IL TRIBUNALE 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza 16 giugno 2009; 
    Esaminati gli atti del fascicolo nella causa civile  in  epigrafe
tra  Anico  S.r.l.  e  Publiambiente  S.p.A.,   avente   ad   oggetto
l'opposizione a decreto ingiuntivo 14 gennaio 2009 di questo  ufficio
fondato  sul  mancato  pagamento   della   T.I.A.   (tariffa   igiene
ambientale); 
    Rilevato che l'opponente ha eccepito il difetto di  giurisdizione
del giudice ordinario in  favore  delle  Commissioni  Tributarie,  ai
sensi  dell'art.  2,  comma  2,  d.lgs.  n.  546/1992  e   successive
modifiche,  ma  dando   atto   della   pendenza   di   questione   di
costituzionalita' sullo specifico punto, sollevata dalla  Commissione
regionale tributaria di Firenze con ordinanza 8/4 - 30  giugno  2008,
ha chiesto la sospensione del  presente  procedimento  in  attesa  di
decisione della Corte costituzionale; 
    Rilevato   che   l'opposta   costituendosi   ha   affermato    la
giurisdizione del giudice ordinario chiedendo quindi la conferma  del
decreto ingiuntivo emesso, ed a tal fine ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale della norma sopra citata nella  parte  in
cui assoggetta alla giurisdizione tributaria le controversie relative
alla debenza del canone per lo smaltimento  dei  rifiuti  urbani  per
violazione degli artt. 102, secondo comma e  25,  primo  comma  della
Costituzione; 
    Ritenuta la questione rilevante perche' palesemente  determinante
nella decisione dell'eccezione sul difetto di giurisdizione dell'a.g.
che ha emesso il decreto ingiuntivo; 
    Ritenuta la questione non manifestamente infondata per le ragioni
che seguono: 
        la  modifica  dell'art.  2,  comma  2,  d.lgs.  n.   546/2002
intervenuta con il d.l. n. 203/2005- legge n. 248/2005, e' successiva
alla sostituzione della TARSU con la TIA (1997)  e  non  puo'  quindi
riferirsi  che  a  quest'ultima   laddove   menziona   -   anche   se
impropriamente - il «canone» per  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  non
comprendendosi  altrimenti  l'ambito  di   applicazione   del   novum
introdotto; 
        le  sezioni  unite  della  Cassazione,  con  la  sentenza  n.
4895/2006, hanno confermato che alla TIA si riferisce la modifica  in
parola, con conseguente giurisdizione in  materia  delle  commissioni
tributarie;  la  medesima  pronuncia   ha   ritenuto   manifestamente
infondata  con  sommaria  motivazione   questione   di   legittimita'
costituzionale analoga alla presente; 
        la  quasi  coeva  Cass.,  ss.uu.  n.  3274/2006   con   ampia
argomentazione ha sostenuto che a seguito della trasformazione  della
tassa per lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  in  tariffa,
disposta dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,  era  venuta
meno la natura tributaria della prestazione, almeno quando la tariffa
era stata approvata. La relativa controversia, infatti, pur avendo ad
oggetto una prestazione  che  si  ricollega  all'espletamento  di  un
pubblico servizio, non afferisce ad un rapporto  di  concessione  ne'
implicava  un  sindacato  sulla  legittimita'  di  un   provvedimento
amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti
interamente preregolati dalla legge, senza che siano  riservati  alla
p.a. spazi di discrezionalita' circa la concreta  individuazione  dei
soggetti  obbligati,  i  presupposti  oggettivi  o  il  quantum   del
corrispettivo dovuto; 
        e' intervenuta recentemente su altra parte  dell'articolo  in
esame  la  sentenza  del  14  marzo  2008,   n.   64,   della   Corte
costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il  menzionato  art.  2
comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 546/1992 nella  parte  in  cui
stabiliva che «appartengono alla giurisdizione  tributaria  anche  le
controversie relative alla debenza del canone  per  l'occupazione  di
spazi  ed  aree  pubbliche  ...»,  rilevando  che  si   trattava   di
corrispettivo della concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni
pubblici; 
        con la successiva sentenza  n.  130  del  5  maggio  2008  la
medesima Corte ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dello
stesso art. 2, comma 1,  d.lgs.  n.  546/1992,  nella  parte  in  cui
attribuisce alla giurisdizione tributaria  le  controversie  relative
alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari,  anche  laddove
esse conseguano alla violazione di  disposizioni  non  aventi  natura
tributaria; in tale sentenza la Corte ha ribadito che l'oggetto della
giurisdizione tributaria, in quanto organo speciale di  giurisdizione
preesistente alla Costituzione, puo' essere legittimamente modificato
dal legislatore, con il doppio limite dell'assicurare la  conformita'
alla Costituzione di tale giurisdizione, e  di  non  snaturare,  come
elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione  speciale,  le
materie attribuite; 
        con l'ordinanza n. 34 del 2006, richiamata nella sentenza  n.
130, la Corte ha sottolineato che l'attribuzione della  giurisdizione
alle  commissioni  tributarie  deve   ritenersi   imprescindibilmente
collegata alla natura tributaria  del  rapporto  e  non  puo'  quindi
ancorarsi al solo dato formale  e  soggettivo,  relativo  all'ufficio
competente ad irrogare la sanzione; 
        nel caso della TIA, come  gia'  osservato  dalla  Commissione
tributaria di Prato con ordinanza di rimessione del 7 novembre  2008,
sembra potersi affermare che la tariffa non ha natura  tributaria  ma
costituisce il corrispettivo di un  servizio,  commisurato  al  costo
dello stesso e all'entita' della  fruizione  di  esso  da  parte  del
privato. Infatti la norma costruisce la tariffa  come  «corrispettivo
per il servizio di  raccolta,  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani» (art. 238, d.lgs. n. 152/2006, gia' art. 49, d.lgs. n.
22/1997) e prevede che la tariffa  medesima  sia  costituita  da  due
quote, una commisurata  alle  componenti  essenziali  del  costo  del
servizio (investimenti,  ammortamenti)  e  l'altra  «rapportata  alla
quantita' dei rifiuti conferiti» (comma 4), cosi' da  assicurare  «la
copertura integrale dei costi di investimento  e  di  esercizio»;  si
vedano pure i commi 9 e 10 sulla  modulazione  della  tariffa  ed  il
coefficiente di riduzione  corrispondente  alla  dimostrazione  della
quantita' di rifiuti avviati al recupero); 
        ne consegue che il  richiamato  art.  2,  secondo  comma  del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sembra porsi in contrasto con l'art.
102, secondo comma della Costituzione, risolvendosi  nella  creazione
di un nuovo giudice speciale e conseguentemente anche con l'art.  25,
primo comma Cost., sottraendo il cittadino al suo giudice naturale; 
        a conferma della natura non tributaria della TIA si  richiama
la risoluzione n. 250 del 2008 della Agenzia  delle  Entrate  che  ha
affermato   l'applicabilita'    dell'IVA    alla    TIA    precisando
esplicitamente che detta tariffa e' un  corrispettivo  e  dunque  una
entrata patrimoniale extratributaria; 
        altresi'  si  rileva  che   all'art.   77-bis   n.   30   del
decreto-legge n. 112/2008 il legislatore ha confermato il blocco  dei
tributi per il triennio 2009-2011  introducendo  una  deroga  per  la
TARSU ma non citando la TIA; il che non si spiega logicamente se  non
nella considerazione che la TIA e' un'entrata extratributaria; 
        considerato infine che non sia possibile una  interpretazione
costituzionalmente  orientata   che   salvi   la   norma   censurata,
ritenendola non riferibile alla TIA, in quanto essa  si  scontrerebbe
con il tenore letterale del precetto e lo priverebbe di  applicazione
e di senso logico: non si comprenderebbe infatti in tal caso a  quale
tributo riguardante lo smaltimento dei rifiuti  urbani  la  norma  si
riferirebbe;  ne'  il  legislatore  avrebbe  dettato  una  disciplina
processuale in assenza di un istituto  sostanziale  preesistente.  La
stessa  Corte  costituzionale  con  sentenza  64/2008,  per   ragioni
analoghe a quelle che ad avviso del giudicante valgono  nel  caso  di
specie, ha ritenuto la necessita' di un intervento abrogante su altra
parte della medesima norma.