Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  30
maggio 2007 (Doc. IV-ter, n. 1-A), relativa all'insindacabilita',  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,  delle  opinioni
espresse da Vittorio Sgarbi - deputato  all'epoca  dei  fatti  -  nei
confronti  del  dott.  Gian  Carlo  Caselli,  promosso  dalla   Corte
d'appello di Milano con  ricorso  depositato  in  cancelleria  il  1°
giugno 2009 ed iscritto al n. 8 del  registro  conflitti  tra  poteri
dello Stato 2009, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella Camera di consiglio del 7  ottobre  2009  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, con  ordinanza-ricorso
del 22 aprile 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra  poteri
dello Stato nei confronti della Camera  dei  deputati,  in  relazione
alla delibera adottata il 30 maggio 2007 (Doc. IV-ter, n.  1-A),  con
la quale  -  in  conformita'  della  proposta  della  Giunta  per  le
autorizzazioni - e' stato dichiarato che i fatti per i quali Vittorio
Sgarbi - deputato all'epoca dei fatti - e' sottoposto a  procedimento
penale, riguardano opinioni espresse  da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio delle  sue  funzioni  e,  pertanto,  sono  coperti  da
insindacabilita'  ai  sensi  dell'art.   68,   primo   comma,   della
Costituzione; 
        che, espone la ricorrente, l'allora deputato Vittorio  Sgarbi
e' chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata ai sensi
dell'art. 99 del codice penale e dell'art. 30, commi  4  e  5,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del  sistema  radiotelevisivo
pubblico e privato), per aver rilasciato nel corso della trasmissione
televisiva «Iceberg», trasmessa dall'emittente  Telelombardia  il  17
dicembre 2001, dichiarazioni con le  quali  offendeva  l'onore  e  la
reputazione del dott. Gian Carlo Caselli; 
        che, in particolare,  nel  corso  della  citata  trasmissione
televisiva l'imputato addebitava al dott.  Caselli  «la  mancanza  di
autonomia e professionalita' nello svolgimento delle proprie funzioni
di magistrato presso la Procura della Repubblica di Palermo»; 
        che, osserva il Collegio  ricorrente,  dinanzi  a  se'  pende
l'appello  avverso  la  sentenza  16  novembre  2007  del   Tribunale
ordinario di Milano, con  la  quale,  a  seguito  della  delibera  di
insindacabilita' della Camera dei  deputati,  si  e'  dichiarato  non
doversi procedere nei confronti dell'imputato; 
        che,  a  parere  della  Corte  d'appello,  le   dichiarazioni
dell'allora  deputato  non  appaiono  collegate  alla  sua   funzione
parlamentare, risultando cio' evidente dall'impugnata delibera  della
Camera dei deputati, la quale «non contiene alcun  elemento  concreto
da  cui  poter  desumere  la  sussistenza   di   una   corrispondenza
sostanziale tra i contenuti dell'intervista oggetto di querela  e  le
opinioni gia' espresse dal deputato e specifici atti parlamentari»; 
        che, in particolare, sempre ad avviso della Corte  d'appello,
ai fini dell'insindacabilita', non sarebbe  sufficiente  «l'interesse
manifestato dallo  Sgarbi,  nello  svolgimento  della  sua  attivita'
politica, per le tematiche della  politica  giudiziaria  in  tema  di
"lotta" alla mafia»; 
        che, pertanto, il Collegio ricorrente  chiede  che  la  Corte
costituzionale voglia dichiarare che non  spettava  alla  Camera  dei
deputati  affermare  l'insindacabilita'   delle   opinioni   espresse
dall'allora  deputato  e,  conseguentemente,  annullare  la  delibera
adottata in data 30 maggio 2007. 
    Considerato che, in questa fase del giudizio, a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
questa Corte e' chiamata  a  deliberare,  senza  contraddittorio,  in
ordine all'esistenza o meno della «materia di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita'; 
        che,  nella  fattispecie,  sussistono  tanto   il   requisito
soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto; 
        che,  infatti,  quanto  al   requisito   soggettivo,   devono
ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto  sia  la
Corte d'appello  di  Milano,  in  quanto  organo  giurisdizionale  in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente  a
dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui e'  investito,
la volonta' del potere cui appartiene; sia la Camera dei deputati, in
quanto organo competente  a  dichiarare  definitivamente  la  propria
volonta' in ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,
della Costituzione; 
        che, quanto al profilo oggettivo,  sussiste  la  materia  del
conflitto, dal momento che il ricorrente  lamenta  la  lesione  della
propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita  da  parte
della impugnata deliberazione della Camera dei deputati; 
        che, pertanto, esiste la materia  di  un  conflitto,  la  cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.