IL GIUDICE DI PACE 
 
    Sciogliendo la riserva che precede  in  merito  all'eccezione  di
incostituzionalita' dell'art. 186 (scilicet secondo comma) del Codice
della  Strada  per  violazione  degli  artt.  1,  3,  4  e  97  della
Costituzione sollevata dal procuratore dell'opponente ha  pronunciato
la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 10/C/09 promosso  da
Premerlani Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Bertola
contro Prefetto di Sondrio. 
 
                              F a t t o 
 
    Con ricorso depositato il 6 febbraio 2009  Premerlani  Giampaolo,
ut supra rappresentato  e  difeso,  ha  proposto  opposizione  contro
l'ordinanza - ingiunzione prot. n. 2060/2008/Area III/Patenti con  la
quale  il  Prefetto  di  Sondrio  aveva  disposto  a  suo  carico  la
sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223  C.d.S.  in
presenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 186, secondo comma del
Codice della Strada. 
    Come prima istanza  l'opponente  ha  chiesto  che  il  giudicante
voglia  determinare  le  modalita'  di  sospensione   della   patente
disponendo che l'inibizione  alla  guida  sia  limitata  alla  fascia
oraria che va dalle 22.00 alle  7.00  con  eventuale  estensione  del
divieto all'intera giornata in  corrispondenza  del  sabato  e  della
domenica,  si'  da  non  impedirgli  lo  svolgimento  della   propria
attivita' lavorativa. 
    Subordinatamente all'avviso del giudice di non poter disporre  la
sospensione della patente  attraverso  modalita'  analoghe  a  quelle
previste da altre disposizioni di legge, l'opponente ha evidenziato i
profili di incostituzionalita' indicati in epigrafe. 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. Rilevanza della questione 
    Con  la  domanda  di  merito  sopra  riportata   l'opponente   ha
sostanzialmente chiesto al  giudice  di  esercitare  in  ordine  alle
modalita' di esecuzione della misura cautelare i poteri  conferitigli
dal combinato disposto dell'art. 62, secondo  comma  della  legge  n.
689/1981 e dell'art. 75, comma 12 del d.P.R. n. 309/1990. 
    Ritiene questo giudice che l'art.  23  della  legge  24  novembre
1981, n. 689 non gli conferisca tale potere. E' quindi  rilevante  ai
fini del decidere non solo la  questione  di  legittimita'  dell'art.
186, secondo comma del Codice della Strada sollevata  dall'opponente,
ma anche  quella,  che  il  rimettente  ritiene  di  dover  sollevare
d'ufficio, della illegittimita'  costituzionale  dell'art.  23  della
legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in  cui  non  consente  al
giudice dell'opposizione ad una misura cautelare prevista dal  Codice
della Strada di esercitare quei poteri che sono conferiti al  giudice
dell'esecuzione penale e  al  giudice  dell'opposizione  alle  misure
restrittive previste dal T.U. sugli stupefacenti. 
    2. Non manifesta infondatezza delle questioni 
    Sembra lecito dubitare che la  disparita'  di  trattamento  sopra
evidenziata rispetti, oltre che  il  principio  dell'uguaglianza  del
cittadino di fronte alla legge e quello del valore  del  lavoro  come
elemento fondante della  vita  collettiva  (artt.  1,  3  e  4  della
Costituzione), anche quello della ragionevolezza. 
    Se  e'  infatti  indubitabile  che  il  legislatore,  nella   sua
discrezionalita', e' libero di  adottare,  di  fronte  a  fattispecie
diverse, soluzioni normative diverse ed in particolare di  comminare,
per comportamenti illeciti di maggiore o  minore  gravita',  sanzioni
piu' o meno pesanti,  e'  altrettanto  indubitabile  che  l'esercizio
della discrezionalita' non puo' spingersi  sino  a  sancire,  per  la
fattispecie meno grave, un trattamento piu' severo di quello previsto
per la fattispecie piu' lieve. 
    Ed invero, il condannato a pena detentiva sino a due anni (e  che
quindi si e' reso colpevole di una condotta suscettibile di sollevare
un  non  indifferente  allarme  sociale)  che   abbia   ottenuto   la
sostituzione della pena detentiva con la liberta' controllata  o  con
la semi - detenzione, puo' ottenere dal magistrato  di  sorveglianza,
giusta l'art. 62 della legge n. 689/1981, che  la  sospensione  della
patente di guida sia  disciplinata  in  modo  da  non  ostacolare  lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa. 
    Analogamente, per il  soggetto  a  carico  del  quale  sia  stata
accertata la detenzione di sostanze  stupefacenti  il  Prefetto  puo'
applicare la misura della sospensione  della  patente  di  guida  con
modalita' tali da non ostacolare il lavoro del condannato e, a  norma
del combinato disposto degli artt. 62, secondo comma della  legge  n.
689/1981  e  75,  comma  12  del  d.P.R.  n.  309/1990,  il   giudice
dell'opposizione  e'  competente  a   disciplinare   in   tal   senso
l'esecuzione della misura restrittiva. 
    Viceversa, il quadro normativo disegnato dagli artt. 186, secondo
comma e 223 del Codice della Strada e  23  della  legge  n.  689/1981
prevede che il conducente che si sia  reso  colpevole  del  reato  di
guida in stato di ebbrezza, anche in presenza di un tasso  alcolemico
appena superiore al limite di legge, debba scontare il periodo  della
eventuale sospensione cautelare disposta  dal  Prefetto  senza  alcun
riguardo  alle   proprie   esigenze   lavorative,   senza   che   ne'
all'autorita' amministrativa  ne'  al  giudice  dell'opposizione  sia
consentito di adottare una soluzione diversa. 
    Sembra  quindi  che  il  legislatore  abbia  ritenuto  il  valore
fondante del lavoro piu' meritevole di tutela di fronte all'autore di
una rapina o ad un consumatore abituale  di  cocaina  che  di  fronte
all'occasionale consumatore di modeste quantita' di alcolici. 
    Constata dunque la sostenibilita' delle eccezioni  sollevate  dal
ricorrente e di quella sollevata d'ufficio dal remittente.