Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2008. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella; Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: che, espone la Regione ricorrente, l'art. 9 di tale disposizione, intitolato «Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi», stabilisce che, «per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia»; che, riferisce la Regione, nel comma 3 si dispone che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvata la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresi' le modalita' e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo»; che tale disciplina, secondo la Regione, inciderebbe su materie di competenza regionale piena (pesca, agricoltura e trasporti: art. 117, quarto comma, Cost.), in quanto l'accentramento di attribuzioni regionali, come quelli operati dall'art. 7, comma 2, e dall'art. 8, comma 3, ultimo periodo, si potrebbe giustificare in virtu' del principio di sussidiarieta', di cui all'art. 118, Cost., ma in questi casi sarebbe stato necessario prevedere l'intesa con le Regioni; che, dunque, secondo la ricorrente, il comma 3 sarebbe illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, la' dove non prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni sul decreto che approva la convenzione; che, con memoria di costituzione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata la disposizione censurata nelle more abrogata dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e non risultando alla Presidenza che la disposizione abrogata abbia avuto applicazione. Considerato che la Regione Emilia-Romagna dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; che, successivamente alla proposizione del ricorso, e' entrato in vigore l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha espressamente abrogato la disposizione censurata; che, proprio in considerazione dell'intervenuta abrogazione della norma censurata, la Regione ricorrente, pur non avendo rinunciato al ricorso, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere; che la Regione ricorrente ha anche dato atto che la norma impugnata non ha avuto medio tempore applicazione; che, pertanto, il suindicato intervento normativo puo' ritenersi satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; che, quindi, in conformita' con la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 345 del 2006, n. 477 del 2005 e n. 428 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.