Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3,
della legge 27 dicembre 1956, n.  1423  (Misure  di  prevenzione  nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita'), promosso  dal  Giudice  delle  indagini  preliminari  del
Tribunale di Trapani con ordinanza del 14 febbraio 2009, iscritta  al
n. 136 del  registro  ordinanze  2009  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 4 novembre  2009  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Trapani, con ordinanza del 14  febbraio  2009,  ha  sollevato,  in
riferimento agli  artt.  3  e  19  (recte:  13)  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3,  della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei  confronti
delle  persone  pericolose  per  la  sicurezza  e  per  la   pubblica
moralita'), nella parte in cui «consente l'arresto al  di  fuori  dei
casi di flagranza del reato per violazioni  del  precetto  di  vivere
onestamente e  rispettare  le  leggi,  imposto  con  [la]  misura  di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno»; 
        che il rimettente e' investito della richiesta, formulata dal
pubblico  ministero  in  data  12   febbraio   2009,   di   convalida
dell'arresto e di contestuale  applicazione  della  misura  cautelare
della  custodia  in  carcere  nei  confronti  di  una  persona,  gia'
sottoposta alla  sorveglianza  speciale  con  obbligo  di  soggiorno,
denunciata da alcuni parenti per avere piu' volte estorto agli stessi
somme di danaro; 
        che l'arresto  dell'indagato,  secondo  quanto  riferito  dal
giudice a quo, sarebbe stato eseguito dalla polizia giudiziaria al di
fuori della flagranza, «sul semplice presupposto  della  denuncia  di
piccoli  fatti  estorsivi  consumati   in   ambito   familiare»,   in
applicazione della previsione contenuta nell'art. 9, comma  3,  della
legge n. 1423 del 1956, e cio'  in  linea  con  il  diritto  vivente,
secondo il quale «colui che commette un  delitto  (nella  specie,  un
furto) durante il periodo in cui e' soggetto a sorveglianza  speciale
deve rispondere anche del reato di violazione della  prescrizione  di
vivere onestamente e di rispettare le  leggi  ex  art.  9,  legge  27
dicembre 1956, n. 1423» (sono richiamate le sentenze della  Corte  di
cassazione 18 ottobre 2007, n. 39909; 12 maggio  2004,  n.  32915;  9
gennaio 1996, n. 1888; 1° ottobre 1981, n. 9356;  8  marzo  1965,  n.
384); 
        che in questa prospettiva, osserva il rimettente, la  persona
sottoposta a sorveglianza speciale  con  obbligo  di  soggiorno  puo'
essere arrestata «anche a fronte  della  commissione  di  delitti  di
modesta gravita', ed al  di  fuori  della  conclamata  situazione  di
colpevolezza costituita dalla flagranza di reato»; 
        che inoltre la temporanea privazione della liberta' personale
avviene «al di fuori dei casi  di  urgenza,  indicati  tassativamente
dalla  legge,  e  per  la  violazione  di  precetti  penali  che  non
consentirebbero l'arresto in flagranza»; 
        che dunque, ritenendo che la previsione censurata si ponga in
«palese violazione dei principi costituzionali posti dagli artt. 3  e
19»,   il   rimettente   solleva   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   nei   termini   sopra   indicati,    contestualmente
sospendendo il procedimento di convalida dell'arresto; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, il quale ha  concluso  per  la  manifesta  infondatezza  della
questione  sollevata  in  riferimento  all'art.   3   Cost.   e   per
l'inammissibilita' della questione sollevata con riguardo all'art. 19
Cost.; 
        che, a proposito dell'asserita disparita'  di  trattamento  e
della conseguente violazione  del  principio  di  ragionevolezza,  la
difesa erariale osserva come la Corte costituzionale abbia piu' volte
precisato che il proprio intervento  deve  intendersi  limitato  alla
verifica    dell'arbitrarieta',    contraddittorieta'    e     palese
irragionevolezza della disciplina sottoposta a scrutinio; 
        che,  nella  specie,  la  normativa  in  esame   prevede   un
discrimine tra soggetti  sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  e
soggetti  che  invece  non  lo  sono,  e  che  da  tale   distinzione
discenderebbe, tra  le  molteplici  conseguenze,  anche  la  prevista
possibilita' dell'arresto fuori dei casi di flagranza del reato per i
soggetti  sottoposti  alla  sorveglianza  speciale  con  obbligo   (o
divieto) di soggiorno; 
        che  la  ratio   della   diversa   disciplina   si   rinviene
agevolmente, a parere dell'Avvocatura generale,  nella  «maggiore  ed
acclarata (da un tribunale che ha emesso un decreto applicativo della
misura in oggetto) pericolosita' sociale»  della  persona  sottoposta
alla  predetta  misura,  da  cui  discenderebbe  l'esigenza   di   un
«controllo piu'  rigido  e  attento»  del  comportamento  che  questa
assume; 
        che  pertanto  la  rilevata  diversita'  di  trattamento  non
sarebbe censurabile in sede di controllo di costituzionalita'; 
        che, infine, con riguardo all'asserito contrasto della  norma
oggetto di censura con l'art. 19 Cost., la difesa dello Stato segnala
per un  verso  l'inconferenza  del  parametro  evocato,  giacche'  il
principio di libera professione della fede religiosa  non  appare  in
alcun modo investito dalla previsione contenuta nella norma predetta,
e,  per  altro  verso,  la  mancata  esplicitazione,  da  parte   del
rimettente, delle ragioni dell'asserito contrasto, con la conseguenza
che sotto tale profilo la questione risulterebbe inammissibile. 
    Considerato che  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale di Trapani solleva, in riferimento agli artt. 3 e 19  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  9,
comma 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per  la  sicurezza  e  per  la
pubblica moralita'), nella parte in cui  «consente  l'arresto  al  di
fuori dei casi di flagranza del reato per violazioni del precetto  di
vivere onestamente e rispettare le leggi, imposto con [la] misura  di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno»; 
        che il richiamo operato dal  rimettente  all'art.  19  Cost.,
quale parametro asseritamente violato dalla norma censurata, deve  in
realta' intendersi riferito  all'art.  13  Cost.,  il  cui  contenuto
precettivo  e'  esplicitamente  evocato  nell'atto  introduttivo  del
presente giudizio; 
        che  d'altronde  la  questione,  pur  formalmente  posta   in
riferimento all'art. 9, comma  3,  della  legge  n.  1423  del  1956,
concerne l'intera disciplina  sanzionatoria  che  il  legislatore  ha
dettato con  riguardo  alla  sorveglianza  speciale  con  obbligo  (o
divieto) di soggiorno, contenuta nel comma 2 del medesimo articolo; 
        che infatti la norma censurata  dal  rimettente,  consentendo
l'arresto anche fuori dei casi di flagranza «nell'ipotesi indicata al
comma 2», contiene un rinvio recettizio al citato comma 2, il  quale,
a sua volta, configura come delitto, punibile con  la  reclusione  da
uno a cinque anni, l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo  o  il  divieto  di
soggiorno; 
        che,  per  altro  verso,  il  rimettente,  nel  censurare  la
previsione dell'arresto fuori flagranza  del  soggetto  sottoposto  a
sorveglianza speciale con obbligo  di  soggiorno,  lamenta  che  tale
trattamento possa trovare applicazione a fronte  di  qualsiasi  reato
commesso dal sorvegliato medesimo,  anche  di  modesta  gravita',  in
quanto  integrante  l'inosservanza  della  prescrizione   di   vivere
onestamente e di rispettare le leggi; 
        che, dunque, il rimettente prospetta anche l'irragionevolezza
della previsione  sostanziale  cui  la  norma  censurata  collega  la
disciplina del trattamento precautelare; 
        che  sotto  tale   profilo   la   questione   va   dichiarata
manifestamente  infondata,  anche  alla   luce   delle   affermazioni
contenute nella sentenza di questa Corte n. 161 del 2009,  successiva
all'ordinanza di rimessione; 
        che la citata pronuncia ha scrutinato proprio  la  previsione
contenuta nell'art. 9, comma 2, della legge n. 1423  del  1956,  come
riformulata dall'art. 14 del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144
(Misure urgenti per  il  contrasto  del  terrorismo  internazionale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  31
luglio  2005,  n.  155,  escludendo  il  contrasto   prospettato   in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.; 
        che, dopo aver ricostruito l'evoluzione  della  normativa  in
esame, la Corte ha ritenuto non irragionevole la  scelta  legislativa
di inasprire il trattamento sanzionatorio delle  condotte  penalmente
illecite,  inerenti  alla  misura  della  sorveglianza  speciale  con
l'obbligo o il divieto di soggiorno, scelta attuata «collocando nella
relativa fattispecie criminosa, punita con la  reclusione  da  uno  a
cinque anni, anche l'inosservanza delle prescrizioni inerenti a  tale
misura, disposte dal tribunale ex art. 5 della legge n. 1423 del 1956
e successive modificazioni»; 
        che quindi, una volta esclusa l'irragionevolezza della scelta
legislativa di uniformare il trattamento sanzionatorio  per  tutti  i
casi di inosservanza agli obblighi  ed  alle  prescrizioni,  inerenti
alla sorveglianza speciale con obbligo  o  divieto  di  soggiorno,  a
fortiori si deve escludere l'irragionevolezza  della  previsione  che
consente, per quegli stessi casi, l'arresto  fuori  flagranza,  senza
distinguere in base alla gravita' del delitto commesso; 
        che, peraltro, il rimettente non indica  alcun  criterio  per
operare, in base ad una non meglio precisata scala di  gravita',  una
distinzione  tra  le  fattispecie   riconducibili   alla   previsione
incriminatrice, ne' tale criterio si  puo'  ricavare  dall'esame  del
caso posto ad oggetto del procedimento principale,  che  concerne  un
delitto di estorsione continuata e dunque un fatto che  sotto  nessun
profilo puo' definirsi «di modesta entita'»; 
        che  la  questione  deve  essere  dichiarata   manifestamente
infondata anche con riguardo alla censura prospettata in  riferimento
all'art. 13 Cost.; 
        che  questa  Corte,  sia  pure  in  un   contesto   normativo
parzialmente  diverso  da  quello  odierno,  ha  affermato   che   la
previsione dell'arresto facoltativo fuori flagranza  del  sorvegliato
speciale, per la violazione degli obblighi inerenti  alla  misura  di
prevenzione, risponde ai requisiti di «tassativita',  eccezionalita',
necessita' ed urgenza», richiesti dalla Costituzione  per  l'adozione
di  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale  da  parte
dell'autorita' di  pubblica  sicurezza  (sentenza  n.  64  del  1977;
ordinanza n. 293 del 1989); 
        che, in particolare, nella sentenza richiamata si  sottolinea
come la regola della  tassativita'  sia  rispettata,  «in  quanto  la
disposizione impugnata - oltre ad indicare la  categoria  di  persone
[...] nei cui confronti puo' essere  disposto  l'arresto  -  descrive
anche il comportamento che  legittima  il  provvedimento  restrittivo
della   liberta'   personale,   identificabile   nel   fatto    della
trasgressione agli  specifici  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza
speciale»; 
        che,  inoltre,  avuto  riguardo  al  requisito  dell'urgenza,
questa Corte ha chiarito  come  debba  escludersi  l'irragionevolezza
della «previsione che possa ricorrere  (fuori  della  flagranza)  una
situazione di urgenza che renda necessario  l'intervento  restrittivo
della liberta' personale: ove si tenga presente che il  provvedimento
si rivolge a soggetti nei cui confronti si sono  gia'  verificate  le
condizioni di pericolosita' sociale per la sottoposizione alla misura
della sorveglianza speciale, e che hanno, per di piu',  contravvenuto
agli obblighi relativi»; 
        che peraltro, nella  stessa  pronuncia,  si  e'  sottolineato
come,  in  applicazione  dell'evocato  parametro,  l'arresto  rimanga
comunque soggetto a convalida da parte dell'autorita' giudiziaria, la
quale deve, tra l'altro, controllare e  motivare  la  sussistenza  in
concreto   dei   requisiti   della    necessita'    e    dell'urgenza
dell'intervento della polizia giudiziaria,  e  come,  nella  sede  in
questione,  assuma  specifica   rilevanza   anche   l'entita'   della
«trasgressione» posta in essere dal soggetto sottoposto  alla  misura
di prevenzione; 
        che,  pertanto,   la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente infondata con riferimento a tutti i profili di censura
prospettati. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.