Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
organicamente  patrocinato  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,
presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  e'  ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Basilicata, in  persona
del  Presidente  della  Giunta  Regionale   pro   tempore,   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma  3,
della legge della Regione  Basilicata  del  7  agosto  2009,  n.  25,
pubblicata sul B.U.R. del 7  agosto  2009,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti e  straordinarie  volte  al  rilancio  dell'economia  e  alla
riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale». 
    La legge  regionale,  riportata  in  epigrafe,  viene  impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri  in  data  2  ottobre
2009, per le seguenti motivazioni. 
    La legge regionale che, in attuazione dell'Intesa  stipulata  tra
Stato e regioni il 1°  aprile  2009,  consente  la  realizzazione  di
interventi edilizi straordinari volti al  rilancio  dell'economia  ed
alla riqualificazione del  patrimonio  edilizio  esistente,  presenta
profili di illegittimita'  costituzionale  relativamente  alla  norma
contenuta nell'art. 8, comma 3, nella parte in cui la stessa  prevede
che, in fase di ultimazione dei lavori, e' fatto obbligo,  oltre  che
di allegare la certificazione di qualificazione energetica,  prevista
dalla  normativa  vigente,  anche  di  «istituire  un  fascicolo   di
fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo  che  sara'  definito
con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge. Il regolamento indichera',  altresi',
i contenuti e le modalita' di  redazione  e  di  aggiornamento  dello
stesso». 
    Tale   disposizione,   oltre   a   connotarsi   per   una   certa
contraddittorieta' rispetto alle finalita'  perseguite  dalla  legge,
ovvero  l'incentivazione  dell'edilizia   privata,   aggravando   gli
adempimenti  e  gli  oneri  amministrativi,  posti   a   carico   dei
proprietari privati nell'intrapresa di nuove iniziative edilizie,  si
pone in contrasto con diverse norme costituzionali. 
    La prefata norma, accollando ai privati una serie di accertamenti
nonche'  l'acquisizione  e  la  conservazione   di   informazioni   e
documenti,  (compiti,  questi  ultimi,   attribuiti   alla   pubblica
amministrazione nell'esercizio della propria funzione  di  vigilanza)
viola l'art. 3 della Costituzione, sotto il  profilo  del  canone  di
ragionevolezza, e l'art. 97  Cost.,  in  relazione  al  principio  di
efficienza e buon andamento  della  pubblica  amministrazione,  cosi'
come, peraltro, gia' rilevato da codesta ecc.ma Corte nella  sentenza
del 15 ottobre 2003, n. 315, pronunciata con riferimento ad  analoghe
previsioni contenute nella legge della Regione  Campania  22  ottobre
2002,    n.     27,     recante     «Istituzione     del     registro
storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della
pubblica e privata incolumita'». 
    La norma  regionale,  oggetto  della  presente  impugnazione,  si
appalesa incostituzionale anche sotto un  altro  profilo;  la  stessa
impone,  infatti,  delle   prestazioni   che   si   atteggiano   come
«prestazioni imposte» per la cui previsione vige, ai sensi  dell'art.
23 Cost., una specifica riserva di legge;  trattasi  di  prestazioni,
peraltro, che, incidendo sulla liberta' di iniziativa economica e sul
diritto di proprieta', garantiti, rispettivamente, dagli articoli  41
e 42 della Costituzione, non possono che trovare la loro fonte  nella
disciplina statale. 
    Da quanto sopra discende che l'art. 8, comma 3,  risulta  dettato
anche in aperta violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. 
    Con particolare riferimento a quest'ultima materia, si  evidenzia
come codesta ecc. ma Corte abbia,  anche  di  recente,  ribadito  che
«nelle  materie  di  competenza  legislativa  regionale  residuale  o
concorrente, la regolamentazione statale,  in  forza  dell'art.  117,
secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che
la norma regionale incida su  un  principio  di  ordinamento  civile.
Questa Corte  ha  altresi'  precisato  che  l'esigenza  di  garantire
l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di
diritto che,  nell'ambito  dell'ordinamento  civile,  disciplinano  i
rapporti giuridici fra privati deve ritenersi  una  esplicazione  del
principio costituzionale di eguaglianza» (cfr. Corte  costituzionale,
sentenza 5 novembre - 14 novembre 2008, n. 369). 
    In subordine,  si  rileva  come  la  previsione  dell'istituzione
obbligatoria di un fascicolo di fabbricato  attiene,  comunque,  alla
competenza legislativa statale in materia di governo del  territorio,
ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    L'istituzione  di  un   fascicolo   di   fabbricato   costituisce
indubbiamente espressione di un principio fondamentale della  prefata
materia che, per  evidenti  ragioni  di  uniformita'  di  trattamento
sull'intero  territorio  nazionale,  non  puo'  essere  rimessa  alle
singole, ed inevitabilmente differenti, discipline regionali; a  cio'
si aggiunga che un obbligo siffatto non e', in alcun modo, desumibile
dalla normativa vigente, cui le regioni possono far  riferimento  per
le proprie leggi in materia. 
    Per i predetti motivi, la norma  di  cui  all'art.  8,  comma  3,
eccede dalla competenza legislativa regionale invadendo la competenza
statale sui principi  fondamentali  della  materia  del  governo  del
territorio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.