IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  1246  del  2008,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Farpower S.r.l.,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti
Eugenio  Picozza,  Maria  Vittoria  Ferroni  e  Rosa  Cerabino,   con
domicilio eletto presso quest'ultima in Bari, via Melo, 141; 
    Contro Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
Loffredo, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari,
via Dalmazia, 70; nei confronti di Edison  Energie  Speciali  S.p.A.,
rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Fabio   Todarello,   Massimo
Colicchia  e  Gennaro  Notarnicola,  con  domicilio   eletto   presso
quest'ultimo in Bari, via Piccinni, 150; 
    Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 
    1)  della  determinazione  della   Regione   Puglia   -   Ufficio
programmazione V.I.A. e politiche energetiche n.  342  del  4  giugno
2008, ricevuta dalla ricorrente in data 3 luglio 2008; 
    2) del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16 della  Regione
Puglia, pubblicato nel B.U.R.P. n. 128 del  6  ottobre  2006,  ed  in
particolare degli articoli 1 e 14, primo comma; 
    3) per  l'annullamento  e/o  la  disapplicazione  per  motivi  di
illegittimita' comunitaria in parte qua: 
          del medesimo regolamento regionale 4 ottobre  2006,  n.  16
teste' citato; 
          dell'art. 3, comma 16, della legge regionale  della  Puglia
31 dicembre 2007, n. 40; 
    4) in via subordinata  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40; 
    5)  per  la  condanna   delle   amministrazioni   resistenti   al
risarcimento del danno in favore della societa' ricorrente; 
    Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione  Puglia  e
di Edison Energie Speciali S.p.A., 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2009 il dott.
Savio Picone e uditi per le parti gli avvocati  Ferroni,  Loffredo  e
Colicchia; 
 
                              F a t t o 
 
    La societa' ricorrente espone  di  aver  richiesto  alla  Regione
Puglia,  in  data  28  novembre   2006,   l'autorizzazione   per   la
realizzazione di un parco eolico nei  Comuni  di  Candela  ed  Ascoli
Satriano, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.  387.
Il progetto prevede l'installazione di 74 aerogeneratori suddivisi in
tre lotti, per una potenza complessiva di 185 MW. 
    Dopo aver effettuato il deposito degli elaborati  tecnici  presso
gli uffici regionali e  le  rituali  pubblicazioni  presso  gli  albi
pretori comunali, la ricorrente ha conseguito  il  parere  favorevole
dal punto di vista ambientale del Comune di Candela e del  Comune  di
Ascoli Satriano, rispettivamente in data 1° ottobre 2007 e  26  marzo
2007. Successivamente, ha ottenuto gli atti di  assenso  delle  altre
Amministrazioni competenti ad esprimersi sul progetto. 
    Diffidata a concludere il procedimento autorizzatorio, la Regione
Puglia  ha  dapprima  comunicato,  con  atto  del  18   marzo   2008,
l'intenzione di effettuare  la  valutazione  «integrata»  di  impatto
ambientale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento regionale 4  ottobre
2006, n. 16, al fine di verificare  l'impatto  cumulativo  risultante
dai progetti  presentati  da  diverse  imprese  nel  medesimo  ambito
territoriale. 
    Quindi, con l'impugnata determinazione n. 342 del 4 giugno  2008,
ha concluso la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto
ambientale  (cosiddetto  «screening»)  sul  progetto  della  Farpower
S.r.l., disponendo l'esonero da v.i.a. per 21 delle 74 pale proposte.
Quanto alle altre, ha rilevato in senso negativo: 
        il contrasto con i divieti di cui all'art. 14, secondo comma,
del regolamento regionale n. 16 del 2006; 
        l'inosservanza  delle  distanze  minime  (ex  art.   10   del
regolamento  regionale  n.  16  del  2006),  rispetto  agli  impianti
progettati da altra impresa e gia' sottoposti a «screening». 
    Con il predetto provvedimento, la Regione ha  infine  specificato
che  il   parere   favorevole   attiene   alla   sola   verifica   di
assoggettabilita' a v.i.a. e non fa  venir  meno  l'obbligo,  per  la
societa' richiedente,  di  rispettare  il  «parametro  di  controllo»
fissato dall'art. 14, settimo comma, del regolamento n. 16 del  2006,
rinviandone l'accertamento alla successiva fase della  conferenza  di
servizi  finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione   unica.   In
proposito, la ricorrente afferma di aver appurato  che  il  parametro
sarebbe in realta' gia'  saturo  nei  Comuni  di  Candela  ed  Ascoli
Satriano e che, pertanto, anche  per  i  21  aerogeneratori  valutati
favorevolmente  dalla  Regione  in  sede  di  «screening»  ambientale
resterebbe di fatto  precluso  il  conseguimento  dell'autorizzazione
finale. 
    La determina n. 342 del 4 giugno 2008, unitamente alle previsioni
del  regolamento  regionale  n.  16  del  2006  ritenute  lesive,  e'
impugnata  dalla  Farpower  S.r.l.,  che  deduce  in  via  principale
l'illegittimita'  costituzionale  e  comunitaria   della   disciplina
legislativa e regolamentare complessivamente approntata dalla Regione
Puglia in materia di  impianti  eolici,  ravvisando  l'illegittimita'
derivata  del  provvedimento  applicativo.  In  via  subordinata,  la
ricorrente  censura  quest'ultimo   per   violazione   dello   stesso
regolamento regionale n. 16 del 2006 nonche' per  eccesso  di  potere
sotto diversi profili. 
    Si sono costituite  la  Regione  Puglia  e  la  controinteressata
Edison Energie Speciali S.p.A., resistendo al gravame. 
    Con motivi aggiunti notificati in corso  di  causa,  la  Farpower
S.r.l. estende l'impugnativa alla deliberazione  della  Giunta  della
Regione Puglia n. 1462 del 1°  agosto  2008,  recante  direttive  per
l'armonizzazione  delle  procedure  di  rilascio  dell'autorizzazione
unica alla costruzione di impianti eolici. 
    Le parti hanno depositato documenti e svolto ulteriori difese  in
vista della pubblica udienza del 17 giugno 2009, nella quale la causa
e' passata in decisione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. -  Il  Collegio  Ritiene  che  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale, sollevate da parte ricorrente quale primo  motivo  di
censura, in relazione alla disciplina introdotta dalla Regione Puglia
in materia di impianti eolici, siano rilevanti e  non  manifestamente
infondate, per le ragioni che si diranno. 
    Diviene  percio'  necessario  un  breve  riepilogo  delle   norme
vigenti. 
    2. - La normativa statale. 
    Va  premesso  che,  a  livello  statale,  il  recepimento   della
ddirettiva  2001/77/CE  (sulla  promozione   dell'energia   elettrica
prodotta da fonti rinnovabili) e' avvenuto con il d.lgs. 29  dicembre
2003, n. 387. 
    Per  quanto  qui  rileva,  l'art.  12  del  decreto  (cosi'  come
modificato dalla legge n. 244 del 2007) stabilisce, al  terzo  comma,
che la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  di  produzione  di
energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili,  la  loro  modifica,   il
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonche'
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e   all'esercizio   degli   impianti   stessi,   sono   soggetti   ad
un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o  dalla  Provincia
delegata) nel rispetto delle normative vigenti in materia  di  tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,  che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. 
    A tal fine, e' convocata dalla Regione una conferenza di  servizi
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. 
    Il quarto comma dell'art. 12 prevede che  l'autorizzazione  venga
rilasciata a seguito di un  procedimento  unico  da  concludersi  nel
termine  massimo  di  180  giorni,  al  quale  partecipano  tutte  le
Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione di cui alla  legge  n.  241  del  1990.  In  caso  di
dissenso espresso in conferenza di servizi, purche'  non  sia  quello
espresso  da  un'Amministrazione   statale   preposta   alla   tutela
ambientale,    paesaggistico-territoriale,    o    del     patrimonio
storico-artistico,  ed  ove   non   diversamente   e   specificamente
disciplinato dalle Regioni,  la  decisione  e'  rimessa  alla  Giunta
regionale. 
    Dal punto di vista urbanistico, viene stabilito che gli  impianti
possono  in  ogni  caso  essere  ubicati  anche  in  zona   agricola,
contemperando tuttavia la loro realizzazione  con  la  valorizzazione
delle tradizioni  agroalimentari  locali,  della  biodiversita',  del
patrimonio  culturale   e   del   paesaggio   rurale;   il   rilascio
dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed  esercire
l'impianto,  in  conformita'  al  progetto  approvato,   e   comporta
l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico  dei
titolare a seguito della dismissione. 
    Infine, il decimo comma dell'art. 12 prevede  l'approvazione,  in
Conferenza  unificata  Stato-Regioni,  delle  «linee  guida»  per  lo
svolgimento  del  procedimento   autorizzatorio,   volte   anche   ad
assicurare  il  corretto  inserimento  degli  impianti   eolici   nel
paesaggio; in attuazione  di  tali  direttive,  le  Regioni  potranno
procedere  alla  indicazione  di  aree  e  siti   non   idonei   alla
installazione di  specifiche  tipologie  di  impianti,  adeguando  le
rispettive discipline entro novanta giorni dalla  entrata  in  vigore
delle linee guida. 
    3. - La normativa regionale. 
    La Regione Puglia, dopo aver disposto con l'art.  1  della  legge
regionale 11 agosto 2005, n. 9  la  moratoria  indifferenziata  delle
procedure di nulla-osta per la costruzione di nuovi impianti  eolici,
previsione poi  dichiarata  incostituzionale  (Corte  costituzionale,
sent. n. 364  del  9  novembre  2006),  ha  disciplinato  la  materia
approvando il regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16 (pubblicato
sul B.U.R.P. n. 128 del 6 ottobre  2006,  abrogativo  del  precedente
regolamento n. 9 del 23 giugno 2006). 
    Successivamente, l'art. 3, comma 16,  della  legge  regionale  31
dicembre 2007, n. 40 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 184 del 31  dicembre
2007) ha testualmente  previsto  che  «La  realizzazione  dei  parchi
eolici  e'  disciplinata  dalle  direttive  di  cui  al   regolamento
regionale 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione  di
impianti eolici nella regione Puglia)». 
    Salvo quanto appresso si dira' sulla portata  di  tale  norma  di
legge regionale, che opera  un  rinvio  recettizio  generalizzato  al
previgente  regolamento  regionale  n.  16  del  2006,  deve   essere
compiutamente esaminato il contenuto  di  quest'ultimo,  nelle  parti
direttamente rilevanti nel presente giudizio. 
    Il regolamento regionale n. 16 del 2006 (cfr. art. 1) e'  emanato
ai sensi della legge regionale 12 aprile  2001,  n.  11,  recante  la
disciplina in materia di valutazione di  impatto  ambientale,  ed  in
particolare in dichiarata attuazione dell'art.  7  della  legge,  che
cosi' dispone: «1. Le modalita'  e  i  criteri  di  attuazione  delle
procedure  sono  stabiliti  dalla  Giunta  regionale  con   direttive
vincolanti, pubblicate sul Bollettino  ufficiale  della  Regione.  Le
direttive specificano, in particolare, per tipologia di interventi od
opere, i contenuti e le metodologie per la predisposizione: a)  degli
elaborati relativi alla procedura di verifica;  b)  del  SIA  di  cui
all'articolo 8. 2. La Giunta regionale,  inoltre,  definisce  modelli
procedimentali   diretti   alla   regolamentazione   della   adozione
tempestiva e coordinata da parte delle Amministrazioni competenti  di
tutti gli atti e  provvedimenti  di  intesa,  di  autorizzazione,  di
approvazione e di consenso necessari». 
    Gli  artt.  4-ss.  del  regolamento  regionale  disciplinano   il
contenuto  e  le  modalita'  di  approvazione  dei  piani  regolatori
comunali ed intercomunali  per  l'installazione  di  impianti  eolici
(cosiddetti P.R.I.E.), finalizzati  all'identificazione  delle  «aree
non  idonee»  nelle  quali  non   e'   consentito   localizzare   gli
aerogeneratori. 
    L'art. 4  assegna  ai  P.R.I.E.  intercomunali  la  finalita'  di
riduzione dell'impatto cumulativo e di  «perequazione  territoriale»,
in modo che i «benefici» derivanti dalla realizzazione degli impianti
siano distribuiti fra tutti i Comuni partecipanti alla aggregazione. 
    L'art. 5 regola la procedura  di  formazione  del  P.R.I.E.,  del
tutto  simile  al  normale  iter  di  approvazione  degli   strumenti
urbanistici. 
    L'art. 6 del regolamento disciplina il contenuto sostanziale  dei
P.R.I.E., la cui redazione deve essere preceduta  da  «una  sintetica
analisi dello stato  delle  risorse  territoriali  interessate  dalla
redazione del P.R.I.E. per  valutarne  un  corretto  inserimento  nel
territorio  e  per  rendere  coerenti  i  progetti  con   il   quadro
complessivo della pianificazione e programmazione sul territorio», al
fine di tutelare i valori ambientali, storici  e  culturali  espressi
dal territorio e di riqualificarlo, per lo sviluppo sostenibile della
comunita'  regionale.  La  definizione  della   «aree   non   idonee»
all'installazione  di  impianti  eolici  dovra'  discendere,  secondo
l'articolo in esame, da: 
    1) una ricognizione del sistema  territoriale  di  area  vasta  e
comunale  e  del  relativo  quadro  pianificatorio,  programmatico  e
progettuale vigente e in itinere; 
    2) una ricognizione del sistema territoriale  del  Comune,  delle
risorse ambientali,  paesaggistiche,  insediative,  infrastrutturali,
del loro stato e dei rischi relativi, approfondendo in particolare: 
    le risorse ambientali relative ad aria, acqua, suolo,  ecosistemi
di flora e fauna, costitutive dell'integrita', fisica del  territorio
e che assicurano il rispetto della biodiversita'; 
    le risorse paesaggistiche costitutive dell'identita'  ambientale,
storica  e  culturale  del  territorio,   anche   in   relazione   al
P.U.T.T./Paesaggio approvato con delibera di Giunta regionale n. 1748
del 15 dicembre 2000; 
    le   risorse    insediative,    il    complesso    del    sistema
dell'insediamento urbano e di quello diffuso o  aggregato  in  nuclei
nel territorio; 
    le risorse infrastrutturali per la mobilita' di merci e persone e
quelle tecnologiche (reti di distribuzione, trasmissione dell'energia
elettrica, acquedotti, metanodotti,  etc.)  con  l'indicazione  dello
stato, della  portata  e  dei  flussi,  nonche'  delle  problematiche
connesse. 
        3) una ricognizione  degli  aspetti  socio-economici  da  cui
emergano le problematicita'  e  le  potenzialita'  e  prospettive  di
sviluppo locale, con particolare  attenzione  al  territorio  rurale,
tenendo in considerazione l'obiettivo primario della sua salvaguardia
e valorizzazione. 
    La scelta delle «aree non idonee» dovra'  tener  conto,  inoltre,
della frapposizione di impianti eventualmente  gia'  presenti,  o  di
prevedibile installazione, tra i  principali  punti  di  vista  o  di
belvedere ed il paesaggio circostante, al fine  di  evitare  barriere
paesaggistiche. Il P.R.I.E. potra' prevedere la  delocalizzazione  di
impianti esistenti verso aree idonee ovvero la riduzione  del  numero
degli aerogeneratori gia' installati. 
    I criteri tecnici per la individuazione di «aree non idonee» sono
fissati, ai sensi dell'art. 6, come segue: 
    A) aree con indice di ventosita' tale  da  non  garantire  almeno
1600 ore/equivalenti all'anno, secondo banche dati  ufficiali  ovvero
modelli matematici accreditati da enti pubblici e di  ricerca  ovvero
in base ad adeguate campagne anemometriche della durata di almeno  un
anno; 
    B) aree che non consentano di massimizzare le economie  di  scala
per l'individuazione del punto di connessione  alla  rete  elettrica,
tendenti sia al possibile sfruttamento in unico  sito  di  potenziali
energetici rinnovabili di fonte diversa sia all'utilizzo di  corridoi
energetici preesistenti; 
        C) aree che non consentano di  massimizzare  le  economie  di
scala per le opere di accesso ai diversi  siti  durante  la  fase  di
cantiere e di esercizio. 
    Indipendentemente dalle scelte operate all'interno  del  P.R.I.E.
comunale, l'art. 6, terzo comma, del regolamento regionale stabilisce
in via generale che, nelle more della definizione delle  linee  guida
statali di cui al comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387  del  2003,
«sono ritenute non idonee le seguenti aree: 
        a) Aree protette regionali istituite ex  l.r.  n.  19/1997  e
aree protette nazionali ex legge n. 394/1991; Oasi di  protezione  ex
l.r. n. 27/1998;  Aree  pSIC  e  ZPS  ex  direttiva  n.  92/43/CEE  e
direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21 luglio 2005,
zone umide tutelate a livello  internazionale  dalla  convenzione  di
Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di 200
m; 
        b)  Crinali  con  pendenze  superiori  al  20%  (cosi'   come
individuati  dallo  strato  informativo  relativo  all'orografia  del
territorio regionale  presente  nella  Banca  Dati  Tossicologica)  e
relative aree buffer di 150 m; 
        c) Grotte, doline ed  altre  emergenze  geomorfologiche,  con
relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P o  da  altri
eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o  enti
di ricerca; 
    d) Area edificabile urbana, cosi' come definita  dallo  strumento
urbanistico vigente al  momento  della  presentazione  del  PRIE  con
relativa area buffer di 1000 m; 
    e) Aree buffer di 500 metri dal confine amministrativo del comune
che avvia la procedura di approvazione del  PRIE.  In  caso  di  PRIE
intercomunali  l'area  buffer  deve  essere  considerata  soltanto  a
partire  dal  limite  amministrativo  esterno  della   macroarea   di
aggregazione dei Comuni; 
    f) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P. In sede  di
redazione del PRIE, a  seguito  degli  approfondimenti  richiesti  al
punto  2  del  presente  articolo  e'  possibile  procedere  ad   una
rivisitazione di quanto indicato dallo stesso PUTT/P; 
    g) Zone con segnalazione architettonica/archeologica  e  relativo
buffer di 100 m e  Zone  con  vincolo  architettonico/archeologico  e
relativo buffer di 200 m cosi'  come  censiti  dalla  disciplina  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 "Codice dei beni  culturali
e del paesaggio'', ai sensi dell'art. 10 della legge 6  luglio  2002,
n. 137». 
    Gli  artt.  8-ss.  del  regolamento  regionale  n.  16  del  2006
disciplinano poi le  modalita'  di  effettuazione  della  v.i.a.  sui
progetti di impianti eolici, attraverso  la  cosiddetta  «valutazione
integrata» delle  proposte  progettuali  concorrenti  in  uno  stesso
ambito pianificatorio (ossia in uno stesso P.R.I.E.),  da  tenersi  a
scadenze prefissate in sede regionale, allo scopo di individuare  gli
elementi di incongruita' o  di  sovrapposizione  tra  impianti  e  di
razionalizzare le diverse proposte tra loro interferenti. 
    Ai sensi dell'art. 8, terzo comma, nella valutazione integrata ai
fini  ambientali  deve  tenersi  conto  «...   delle   compatibilita'
territoriali, urbanistiche, paesaggistiche  ed  ambientali»  riferite
nel P.R.I.E. comunale. 
    L'art. 10 detta criteri dettagliati e stringenti in  ordine  alla
progettazione degli impianti eolici ed alla v.i.a., da effettuarsi ai
sensi della legge regionale n. 11 del  2001.  Vengono  introdotte,  a
livello normativo, puntuali prescrizioni a salvaguardia  dell'effetto
visivo e dell'impatto paesaggistico (lett. b) e della flora  e  della
fauna (lett. c), in relazione all'inquinamento  acustico  (lett.  d),
alla sicurezza (lett. g),  alla  viabilita'  (lett.  h),  alle  linee
elettriche (lett. i), alle pertinenze (lett. j). 
    L'art. 13 del regolamento n. 16 del 2006 introduce poi un  indice
massimo di affollamento, denominato  «parametro  di  controllo»  (P),
limitativo del numero di aerogeneratori autorizzabili in  determinate
aree territoriali. Il parametro e' il rapporto  tra  la  somma  delle
lunghezze dei diametri di  tutti  gli  aerogeneratori  (installati  e
autorizzati in un comune) ed il lato del quadrato di area uguale alla
superficie comunale. Il terzo comma dell'art. 13 stabilisce che,  per
ciascun ambito comunale, il parametro di controllo non puo'  superare
il valore di 0,75; nel caso di P.R.I.E. intercomunali,  parametro  e'
innalzato al valore di 1,0. 
    La regione, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione unica
ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387  del  2003,  e'  obbligata  a
verificare il rispetto del parametro di controllo. 
    Infine, l'art. 14 del regolamento detta disposizioni  transitorie
particolarmente restrittive applicabili, con effetto di salvaguardia,
nelle more dell'approvazione dei P.R.I.E. comunali  e  per  un  tempo
massimo di 180  giorni,  decorsi  i  quali  «si  potranno  realizzare
impianti eolici solo se le Amministrazioni  comunali  saranno  dotate
dei suddetti P.R.I.E.». In particolare, ai sensi  del  secondo  comma
dell'art. 14,  sono  normativamente  classificate  «non  idonee»  (in
mancanza del P.R.I.E.) le seguenti aree: 
    «A) aree protette regionali istituite ex l.r. n. 19/1997  e  aree
protette nazionali ex l.r. n. 394/1991; oasi di protezione ex l.r. n.
27/1998; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE
e ai sensi della DGR n. 1022 del 21 luglio 2005; zone umide  tutelate
a livello internazionale  dalla  convenzione  di  Ramsar.  Tali  aree
devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m; 
    B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas -  IBA
2000 -Individuate da Bird Life International); 
    C)  l'area  a  pericolosita'  geomorfologica  PG3,   cosi'   come
individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2
si applicano le norme tecniche del PAI; 
    D) le aree classificate ad alta pericolosita'  idraulica  AP,  ai
sensi del Piano di assetto idrogeologico; 
    E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano  di
assetto idrogeologico; 
    F) crinali con pendenze superiori al 20% (cosi' come  individuati
dallo  strato  informativo  relativo  all'orografia  del   territorio
regionale presente nella Banca dati tossicologica)  e  relative  aree
buffer di 150 m; 
    G)  grotte,  doline  ed  altre  emergenze  geomorfologiche,   con
relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e  da  altri
eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o  enti
di ricerca; 
    H) aree buffer di almeno 1 km dal  limite  dell'area  edificabile
urbana cosi' come definita dallo  strumento  urbanistico  vigente  al
momento della presentazione dell'istanza; 
    I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; 
    J) Ambiti Territoriali Distinti (ATD)  del  PUTT/P  con  relativa
area di pertinenza e area annessa; 
    K) Zone con segnalazione architettonica/archeologica  e  relativo
buffer di 100 m e  zone  con  vincolo  architettonico/archeologico  e
relativo buffer di 200 m cosi'  come  censiti  dalla  disciplina  del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  ''Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio'', ai sensi  dell'art.  10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137». 
    Il terzo comma dell'art. 14 detta poi una  serie  di  criteri  da
osservarsi, in assenza di P.R.I.E., per l'individuazione  delle  aree
idonee alla costruzione  di  aerogeneratori:  indice  di  ventosita',
distanza dalla rete elettrica di trasmissione, distanza dalle strade,
ubicazione lungo corridoi  infrastrutturali  esistenti,  presenza  di
distretti industriali, effetto di barriera paesaggistica. 
    Infine, il settimo comma dell'art. 14 stabilisce che  nella  fase
transitoria caratterizzata dall'assenza del P.R.I.E., il parametro di
controllo comunale (P) e' ridotto al valore di 0,25. 
    V'e' da aggiungere che con la delibera di' giunta n. 1462 del  1°
agosto 2008 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 10 settembre 2008,  ed
impugnata con motivi aggiunti dalla societa' ricorrente), la  Regione
Puglia ha specificato le modalita' di applicazione del  parametro  di
controllo (P)  nella  fase  transitoria  regolata  dall'art.  14  del
regolamento n. 16 del 2006. La delibera ha tra l'altro chiarito (cfr.
i paragrafi 4-ss.)  che  la  verifica  del  rispetto  dell'indice  di
affollamento viene operata nel contesto della valutazione di  impatto
ambientale e deve riguardare, in modo  integrato,  tutti  i  progetti
presentati in un dato contesto territoriale e temporale; in  sede  di
v.i.a., ciascun progetto deve innanzitutto essere esaminato alla luce
dei criteri di compatibilita ambientale dettati dal regolamento n. 16
del 2006 e, sugli impianti che hanno superato il primo vaglio e  sono
stati giudicati idonei, deve effettuarsi la verifica del rispetto del
parametro di controllo (P). Ove questo non consenta la  realizzazione
di tutti gli impianti idonei, dovra' essere prescritta nei  confronti
di ciascuna impresa proponente la riduzione percentuale necessaria al
rispetto  dell'indice  di  affollamento  vigente  nel  Comune e  tale
prescrizione   dovra'   essere   recepita   all'atto   del   rilascio
dell'autorizzazione unica regionale. 
    Da ultimo, con l'art. 2, commi 6-ss., della  legge  regionale  21
ottobre 2008, n. 31 e' stata  parzialmente  reiterata  la  disciplina
restrittiva gia' introdotta dal citato regolamento n.  16  del  2006,
con l'esclusione degli  impianti  eolici  destinati  all'autoconsumo,
cosi' disponendo:  «In  applicazione  degli  articoli  6  e  7  della
direttiva 92/43/CEE, nonche'  degli  articoli  4  e  6  del  relativo
regolamento  attuativo  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come rispettivamente  modificati
dagli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  12
marzo 2003, n. 120, non e' consentito localizzare aerogeneratori  non
finalizzati all'autoconsumo nei SIC e nelle ZPS, costituenti la  rete
ecologica ''Natura 2000'', nonche' negli ATE A e B del PUTT/P. 
    Non e'  consentito  localizzare  aerogeneratori  non  finalizzati
all'autoconsumo nelle aree  protette  nazionali  istituite  ai  sensi
della legge n. 394/1991, nelle aree protette regionali  istituite  ai
sensi della l.r. n. 19/1997, nelle oasi di  protezione  istituite  ai
sensi della l.r. n. 27/1998, nelle  zone  umide  tutelate  a  livello
internazionale dalla convenzione di Ramsar resa esecutiva dal  d.P.R.
n. 448/1976. 
    Il divieto di cui ai commi 6 e 7 si estende ad un'area buffer  di
duecento metri». 
    Tali  divieti,  a  norma  dell'art.  7  della  stessa  legge,  si
applicano anche ai procedimenti autorizzatori in itinere. 
    4.  -   Sulla   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale. 
    Come esposto in narrativa,  il  provvedimento  impugnato  in  via
principale dalla Farpower S.r.l. (determinazione della Regione Puglia
n. 342 del 4 giugno 2008) ha concluso il sub-procedimento di verifica
dell'assoggettabilita'   a   valutazione   di   impatto    ambientale
(cosiddetto «screening») sul progetto presentato nel  novembre  2006,
disponendo l'esonero da v.i.a. per 21 dei 74 aerogeneratori proposti.
Quanto agli altri, ha rilevato in  senso  ostativo,  per  taluni,  il
contrasto con i divieti  di  cui  all'art.  14,  secondo  comma,  del
regolamento regionale n. 16 del 2006, per altri l'inosservanza  delle
distanze minime (ex art. 10  del  regolamento  regionale  n.  16  del
2006),    rispetto    agli    impianti    progettati     dall'odierna
controinteressata, gia' sottoposti a «screening» favorevole. 
    Con detto provvedimento, la Regione ha inoltre specificato che il
parere favorevole attiene alla sola verifica di  assoggettabilita'  a
v.i.a. e non fa venir meno l'obbligo,  per  la  Farpower  S.r.l.,  di
rispettare il «parametro di  controllo»  (P)  fissato  dall'art.  14,
settimo comma, del regolamento n. 16 del 2006 (essendo  i  Comuni  di
Candela ed  Ascoli  Satriano  sprovvisti  di  P.R.I.E.),  rinviandone
tuttavia  l'accertamento  alla  fase  della  conferenza  di   servizi
finalizzata al  rilascio  dell'autorizzazione  unica.  La  ricorrente
afferma peraltro di aver appurato che l'indice  di  densita'  sarebbe
gia' saturo nel territorio di  Candela  ed  Ascoli  Satriano  e  che,
pertanto, anche per i 21 aerogeneratori  valutati  favorevolmente  in
sede di  «screening»  ambientale  resterebbe  di  fatto  precluso  il
conseguimento dell'autorizzazione finale. 
    Il provvedimento gravato richiama espressamente  le  disposizioni
normative  sospette   di   incostituzionalita'   e   ne   costituisce
applicazione pedissequa. 
    Si tratta indubitabilmente di provvedimento impugnabile e  dotato
di propria lesivita', in quanto  conclusivo  di  un  sub-procedimento
autonomo (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009,  n.
1213). 
    Ad avviso del Collegio, la questione di  costituzionalita'  della
normativa regionale pugliese assume carattere pregiudiziale  rispetto
alle ulteriori censure sollevate dalla societa' ricorrente. 
    D'altra parte, il Collegio  non  ravvisa  contrasto  immediato  e
diretto tra la direttiva 2001/77/CE  (sulla  promozione  dell'energia
elettrica prodotta  da  fonti  rinnovabili)  e  le  richiamate  norme
regionali,  di  cui  la  ricorrente  reclama  in  prima  istanza   la
disapplicazione, nel nome della  primazia  delle  fonti  comunitarie.
L'art. 6 della direttiva, infatti, impegna gli Stati membri a ridurre
gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento  della  produzione
di elettricita' da fonti rinnovabili, a razionalizzare ed  accelerare
le  procedure   amministrative,   a   garantire   regole   oggettive,
trasparenti e non discriminatorie. La direttiva tuttavia non  esclude
la facolta' degli Stati membri di contemperare  la  promozione  delle
fonti rinnovabili di energia con l'esigenza di ordinato  assetto  del
territorio e con la salvaguardia dell'ambiente e  dell'ecosistema,  i
quali come e' noto costituiscono anch'essi oggetto di  disciplina  di
protezione di rango comunitario. 
    5.  -  Sulla  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita' costituzionale. 
    Le  norme  sospette  di  incostituzionalita'  sono  invero  tutte
contenute nel citato regolamento regionale n. 16  del  2006,  che  la
ricorrente ha avuto cura di impugnare espressamente. 
    Va  tuttavia  rilevato  che  l'art.  3,  comma  16,  della  legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 184 del
31 dicembre 2007) ha previsto testualmente che «La realizzazione  dei
parchi eolici e' disciplinata dalle direttive di cui  al  regolamento
regionale 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione  di
impianti eolici nella Regione Puglia)». 
    Ad avviso del Collegio, con  tale  norma  la  Regione  Puglia  ha
«legificato»  la  disciplina  originariamente  approntata  con  fonte
regolamentare. Essa,  secondo  l'interpretazione  preferibile,  entra
percio' a far  parte  del  precetto  della  norma  di  legge  che  la
richiama. In questo senso deve intendersi il rinvio (recettizio e non
meramente formale) alle «... direttive di cui  al  regolamento  ...»,
ossia  al  contenuto  sostanziale  della   disciplina   regolamentare
regionale, che cosi' assume il rango e la forza di legge regionale. 
    Ne  discende  che  le  disposizioni  contenute  nel   regolamento
regionale n. 16 del 2006  non  possono  (piu')  essere  sindacate  ed
eventualmente annullate da parte del giudice  amministrativo,  bensi'
devono   essere   assoggettate   alla   verifica   di    legittimita'
costituzionale. 
    Cio'  premesso,  appare  sospetto   di   incostituzionalita'   il
combinato disposto dell'art. 3, comma 16, della  legge  regionale  31
dicembre 2007 n. 40 e degli artt. 4, 5, 6, 7, 8,  10,  13  e  14  del
regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16. 
    5.1. - Con gli articoli da 4 a 8 del regolamento n. 16 del  2006,
la Regione Puglia ha disciplinato e reso obbligatorio  uno  strumento
di pianificazione (il P.R.I.E.) sconosciuto  alla  legge  statale  in
materia di impianti per la produzione di energia eolica. 
    Che  si  tratti  di  un  vero  e   proprio   atto   generale   di
pianificazione,  nel  quale  vengono  valutati  e  ponderati  aspetti
urbanistici,   ambientali,    paesaggistici,    socio-economici    ed
industriali, e confermato dall'iter di formazione (del tutto  analogo
a  quello  usualmente  osservato   per   l'approvazione   dei   piani
urbanistici) e soprattutto dal contenuto sostanziale, di  cui  si  e'
ampiamente detto. L'identificazione, attraverso  il  P.R.I.E.,  delle
«aree non idonee» alla  costruzione  di  impianti  eolici  scaturisce
infatti da scelte di pianificazione che sono tipicamente  espressione
della funzione di governo del territorio: coerentemente, l'art. 6 del
regolamento n. 16 del 2006 impone di  coordinare  le  previsioni  del
P.R.I.E.  con  quelle   dei   diversi   livelli   di   pianificazione
urbanistica,  con  la   pianificazione   paesaggistica   e   con   la
regolamentazione delle aree naturali protette. 
    Ed infatti, nella fase di valutazione di impatto  ambientale  sui
singoli progetti, l'art. 8, terzo comma, del regolamento  n.  16  del
2006 stabilisce che la «valutazione  integrata  ai  fini  ambientali»
deve   tenere   conto   «...   delle   compatibilita'   territoriali,
urbanistiche, paesaggistiche ed  ambientali»  riferite  nel  P.R.I.E.
comunale, cosi' assegnando esplicita rilevanza a molteplici interessi
pubblici, di cui  l'Amministrazione  e'  chiamata  ad  effettuare  un
contemperamento. 
    5.2. - A  cio'  si  aggiunga  che  l'art.  6,  terzo  comma,  del
regolamento regionale stabilisce  in  via  generale  ed  inderogabile
(nelle more della definizione delle linee guida  statali  di  cui  al
comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003), quali sono le aree
ritenute non idonee, indipendentemente dalla classificazione  operata
nel P.R.I.E. Il lungo elenco comprende:  aree  protette  regionali  e
nazionali, oasi di protezione, aree pSIC e ZPS, zone umide (tutte con
un'area buffer di 200 metri), crinali con pendenze superiori al 20% e
relative aree buffer di 150 metri, grotte, doline ed altre  emergenze
geomorfologiche con relativa area buffer di almeno 100 metri (desunte
dal PUTT/P o da altri eventuali censimenti ed elenchi  realizzati  da
enti pubblici  o  enti  di  ricerca),  aree  edificabili  urbane  con
relativa area buffer di 1000 metri, aree  buffer  di  500  metri  dal
confine  amministrativo  del  Comune  che  avvia  la   procedura   di
approvazione del P.R.I.E., ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del
PUTT/P, zone con segnalazione architettonica/archeologica e  relativo
buffer di 100 metri, zone con vincolo  architettonico/archeologico  e
relativo buffer di 200 metri. 
    Tali divieti sono stati in parte rinnovati per effetto  dell'art.
2, commi 6-ss., della legge regionale 21 ottobre  2008,  n.  31,  con
l'eccezione degli impianti eolici destinati all'autoconsumo. 
    5.3. - L'art. 10 del regolamento n. 16 del 2006 detta poi criteri
tecnici particolarmente  dettagliati  in  ordine  alla  progettazione
degli impianti eolici, introducendo limitazioni  puntuali  a  livello
normativo per la  salvaguardia  dell'effetto  visivo  e  dell'impatto
paesaggistico (lett. b) e della flora e della  fauna  (lett.  c),  in
relazione all'inquinamento acustico (lett. d), alla sicurezza  (lett.
g), alla viabilita' (lett.  h), alle linee elettriche (lett. i)  alle
pertinenze (lett. j). Si tratta, con  evidenza,  di  limitazioni  non
contemplate dalla legge statale e,  segnatamente,  dall'art.  12  del
d.lgs. n. 387 del 2003. 
    5.4. - Quanto al parametro di controllo (P)  per  ciascun  ambito
comunale (artt. 13  e  14,  settimo  comma,  del  regolamento),  esso
costituisce senza dubbio  un'ulteriore  penetrante  limitazione  alla
possibilita' di realizzare  impianti  eolici,  anch'essa  sconosciuta
alla legge statale, e da' luogo  ad  un  regime  di  contingentamento
indifferenziato su tutto il territorio regionale pugliese,  correlato
alla superficie  globale  del  comune  interessato,  cui  neppure  il
P.R.I.E. comunale puo' derogare. 
    La Regione Puglia ha chiarito, con  la  citata  deliberazione  n.
1462 del 1° agosto 2008, che per effetto della vigenza del  parametro
di controllo non sara' in ogni caso consentita l'installazione  degli
impianti che abbiano superato il vaglio della  valutazione  integrata
d'impatto  ambientale,  quando   la   quantita'   di   aerogeneratori
complessivamente ammissibili sia satura. 
    5.5. - Infine, l'art. 14  del  regolamento  regionale  impone  il
sostanziale blocco delle autorizzazioni, trascorsi sei mesi senza che
il P.R.I.E. comunale sia stato approvato, ed indica altresi'  in  via
generale le aree che devono comunque  qualificarsi  «non  idonee»  in
assenza del P.R.I.E. (l'elencazione, sopra trascritta ed  alla  quale
si rinvia, ricalca ed in parte amplia quella di cui all'art. 6, terzo
comma, del regolamento stesso). 
    6.  -  Appare  non  manifestamente  infondata  la  questione   di
costituzionalita' relativa alle norme regionali fin qui esaminate, in
primo luogo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lett.  s),
della Costituzione. 
    L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003  prevede  che  in
Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,
siano approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di
rilascio  dell'autorizzazione   per   l'installazione   di   impianti
alimentati da fonti rinnovabili. 
    Tale disposizione e' da ritenersi  espressione  della  competenza
statale in  materia  di  tutela  dell'ambiente,  in  quanto,  sebbene
inserita nell'ambito della disciplina  relativa  alla  produzione  di
energia da fonti rinnovabili, ha quale precipua finalita'  quella  di
proteggere il paesaggio. Le  linee  guida  sono  volte,  infatti,  ad
assicurare  un  corretto  inserimento  degli  impianti  eolici,   nel
paesaggio. 
    Secondo una recente  pronuncia  della  Corte  costituzionale,  la
prevalenza della tutela paesaggistica perseguita  dalla  disposizione
in esame, non esclude che essa, in quanto inserita nella  piu'  ampia
disciplina dello sfruttamento delle  fonti  rinnovabili  di  energia,
incida anche su altre materie  (quali  la  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale di energia» ed il «governo  del  territorio»)
attribuite alla competenza concorrente. Tanto  giustifica  il  rinvio
alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni,  proprio  in
considerazione  del  preminente  interesse   di   tutela   ambientale
perseguito dalla norma  statale,  di  provvedere  autonomamente  alla
individuazione di criteri per il corretto inserimento  nel  paesaggio
degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (in  questi
termini Corte cost., sent. 29 maggio 2009, n. 166). 
    A tanto ha invece provveduto la Regione Puglia,  introducendo  le
ampie e tassative  fattispecie  di  divieto  di  installazione  degli
impianti eolici, di cui si e' detto. 
    Sotto  diverso  profilo,  deve  giudicarsi   non   manifestamente
infondata la questione di  costituzionalita'  in  relazione  all'art.
117, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale  le  materie
«produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale  di  energia»  e
«governo  del  territorio»  rientrano  nella   potesta'   legislativa
concorrente. 
    L'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del  2007  ed  il
regolamento  regionale  n.  16  del  2006  ivi  richiamato   incidono
complessivamente su dette  materie,  nella  parte  in  cui  prevedono
l'approvazione a livello  comunale  di  uno  specifico  strumento  di
pianificazione (il P.R.I.E.), la fissazione di un indice  massimo  di
affollamento (il parametro di controllo P) e l'applicazione,  in  via
transitoria, del divieto di realizzazione di  nuovi  impianti  eolici
(in assenza di P.R.I.E.). La normativa statale non  contempla  simili
poteri, ne' consente di aggravare il procedimento istruttorio  ovvero
di  limitare  la  possibilita'  di  costruire  nuovi   aerogeneratori
mediante  la  formazione  di  piani  regolatori   settoriali   ovvero
l'applicazione di indici massimi di densita'. 
    Secondo la  Corte  costituzionale,  i  principi  fondamentali  in
materia si ricavano dalla legislazione statale e, in particolare, dal
d.lgs.  29  dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione   della   direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'). L'art. 12, terzo comma, del decreto  prevede  che
la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di  energia
elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  gli   interventi   di
modifica,   potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale    e
riattivazione, come definiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio  degli  impianti   stessi,   sono   soggetti   ad   una
autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione,  nel  rispetto  delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di  tutela  del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Il successivo  comma  4
prevede  che  l'autorizzazione  e'  rilasciata  a   seguito   di   un
procedimento unico, al quale  partecipano  tutte  le  Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi  di  semplificazione  e
con le modalita' stabilite dalla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni e integrazioni; il termine  massimo  per  la
conclusione del procedimento non puo' comunque essere superiore a 180
giorni. 
    L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4,  «...
deve  qualificarsi  quale  principio  fondamentale  in   materia   di
"produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia",  in
quanto  tale  disposizione  risulta  ispirata   alle   regole   della
semplificazione amministrativa e della celerita' garantendo, in  modo
uniforme sull'intero territorio nazionale, la  conclusione  entro  un
termine definito del procedimento autorizzativo» (cosi' Corte  cost.,
sent.  9  novembre  2006,  n.   364).   Ne   consegue   la   sospetta
illegittimita' costituzionale delle norme regionali che dispongono il
blocco sine die della realizzazione  di  nuovi  impianti  eolici,  in
assenza del  P.R.I.E.  comunale  (per  la  cui  approvazione  non  si
prevedono termini perentori o meccanismi di surroga). 
    Costituisce  altresi',  ad   avviso   del   Collegio,   principio
fondamentale della materia ricavabile dell'art. 12 del d.lgs. n.  387
del 2003, quello della «indifferenza urbanistica»  della  costruzione
di impianti eolici, tenuto conto che: 
    il  terzo  comma  dell'art.  12  stabilisce  con  chiarezza   che
l'autorizzazione unica regionale, che scaturisce dalla conferenza  di
servizi, ha effetto di variante urbanistica, ove occorra; 
    il settimo comma dell'art. 12 dispone  che  gli  impianti  eolici
possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate  agricole
dai vigenti piani urbanistici. 
    Deve  pertanto  dubitarsi  che  il  legislatore  regionale  possa
reintrodurre  surrettiziamente,  attraverso  la  previsione   di   un
apposito strumento non tipizzato dalla legge statale  (il  P.R.I.E.),
il potere di pianificazione normalmente spettante agli enti locali in
materia di governo del territorio e di utilizzo  dei  suoli  e  delle
risorse naturali, cosi' consentendo ai comuni  di  imporre  ulteriori
limitazioni alla facolta' di installare impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili,  al  di  fuori  dello  schema
procedurale della conferenza di servizi, prevista  dall'art.  12  del
decreto. 
    In tal senso, il legislatore  statale  ha  inteso  far  confluire
nella  conferenza  di  servizi  l'esercizio  di  tutte  le   potesta'
spettanti alle Amministrazioni interessate, con  chiara  fmalita'  di
accelerazione e semplificazione procedimentale, mentre  al  contrario
la Regione Puglia ha  congegnato  un  livello  di  pianificazione  di
settore, con effetti vincolanti, che presenta i tratti  tipici  degli
strumenti urbanistici generali e che, come  tale,  confligge  con  il
principio generale ricavabile dell'art. 12  del  d.lgs.  n.  387  del
2003. 
    7. - Conclusivamente il Collegio, per le ragioni  sopra  esposte,
solleva questione di costituzionalita'  dell'articolo  3,  comma  16,
della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 e degli articoli 4,  5,
6, 7, 8, 10, 13 e 14 del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16,
per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett.  s),  e  terzo
comma, della Costituzione. 
    Deve essere sospesa ogni decisione sulla  presente  controversia,
dovendo  la  questione  essere  demandata  al  giudizio  della  Corte
costituzionale.