Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione   della   finanza    pubblica),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  promosso  con
ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 20  ottobre  2008,
depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 69 del
registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  21  ottobre  2009  il  giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Uditi gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi  per  la
Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Massimo  Salvatorelli
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 22 ottobre
2008, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato, tra l'altro,  questione
di  legittimita'   costituzionale   dell'art.   9,   comma   3,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione   della   finanza    pubblica),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
        che,  espone  la  Regione  ricorrente,  l'art.  9   di   tale
disposizione,  intitolato  «Sterilizzazione  dell'IVA  sugli  aumenti
petroliferi», stabilisce che, «per fronteggiare la  grave  crisi  dei
settori    dell'agricoltura,    della    pesca    professionale     e
dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei  prezzi  dei  prodotti
petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al 31 dicembre  2008,  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.
provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti  istituzionali,
alle opportune misure di sostegno volte a consentire il  mantenimento
dei livelli di competitivita', previa  apposita  convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia»; 
        che, riferisce la Regione, nel comma 3 si  dispone  che  «con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  i  Ministri  delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole  alimentari
e forestali e' approvata la  convenzione  di  cui  al  comma  2,  che
definisce altresi' le modalita' e le risorse per  l'attuazione  delle
misure di cui al presente articolo»; 
        che tale  disciplina,  secondo  la  Regione,  inciderebbe  su
materie  di  competenza  regionale  piena   (pesca,   agricoltura   e
trasporti: art. 117, quarto comma, Cost.), in quanto  l'accentramento
di attribuzioni regionali, come quelli operati dall'art. 7, comma  2,
e dall'art. 8, comma 3, ultimo periodo, si potrebbe  giustificare  in
virtu' del principio di sussidiarieta', di cui all'art.  118,  Cost.,
ma in questi casi sarebbe stato necessario prevedere l'intesa con  le
Regioni; 
        che, dunque,  secondo  la  ricorrente,  il  comma  3  sarebbe
illegittimo, per violazione del principio  di  leale  collaborazione,
la' dove non prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni
sul decreto che approva la convenzione; 
        che, con memoria di costituzione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata  inammissibile  per
sopravvenuta carenza di  interesse,  essendo  stata  la  disposizione
censurata nelle more abrogata dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge
23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti in materia di adeguamento
dei prezzi di  materiali  da  costruzione,  di  sostegno  ai  settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura  e  della  pesca  professionale,
nonche' di finanziamento delle opere per il G8  e  definizione  degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite  dagli
eventi sismici del 1997), convertito, con modificazioni, dalla  legge
22 dicembre 2008, n. 201, e non risultando  alla  Presidenza  che  la
disposizione abrogata abbia avuto applicazione. 
    Considerato  che   la   Regione   Emilia-Romagna   dubita   della
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3,  del  decreto-legge
25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133; 
        che,  successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,   e'
entrato in vigore l'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  23  ottobre
2008, n. 162 (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi
di   materiali   da   costruzione,    di    sostegno    ai    settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura  e  della  pesca  professionale,
nonche' di finanziamento delle opere per il G8  e  definizione  degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite  dagli
eventi sismici del 1997), convertito, con modificazioni, dalla  legge
22  dicembre  2008,  n.  201,  che  ha  espressamente   abrogato   la
disposizione censurata; 
        che, proprio in considerazione  dell'intervenuta  abrogazione
della  norma  censurata,  la  Regione  ricorrente,  pur  non   avendo
rinunciato al ricorso, ha  chiesto  che  sia  dichiarata  cessata  la
materia del contendere; 
        che la Regione ricorrente ha anche dato  atto  che  la  norma
impugnata non ha avuto medio tempore applicazione; 
        che,  pertanto,  il  suindicato  intervento  normativo   puo'
ritenersi satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; 
        che, quindi, in conformita' con la giurisprudenza  di  questa
Corte (ex plurimis, ordinanze n. 345 del 2006, n. 477 del 2005  e  n.
428 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.