IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1678 del 2008 proposto da M.P.S.r.l. in liquidazione, con sede in Milano, in persona del liquidatore, Patrizia Soresini, rappresentata e difesa, dapprima, per procura a margine del ricorso, dagli avvocati Angelica Fazio e Linda Giungi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, viale Montenero, 38; quindi, per procura in calce alla comparsa di costituzione 11 marzo 2009, depositata il 12 marzo 2009, dagli avv. Aldo Lopez e Guido Battagliese, con domicilio eletto presso lo studio di quest'uitimo in Milano, via Visconti di Modrone, 7; Contro Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore, Letizia Brichetto Amaboldi Moratti, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rita Surano e Armando Tempesta, presso i quali e' elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla 8, negli uffici dell'Avvocatura comunale, per l'annullamento dell'atto, notificato il 29 aprile 2008, con cui il Settore sportello unico per l'edilizia, Ufficio condono, ha comunicato l'emissione del permesso di costruire in sanatoria n. 531 del 3 aprile 2008, nella parte in cui determina il contributo di costruzione rivalutando gli oneri di urbanizzazione in base alle tariffe di cui alla delibera consiliare 21 dicembre 2007, n. 73, entrata in vigore l'8 gennaio 2008. Visto il ricorso, notificato il 26 giugno e depositato il 24 luglio 2008; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune; Viste le memorie delle parti; Visti atti e documenti di causa; Uditi, alla pubblica udienza del 18 marzo 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Lopez e (per delega dell'avv. Tempesta) l'avv. Anna Maria Moramarco; Considerato quanto segue in F a t t o e D i r i t t o 1. - Con istanza 8 aprile 2004 la Societa' ricorrente ha chiesto il condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convento in legge n. 326/2003, per interventi abusivi (modifiche interne finalizzato alla formazione di soppalchi praticabili di mq 133,77 e mq 28,77 di s.l.p.) realizzati nell'immobile di proprieta' sito di via Hajech, 2. Il 16 dicembre 2005 la Societa' ha presentato documentazione integrativa (certificato di idoneita' statica e variazione catastale). In data 5 settembre 2007 il Comune, rilevata l'incompietezza della domanda, ha chiesto ulteriori documenti (attestazioni di versamento rate oblazione e acconto oneri; denuncia di variazione ai fini TARSU e ai fini ICI; computo metrico estimativo; perizia giurata). La Societa' ha adempiuto alla richiesta del Comune in date 19 settembre 2007 e 19 ottobre 2007. Il Comune ha emesso il 6 ottobre 2008 il permesso di costruire in sanatoria (n. 531), determinando il contributo di costruzione in complessivi € 99.017,46, di cui € 51.989,00 per opere di urbanizzazione primaria, € 40.855.20 per opere di urbanizzazione secondaria ed € 6.173.26 per costo di costruzione. Di cio' la ricorrente e' stata informata con una nota senza data (notificata il 29 aprile 2008), con la quale, dato atto dell'avvenuto pagamento dell'acconto (€14.507,00), il Comune chiede il versamento del saldo (€ 84.510,46). 2. - La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimita' per avere il Comune calcolato il contributo sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'emanazione del titolo in sanatoria, anziche' di quelle, meno onerose, vigenti al momento di presentazione della domanda (con memoria 5 settembre 2008 la Societa' ha precisato che l'importo totale richiesto dal Comune supera di circa il doppio la cifra preventivata nel 2003 alla data di presentazione della domanda di condono). Questi i motivi di ricorso: violazione dell'art. 16, comma 2 dei d.P.R. n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), il quale dovrebbe essere interpretato, alla stregua della giurisprudenza dominante, nel senso che, in caso di concessione in sanatoria, gli oneri dovuti sono quelli vigenti non al momento di rilascio del permesso ma al momento di presentazione della domanda (primo motivo); illogicita' e contraddittorieta' della motivazione, basata sul contestuale richiamo a due norme tra loro incompatibili: l'art. 16 del testo unico edilizia (da leggersi nel senso sopra precisato) e l'art. 4, comma 6, della legge regionale lombarda 3 novembre 2004 n. 31, il quale dispone in senso opposto (nel senso cioe' che oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione siano determinati «applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria») (secondo motivo); violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente), in quanto la natura fiscale (in senso lato) del contributo imponeva al Comune di allegare al provvedimento impugnato gli atti richiamati nella sua motivazione, cioe' le delibere di Giunta n. 2493/2004 e 2644/2004 e la delibera di Consiglio comunale n. 73/2007 (terzo motivo); incostituzionalita' dell'art. 4, sesto comma, della citata legge regionale n. 31 del 2004 in quanto: (a) si discosta dai principi fondamentali fissati o desumibili dalla legislazione statale, in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.; (b) lede il principio di uguaglianza in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 3 e 23 Cost.) consentendo che identici abusi edilizi, ultimati contemporaneamente, siano assoggettati ad oneri diversi secondo le tariffe vigenti nel momento della conclusione dei singoli procedimenti; (c) viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) lasciando la determinazione della tariffa applicabile alla discrezionalita' delle scelte organizzative del Comune. 3. - Il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto, eccependo l'inammissibilita' del ricorso per mancata impugnazione della delibera consiliare n. 73 del 2007. Con memoria depositata il 9 settembre 2008, nella Camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la ricorrente ha eccepito l'inammissibilita' della costituzione in giudizio del Comune per difetto di autorizzazione ad litem della Giunta comunale. Con ordinanza 9 settembre 2008, n. 1382 la Sezione ha accolto la domanda cautelare subordinatamente alla prestazione di una garanzia fideiussoria. Con sentenza parziale n. 1956 in data 20 marzo 2009 questa Sezione ha ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio del Comune, in quanto supportata da delibera ad litem prodotta in giudizio; ha poi disatteso l'eccezione di inammissibilita' del ricorso, sul rilievo che la ricorrente, lungi dal censurare la delibera consiliare n. 73 del 2007 (di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione) per vizi di legittimita' ad essa riferibili, ne sostiene l'inapplicabilita' al caso in esame, soggetto - secondo il suo assunto - alle tariffe previgenti. Nel merito la sentenza ha respinto i primi tre motivi di ricorso, senza tuttavia definire il giudizio stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dedotta con il quarto motivo. 4. - Come rilevato dal Collegio nella sentenza citata, la vertenza riguarda la definizione di un illecito edilizio ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 (terzo condono), e della normativa regionale di dettaglio, dettata con la legge regionale lombarda 3 novembre 2004, n. 31 (disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi). Il Comune ha liquidato il contributo di costruzione applicando le tariffe approvate con deliberazione consiliare 21 dicembre 2007, n. 73, divenuta esecutiva l'8 gennaio 2008. E cio' ha fatto in base ad una specifica previsione della citata legge regionale n. 31 del 2004, la quale, per quanto qui interessa, dispone (art. 4, comma 6) che gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria. L'esistenza di una norma specifica che governa la fattispecie ha indotto il Collegio a ritenere infondato il primo motivo di ricorso, basato sui richiamo all'art. 16 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia): e cio' perche' l'art. 16 disciplina il contributo di costruzione in regime ordinario, e non nel regime straordinario di sanatoria (condono), che forma oggetto di legislazione speciale; senza considerare che detto art. 16, nel dispone (secondo comma) che «la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e' corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire», statuisce il principio opposto a quello che la Societa' - invocando la giurisprudenza formatasi in tema di condono - sostiene. Di qui anche il rigetto del secondo motivo di ricorso, posto che, essendo l'art. 16 del testo unico e l'art. 4 della legge regionale ispirati al medesimo principio di fondo (quello per cui la liquidazione del contributo avviene al momento del rilascio del permesso edilizio), la contemporanea citazione delle due norme nel preambolo dell'atto impugnato non presenta alcun profilo di contraddittorieta'. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto il Collegio che, a prescindere dalla applicabilita' o meno, al caso in esame, dell'art. 7 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), la mancata allegazione all'atto impugnato delle delibere ivi richiamate non e' idonea ad inficiare la determinazione del contributo, costituendo mera irregolarita', ovviabile con gli strumenti ed i rimedi previsti in materia di accesso ai documenti amministrativi, ed insuscettibile di pregiudicare le possibilita' di difesa dell'interessato. Tanto piu' che il giudizio de quo ha ad oggetto non gia' un provvedimento autoritativo discrezionale annullabile per vizi di forma o di motivazione, ma un rapporto paritetico, a carattere patrimoniale, in cui viene in considerazione l'obbligo di pagare e il diritto di pretendere cio' che e' dovuto per legge a titolo di contributo di costruzione, il tutto nei limiti della prescrizione, e senza che vengano in rilievo vizi di natura (latamente) procedimentale. 5. - Di qui il rilievo che assume la questione di legittimita' costituzionale dedotta con il quarto motivo di ricorso. La questione appare rilevante e - nei limiti che verranno precisati - non manifestamente infondata. E' rilevante perche', nel determinare il contributo di costruzione in base alle tariffe aggiornate con delibera consiliare n. 73 del 2007, il Comune non ha fatto altro che applicare l'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 31 del 2004, la cui incostituzionalita' comporterebbe la determinazione del contributo in base alle (meno onerose) tariffe previgenti. Non e' manifestamente infondata perche' la norma regionale non pare armonizzarsi con la legislazione statale sul condono edilizio. La legge 28 febbraio 1985, n. 47 (primo condono), nello stabilire che la sanatoria degli abusi fosse condizionata (com'e' ancora) al versamento di un'oblazione e del contributo di concessione di cui all'art. 3, legge n. 10/1977, consentiva alle regioni di legiferare sul punto, anche modificando (con possibilita' di riduzione fino al 50%) la misura del contributo «determinato secondo le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge» (art. 37, comma 2); ed aggiungeva che, se il potere di legiferare non era esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, si applicavano le norme vigenti all'entrata in vigore della legge stessa (art. 37, comma 4). In ragione di cio' la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di statuire che ai fini della sanatoria il contributo va calcolato con riferimento alle tariffe vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge di sanatoria (cfr. TAR Milano 2ª, 29 settembre 1995, n. 1161, confermata da Cons. Stato VI 17 settembre 2002, n. 4716; TAR Milano 2ª, 29 settembre 1995, n. 1159, confermata da Cons. Stato V 6 settembre 2002, n. 4562; TAR Bari 1ª, 15 novembre 2000, n. 4442; in senso contrario, Cons. Stato V 26 marzo 2003, n. 1564, che ha valorizzato invece il momento del rilascio della concessione, peraltro in una vicenda in cui il ricorrente pretendeva l'applicazione delle tariffe vigenti al momento della commissione dell'abuso). Ora, sia in occasione del secondo condono (cfr. art. 39, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724), sia in occasione del terzo condono (art. 32, comma 25, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326/2003), il legislatore ha stabilito che alle opere abusive suscettibili di sanatori a si applicano «le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni e integrazioni». E, coerentemente, l'art. 32, comma 28, del decreto-legge n. 269/2003 dispone che: «I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39». Dalla lettura, seppure non agevole, del complesso normativo si evince dunque che ai fini del condono le disposizioni di riferimento, comprese quelle di carattere tariffario, sono quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore delle leggi di sanatoria via via promulgate dal legislatore statale (in tal senso, relativamente a fattispecie regolate dal secondo condono, cfr. TAR Milano, Sez. 2ª, 15 marzo 2007, n. 433; TAR Milano 2ª, 18 dicembre 2007, n. 6679 e 5 maggio 2004, n. 1621 sembrano invece valorizzare il momento di presentazione della domanda, ma sempre escludendo l'applicabilita' delle maggiori tariffe vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria). 6. - Ci si potrebbe chiedere se questa ricostruzione non rischi di essere incrinata dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, laddove dispone (comma 34) che «Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento». La risposta, ad avviso del Collegio, e' negativa. L'esplicito richiamo al secondo comma dell'art. 37 lascia intendere che il legislatore statale ha voluto escludere soltanto la possibilita' di riduzione degli oneri vigenti, nel momento stesso in cui ha facultizzato le regioni ad incrementarli fino al doppio. Ma e' proprio la facolta' di incremento conferita alle regioni - tenute a legiferare entro termini ristretti - che impone di assumere come parametro di riferimento le tariffe d'oneri vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge statale o della legge regionale di dettaglio, non essendo ragionevole ipotizzare una possibilita' di incremento rispetto a tariffe di la' da venire, se non a costo di esporre gli interessati - richiedenti il condono - ad oneri del tutto imprevedibili, e per giunta lasciati alla casualita' della trattazione delle istanze di condono. Va notato, d'altronde, che la legge regionale lombarda 3 novembre 2004, n. 31 si e' avvalsa della facolta' di incremento nel suo articolo 4: il quale (primo comma), nel demandare ai comuni di definire termini e modalita' di versamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla sanatoria delle opere abusive «con apposita deliberazione, da assumersi entro il termine perentorio di trenta giorni» dalla sua entrata in vigore, consente agli stessi comuni di incrementare gli oneri di urbanizzazione tino ad una percentuale massima fissata in misura varia secondo le tipologie di illecito edilizio. Il che conferma che il parametro di riferimento e' connesso alle tariffe vigenti, e non a tariffe future, eventuali, di incerta entita' e determinazione. 7. - Alla stregua di quanto sopra, l'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 31 del 2004, secondo cui oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria «sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria», appare di dubbia costituzionalita'. L'espressione usata dal legislatore regionale («perfezionamento del procedimento di sanatoria») non puo' intendersi come riferita al momento della presentazione della domanda di condono, se non a costo di una inammissibile forzatura del dato letterale Il momento in cui il procedimento di sanatoria si perfeziona non puo' farsi concidere che col rilascio del permesso di costruire, ovvero (nella ricorrenza delle condizioni previste dal comma 37 dell'art. 32 decreto legislativo n. 269/2003) con la formazione tacita del titolo abilitativo. Di cio' si trae conferma dall'art. 4, comma 4, della stessa legge regionale, secondo cui «l'importo definitivo degli oneri di urbanizzazione dovuti e' determinato dal comune nel titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero direttamente dal richiedente la sanatoria in caso di applicazione della disciplina di cui al comma 37 dell'articolo 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 fatta salva la possibilita' per il comune di richiedere successivamente l'eventuale conguaglio». Ora, valorizzare, assumendole come termine di riferimento, le tariffe vigenti nel momento del rilascio del titolo (o della sua formazione tacita), anziche' quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge di sanatoria, appare in contrasto con i seguenti parametri costituzionali: l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che nelle materie di legislazione concorrente attribuisce la potesta' legislativa alle regioni riservando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, tra i quali va annoverato quello, dettato dalla legislazione speciale sul condono edilizio, che ancora la misura del contributo alle disposizioni vigenti all'entrata in vigore delle leggi di settore via via emanate; l'art. 97, in quanto nelle fattispecie di condono di abusi edilizi, soggette a disciplina uniforme quanto alla data-limite stabilita per la commissione dell'abuso e per la presentazione della domanda di condono (rispettivamente, 31 marzo 2003 e 10 dicembre 2004: cfr. art. 32, commi 25 e 32 d.l. n. 269/2003), nonche' quanto al termine di decorrenza per la formazione del titolo tacito (31 ottobre 2005: cfr. comma 37 stesso articolo), non appare conforme ai principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione lasciare che, nei singoli casi, l'entita' degli oneri dipenda da due variabili - casuali o governate ad arte - quali la scelta dei tempi nell'aggiornamento delle tariffe e la tempestivita' nella evasione delle pratiche di condono; l'art. 3 in quanto non sarebbe conforme al principio di uguaglianza che abusi edilizi suscettibili di sanatoria, uguali per natura e data di compimento, siano assoggettati ad oneri di diverso importo in applicazione delle tariffe vigenti nei diversi momenti di conclusione dei singoli procedimenti; i principi di certezza e di affidamento, immanenti nell'ordinamento nazionale e comunitario, anch'essi riconducibili all'art. 97 Cost., secondo cui il privato deve essere posto in grado di conoscere anticipatamente a quali oneri, esborsi, conseguenze sia esposta la propria azione, anche laddove gli sia offerta la possibilita' di riparare abusi edilizi con una autodenuncia. Non pare conferente, invece, il parametro di cui all'art. 23 della Costituzione, in quanto la prestazione patrimoniale pretesa dal Comune non e' affatto svincolata dalla legge, ma e' dovuta proprio in base ad una norma legislativa, sia pure di dubbia costituzionalita'. 8. - Si noti che, a differenza del procedimento ordinario di rilascio dei permessi di costruire, il procedimento di condono non prevede termini procedimentali rigidi, entro i quali il Comune sia tenuto ad esaminare la domanda, condurre l'istruttoria, segnalare eventuali carenze documentali, emanare il provvedimento finale; e' previsto solo un termine (ventiquattro mesi) per la formazione del titolo tacito, che pero' decorre a condizione che la domanda sia documentalmente completa, che siano stati pagati gli oneri di concessione e presentate le dovute denunce (al catasto, a fini ICI, a fini TARSU: cfr. art. 37, comma 32) (nel senso che il termine non decorre m caso di domanda incompleta, cfr. Cons. Stato V 21 settembre 2005, n. 4946, 17 ottobre 1995, n. 1440; Cons. Stato 2ª, 13 giugno 2007, n. 1797/2007, 11 gennaio 2006, n. 7892/2004). E' ovvio d'altro canto che da un apparato organizzativo ragionevolmente dimensionato su di un flusso normale di pratiche edilizie non si possa pretendere che evada nei termini ordinari una mole straordinaria di domande, presentate piu' o meno nel medesimo arco di tempo per fruire della sanatoria eccezionale (tendenzialmente irripetibile) di abusi pregressi. Ma se cio' e' vero, ove il contributo venisse rapportato alle tariffe vigenti nel momento in cui la singola istanza viene definita, l'interessato resterebbe esposto al rischio di un esborso maggiore di quanto preventivato in sede di domanda di condono, non solo in caso di domanda incompleta che ritardi la conclusione del procedimento per sua colpa (eventualmente concorrente con i tempi lunghi di trattazione della pratica da parte degli uffici comunali), ma anche nel caso in cui, pur essendo la domanda corredata da tutto l'apparato documentale richiesto, il Comune modifichi le tariffe degli oneri concessori prima di rilasciare il titolo in sanatoria o in pendenza del termine per la formazione del titolo tacito. Il che espone, appunto, gli interessati ad oneri non previsti, oltre che a disparita' di trattamento rispetto ai casi analoghi gia' (piu' sollecitamente) definiti. 9. - Per le considerazioni esposte, si deve sospendere il giudizio e rimettere alla Corte costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge regionale lombarda 3 novembre 2004, n. 31, laddove stabilisce che gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, anziche' al momento di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 (ferma la facolta' di incremento di cui all'art. 32, comma 34, secondo periodo, di detto decreto).