare  rilevante  e -  nei  limiti  che  verranno
precisati - non manifestamente infondata. 
    E'  rilevante  perche',  nel   determinare   il   contributo   di
costruzione in base alle tariffe aggiornate con  delibera  consiliare
n. 73 del 2007, il Comune non ha fatto altro che applicare l'art.  4,
comma  6,  della  legge  regionale   n.   31   del   2004,   la   cui
incostituzionalita' comporterebbe la determinazione del contributo in
base alle (meno onerose) tariffe previgenti. 
    Non e' manifestamente infondata perche' la  norma  regionale  non
pare armonizzarsi con la legislazione statale sul condono edilizio. 
    La legge 28 febbraio 1985, n. 47 (primo condono), nello stabilire
che la sanatoria degli abusi fosse condizionata  (com'e'  ancora)  al
versamento di un'oblazione e del contributo  di  concessione  di  cui
all'art. 3, legge n. 10/1977, consentiva alle regioni  di  legiferare
sul punto, anche modificando (con possibilita' di riduzione  fino  al
50%) la misura del contributo «determinato  secondo  le  disposizioni
vigenti all'entrata in vigore della presente legge» (art.  37,  comma
2); ed aggiungeva che, se il potere di legiferare non era  esercitato
entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della   legge,   si
applicavano le norme vigenti all'entrata in vigore della legge stessa
(art. 37, comma 4). 
    In ragione di cio' la prevalente giurisprudenza ha avuto modo  di
statuire che ai fini della sanatoria il contributo va  calcolato  con
riferimento alle tariffe vigenti al momento  dell'entrata  in  vigore
della legge di sanatoria (cfr. TAR Milano 2ª, 29 settembre  1995,  n.
1161, confermata da Cons. Stato VI 17 settembre 2002,  n.  4716;  TAR
Milano 2ª, 29 settembre 1995, n. 1159, confermata da Cons. Stato V  6
settembre 2002, n. 4562; TAR Bari 1ª, 15 novembre 2000, n.  4442;  in
senso contrario, Cons. Stato  V  26  marzo  2003,  n.  1564,  che  ha
valorizzato  invece  il  momento  del  rilascio  della   concessione,
peraltro  in  una   vicenda   in   cui   il   ricorrente   pretendeva
l'applicazione delle tariffe vigenti  al  momento  della  commissione
dell'abuso). 
    Ora, sia in occasione del secondo condono (cfr. art. 39, comma 1,
legge 23 dicembre 1994, n. 724), sia in occasione del  terzo  condono
(art. 32, comma 25, decreto-legge n.  269  del  2003,  convertito  in
legge n. 326/2003),  il  legislatore  ha  stabilito  che  alle  opere
abusive suscettibili di sanatori a si applicano «le  disposizioni  di
cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive
modificazioni e integrazioni». 
    E, coerentemente, l'art.  32,  comma  28,  del  decreto-legge  n.
269/2003 dispone che: «I termini previsti  dalle  disposizioni  sopra
richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e
integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi  come
riferiti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Per
quanto  non  previsto  dal  presente  decreto   si   applicano,   ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio  1985,  n.
47, e al predetto articolo 39». 
    Dalla lettura, seppure non agevole, del  complesso  normativo  si
evince dunque che ai fini del condono le disposizioni di riferimento,
comprese quelle di  carattere  tariffario,  sono  quelle  vigenti  al
momento dell'entrata in vigore  delle  leggi  di  sanatoria  via  via
promulgate dal legislatore statale (in  tal  senso,  relativamente  a
fattispecie regolate dal secondo condono, cfr. TAR Milano,  Sez.  2ª,
15 marzo 2007, n. 433; TAR Milano 2ª, 18 dicembre 2007, n. 6679  e  5
maggio 2004, n.  1621  sembrano  invece  valorizzare  il  momento  di
presentazione della domanda, ma  sempre  escludendo  l'applicabilita'
delle  maggiori  tariffe  vigenti  al  momento  del  rilascio   della
concessione in sanatoria). 
    6. - Ci si potrebbe chiedere se questa ricostruzione  non  rischi
di essere incrinata  dall'art.  32  del  decreto-legge  n.  269/2003,
laddove  dispone  (comma  34)  che  «Ai  fini  dell'applicazione  del
presente articolo non si applica quanto  previsto  dall'articolo  37,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli
oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria
possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento». 
    La risposta, ad avviso del  Collegio,  e'  negativa.  L'esplicito
richiamo al secondo  comma  dell'art.  37  lascia  intendere  che  il
legislatore statale ha voluto escludere soltanto la  possibilita'  di
riduzione  degli  oneri  vigenti,  nel  momento  stesso  in  cui   ha
facultizzato le regioni  ad  incrementarli  fino  al  doppio.  Ma  e'
proprio la facolta' di incremento conferita alle regioni -  tenute  a
legiferare entro termini ristretti -  che  impone  di  assumere  come
parametro di  riferimento  le  tariffe  d'oneri  vigenti  al  momento
dell'entrata in vigore della legge statale o della legge regionale di
dettaglio, non essendo ragionevole  ipotizzare  una  possibilita'  di
incremento rispetto a tariffe di la' da venire, se  non  a  costo  di
esporre gli interessati - richiedenti il condono - ad oneri del tutto
imprevedibili,  e  per  giunta   lasciati   alla   casualita'   della
trattazione delle istanze di condono. 
    Va notato, d'altronde, che la legge regionale lombarda 3 novembre
2004, n. 31 si e'  avvalsa  della  facolta'  di  incremento  nel  suo
articolo 4: il quale  (primo  comma),  nel  demandare  ai  comuni  di
definire  termini  e  modalita'  di   versamento   degli   oneri   di
urbanizzazione connessi  alla  sanatoria  delle  opere  abusive  «con
apposita deliberazione, da assumersi entro il termine  perentorio  di
trenta giorni» dalla sua entrata  in  vigore,  consente  agli  stessi
comuni di incrementare  gli  oneri  di  urbanizzazione  tino  ad  una
percentuale massima fissata in misura varia secondo le  tipologie  di
illecito edilizio. Il che conferma che il parametro di riferimento e'
connesso alle tariffe vigenti, e non a tariffe future, eventuali,  di
incerta entita' e determinazione. 
    7. - Alla stregua di quanto sopra, l'art. 4, comma 6, della legge
regionale n. 31 del 2004,  secondo  cui  oneri  di  urbanizzazione  e
contributo sul costo di costruzione dovuti ai  fini  della  sanatoria
«sono  determinati  applicando  le  tariffe  vigenti   all'atto   del
perfezionamento del procedimento  di  sanatoria»,  appare  di  dubbia
costituzionalita'. 
    L'espressione usata dal legislatore  regionale  («perfezionamento
del procedimento di sanatoria») non puo' intendersi come riferita  al
momento della presentazione della domanda di condono, se non a  costo
di una inammissibile forzatura del dato letterale 
    Il momento in cui il procedimento di sanatoria si perfeziona  non
puo' farsi concidere che col  rilascio  del  permesso  di  costruire,
ovvero (nella ricorrenza  delle  condizioni  previste  dal  comma  37
dell'art. 32 decreto  legislativo  n.  269/2003)  con  la  formazione
tacita del titolo abilitativo. 
    Di cio' si trae conferma dall'art. 4, comma 4, della stessa legge
regionale,  secondo  cui  «l'importo  definitivo   degli   oneri   di
urbanizzazione  dovuti  e'  determinato   dal   comune   nel   titolo
abilitativo  edilizio   in   sanatoria,   ovvero   direttamente   dal
richiedente la sanatoria in caso di applicazione della disciplina  di
cui al comma 37 dell'articolo 32 del  d.l.  n.  269/2003,  convertito
dalla legge n. 326/2003 fatta salva la possibilita' per il comune  di
richiedere successivamente l'eventuale conguaglio». 
    Ora, valorizzare, assumendole come  termine  di  riferimento,  le
tariffe vigenti nel momento del rilascio  del  titolo  (o  della  sua
formazione tacita), anziche' quelle vigenti al  momento  dell'entrata
in vigore della  legge  di  sanatoria,  appare  in  contrasto  con  i
seguenti parametri costituzionali: 
        l'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  che  nelle
materie  di  legislazione   concorrente   attribuisce   la   potesta'
legislativa alle regioni riservando allo Stato la determinazione  dei
principi fondamentali, tra i  quali  va  annoverato  quello,  dettato
dalla legislazione speciale  sul  condono  edilizio,  che  ancora  la
misura del contributo alle disposizioni vigenti all'entrata in vigore
delle leggi di settore via via emanate; 
        l'art. 97, in quanto nelle fattispecie di  condono  di  abusi
edilizi, soggette  a  disciplina  uniforme  quanto  alla  data-limite
stabilita per la commissione dell'abuso e per la presentazione  della
domanda di condono (rispettivamente, 31  marzo  2003  e  10  dicembre
2004: cfr. art. 32, commi 25 e 32 d.l. n. 269/2003),  nonche'  quanto
al termine di decorrenza per la  formazione  del  titolo  tacito  (31
ottobre 2005: cfr. comma 37 stesso articolo), non appare conforme  ai
principi  di  buon  andamento  e  di  imparzialita'  della   pubblica
amministrazione lasciare che, nei singoli casi, l'entita' degli oneri
dipenda da due variabili - casuali o governate ad  arte  -  quali  la
scelta dei tempi nell'aggiornamento delle tariffe e la  tempestivita'
nella evasione delle pratiche di condono; 
        l'art. 3 in quanto  non  sarebbe  conforme  al  principio  di
uguaglianza che abusi edilizi suscettibili di sanatoria,  uguali  per
natura e data di compimento, siano assoggettati ad oneri  di  diverso
importo in applicazione delle tariffe vigenti nei diversi momenti  di
conclusione dei singoli procedimenti; 
        i  principi  di  certezza   e   di   affidamento,   immanenti
nell'ordinamento nazionale  e  comunitario,  anch'essi  riconducibili
all'art. 97 Cost., secondo cui il privato deve essere posto in  grado
di conoscere anticipatamente a quali oneri, esborsi, conseguenze  sia
esposta  la  propria  azione,  anche  laddove  gli  sia  offerta   la
possibilita' di riparare abusi edilizi con una autodenuncia. 
    Non pare conferente, invece, il  parametro  di  cui  all'art.  23
della Costituzione, in quanto la prestazione patrimoniale pretesa dal
Comune non e' affatto svincolata dalla legge, ma e' dovuta proprio in
base ad una norma legislativa, sia pure di dubbia costituzionalita'. 
    8. - Si noti che, a  differenza  del  procedimento  ordinario  di
rilascio dei permessi di costruire, il procedimento  di  condono  non
prevede termini procedimentali rigidi, entro i quali  il  Comune  sia
tenuto ad esaminare la  domanda,  condurre  l'istruttoria,  segnalare
eventuali carenze documentali, emanare il  provvedimento  finale;  e'
previsto solo un termine (ventiquattro mesi) per  la  formazione  del
titolo tacito, che pero' decorre a  condizione  che  la  domanda  sia
documentalmente  completa,  che  siano  stati  pagati  gli  oneri  di
concessione e presentate le dovute denunce (al catasto, a fini ICI, a
fini TARSU: cfr. art. 37, comma 32) (nel senso  che  il  termine  non
decorre m caso di domanda incompleta, cfr. Cons. Stato V 21 settembre
2005, n. 4946, 17 ottobre 1995, n. 1440; Cons. Stato  2ª,  13  giugno
2007, n. 1797/2007, 11 gennaio 2006, n. 7892/2004). 
    E'  ovvio  d'altro  canto  che  da  un   apparato   organizzativo
ragionevolmente dimensionato su di  un  flusso  normale  di  pratiche
edilizie non si possa pretendere che evada nei termini  ordinari  una
mole straordinaria di domande, presentate piu' o  meno  nel  medesimo
arco di tempo per fruire della sanatoria eccezionale (tendenzialmente
irripetibile) di  abusi  pregressi.  Ma  se  cio'  e'  vero,  ove  il
contributo venisse rapportato alle tariffe vigenti nel momento in cui
la singola istanza viene definita, l'interessato  resterebbe  esposto
al rischio di un esborso maggiore di quanto preventivato in  sede  di
domanda di condono, non  solo  in  caso  di  domanda  incompleta  che
ritardi la conclusione del procedimento per sua colpa  (eventualmente
concorrente con i tempi lunghi di trattazione della pratica da  parte
degli uffici comunali), ma anche nel caso  in  cui,  pur  essendo  la
domanda corredata  da  tutto  l'apparato  documentale  richiesto,  il
Comune  modifichi  le  tariffe  degli  oneri  concessori   prima   di
rilasciare il titolo in sanatoria o in pendenza del  termine  per  la
formazione del titolo tacito. Il che espone, appunto, gli interessati
ad oneri non previsti, oltre che a disparita' di trattamento rispetto
ai casi analoghi gia' (piu' sollecitamente) definiti. 
    9. -  Per  le  considerazioni  esposte,  si  deve  sospendere  il
giudizio e rimettere alla Corte costituzionale, in quanto rilevante e
non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3. 97  e  117,
terzo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge regionale lombarda 3
novembre  2004,  n.  31,  laddove  stabilisce  che   gli   oneri   di
urbanizzazione e il contributo sul costo  di  costruzione  dovuti  ai
fini della sanatoria sono determinati applicando le  tariffe  vigenti
all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria,  anziche'
al momento di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con legge 24  novembre  2003,  n.  326  (ferma  la
facolta' di incremento di cui all'art. 32, comma 34, secondo periodo,
di detto decreto).