IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza 16 giugno 2009; Esaminati gli atti del fascicolo nella causa civile in epigrafe tra Anico S.r.l. e Publiambiente S.p.A., avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo 14 gennaio 2009 di questo ufficio fondato sul mancato pagamento della T.I.A. (tariffa igiene ambientale); Rilevato che l'opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore delle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e successive modifiche, ma dando atto della pendenza di questione di costituzionalita' sullo specifico punto, sollevata dalla Commissione regionale tributaria di Firenze con ordinanza 8/4 - 30 giugno 2008, ha chiesto la sospensione del presente procedimento in attesa di decisione della Corte costituzionale; Rilevato che l'opposta costituendosi ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario chiedendo quindi la conferma del decreto ingiuntivo emesso, ed a tal fine ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma sopra citata nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani per violazione degli artt. 102, secondo comma e 25, primo comma della Costituzione; Ritenuta la questione rilevante perche' palesemente determinante nella decisione dell'eccezione sul difetto di giurisdizione dell'a.g. che ha emesso il decreto ingiuntivo; Ritenuta la questione non manifestamente infondata per le ragioni che seguono: la modifica dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/2002 intervenuta con il d.l. n. 203/2005- legge n. 248/2005, e' successiva alla sostituzione della TARSU con la TIA (1997) e non puo' quindi riferirsi che a quest'ultima laddove menziona - anche se impropriamente - il «canone» per lo smaltimento dei rifiuti, non comprendendosi altrimenti l'ambito di applicazione del novum introdotto; le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 4895/2006, hanno confermato che alla TIA si riferisce la modifica in parola, con conseguente giurisdizione in materia delle commissioni tributarie; la medesima pronuncia ha ritenuto manifestamente infondata con sommaria motivazione questione di legittimita' costituzionale analoga alla presente; la quasi coeva Cass., ss.uu. n. 3274/2006 con ampia argomentazione ha sostenuto che a seguito della trasformazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tariffa, disposta dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, era venuta meno la natura tributaria della prestazione, almeno quando la tariffa era stata approvata. La relativa controversia, infatti, pur avendo ad oggetto una prestazione che si ricollega all'espletamento di un pubblico servizio, non afferisce ad un rapporto di concessione ne' implicava un sindacato sulla legittimita' di un provvedimento amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente preregolati dalla legge, senza che siano riservati alla p.a. spazi di discrezionalita' circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo dovuto; e' intervenuta recentemente su altra parte dell'articolo in esame la sentenza del 14 marzo 2008, n. 64, della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il menzionato art. 2 comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui stabiliva che «appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ...», rilevando che si trattava di corrispettivo della concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici; con la successiva sentenza n. 130 del 5 maggio 2008 la medesima Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria; in tale sentenza la Corte ha ribadito che l'oggetto della giurisdizione tributaria, in quanto organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, puo' essere legittimamente modificato dal legislatore, con il doppio limite dell'assicurare la conformita' alla Costituzione di tale giurisdizione, e di non snaturare, come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale, le materie attribuite; con l'ordinanza n. 34 del 2006, richiamata nella sentenza n. 130, la Corte ha sottolineato che l'attribuzione della giurisdizione alle commissioni tributarie deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e non puo' quindi ancorarsi al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione; nel caso della TIA, come gia' osservato dalla Commissione tributaria di Prato con ordinanza di rimessione del 7 novembre 2008, sembra potersi affermare che la tariffa non ha natura tributaria ma costituisce il corrispettivo di un servizio, commisurato al costo dello stesso e all'entita' della fruizione di esso da parte del privato. Infatti la norma costruisce la tariffa come «corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani» (art. 238, d.lgs. n. 152/2006, gia' art. 49, d.lgs. n. 22/1997) e prevede che la tariffa medesima sia costituita da due quote, una commisurata alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti, ammortamenti) e l'altra «rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti» (comma 4), cosi' da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio»; si vedano pure i commi 9 e 10 sulla modulazione della tariffa ed il coefficiente di riduzione corrispondente alla dimostrazione della quantita' di rifiuti avviati al recupero); ne consegue che il richiamato art. 2, secondo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sembra porsi in contrasto con l'art. 102, secondo comma della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale e conseguentemente anche con l'art. 25, primo comma Cost., sottraendo il cittadino al suo giudice naturale; a conferma della natura non tributaria della TIA si richiama la risoluzione n. 250 del 2008 della Agenzia delle Entrate che ha affermato l'applicabilita' dell'IVA alla TIA precisando esplicitamente che detta tariffa e' un corrispettivo e dunque una entrata patrimoniale extratributaria; altresi' si rileva che all'art. 77-bis n. 30 del decreto-legge n. 112/2008 il legislatore ha confermato il blocco dei tributi per il triennio 2009-2011 introducendo una deroga per la TARSU ma non citando la TIA; il che non si spiega logicamente se non nella considerazione che la TIA e' un'entrata extratributaria; considerato infine che non sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata che salvi la norma censurata, ritenendola non riferibile alla TIA, in quanto essa si scontrerebbe con il tenore letterale del precetto e lo priverebbe di applicazione e di senso logico: non si comprenderebbe infatti in tal caso a quale tributo riguardante lo smaltimento dei rifiuti urbani la norma si riferirebbe; ne' il legislatore avrebbe dettato una disciplina processuale in assenza di un istituto sostanziale preesistente. La stessa Corte costituzionale con sentenza 64/2008, per ragioni analoghe a quelle che ad avviso del giudicante valgono nel caso di specie, ha ritenuto la necessita' di un intervento abrogante su altra parte della medesima norma.