Ricorso della Regione Siciliana, in persona  del  presidente  pro
tempore on.le Raffaele Lombardo, autorizzato a proporre  il  presente
ricorso con delibera della Giunta regionale n. 297 del 6 agosto 2009,
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del  presente  atto,
dagli  avv.  Paolo  Chiapparrone   e   Marina   Valli,   dell'ufficio
legislativo e legale della regione, ed elettivamente  domiciliato  in
Roma, presso l'Ufficio della Regione Siciliana, via Marghera, 36; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  Uffici
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, per  la  risoluzione  del  conflitto  di
attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e lo Stato per  effetto
dei seguenti provvedimenti: 
        decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici 10 luglio 2009, prot. n. 0003662; 
        circolare 10 luglio  2009,  prot.  R.U.  70058  dello  stesso
Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
attuazione del suindicato decreto dirigenziale n. 3662/2009; 
        decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n.  66T,  in
quanto allegato alla circolare 10 luglio 2009, prot.  R.U.  70058, in
relazione alla implicita  affermazione  della  spettanza  allo  Stato
delle entrate relative alle operazioni di  motorizzazione  effettuate
dai centri privati di revisione dei veicoli operanti  in  Sicilia  ed
effettuate in via telematica utilizzando il sistema  informatico  del
Ministero e della minacciata sospensione dei collegamenti  telematici
in caso di mancato versamento dei diritti. 
                              F a t t o 
    Si premette che con precedente ricorso innanzi a  codesta  ecc.ma
Corte (R.C. n. 1 del 2009) tuttora pendente, la Regione Siciliana  ha
sollevato conflitto di attribuzione avverso  la  nota  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello
Stato  -  Ispettorato  generale  per  la  Finanza   delle   pubbliche
amministrazioni - Ufficio IX del 24 ottobre 2008, n. 0111774, con  la
quale viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate  relative
alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia  e  richieste
in via telematica utilizzando il sistema informatico  del  Ministero,
da soggetti «terzi» (rispetto agli uffici pubblici) quali imprese  di
revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad
operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle
comunicazioni. 
    Con gli atti oggetto del presente ricorso il Ministero ha fornito
istruzioni ai centri di revisione  privati  operanti  sul  territorio
nazionale, senza escludere quelli operanti in Sicilia,  indicando  le
modalita'  di  versamento  allo  Stato  dei  diritti  concernenti  le
operazioni di  revisione  dei  veicoli  a  motore  con  modalita'  di
versamento diretto allo Stato operanti dal prossimo 17  agosto  2009.
Le nuove procedure prevedono infatti che in  mancanza  di  versamento
allo Stato dei diritti di motorizzazione i centri  di  revisione  non
potranno  continuare  a  fruire  del  collegamento   telematico   col
Ministero per l'elaborazione e la stampa dei tagliandi di revisione. 
    Attualmente, tali  diritti,  unitamente  alle  imposte  di  bollo
relative (come per tutte le operazioni in materia  di  motorizzazione
civile effettuate in Sicilia) confluiscono nel bilancio regionale per
effetto del trasferimento alla Regione Siciliana delle competenze  in
materia avvenuto col d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296. 
    Ora, l'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti  e  delle
comunicazioni ha da tempo realizzato, nell'ambito di un programma  di
informatizzazione degli  uffici  della  Sicilia,  proprie  iniziative
volte a semplificare  e  migliorare  le  procedure  di  pagamento  ed
accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione mediante  la
«smaterializzazione» dei bollettini di conto corrente  postale;  tali
«diritti» sono incamerati  dalla  regione  su  appositi  capitoli  di
entrata mediante ( cfr. decreto  Assessorato  del  bilancio  e  delle
finanze 20 maggio 2009 recante  la  ripartizione  in  capitoli  delle
unita' previsionali di base del bilancio di previsione della  regione
per l'anno finanziario 2009 - su G.U.R.S. 12 giugno  2009,  n.  27  -
S.O. n. 3 - ai capitoli nn. 1983 e 1984  dello  Stato  di  previsione
delle  entrate  dell'Assessorato  regionale,   rubrica   Dipartimento
trasporti, titolo I entrate correnti). 
    Anche il Ministero dei trasporti  -  Dipartimento  dei  trasporti
terrestri, ha avviato un analogo percorso  di  informatizzazione  del
sistema di pagamento stipulando  una  convenzione  in  esclusiva  con
Poste italiane S.p.A., convenzione  alla  quale  la  regione  non  ha
aderito. 
    Gia'  dal  2007  l'amministrazione   regionale   sollecitava   il
Ministero a fornire il programma applicativo per la  connessione  del
sistema info-telematico regionale a quello nazionale. Sennonche' tale
richiesta non ha avuto esito in  quanto,  con  la  nota  oggetto  del
precedente conflitto, il Ministero dell'economia e delle  finanze  ha
riconosciuto spettanti alla regione le sole imposte di bollo gravanti
sulle operazioni svolte in Sicilia ma ha ritenuto fondata la tesi del
Ministero delle infrastrutture in merito alla  spettanza  allo  Stato
dei  «diritti»  sulle  operazioni  effettuate  in   via   telematica,
utilizzando il sistema informatico del Ministero,  dalle  imprese  di
revisione o studi di consulenza ancorche' riconosciuti ed autorizzati
ad operare dall'amministrazione regionale. 
    A chiarire i termini del contendere si  fa  presente  che  mentre
attualmente gli utenti versano i diritti con c/c postale o versamento
telematico al Banco di Sicilia su capitoli della regione il Ministero
minaccia di interrompere il servizio ove detti versamenti non vengano
effettuati sul conto corrente postale intestato al Ministero stesso. 
                            D i r i t t o 
    L'art. 2 della legge 16 febbraio 1967,  n.  14  dispone  che  «in
materia  di  veicoli  a  motori  e  della  loro  guida,  di  navi   e
galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono
tenuti a corrispondere i diritti specificati nella tabelle da 1  a  6
annesse al presente decreto, comprensivi delle spese  per  moduli  di
domanda e  stampati,  nonche'  di  ogni  altra  spesa  e  prestazione
relative alle operazioni richieste». Il successivo art. 3 prevede che
detti diritti, unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande
ed ai  documenti,  sono  pagati  dagli  interessati  anticipatamente,
mediante versamento in conto corrente postale. L'art.  4,  comma  171
della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  ha  previsto  un  processo  di
semplificazione delle  procedure  e  adempimenti  di  competenza  del
Ministero dei trasporti attraverso  una  gestione  informatizzata  di
tutti i pagamenti  su  conto  corrente  postale  a  qualsiasi  titolo
dovuti, processo da attuarsi mediante convenzione con Poste  italiane
S.p.A.  e  attraverso  la  realizzazione,  gestione  e  sviluppo   di
infrastrutture tecnologiche,  procedure  applicative  e  informazione
dell'utenza. Nel maggio 2004 la  convenzione  e'  stata  conclusa  ed
approvata e gli importi relativi  vengono  corrisposti  in  tutto  il
territorio con modalita' telematica. 
    Per quanto riguarda la Regione Siciliana, le norme di  attuazione
dello Statuto (v. art. 2-bis del d.P.R. n.  113/1953  introdotto  dal
decreto legislativo n. 296/2000) prevedono che per assicurare il piu'
efficace coordinamento tra le attivita' dell'amministrazione  statale
e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite  di  cui  al
comma 2 del precedente art. 1 dello stesso decreto  legislativo  (che
comprendono quelle di cui si discute), ed allo  scopo  di  conseguire
l'uniforme attuazione sul territorio dell'attivita' relativa a quanto
stabilito  dal  codice  della  strada  in  materia  di  attrezzature,
operazioni tecniche  e  di  effettuazione  di  esami  di  guida,  «e'
costituito presso la regione siciliana un comitato  di  coordinamento
composto da due funzionari designati dal Presidente della  regione  e
da un esperto della materia, che funge da  presidente,  designato  di
comune accordo dal Ministro e dal Presidente della regione». 
    L'art. 2-ter dispone che  al  fine  di  garantire  la  necessaria
uniformita' operativa per  quanto  attiene  le  funzioni  svolte  con
l'ausilio dell'informatica, gli  uffici  periferici  trasferiti  alla
regione utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati
del Ministero e i  protocolli  di  trasmissione  compatibili  con  lo
stesso. 
    In  forza  dell'art.  2-quater  la  determinazione  dei  rimborsi
spettanti alla regione per le spese sostenute in ordine all'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, viene effettuata di intesa
tra il Governo e la regione, al netto dei  proventi  derivanti  dalle
operazione  svolte  dagli  uffici   regionali   e   che   affluiscono
direttamente agli uffici trasferiti. 
    Interpretando erroneamente tali disposizioni il Ministero ritiene
che i corrispettivi  relativi  alle  operazioni  svolte  da  soggetti
privati, diversi dagli  uffici  periferici  trasferiti  alla  Regione
siciliana   e,   cioe',   dai   cosiddetti    sportelli    telematici
dell'automobilista e dai centri di revisione,  in  quanto  effettuate
grazie al collegamento telematico col  CED  del  Ministero,  spettino
allo Stato. Il Ministero dei trasporti si identifica, pertanto,  come
il soggetto erogatore del servizio e in base a tale affermazione  che
ha gia' dato luogo al precedente conflitto ha adottato gli  ulteriori
provvedimenti, oggetto del presente ricorso, miranti a dirottare  dal
17 agosto i diritti controversi allo Stato pena  l'impossibilita'  da
parte  dei  centri  di  revisione  concessionari   (si   noti   bene,
concessionari regionali dei servizi attribuiti agli uffici trasferiti
alla regione) di ottenere dal  sistema  informatico  centralizzato  i
tagliandi  di  revisione.  Anche  gli  atti  indicati   in   epigrafe
determinano quindi una lesione  della  sfera  di  attribuzione  delle
competenze regionali attribuite dallo Statuto  e  relative  norme  di
attuazione. 
                             M o t i v i 
I) Violazione e falsa  applicazione  degli  artt.  1,  2-bis,  2-ter,
2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive  modifiche
ed integrazioni. 
    La  pretesa  ministeriale  sui  «diritti»  viola,  le  norme   di
attuazione  in  materia  di  comunicazione  e  trasporti  (d.P.R.  17
dicembre 1953, n. 1113 modificato e integrato  con  d.P.R.  6  agosto
1981, n. 458 ed, in ultimo, con d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296). 
    La regione, ai sensi dell'art. 17, lett. a) dello statuto ha  una
competenza  legislativa  concorrente  in  materia  di  trasporti   di
interesse  regionale,  esercitata  «al  fine   di   soddisfare   alle
condizioni particolari ed agli interessi propri  della  regione».  Ai
sensi dell'art. 20 dello  statuto,  il  presidente  e  gli  assessori
regionali  svolgono  nella  regione  anche  funzioni   amministrative
proprie nelle materie di cui agli artt. 14, 15  e  17  e  secondo  le
direttive del Governo nelle altre materie non comprese  nei  predetti
articoli. 
    Orbene, nell'ambito delle  norme  di  attuazione  in  materia  di
trasporti l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 1113/1953 e sue successive
modifiche ed integrazioni (d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs.  n.  296/2000)
ha  attribuito  alla  Regione  tutte  le  attribuzioni  degli  organi
centrali e periferici  dello  Stato  «nelle  materie  concernenti  le
comunicazioni ed i trasporti regionali»; il  comma  2  ha  attribuito
alla regione, nell'ambito del proprio territorio,  anche  l'esercizio
di tutte le attribuzioni  degli  organi  periferici  dello  Stato  in
materia di motorizzazione. 
    L'art. 2 delle citate norme di attuazione,  per  l'esercizio  del
trasferimento  delle  funzioni  di  cui  al  precedente  articolo  ha
previsto il passaggio alle  dipendenze  della  regione  degli  uffici
periferici del Ministero dei trasporti  (salvo  i  centri  prova  dei
veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 10 dicembre 1986, n.
870). L'art. 2-quater ha poi previsto il  sistema  di  determinazione
dei rimborsi spettanti  alla  regione  per  l'esercizio  delle  spese
sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni (quelle di cui al su
richiamato art. 1, comma 2), spese  dalle  quali  vanno  sottratti  i
«proventi» direttamente  percepiti  dagli  uffici  trasferiti  e  che
affluiscono alla regione. 
    Secondo  l'Amministrazione  statale  l'introduzione   a   livello
nazionale  (d.P.R.  19  settembre  2000,  n.  358)  dello   sportello
telematico  dell'automobilista  in  regime  di   contestualita',   ha
comportato che i diritti relativi alle operazioni  di  motorizzazione
espletate  mediante  procedura  telematica  dagli  operatori  privati
autorizzati debbono essere versati allo Stato e non piu' agli  uffici
periferici regionali. Ma tale tesi non e' condivisibile. 
    In primo luogo la legge istitutiva dello Sportello unico non puo'
modificare le norme di rango superiore, quali quelle statutarie e  di
attuazione, che attribuiscono alla regione tutti i diritti  spettanti
per le operazione svolte dagli uffici di  motorizzazione  trasferiti,
operazioni alle quali vanno assimilate quelle effettuate  dai  centri
privati concessionari del servizio. 
    A diverso avviso non puo' condurre l'art. 2-quater delle norme di
attuazione che disciplina il rimborso  delle  spese  sostenute  dalla
regione per le funzioni in argomento e che prevede l'afflusso diretto
alle casse regionali delle entrate percepite dagli uffici trasferiti.
Tale disposizione  non  consente  di  sottrarre  surrettiziamente  le
entrate relative alle funzioni trasferite agli uffici regionali ed ai
relativi concessionari in base  alla  centralizzazione  del  servizio
telematico in capo al Ministero. I centri privati,  infatti,  operano
sotto il controllo degli uffici  periferici,  comunicano  con  questi
sotto l'aspetto amministrativo ed operativo. 
    Ne' servirebbe enfatizzare, come  fa  il  Ministero,  il  momento
«informatico» senza tener conto del fatto che seppure il soggetto che
effettua la digitazione dell'operazione non e'  un  dipendente  degli
uffici della motorizzazione  della  Sicilia,  restano  in  capo  agli
uffici regionali tutte  le  attivita'  antecedenti  e  consequenziali
previste dalla legge quali (a solo titolo esemplificativo): 
        il  rilascio  delle  autorizzazioni  e   la   stipula   delle
convenzioni coi privati; 
        l'acquisizione, i controlli  e  la  successiva  archiviazione
della documentazione inerente  la  singola  operazione  di  revisione
effettuata dalle imprese di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 285/1992  e
s.m.i.; 
        i controlli sia tecnici che  amministrativi  sulle  revisioni
effettuate da tali imprese; 
        la gestione delle richieste di documentazione e  di  verifica
avanzate dagli organi di polizia, l'archiviazione e la  tenuta  degli
archivi, ecc.; 
        la vigilanza ed i controlli di cui alla circolare  85582  del
18 settembre 2007 D.T.T., tutte le attivita' riguardanti le verifiche
amministrative, quelle  incrociate  con  il  PRA,  Pubblico  Registro
Automobilistico, con  gli  organi  di  polizia,  ecc.,  ivi  compresa
l'archiviazione e la custodia almeno decennale dei fascicoli. 
    Appare allora evidente come la semplice  informatizzazione  delle
procedure non possa costituire pretesto  per  sottrarre  agli  uffici
regionali i diritti di motorizzazione per  le  operazioni  svolte  in
Sicilia dai soggetti  privati  che  con  detti  uffici  mantengono  i
rapporti di controllo e vigilanza. 
    Sotto altro profilo, le norme di attuazione dello statuto  e,  in
particolare, gli articoli 2-bis e 2-ter  del  d.P.R.  n.  113/1953  e
successive modifiche ed integrazioni, risultano altresi'  violate  in
quanto il Ministero avrebbe dovuto preventivamente concordare con  la
regione le modalita' di coordinamento del servizio telematico statale
con quello regionale  avendo  peraltro  il  ben  preciso  obbligo  di
fornire i protocolli per l'accesso al proprio sistema telematico. Con
i provvedimenti  che  hanno  dato  luogo  al  presente  conflitto  si
aggirano tali adempimenti prevedendosi un accesso diretto dei  centri
di revisioni al  sistema  statale  e  condizionando  il  servizio  al
pagamento diretto dei diritti in capo al Ministero. 
    Tale opzione comporta necessariamente  la  sottrazione  d'imperio
alla regione di entrate alla  stessa  spettanti  o,  quantomeno,  una
modifica del sistema  di  funzionamento  degli  uffici  regionali  in
ordine a funzioni statali trasferite senza che sia intervenuto  alcun
preventivo accordo in violazione delle norme su indicate. 
      
II) Violazione dell'art. 36 dello statuto in  materia  finanziaria  e
delle relative norme di attuazione, in particolare degli artt. 2 e  4
del d.P.R. 26 luglio 1965, n, 1074. 
    Un'ulteriore considerazione va fatta sulla natura dei diritti  in
questione che non appaiono qualificabili come  entrate  derivanti  da
un'attivita' economica svolta dal Ministero delle  infrastrutture  ma
costituiscono un tributo obbligatorio per un servizio  (la  revisione
periodica) del pari obbligatorio. Tali  diritti  non  si  configurano
come la remunerazione di una  prestazione  economica  (le  operazioni
tecniche di revisione sono oggetto di separato pagamento al centro di
revisione) ma costituiscono vere e  proprie  «tasse»  corrisposte  in
relazione  al  servizio  richiesto  e  che,  relative  ad  operazioni
effettuate in Sicilia, vanno attribuite alla regione stessa in  forza
dell'art. 36 dello Statuto e delle citate norme di  attuazione  (cfr.
sulla natura tributaria C. conti, sez. giur. reg. Sicilia, 6 novembre
2006, n. 3146,  per  la  quale  «Il  soggetto  privato  esercente  lo
sportello  telematico  dell'automobilista  svolge  le   funzioni   di
collettore di entrate di natura  tributaria,  e  pertanto  assume  la
qualifica di agente contabile ex art. 178, r.d. 23  maggio  1924,  n.
827 ed in tale qualita' e' assoggettato alla responsabilita' prevista
dall'art. 194 r.d. cit»). 
    I diritti di motorizzazione per  il  rilascio  dei  tagliandi  di
revisione o altre analoghe operazioni non possono che avere la stessa
natura tributaria riconosciuta  da  codesta  Corte  con  sentenza  n.
156/1990 ai diritti di segreteria sui contratti e  sugli  altri  atti
rogati o ricevuti in forma  pubblica  amministrativa  o  a  mezzo  di
scrittura privata. Con tale sentenza si e' affermato che «il criterio
distintivo  della  tassa,  o  piu'  in  generale  del  tributo,   dal
corrispettivo e' il carattere di  funzione  pubblica  alla  quale  si
riferisce la riscossione». Funzione  pubblica  che  non  puo'  essere
negata nell'ipotesi di rilascio di autorizzazioni amministrative  fra
le quali va inquadrata la revisione dei veicoli a motore. 
    Si osserva, peraltro, che la  revisione  dei  veicoli,  ben  puo'
essere assimilata alla  revisione  delle  patenti  di  guida  che  il
Consiglio di Stato, con recente parere della sezione  III,  5  maggio
2009,  n.  1187,  ha  ritenuto  pacifica   attivita'   amministrativa
regionale ai fini della  proposizione  al  Presidente  della  Regione
Siciliana del ricorso straordinario in materia.