IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva che precede in merito all'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 186 (scilicet secondo comma) del Codice della Strada per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione sollevata dal procuratore dell'opponente ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 10/C/09 promosso da Premerlani Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Bertola contro Prefetto di Sondrio. F a t t o Con ricorso depositato il 6 febbraio 2009 Premerlani Giampaolo, ut supra rappresentato e difeso, ha proposto opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione prot. n. 2060/2008/Area III/Patenti con la quale il Prefetto di Sondrio aveva disposto a suo carico la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223 C.d.S. in presenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 186, secondo comma del Codice della Strada. Come prima istanza l'opponente ha chiesto che il giudicante voglia determinare le modalita' di sospensione della patente disponendo che l'inibizione alla guida sia limitata alla fascia oraria che va dalle 22.00 alle 7.00 con eventuale estensione del divieto all'intera giornata in corrispondenza del sabato e della domenica, si' da non impedirgli lo svolgimento della propria attivita' lavorativa. Subordinatamente all'avviso del giudice di non poter disporre la sospensione della patente attraverso modalita' analoghe a quelle previste da altre disposizioni di legge, l'opponente ha evidenziato i profili di incostituzionalita' indicati in epigrafe. D i r i t t o 1. Rilevanza della questione Con la domanda di merito sopra riportata l'opponente ha sostanzialmente chiesto al giudice di esercitare in ordine alle modalita' di esecuzione della misura cautelare i poteri conferitigli dal combinato disposto dell'art. 62, secondo comma della legge n. 689/1981 e dell'art. 75, comma 12 del d.P.R. n. 309/1990. Ritiene questo giudice che l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non gli conferisca tale potere. E' quindi rilevante ai fini del decidere non solo la questione di legittimita' dell'art. 186, secondo comma del Codice della Strada sollevata dall'opponente, ma anche quella, che il rimettente ritiene di dover sollevare d'ufficio, della illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non consente al giudice dell'opposizione ad una misura cautelare prevista dal Codice della Strada di esercitare quei poteri che sono conferiti al giudice dell'esecuzione penale e al giudice dell'opposizione alle misure restrittive previste dal T.U. sugli stupefacenti. 2. Non manifesta infondatezza delle questioni Sembra lecito dubitare che la disparita' di trattamento sopra evidenziata rispetti, oltre che il principio dell'uguaglianza del cittadino di fronte alla legge e quello del valore del lavoro come elemento fondante della vita collettiva (artt. 1, 3 e 4 della Costituzione), anche quello della ragionevolezza. Se e' infatti indubitabile che il legislatore, nella sua discrezionalita', e' libero di adottare, di fronte a fattispecie diverse, soluzioni normative diverse ed in particolare di comminare, per comportamenti illeciti di maggiore o minore gravita', sanzioni piu' o meno pesanti, e' altrettanto indubitabile che l'esercizio della discrezionalita' non puo' spingersi sino a sancire, per la fattispecie meno grave, un trattamento piu' severo di quello previsto per la fattispecie piu' lieve. Ed invero, il condannato a pena detentiva sino a due anni (e che quindi si e' reso colpevole di una condotta suscettibile di sollevare un non indifferente allarme sociale) che abbia ottenuto la sostituzione della pena detentiva con la liberta' controllata o con la semi - detenzione, puo' ottenere dal magistrato di sorveglianza, giusta l'art. 62 della legge n. 689/1981, che la sospensione della patente di guida sia disciplinata in modo da non ostacolare lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. Analogamente, per il soggetto a carico del quale sia stata accertata la detenzione di sostanze stupefacenti il Prefetto puo' applicare la misura della sospensione della patente di guida con modalita' tali da non ostacolare il lavoro del condannato e, a norma del combinato disposto degli artt. 62, secondo comma della legge n. 689/1981 e 75, comma 12 del d.P.R. n. 309/1990, il giudice dell'opposizione e' competente a disciplinare in tal senso l'esecuzione della misura restrittiva. Viceversa, il quadro normativo disegnato dagli artt. 186, secondo comma e 223 del Codice della Strada e 23 della legge n. 689/1981 prevede che il conducente che si sia reso colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, anche in presenza di un tasso alcolemico appena superiore al limite di legge, debba scontare il periodo della eventuale sospensione cautelare disposta dal Prefetto senza alcun riguardo alle proprie esigenze lavorative, senza che ne' all'autorita' amministrativa ne' al giudice dell'opposizione sia consentito di adottare una soluzione diversa. Sembra quindi che il legislatore abbia ritenuto il valore fondante del lavoro piu' meritevole di tutela di fronte all'autore di una rapina o ad un consumatore abituale di cocaina che di fronte all'occasionale consumatore di modeste quantita' di alcolici. Constata dunque la sostenibilita' delle eccezioni sollevate dal ricorrente e di quella sollevata d'ufficio dal remittente.