Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  pro  tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi  n.  12  e'  domiciliato,  nei
confronti della Regione Basilicata in persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di  illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Basilicata 22  luglio  2009,
n. 22 pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 22 luglio 2009, recante: «Norme
in materia di  sicurezza  nella  pratica  degli  sport  invernali  da
discesa e da fondo», quanto agli artt. 3, quarto comma, 18 e 20. 
    La legge riportata in epigrafe viene impugnata,  giusta  delibera
del Consiglio dei ministri in data in data 9  settembre  2009,  nelle
sottoindicate disposizioni. 
    1) La legge regionale n. 22 del 2  luglio  2009  detta  norme  in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali di discesa e
da fondo, in tal modo dando  diretta  attuazione  all'art.  22  della
legge statale del 24 dicembre 2003,  n.  363,  a  norma  della  quale
disposizione «le regioni, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  sono  tenute  ad  adeguare  la  propria
normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a  quelle  che
costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza  individuale
e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve». 
    Dopo aver definito, all'art. 2, l'ambito  di  applicazione  della
legge, l'art. 3 della legge regionale  qui  impugnata  individua  gli
obblighi dei gestori  delle  aree  sciabili  attrezzate  al  fine  di
assicurare la  pratica  delle  attivita'  sportive  e  ricreative  in
condizioni di sicurezza. 
    Il comma 4 dell'art. 3, inoltre, stabilisce che «I gestori  delle
aree sciabili attrezzate, i comuni e le Forze di Polizia, al  termine
della stagione sciistica  annuale,  devono  trasmettere  alla  Giunta
regionale,  l'elenco  degli  infortuni  verificatisi  indicando,  ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine  di  individuare
piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni». 
    Tale  disposizione  della  legge  regionale  configura,  in   via
unilaterale, un compito istituzionale, oltretutto  obbligatorio,  per
gli Organi di Polizia non individuato dalla legge statale n. 363/2003
di riferimento che, infatti, al corrispondente art. 3, comma secondo,
pone l'obbligo di comunicazione  a  carico  dei  soli  gestori  degli
impianti. (art. 3, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n.  363:  «I
gestori  sono  altresi'   obbligati   ad   assicurare   il   soccorso
.... fornendo annualmente all'ente regionale  competente  in  materia
l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci  e
indicando,  ove  possibile,  anche  la   dinamica   degli   incidenti
stessi...»). 
    Come e' noto, Polizia di stato, Corpo forestale dello Stato, Arma
dei Carabinieri e Corpo della Guardia di  Finanza  costituiscono  nel
loro insieme le Forze di Polizia di cui  dispone  lo  Stato  ai  fini
della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e  sono,  dunque,
tutte riconducibili ad amministrazioni dello  Stato  (art.  16  della
legge  1°  aprile  1981:  «Ai  fini  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, oltre alla Polizia di stato sono Forze  di  polizia,  fermi
restando  i  rispettivi  ordinamenti  e  dipendenze:  a)  l'Arma  dei
Carabinieri, quale forza armata in servizio  permanente  di  pubblica
sicurezza; b) il corpo della Guardia di Finanza per  il  concorso  al
mantenimento e all'ordine della sicurezza  pubblica».  Ai  sensi  del
successivo  terzo  comma,   puo'   essere   chiamato   a   concorrere
nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica anche il
Corpo forestale dello Stato). 
    Il Legislatore regionale, dunque, sembra riferirsi  proprio  alle
Forze di polizia  come  sopra  intese  in  quanto  se  avesse  voluto
riferirsi alla sola Polizia  locale  avrebbe  utilizzato  la  diversa
espressione  di  Corpi  di  Polizia  locale  come  operato  in  altre
disposizioni della medesima legge regionale (v. art. 18  e  20  della
medesima legge regionale ). 
    La disposizione regionale impugnata, pertanto, configurando nuovi
obblighi non previsti dalla legge statale a carico degli appartenenti
alle Forze di polizia ovvero a  soggetti  comunque  riconducibili  ad
Amministrazioni dello Stato, si pone in diretto contrasto con  l'art.
117, secondo comma, lett. g) della  Costituzione,  che  riserva  alla
legislazione esclusiva dello  Stato  la  materia  dell'ordinamento  e
dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti  pubblici
nazionali. 
    2) Analoga censura puo' essere altresi' formulata con riferimento
ai successivi artt. 18 e 20 della legge regionale in esame. 
    Con il primo articolo, rubricato «Vigilanza», si  stabilisce  che
il  controllo  sull'osservanza  delle  norme  della  medesima   legge
regionale, oltre che delle disposizioni contenute nella legge statale
n. 363/2003, e l'irrogazione delle relative  sanzioni  nei  confronti
dei soggetti inadempienti, sia affidato alla  Polizia  di  Stato,  al
Corpo forestale dello Stato, all'Arma  dei  Carabinieri  e  al  Corpo
della Guardia di Finanza oltre che ai  Corpi  della  Polizia  locale,
nello  svolgimento  del  servizio  di  vigilanza  e  soccorso   nelle
localita' sciistiche ai sensi dell'art. 21 della legge n. 363/2003. 
      
    Con l'art. 20, poi, nel disciplinare i «Soggetti  competenti  per
il controllo» il legislatore  regionale  attribuisce  unilateralmente
alle medesime Forze di Polizia specificate  nel  precedente  art.  18
(Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Arma dei  Carabinieri
e  Corpo  della  Guardia  di  Finanza)  il  compito   di   verificare
l'osservanza della legge regionale oltre che ad irrogare sanzioni nei
confronti dei soggetti inadempienti. 
    In entrambi i  casi,  dunque,  la  legge  regionale  si  pone  in
contrasto con la legge n. 363/2003 - che attribuisce  alle  Forze  di
polizia il  solo  controllo  e  la  vigilanza  sull'osservanza  delle
disposizioni di cui alla sola legge statale ( v. art.  21,  legge  n.
363 del 2003) - determinando, in ogni caso, un compito aggiuntivo non
previsto dalla legge statale a carico di  soggetti  riconducibili  ad
Amministrazioni dello Stato. 
    La normativa regionale, per quanto  sopra  esposto  configura  in
capo a tali  soggetti  nuove  attribuzioni  pubbliche  relative  all'
espletamento dell'attivita' di  controllo  non  solo  sull'osservanza
della normativa statale, come previsto dalla stessa legge n. 363  del
2003,  ma  anche  sull'osservanza  delle  disposizioni  della   legge
regionale nonche'  nuovi  compiti  inerenti  alla  irrogazione  delle
relative sanzioni, sempre previste dalla normativa regionale. 
    Il  legislatore  regionale,   tuttavia,   non   puo'   attribuire
unilateralmente nuovi ed aggiuntivi  compiti  o  funzioni  ad  organi
statali e/o a coloro che tali organi impersonano in quanto spetta  in
via esclusiva allo Stato disciplinare l'organizzazione amministrativa
dello Stato e l'attivita' dei propri funzionari cosi' come i  compiti
e le attribuzioni delle Forze  armate  e  di  polizia  ex  art.  117,
secondo comma, lett. g). 
    Cio', oltretutto, comporta  -  come  recentemente  sancito  dalla
Corte in  relazione  ad  analoga  fattispecie  -  per  quei  pubblici
dipendenti, una inevitabile alterazione delle attribuzioni svolte  in
seno ai Corpi di appartenenza, «con la conseguente compromissione del
parametro invocato che riserva in  via  esclusiva  alla  legislazione
dello Stato di provvedere in materia» (In tal senso, tra le decisioni
piu' recenti, Corte cost. n. 30 del 2006). 
      
    Le considerazioni che precedono trovano  conferme  in  molteplici
precedenti della Corte  che,  in  relazione  ad  analoghe  previsioni
regionali  attributive  di  nuovi  compiti  o   funzioni   a   figure
istituzionali riconducibili ad amministrazioni statali, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale delle relative disposizioni di  legge
regionale (In tal senso Corte cost. sent. 134 del 2004, ma v.  anche,
oltre a Corte cost. sent. n. 30 del 2006 gia' richiamata, Corte cost.
n. 322 del 6 ottobre 2006). 
    Quanto sopra esposto certamente non vale  ad  escludere  che,  in
astratto, non si possano  prevedere  forme  di  collaborazione  e  di
coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni dello Stato  in
vista  di  una  leale  collaborazione  tra  enti.   Come,   peraltro,
sottolineato  dalla  Corte  in   piu'   occasioni,   «le   forme   di
collaborazione  e  di   ordinamento   che   coinvolgono   compiti   e
attribuzioni di organi dello Stato non  possono  essere  disciplinate
unilateralmente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della  potesta'
legislativa: esse debbono trovare il fondamento o il loro presupposto
in leggi statali che le prevedano e le consentano, o in  accordi  tra
gli enti interessati» (In tal senso Corte cost. sent. n. 134 del 2004
ma anche sent. n. 30 del 2006 e n. 322 del 2006 sopra richiamate). 
    In assenza di detti accordi ovvero di previe intese, non previste
dalla legge regionale qui censurata, deve pertanto ritenersi  violato
il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett.
g). 
      
    3) La disciplina di aspetti relativi al controllo sull'osservanza
di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni  nei  confronti  dei
soggetti inadempienti e l'irrogazione delle sanzioni stesse, inoltre,
attiene alla materia dell'ordine pubblico e  della  sicurezza,  anche
essa attribuita in via esclusiva alla competenza statale ex art. 117,
secondo comma, lett. h). 
    La vigilanza sulle disposizioni di legge che impongono una  serie
di comportamenti precauzionali da osservare sia da parte degli utenti
dello sci che da parte dei gestori  delle  aree  sciabili  attrezzate
attiene sicuramente all'aspetto della sicurezza pubblica la' dove, al
contempo, la vigilanza sull'osservanza  degli  obblighi  di  legge  e
l'irrogazione delle relative sanzioni tocca altresi' gli aspetti piu'
strettamente inerenti al mantenimento dell'ordine pubblico. 
    Trattasi,  in  ogni  caso,  di   materia   da   configurare,   in
contrapposizione ai compiti di  polizia  amministrativa  regionale  e
locale, come  settore  riservato  allo  Stato  relativo  alle  misure
inerenti alla prevenzione dei reati  o  al  mantenimento  dell'ordine
pubblico ( sentenza n. 290 del 2001).