Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2007 (Doc. IV-ter, n. 1-A), relativa all'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi - deputato all'epoca dei fatti - nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, promosso dalla Corte d'appello di Milano con ricorso depositato in cancelleria il 1° giugno 2009 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilita'. Udito nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il giudice relatore Maria Rita Saulle. Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, con ordinanza-ricorso del 22 aprile 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 30 maggio 2007 (Doc. IV-ter, n. 1-A), con la quale - in conformita' della proposta della Giunta per le autorizzazioni - e' stato dichiarato che i fatti per i quali Vittorio Sgarbi - deputato all'epoca dei fatti - e' sottoposto a procedimento penale, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, espone la ricorrente, l'allora deputato Vittorio Sgarbi e' chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 99 del codice penale e dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), per aver rilasciato nel corso della trasmissione televisiva «Iceberg», trasmessa dall'emittente Telelombardia il 17 dicembre 2001, dichiarazioni con le quali offendeva l'onore e la reputazione del dott. Gian Carlo Caselli; che, in particolare, nel corso della citata trasmissione televisiva l'imputato addebitava al dott. Caselli «la mancanza di autonomia e professionalita' nello svolgimento delle proprie funzioni di magistrato presso la Procura della Repubblica di Palermo»; che, osserva il Collegio ricorrente, dinanzi a se' pende l'appello avverso la sentenza 16 novembre 2007 del Tribunale ordinario di Milano, con la quale, a seguito della delibera di insindacabilita' della Camera dei deputati, si e' dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato; che, a parere della Corte d'appello, le dichiarazioni dell'allora deputato non appaiono collegate alla sua funzione parlamentare, risultando cio' evidente dall'impugnata delibera della Camera dei deputati, la quale «non contiene alcun elemento concreto da cui poter desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra i contenuti dell'intervista oggetto di querela e le opinioni gia' espresse dal deputato e specifici atti parlamentari»; che, in particolare, sempre ad avviso della Corte d'appello, ai fini dell'insindacabilita', non sarebbe sufficiente «l'interesse manifestato dallo Sgarbi, nello svolgimento della sua attivita' politica, per le tematiche della politica giudiziaria in tema di "lotta" alla mafia»; che, pertanto, il Collegio ricorrente chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dall'allora deputato e, conseguentemente, annullare la delibera adottata in data 30 maggio 2007. Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all'esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita'; che, nella fattispecie, sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto; che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia la Corte d'appello di Milano, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui e' investito, la volonta' del potere cui appartiene; sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.