Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  2,  e
degli artt. 6, 7, 8 e 16 della legge della Regione Puglia  10  giugno
2008, n.  14  (Misure  a  sostegno  della  qualita'  delle  opere  di
architettura  e  di  trasformazione  del  territorio),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-18
agosto 2008, depositato in cancelleria il 20 agosto 2008 ed  iscritto
al n. 46 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6  ottobre  2009  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Nino Matassa per  la  Regione
Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato (ric. n.  46
del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  proposto  in
via principale questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
5, comma 2, e degli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge  della  Regione
Puglia 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualita'  delle
opere di  architettura  e  di  trasformazione  del  territorio),  per
contrasto con gli artt. 114 e 117, secondo comma, lettere  e)  e  l),
della Costituzione. 
    1.1. - La legge regionale, al  fine  di  migliorare  la  qualita'
urbana,  la  bellezza  degli  insediamenti  e   la   salvaguardia   e
valorizzazione  dei  paesaggi,  ha   provveduto,   tra   l'altro,   a
disciplinare «le modalita' di espletamento dei concorsi di idee e dei
concorsi di progettazione  per  l'affidamento  di  incarichi  il  cui
importo stimato sia inferiore  al  limite  posto  dalla  legislazione
statale  per  l'affidamento  fiduciario  e  che  pertanto  non   sono
specificatamente regolati dalla medesima» (art. 5, comma 2). 
    Con l'art. 6 (rubricato «Concorsi di idee») e' stata disciplinata
la  procedura  per  il  concorso  di  idee.  In   particolare,   tale
disposizione ha fissato: i requisiti soggettivi di partecipazione  al
concorso; le modalita' ed i  tempi  di  elaborazione  della  proposta
ideativa; le modalita'  di  valutazione  delle  proposte  presentate;
l'entita' del premio per i vincitori e la  possibilita'  di  affidare
agli stessi la realizzazione dei successivi livelli di progettazione;
l'acquisizione  dell'idea  premiata  in  proprieta'  della   stazione
appaltante; i contenuti del bando per il concorso di idee. 
    L'art. 7 (rubricato «Concorsi di progettazione») ha  disciplinato
la procedura per il concorso di progettazione. In  particolare,  tale
disposizione ha fissato: i requisiti soggettivi di partecipazione  al
concorso; le modalita' ed i  tempi  di  elaborazione  della  proposta
ideativa; le modalita'  di  valutazione  delle  proposte  presentate;
l'entita' del premio per i vincitori; l'acquisizione del  progetto  o
piano risultato vincitore in proprieta' della stazione  appaltante  e
l'affidamento al vincitore,  a  trattativa  privata,  dei  successivi
livelli  di  progettazione;  l'aggiudicazione  del  concorso  con  le
procedure aperte; la possibilita' di procedere, in caso  d'intervento
di particolare rilevanza  e  complessita',  allo  svolgimento  di  un
concorso articolato in due  gradi;  i  contenuti  del  bando  per  il
concorso di progettazione. 
    Ad avviso del ricorrente, queste disposizioni danno luogo  a  una
prima questione di costituzionalita' perche' sono in conflitto con la
disciplina fissata dal codice dei contratti  pubblici,  adottato  con
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  prevedendo  tempi  e  modalita'
diversi rispetto a quelli della legge statale in materia di procedure
concorsuali di idee e di progettazione, quali  delineati  dal  citato
codice (artt. 4, comma 3, e 99 e seguenti). La disciplina in  oggetto
rientrerebbe nell'ambito materiale della «tutela  della  concorrenza»
e, dunque, spetterebbe  allo  Stato  in  via  esclusiva  adottare  le
relative  disposizioni  legislative.  La  circostanza  che  la  legge
regionale riguardi gli appalti sotto soglia  non  rivestirebbe  alcun
rilievo, poiche' anche questi cadrebbero, secondo  la  giurisprudenza
della Corte costituzionale, nella sfera di competenza statale. 
    1.2. - Con l'art. 8 della legge della Regione Puglia  n.  14  del
2008 (rubricato «Concorsi di progettazione banditi  da  privati»)  e'
stato previsto che «ai concorsi di progettazione banditi da  privati,
o comunque da soggetti non  tenuti  al  rispetto  della  legislazione
statale in materia di contratti pubblici di lavori e  servizi,  oltre
alle disposizioni di cui  agli  articoli  5  e  6,  si  applicano  le
ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo». In  particolare,
si  e'  stabilito  che  il  bando  richieda  che  «il  progetto   sia
accompagnato da una dettagliata relazione a firma del progettista che
asseveri ai sensi di legge la conformita' delle opere  da  realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o approvati» ed «un elaborato che
documenti   il   principio   dell'accessibilita'    quale    criterio
progettuale». Si e' previsto, inoltre, che «in  caso  di  concorsi  a
procedura ristretta il numero non puo' essere inferiore a sei». 
    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tale
disposizione da' luogo a una seconda questione di  costituzionalita'.
Essa obbliga soggetti privati esclusi  dall'applicazione  del  codice
dei contratti pubblici a seguire la procedura concernente i  concorsi
di progettazione e  sconfina  nell'area  «esclusa  dalle  prerogative
legislative  regionali  caratterizzata  dagli  "aspetti  afferenti  a
rapporti che presentano  prevalentemente  natura  privatistica"»,  la
quale va  ricondotta  all'ambito  materiale  dell'ordinamento  civile
(art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.). 
    1.3. - L'art. 16 della legge della Regione Puglia n. 14 del  2008
stabilisce che, «con regolamento, da emanare  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  dettate  le
modalita' di attuazione  delle  disposizioni  di  cui  alla  presente
legge». 
    Per il ricorrente, tale disposizione, violando l'art. 4, comma 3,
del d.lgs. n. 163 del 2006, consente alla Regione Puglia di  adottare
un  regolamento  in  materia  ricadente  nella  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato (con violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lettere e) e l), Cost.). 
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Puglia,  concludendo
per la declaratoria di  inammissibilita'  o  di  non  fondatezza  del
ricorso. 
    2.1. - In  ordine  alla  prima  questione,  la  difesa  regionale
sostiene che la disciplina  adottata  negli  artt.  5-7  della  legge
regionale impugnata non si  pone  in  contrasto  con  il  codice  dei
contratti pubblici, ma mira ad estendere talune  regole  previste  da
questo per gli appalti sopra-soglia (artt. 99-109 del d.lgs.  n.  163
del 2006) agli appalti sotto-soglia (ai quali la  disciplina  statale
dedica soltanto l'art. 110 e, per rinvio, l'art.  57,  comma  6,  del
citato  codice).  Essa  rileva  che,  pur  spettando  allo  Stato  la
competenza a legiferare  nell'ambito  materiale  della  tutela  della
concorrenza, alle Regioni non e' precluso qualsiasi  residuo  margine
di intervento, potendo le stesse adottare normativa di dettaglio  con
effetti pro-concorrenziali, volta, dunque, ad elevare  ulteriormente,
rispetto alla disciplina statale, la  tutela  della  concorrenza.  Le
impugnate disposizioni della legge Regione  Puglia  n.  14  del  2008
perseguirebbero proprio tale finalita'. 
    2.2. - In relazione alla seconda questione, la  difesa  regionale
sostiene, da un lato, che l'art. 8 deve essere  letto  congiuntamente
con il successivo art. 10,  relativo  alla  riduzione  «premiale»  di
oneri di urbanizzazione, limitandosi a  prevedere  incentivi  per  la
volontaria adozione del modulo concorsuale da parte di  soggetti  che
non vi sarebbero obbligati;  dall'altro,  che  tale  norma  premiale,
finalizzata a favorire l'adozione di buone pratiche  urbanistiche  da
parte dei  privati,  va  ricondotta  alla  materia  del  governo  del
territorio e non a quella dell'ordinamento civile, non incidendo essa
su alcun rapporto contrattuale, pubblico o privato, ma limitandosi  a
concedere incentivi a soggetti  che  volontariamente  propendono  per
l'utilizzazione di tale procedura. 
    2.3. - Circa la terza  questione,  la  difesa  regionale  ritiene
infondata per due ragioni la censura  che  investe  l'art.  16  della
legge regionale: da  un  lato,  la  Regione  sarebbe  legittimata  ad
adottare, con proprio regolamento, la disciplina di  dettaglio  anche
in ambiti materiali ricadenti nella  tutela  della  concorrenza,  nel
caso in  cui  tale  disciplina  abbia  finalita'  pro-concorrenziali;
dall'altro, poiche' la  legge  regionale  non  contiene  disposizioni
riconducibili all'ambito materiale  dell'ordinamento  civile,  bensi'
afferenti al governo del  territorio,  la  Regione  sarebbe  titolare
della potesta' regolamentare. 
    3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura  generale
dello Stato ha depositato memoria,  ribadendo  quanto  sostenuto  nel
ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 2,  e
degli articoli 6, 7, 8 e 16  della  legge  della  Regione  Puglia  10
giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualita' delle  opere  di
architettura e di trasformazione del territorio), per  contrasto  con
gli  artt.  114  e  117,  secondo  comma,  lettere  e)  e  l),  della
Costituzione. 
    Ad avviso del ricorrente, le  disposizioni  impugnate,  ricadendo
negli   ambiti   materiali   della   tutela   della   concorrenza   e
dell'ordinamento  civile,  riconducibili  alla  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo  comma,  lettere  e)  e  l),
Cost.), non avrebbero potuto essere adottate dalla Regione,  esulando
dalla sua potesta' legislativa. 
    2. - Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,
comma 2, e degli artt. 6, 7 e 8 della legge della Regione  Puglia  n.
14 del 2008 sono fondate. 
    3. - Le disposizioni della legge regionale sui concorsi di idee e
di progettazione concernenti  i  contratti  sotto-soglia -  che  sono
oggetto della prima questione - ricadono nell'ambito materiale  della
tutela della concorrenza. 
    Secondo la giurisprudenza di questa  Corte,  l'intera  disciplina
delle procedure ad evidenza pubblica  e'  riconducibile  alla  tutela
della concorrenza, con  la  conseguente  titolarita'  della  potesta'
legislativa,   in   via    esclusiva,    allo    Stato.    Al    fine
dell'individuazione  dell'ambito   materiale   della   tutela   della
concorrenza, non ha rilievo la distinzione tra contratti sopra-soglia
e  sotto-soglia,  perche'  tale  materia  «trascende  ogni  rigida  e
aprioristica  applicazione  di   regole   predeterminate   dal   solo
riferimento, come nella specie, al  valore  economico  dell'appalto»,
sicche' «anche un appalto che si pone al  di  sotto  della  rilevanza
comunitaria puo' giustificare un intervento  unitario  da  parte  del
legislatore statale» (sentenze n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007). 
    Ne' si puo' sostenere che la Regione sia legittimata ad  adottare
disposizioni legislative con  effetti  pro-concorrenziali,  volte  ad
elevare  la  protezione  della  concorrenza.  Infatti,   secondo   la
giurisprudenza  di  questa  Corte,  il  legislatore  regionale   puo'
legittimamente  adottare,  in  ordine  alle  procedure  ad   evidenza
pubblica, disposizioni con effetti pro-concorrenziali  esclusivamente
nelle ipotesi - diverse dal caso in esame - in cui esso possa vantare
un autonomo titolo di legittimazione (sentenza n.  160  del  2009)  e
«tali effetti siano  indiretti  e  marginali  e  non  si  pongano  in
contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano  e
promuovono la concorrenza» (sentenza n. 431 del 2007). 
    L'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  ha  conferito  allo
Stato, in via esclusiva, il compito di  regolare  la  concorrenza  al
fine di assicurare una disciplina uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale.  L'uniformita'  rappresenta  un  valore  in  se'   perche'
differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli
di regolazione, produttivi di barriere territoriali. La tutela  della
concorrenza non puo' essere fatta per zone: essa,  «per  sua  natura,
non puo' tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per
limitare, o addirittura neutralizzare, gli  effetti  delle  norme  di
garanzia» (sentenza n. 443 del 2007). 
    Da quanto sin  qui  rilevato  deriva  che  alle  Regioni  non  e'
consentito  adottare  una  disciplina  relativa  alle  procedure   ad
evidenza pubblica, neppure quando essa miri a garantire un livello di
concorrenza piu' elevato rispetto a quello statale. 
    Va  dichiarata,  quindi,  l'illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 5, comma 2, 6 e 7 della legge della Regione Puglia  n.  14  del
2008. 
    4. - Quanto alla  seconda  questione,  relativa  ai  concorsi  di
progettazione banditi da privati, non puo' essere condivisa  la  tesi
che la disciplina dettata dall'art. 8  della  legge  regionale  abbia
carattere  premiale  ed  incentivante  e  non  investa   la   materia
dell'ordinamento civile. 
    L'art. 8, comma 1, della legge della Regione  Puglia  n.  14  del
2008 non incentiva, ma  obbliga.  Esso  infatti  stabilisce  che  «ai
concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque da  soggetti
non tenuti al rispetto  della  legislazione  statale  in  materia  di
contratti pubblici di lavori e servizi, oltre  alle  disposizioni  di
cui agli artt. 5 e 6, si applicano le ulteriori prescrizioni  di  cui
al presente articolo». I privati quindi non hanno la possibilita'  di
aderire volontariamente alla procedura prevista, ma sono obbligati  a
far uso della stessa, nel rispetto di  tutte  le  prescrizioni  poste
dalla disposizione censurata.  Ne'  vi  e'  un  collegamento  tra  la
procedura di cui all'art. 8 della legge regionale  ed  il  meccanismo
premiale di cui al successivo art. 10. Ne consegue che tale normativa
introduce una limitazione dell'autonomia privata. 
    La disciplina  dettata  dalla  citata  disposizione  della  legge
regionale, dunque, invade la competenza legislativa esclusiva statale
nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. 
    Va   dichiarata,   pertanto,   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 8 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008. 
    5. - La questione relativa all'art. 16 della legge regionale  non
e' fondata. 
    Ben puo' la Regione  esercitare  la  potesta'  regolamentare  per
attuare le disposizioni della propria legge, dopo la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 2, e degli artt.  6,
7 e 8 di cui alla presente sentenza.