Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, commi  1  e
2,  della  legge  della  Regione  Veneto  26  giugno   2008,   n.   4
(Disposizioni di riordino e  semplificazione  normativa  -  collegato
alla legge finanziaria 2007 in materia  di  governo  del  territorio,
parchi e protezione della  natura,  edilizia  residenziale  pubblica,
mobilita' e infrastrutture), promosso dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 13-19 agosto 2008,  depositato
in cancelleria il 20 agosto 2008 ed iscritto al n.  48  del  registro
ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  20  ottobre  2009  il  Giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo  per  il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Alfredo  Biagini  per  la
Regione Veneto. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il  19  agosto  2008,  depositato  il
successivo 20 agosto ed  iscritto  al  n.  48  del  registro  ricorsi
dell'anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto,
in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera  s),  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  18,
commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 26 giugno  2008,  n.  4
(Disposizioni di riordino e  semplificazione  normativa  -  collegato
alla legge finanziaria 2007 in materia  di  governo  del  territorio,
parchi e protezione della  natura,  edilizia  residenziale  pubblica,
mobilita' e infrastrutture). 
    2. - L'art. 18, comma 1, della legge regionale veneta  n.  4  del
2008 prevede che «in attesa di un'organica disciplina  regionale  dei
compiti e delle funzioni amministrative in materia  di  tutela  della
biodiversita', al fine di dare  attuazione  agli  obblighi  derivanti
dalle  direttive  comunitarie   92/43/CEE   "Direttiva   Habitat"   e
79/409/CEE "Direttiva Uccelli" e dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche" e successive modificazioni,  le  province,  le  comunita'
montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono
e  adottano  i  piani  di   gestione   previsti   dalle   misure   di
conservazione, individuate nella Delib. G.R. 27 luglio 2006, n.  2371
pubblicata nel BUR n. 76 del 2006, e contenute nell'allegato E  della
legge  regionale   5   gennaio   2007,   n.   1   "Piano   faunistico
venatorio-regionale" per le zone di protezione speciale». 
    2.1. - Il ricorrente censura questa  disposizione,  in  relazione
all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),   della   Costituzione,
lamentando  che  le   misure   di   conservazione   contenute   nella
deliberazione della Giunta regionale n. 2371 del 2006  non  sarebbero
conformi  ai   criteri   individuati   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  17  ottobre
2007 (Criteri  minimi  uniformi  per  la  definizione  di  misure  di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione  -  ZSC  e  a
Zone di protezione speciale - ZPS), emanato in attuazione  del  comma
1226 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge finanziaria 2007). 
    La difesa erariale, dopo avere precisato  che  la  emanazione  di
tale decreto e'  stata  prevista  «al  fine  di  prevenire  ulteriori
procedure di infrazione» e che l'attribuzione di tale potere in  capo
al  Ministro  dell'ambiente  e'  stata  ritenuta   costituzionalmente
legittima dalla sentenza n. 104 del 2008  della  Corte  costituzione,
individua i seguenti motivi di contrasto tra  la  disciplina  fissata
dal decreto ministeriale e quella recata  dalla  deliberazione  della
Giunta regionale, cui la disposizione impugnata rinvia: 
        a) la Regione avrebbe individuato tipologie di ZPS diverse da
quelle individuate dal decreto ministeriale (in particolare,  avrebbe
individuato 5 classi omogenee, con talune sottoclassi, al posto delle
13 classi previste dall'art. 4, comma 1, del citato d.m.  17  ottobre
2007); 
        b) non avrebbe fatto  riferimento  al  divieto  di  esercizio
venatorio nel mese di gennaio (previsto, invece, dall'art.  5,  comma
1, lettera a, del citato decreto); 
        c) non avrebbe vietato la  realizzazione  di  nuovi  impianti
eolici  in  tutte  le  ZPS,  ma  solo  in  casi  specifici  (in  cio'
discostandosi da quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera l, del
decreto medesimo). 
    2.2. - Il successivo comma 2 dell'articolo 18 della  legge  della
Regione Veneto n. 4 del  2008,  prevede,  invece,  che  «[l]a  Giunta
regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente  legge,  definisce  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
predisposizione ed adozione  dei  piani  di  gestione  da  parte  dei
soggetti di cui al comma 1 e quelle per l'approvazione  dei  suddetti
piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui
il piano di gestione si compone, le  misure  di  salvaguardia  e  gli
interventi sostitutivi, ferma restando la  disciplina  contenuta  nel
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  3
settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei  siti  Natura  2000",
con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione». 
    2.3. - Il  ricorrente  censura  questa  disposizione,  sempre  in
relazione  all'art.   117,   secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione, «nella  parte  in  cui,  pur  citando  il  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  3
settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei  siti  Natura  2000",
non fa nessun rimando al gia' citato d.m. 17  ottobre  2007,  per  la
parte che riguarda le misure di salvaguardia». 
    Per la difesa erariale, anche alla luce della sentenza n. 104 del
2008 della Corte costituzionale, la Regione  non  poteva  discostarsi
dai criteri e dalle misure indicate  nel  d.m.  17  ottobre  2007  e,
quindi, non poteva attribuire alla Giunta regionale  l'individuazione
delle  misure  di  salvaguardia  relative  alle   ZPS,   senza   fare
espressamente riferimento (e quindi senza subordinarle espressamente)
al decreto ministeriale, che tali misure gia' espressamente definiva. 
    2.4. - Per  il  ricorrente,  inoltre,  entrambe  le  disposizioni
regionali impugnate, sarebbero in contrasto  anche  con  l'art.  117,
primo comma, Cost., posto che la disciplina statale da esse violata o
ignorata costituirebbe recepimento della direttiva del  Consiglio  21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche. 
    3. - La Regione Veneto si e' costituita  con  una  memoria  nella
quale  sostiene  la  inammissibilita'  delle  censure   proposte   in
riferimento all'art. 117, primo  comma,  Cost.  e  l'infondatezza  di
quelle proposte in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera
s), Cost. 
    3.1. - Le questioni proposte in  relazione  all'art.  117,  primo
comma, Cost., secondo la Regione resistente, sarebbero  inammissibili
in quanto, in primo luogo, il ricorrente non avrebbe  indicato  quale
norma comunitaria sarebbe stata violata dalle disposizioni  regionali
impugnate, in secondo luogo, non avrebbe motivato sufficientemente la
doglianza,  omettendo  di  specificare   quali   vincoli   posti   al
legislatore regionale dal  diritto  comunitario  sarebbero  stati  in
concreto disattesi dall'art. 18 della legge regionale n. 4 del 2008. 
    3.2. - Quanto al profilo di censura dell'art. 18, comma 1,  della
predetta legge regionale n. 4 del 2008,  prospettato  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la  difesa  regionale
sostiene che  la  disposizione  impugnata  costituirebbe  adempimento
dell'obbligo posto alla Regione dagli artt.  4,  comma  2,  e  6  del
decreto del Presidente della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357
(Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e  della  fauna  selvatiche),  recante  attuazione  della
direttiva 92/43/CEE ed ulteriore attuazione della direttiva 2  aprile
1979,  n.  79/409/CEE  (Direttiva  del   Consiglio   concernente   la
conservazione degli  uccelli  selvatici),  che  le  attribuiscono  la
competenza ad adottare le misure  di  conservazione  necessarie  (che
implicano all'occorrenza appropriati piani di  gestione)  delle  zone
speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di  protezione  speciale
(ZPS). 
    Secondo la difesa regionale, nell'esercizio  di  tale  competenza
normativa ed in coerenza con il principio di sussidiarieta' e con  il
d.m. 3 settembre 2002 (per il quale le Regioni possono delegare  alle
province l'adozione di piani di gestione  relativi  ai  siti  «Natura
2000»), con l'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 4 del  2008,
si  sarebbe  (solo)  imposto  alle  province  ed  agli  enti   locali
interessati di predisporre ed adottare i piani di gestione in tutti i
casi in cui cio' fosse previsto nelle schede tecniche  allegate  alla
delibera della Giunta regionale n. 2371 del 2006, ma non  si  sarebbe
affatto imposto di applicare le specifiche  misure  di  conservazione
previste nella medesima delibera. 
    Si  tratterebbe,  cioe',  di  una  norma  di   (mero)   carattere
organizzativo di funzioni trasferite, che non  escluderebbe  che  gli
enti locali competenti,  nella  predisposizione  di  suddetti  piani,
siano tenuti al rigoroso rispetto dei criteri minimi dettati dal d.m.
17 ottobre 2007 (che la resistente Regione Veneto ricorda,  peraltro,
di avere impugnato con ricorso giurisdizionale davanti  al  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio). 
    Nessun contrasto potrebbe, pertanto, sussistere tra la disciplina
statale e quella  regionale  impugnata,  posto  che  la  seconda  non
avrebbe  dettato  alcuna  norma  sostanziale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente ne' introdotto alcuna specifica misura di conservazione
(e quindi nessuna misura che possa essere  in  contrasto  con  quelle
fissate dal citato decreto ministeriale), ma solo previsto, sul piano
organizzativo, la  necessita'  per  gli  enti  locali  competenti  di
adottare, in determinati casi, un piano di gestione  di  alcuni  siti
«Natura 2000». 
    La difesa regionale rileva, inoltre, che il comma 2 del  medesimo
art. 18 della legge regionale n. 4 del 2008 prevede  che  la  Regione
possa fissare, entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della
legge stessa, le modalita' e le procedure per la  predisposizione  ed
adozione dei piani di gestione, nonche' le misure di  salvaguardia  e
gli interventi sostitutivi, ed afferma che cio' avverra' «in doverosa
applicazione» dei criteri di cui al decreto ministeriale  17  ottobre
2007 (e nei limiti di validita' di tale provvedimento,  in  esito  al
giudizio impugnatorio proposto) e che, la' dove cio' in concreto  non
avvenisse, lo Stato ben potrebbe impugnare davanti alla giurisdizione
amministrativa competente i provvedimenti attuativi del medesimo art.
18,  i  quali,  in  ipotesi,  risultassero   non   rispettosi   delle
prescrizioni dettate dal decreto ministeriale in questione. 
    3.3. - Quanto al profilo di censura dell'art. 18, comma 2,  della
legge regionale n. 4 del 2008, prospettato  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera  s),  Cost.,  poi,  la  difesa  regionale
sostiene, anzitutto, che il d.m.  17  ottobre  2007  non  conterrebbe
alcun espresso riferimento a misure di salvaguardia e/o a  interventi
sostitutivi da attuare nelle ZPS, ma recherebbe unicamente i  criteri
minimi cui le Regioni  devono  uniformarsi  nella  definizione  delle
misure di conservazione relative a tali zone, oltre che nelle ZSC. 
    A parte questo, la censura statale dell'art. 18, comma 2, sarebbe
infondata per ragioni analoghe a quelle esposte in  riferimento  alla
censura del comma 1, «atteso che, anche in questo  caso,  allorquando
la Giunta regionale adottera' l'atto previsto dal comma  2  dell'art.
18 -  definendo,  tra  l'altro,  le  misure  di  salvaguardia  e  gli
interventi sostitutivi delle  ZPS  -  cio'  avverra'  nella  doverosa
osservanza dei principi costituzionali  piu'  volte  affermati  dalla
Consulta, consistenti nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa
statale vigente, ivi inclusi quelli di cui al medesimo d.m. del  2007
(si ribadisce, nei limiti di validita' di tale provvedimento)». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  proposto,  in
relazione all'art. 117, primo e  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  18,
commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 26 giugno  2008,  n.  4
(Disposizioni di riordino e  semplificazione  normativa  -  collegato
alla legge finanziaria 2007 in materia  di  governo  del  territorio,
parchi e protezione della  natura,  edilizia  residenziale  pubblica,
mobilita' e infrastrutture). 
    1.1. - L'art. 18, comma 1, della legge regionale veneta n. 4  del
2008 prevede che «in attesa di un'organica disciplina  regionale  dei
compiti e delle funzioni amministrative in materia  di  tutela  della
biodiversita', al fine di dare  attuazione  agli  obblighi  derivanti
dalle  direttive  comunitarie   92/43/CEE   "Direttiva   Habitat"   e
79/409/CEE "Direttiva Uccelli" e dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche" e successive modificazioni,  le  province,  le  comunita'
montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono
e  adottano  i  piani  di   gestione   previsti   dalle   misure   di
conservazione, individuate nella Delib. G.R. 27 luglio 2006, n.  2371
pubblicata nel BUR n. 76 del 2006, e contenute nell'allegato E  della
legge  regionale   5   gennaio   2007,   n.   1   "Piano   faunistico
venatorio-regionale" per le zone di protezione speciale». 
    1.2. - Il ricorrente censura questa  disposizione,  in  relazione
all'art. 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.,  dolendosi  che  le
misure di conservazione contenute nella  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  2371  del  2006  non  sarebbero  conformi  ai  criteri
individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a  Zone  speciali  di
conservazione - ZSC e a Zone di protezione speciale -  ZPS),  emanato
in attuazione del comma 1226 dell'art.  1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). 
    1.3. - Il successivo comma 2 dell'articolo 18 della  legge  della
Regione Veneto n.  4  del  2008,  prevede,  invece,  che  «La  Giunta
regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente  legge,  definisce  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
predisposizione ed adozione  dei  piani  di  gestione  da  parte  dei
soggetti di cui al comma 1 e quelle per l'approvazione  dei  suddetti
piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui
il piano di gestione si compone, le  misure  di  salvaguardia  e  gli
interventi sostitutivi, ferma restando la  disciplina  contenuta  nel
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  3
settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei  siti  Natura  2000",
con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione». 
    1.4. - Il  ricorrente  censura  questa  disposizione,  sempre  in
relazione all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  «nella
parte in cui, pur citando il decreto del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 3 settembre 2002 "Linee  guida
per la gestione dei siti Natura 2000", non fa nessun rimando al  gia'
citato d.m. 17 ottobre 2007, per la parte che riguarda le  misure  di
salvaguardia». 
    1.5. - Per  il  ricorrente,  inoltre,  entrambe  le  disposizioni
regionali impugnate sarebbero in  contrasto  anche  con  l'art.  117,
primo comma, Cost., posto che la disciplina statale da esse violata o
ignorata costituirebbe recepimento della direttiva del  Consiglio  21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche. 
    2. - Le questioni sono fondate. 
    2.1.  -  Entrambe  le  disposizioni  impugnate   attengono   alla
disciplina dettata dalla Regione Veneto per l'attuazione, nel proprio
ambito territoriale,  delle  direttive  92/43/CEE  e  79/409/CEE,  in
materia di protezione ambientale (rete  europea  «Natura  2000»,  con
relative  zone  speciali  di  conservazione  e  zone  di   protezione
speciale). 
    La disciplina nazionale di recepimento della direttiva  92/43/CEE
e' dettata, anzitutto, dal decreto del Presidente della Repubblica  8
settembre  1997,  n.  357  (Regolamento  recante   attuazione   della
direttiva  92/43/CEE,  relativa  alla  conservazione  degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche), piu' volte modificato, il quale riconosce,  all'art.  4,
poteri normativi ed amministrativi  alle  Regioni  ed  alle  Province
autonome in ordine  alle  ZSC  e,  all'art.  6,  reca  una  ulteriore
disciplina attuativa della direttiva 79/409/CEE,  gia'  recepita  con
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevedendo, anche in
tal caso, poteri normativi ed amministrativi degli enti  territoriali
in ordine alle ZPS. 
    L'art. 1, comma 1226,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007), peraltro, ha previsto che  «Al
fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  devono  provvedere  agli
adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e
successive modificazioni, o al loro  completamento,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla  base  di
criteri minimi uniformi definiti con apposito  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 
    Tali criteri minimi uniformi  sono  stati  dettati  con  d.m.  17
ottobre 2007. 
    Le  questioni  poste   nel   presente   ricorso   attengono,   in
particolare,  proprio  al  rispetto  da  parte   delle   disposizioni
legislative regionali censurate dei criteri dettati da  tale  decreto
ministeriale. 
    Questa Corte ha gia' vagliato (su ricorso, tra  le  altre,  della
stessa Regione Veneto) la legittimita' dell'art. 1, comma 1226, della
legge n. 296 del 2006, affermando (sent. n.  104  del  2008)  che  la
competenza in materia di ZPS e ZSC e' esclusivamente statale e che il
decreto ministeriale recante i criteri minimi uniformi e'  vincolante
per le Regioni ordinarie. 
    2.2. - Per quanto attiene  all'art.  18,  comma  1,  della  legge
attualmente impugnata, la Regione Veneto non contesta  la  competenza
statale in materia, riconosciuta dalla citata  sentenza  n.  104  del
2008, ne' la obbligatoria applicazione del d.m. 17 ottobre 2007  (che
riferisce di avere  impugnato  davanti  al  Tribunale  amministrativo
regionale del  Lazio,  senza  tuttavia  chiarire  i  motivi  di  tale
impugnazione)  e  neppure  contesta   che   sussista   il   contrasto
prospettato dal ricorrente tra il decreto ministeriale e la  delibera
della Giunta regionale n. 2371 del 2006 (cui le norme impugnate fanno
rinvio),  ma  afferma  che   la   disposizione   censurata   andrebbe
interpretata diversamente. 
    In particolare, la difesa regionale  sostiene  che  l'inciso  «le
province, le comunita' montane e gli enti gestori delle aree naturali
protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti  dalle
misure di conservazione,  individuate  nella  delibera  della  Giunta
regionale 27 luglio 2006, n.  2371»  andrebbe  interpretato  non  nel
senso (presupposto dal ricorso statale) che le Province e  gli  altri
enti locali dovrebbero  adottare  piani  di  gestione  conformi  alle
indicazioni della delibera della Giunta regionale n.  2371  del  2006
(e, pertanto, in parte qua, difformi dal d.m. 17  ottobre  2007),  ma
nel senso che tali enti debbano adottare i  piani  di  gestione  solo
laddove cio' sia previsto dalla suddetta  delibera.  Il  rinvio  alla
delibera n. 2371 del 2006 atterrebbe, pertanto, all'an  dell'adozione
dei vari piani, ma non al loro contenuto, il  quale  dovrebbe  invece
essere conforme ai criteri minimi dettati dal d.m. 17  ottobre  2007,
nonche' a quelli che saranno dettati dalla Giunta regionale  in  base
al potere conferitogli dall'art. 18, comma 2,  della  medesima  legge
regionale n. 4 del 2008. 
    In proposito va osservato che l'art. 18,  comma  1,  delle  legge
regionale n. 4 del 2008 si riferisce alla delibera n. 2371  del  2006
non solo per l'individuazione dei casi in cui la tutela  di  un  sito
protetto imponga alla Provincia l'adozione di un piano  di  gestione,
ma  anche  per  l'indicazione  delle  misure  di  conservazione   ivi
indicate. La disposizione impugnata prevede,  infatti,  espressamente
non solo l'adozione dei piani da parte delle Province, ma  anche  che
questi siano conformi alle misure di conservazione individuate  nella
predetta delibera regionale. 
    Alla luce dell'evidente contrasto tra il d.m. 17 ottobre  2007  e
la delibera della Giunta regionale n. 2371 del 2006 e considerato che
la disciplina recata da detta delibera riduce  la  tutela  ambientale
delle aree ZPS (sia laddove non vieta l'esercizio venatorio nel  mese
di gennaio sia laddove  vieta  la  realizzazione  di  nuovi  impianti
eolici non in tutte  le  ZPS,  ma  solo  in  casi  specifici),  deve,
conseguentemente,  essere  dichiarata,  in  relazione  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost.,  la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2008. 
    2.4. - Deve, poi, dichiararsi, per le stesse ragioni e sempre  in
relazione  all'art.  117,   secondo   comma,   lettera   s),   Cost.,
l'illegittimita' costituzionale anche dell'art. 18,  comma  2,  delle
legge regionale n. 4 del 2008. 
    Il richiamo delle sole linee guida ministeriali del  2002  ed  il
mancato richiamo del d.m. 17 ottobre 2007 quali vincoli per la Giunta
regionale nell'emanare la delibera che definira' «le modalita'  e  le
procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da
parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l'approvazione  dei
suddetti  piani  da  parte  della  Regione,  l'individuazione   degli
elaborati di cui il piano  di  gestione  si  compone,  le  misure  di
salvaguardia e gli interventi sostitutivi», contrariamente  a  quanto
assume  la  difesa  regionale,  non  possono  ritenersi  una  innocua
dimenticanza, superabile in via interpretativa, bensi'  costituiscono
una chiara lesione della competenza  statale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente. 
    Con tale omissione, infatti, la legge regionale,  implicitamente,
autorizza la Giunta a  continuare  a  dare  attuazione  alla  propria
deliberazione n. 2371  del  2006  anche  la'  dove  questa  fosse  in
contrasto con il sopravvenuto d.m. 17 ottobre 2007.