Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, nei confronti della Regione Basilicata in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 22 luglio 2009, recante: «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», quanto agli artt. 3, quarto comma, 18 e 20. La legge riportata in epigrafe viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data in data 9 settembre 2009, nelle sottoindicate disposizioni. 1) La legge regionale n. 22 del 2 luglio 2009 detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali di discesa e da fondo, in tal modo dando diretta attuazione all'art. 22 della legge statale del 24 dicembre 2003, n. 363, a norma della quale disposizione «le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve». Dopo aver definito, all'art. 2, l'ambito di applicazione della legge, l'art. 3 della legge regionale qui impugnata individua gli obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate al fine di assicurare la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. Il comma 4 dell'art. 3, inoltre, stabilisce che «I gestori delle aree sciabili attrezzate, i comuni e le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta regionale, l'elenco degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di individuare piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni». Tale disposizione della legge regionale configura, in via unilaterale, un compito istituzionale, oltretutto obbligatorio, per gli Organi di Polizia non individuato dalla legge statale n. 363/2003 di riferimento che, infatti, al corrispondente art. 3, comma secondo, pone l'obbligo di comunicazione a carico dei soli gestori degli impianti. (art. 3, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363: «I gestori sono altresi' obbligati ad assicurare il soccorso .... fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi...»). Come e' noto, Polizia di stato, Corpo forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza costituiscono nel loro insieme le Forze di Polizia di cui dispone lo Stato ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e sono, dunque, tutte riconducibili ad amministrazioni dello Stato (art. 16 della legge 1° aprile 1981: «Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di stato sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il corpo della Guardia di Finanza per il concorso al mantenimento e all'ordine della sicurezza pubblica». Ai sensi del successivo terzo comma, puo' essere chiamato a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica anche il Corpo forestale dello Stato). Il Legislatore regionale, dunque, sembra riferirsi proprio alle Forze di polizia come sopra intese in quanto se avesse voluto riferirsi alla sola Polizia locale avrebbe utilizzato la diversa espressione di Corpi di Polizia locale come operato in altre disposizioni della medesima legge regionale (v. art. 18 e 20 della medesima legge regionale ). La disposizione regionale impugnata, pertanto, configurando nuovi obblighi non previsti dalla legge statale a carico degli appartenenti alle Forze di polizia ovvero a soggetti comunque riconducibili ad Amministrazioni dello Stato, si pone in diretto contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. 2) Analoga censura puo' essere altresi' formulata con riferimento ai successivi artt. 18 e 20 della legge regionale in esame. Con il primo articolo, rubricato «Vigilanza», si stabilisce che il controllo sull'osservanza delle norme della medesima legge regionale, oltre che delle disposizioni contenute nella legge statale n. 363/2003, e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti, sia affidato alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza oltre che ai Corpi della Polizia locale, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita' sciistiche ai sensi dell'art. 21 della legge n. 363/2003. Con l'art. 20, poi, nel disciplinare i «Soggetti competenti per il controllo» il legislatore regionale attribuisce unilateralmente alle medesime Forze di Polizia specificate nel precedente art. 18 (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) il compito di verificare l'osservanza della legge regionale oltre che ad irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. In entrambi i casi, dunque, la legge regionale si pone in contrasto con la legge n. 363/2003 - che attribuisce alle Forze di polizia il solo controllo e la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla sola legge statale ( v. art. 21, legge n. 363 del 2003) - determinando, in ogni caso, un compito aggiuntivo non previsto dalla legge statale a carico di soggetti riconducibili ad Amministrazioni dello Stato. La normativa regionale, per quanto sopra esposto configura in capo a tali soggetti nuove attribuzioni pubbliche relative all' espletamento dell'attivita' di controllo non solo sull'osservanza della normativa statale, come previsto dalla stessa legge n. 363 del 2003, ma anche sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale nonche' nuovi compiti inerenti alla irrogazione delle relative sanzioni, sempre previste dalla normativa regionale. Il legislatore regionale, tuttavia, non puo' attribuire unilateralmente nuovi ed aggiuntivi compiti o funzioni ad organi statali e/o a coloro che tali organi impersonano in quanto spetta in via esclusiva allo Stato disciplinare l'organizzazione amministrativa dello Stato e l'attivita' dei propri funzionari cosi' come i compiti e le attribuzioni delle Forze armate e di polizia ex art. 117, secondo comma, lett. g). Cio', oltretutto, comporta - come recentemente sancito dalla Corte in relazione ad analoga fattispecie - per quei pubblici dipendenti, una inevitabile alterazione delle attribuzioni svolte in seno ai Corpi di appartenenza, «con la conseguente compromissione del parametro invocato che riserva in via esclusiva alla legislazione dello Stato di provvedere in materia» (In tal senso, tra le decisioni piu' recenti, Corte cost. n. 30 del 2006). Le considerazioni che precedono trovano conferme in molteplici precedenti della Corte che, in relazione ad analoghe previsioni regionali attributive di nuovi compiti o funzioni a figure istituzionali riconducibili ad amministrazioni statali, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle relative disposizioni di legge regionale (In tal senso Corte cost. sent. 134 del 2004, ma v. anche, oltre a Corte cost. sent. n. 30 del 2006 gia' richiamata, Corte cost. n. 322 del 6 ottobre 2006). Quanto sopra esposto certamente non vale ad escludere che, in astratto, non si possano prevedere forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni dello Stato in vista di una leale collaborazione tra enti. Come, peraltro, sottolineato dalla Corte in piu' occasioni, «le forme di collaborazione e di ordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della potesta' legislativa: esse debbono trovare il fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano e le consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (In tal senso Corte cost. sent. n. 134 del 2004 ma anche sent. n. 30 del 2006 e n. 322 del 2006 sopra richiamate). In assenza di detti accordi ovvero di previe intese, non previste dalla legge regionale qui censurata, deve pertanto ritenersi violato il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g). 3) La disciplina di aspetti relativi al controllo sull'osservanza di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti e l'irrogazione delle sanzioni stesse, inoltre, attiene alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, anche essa attribuita in via esclusiva alla competenza statale ex art. 117, secondo comma, lett. h). La vigilanza sulle disposizioni di legge che impongono una serie di comportamenti precauzionali da osservare sia da parte degli utenti dello sci che da parte dei gestori delle aree sciabili attrezzate attiene sicuramente all'aspetto della sicurezza pubblica la' dove, al contempo, la vigilanza sull'osservanza degli obblighi di legge e l'irrogazione delle relative sanzioni tocca altresi' gli aspetti piu' strettamente inerenti al mantenimento dell'ordine pubblico. Trattasi, in ogni caso, di materia da configurare, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale, come settore riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico ( sentenza n. 290 del 2001).