L'Assemblea regionale Siciliana, nella  seduta  del  17  dicembre
2009, ha approvato il disegno di legge n. 499 dal titolo  «Interventi
finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per  l'occupazione.
Autorizzazione  per  l'esercizio  provvisorio   per   l'anno   2010»,
pervenuto a questo Commissario dello Stato per la Regione  Siciliana,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 21
dicembre 2009. 
    L'articolo 3  del  suddetto  provvedimento  legislativo,  che  si
trascrive, da' adito a censure di  costituzionalita'  per  violazione
degli articoli 3, 51, 97 e 117 lett. l) della  Costituzione  e  degli
articoli 14 e 17 dello Statuto speciale per le ragioni che di seguito
si espongono: 
        l'art. 3 «Norme in materia di contratti personale  dell'ARPA»
recita  come  segue:  1.  L'Agenzia  regionale  per   la   protezione
dell'ambiente (ARPA) e' autorizzata a  rinnovare  sino  al  31  marzo
2010, nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati  con  fondi
regionali  ed  extra  regionali,  i  contratti  di  lavoro  a   tempo
determinato con il personale selezionato con  procedura  di  evidenza
pubblica, gia' utilizzato per le finalita' di cui  alla  misura  1.01
del Programma operativo regionale (POR)  Sicilia  2000-2006.  Per  le
finalita' del  presente  comma,  l'ARPA  e'  altresi'  autorizzata  a
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre
2011,  in  numero  massimo  di  40  unita',  previo  espletamento  di
procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti  complessivi,  al
personale che ha gia' prestato servizio presso l'ARPA  con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per  un
periodo non inferiore  a  18  mesi,  in  rapporto  ai  requisiti  per
l'accesso dall'esterno. Per le finalita' del presente comma, per  gli
esercizi finanziari 2010 e 2011 e' autorizzata la  spesa  complessiva
di 1.000 migliaia di euro annui. I relativi oneri  trovano  riscontro
nel bilancio pluriennale della  Regione  per  il  triennio  2009-2011
nell'UP.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1.001. 
    Codesta  eccellentissima  Corte  ha  piu'  volte  affermato   (ex
plurimis con sentenze n. 159 del 2005 e  n.  81  del  2006)  che  «il
principio del pubblico concorso costituisce la regola  per  l'accesso
all'impiego  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  da
rispettare  allo  scopo  di  assicurare  la  loro  imparzialita'   ed
efficienza». Tale principio si e' peraltro consolidato nel senso  che
le eventuali deroghe sono da  ritenersi  ammesse  esclusivamente  «in
presenza di peculiari e straordinarie situazioni  giustificatrici  di
interesse pubblico (ex plurimis sentenze n. 34 del 2004 e n. 194  del
2002), nell'esercizio di una discrezionalita' che trova il suo limite
nella necessita'  di  garantire  il  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione». 
    Codesta Corte  ha  al  riguardo  precisato  che  «la  regola  del
pubblico concorso puo' dirsi pienamente rispettata  solo  qualora  le
selezioni non siano  caratterizzate  da  arbitrarie  e  irragionevoli
forme  di  restrizioni  dei  soggetti  legittimati  a   parteciparvi»
(sentenza n. 194 del 2002). In particolare ha, altresi', riconosciuto
che l'accesso al concorso puo' «essere condizionato  al  possesso  di
requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare
pregresse     esperienze     lavorative     maturate      nell'ambito
dell'amministrazione». 
    Cio', tuttavia, puo' accadere,  secondo  quanto  acclarato  nella
sentenza n. 141 del 1999 «fino al limite oltre il quale  possa  dirsi
che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso  norme  di
privilegio, esclude, o irragionevolmente, riduce, la possibilita'  di
accesso per tutti gli altri aspiranti con  violazione  del  carattere
pubblico del concorso, secondo quanto  prescritto  dall'articolo  97,
terzo comma della Costituzione.». 
    Nella recentissima sentenza n. 293 del 13 novembre  2009  codesta
eccellentissima Corte nel ricostruire organicamente i principi  posti
dalla  consolidata  giurisprudenza   nella   materia   de   qua,   ha
ulteriormente precisato  che  «la  forma  generale  ed  ordinaria  di
reclutamento per le pubbliche amministrazioni e' rappresentata da una
selezione  trasparente,  comparativa,   basata   esclusivamente   sul
merito». 
    Il concorso pubblico e' invero la condizione  per  assicurare  la
piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio della
funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini. 
    Inoltre, in diretta  attuazione  degli  articoli  3  e  51  della
Costituzione «il  concorso  consente  ai  cittadini  di  accedere  ai
pubblici  uffici  in  condizione  di  eguaglianza  e   "senza   altre
distinzioni che quelle delle loro virtu' e dei loro talenti" come  fu
solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti  dell'uomo  e
del cittadino del 1789». 
    Alla luce dei  menzionati  principi  costituzionali  secondo  gli
orientamenti giurisprudenziali richiamati, non ci si puo' esimere dal
sottoporre la norma contenuta nell'articolo 3 al  vaglio  di  codesta
Corte. 
    Essa  infatti  prevede  l'automatico  rinnovo   trimestrale   dei
contratti di lavoro a  tempo  determinato  con  unita'  di  personale
utilizzato dall'amministrazione regionale per  le  finalita'  di  cui
alla misura 1.01 del Programma operativo regionale 2000-2006  nonche'
la stipula di nuovi contratti di lavoro, sempre a tempo  determinato,
per un numero massimo di 40  unita',  previo  espletamento  procedure
selettive, con riserva dell'80% dei posti complessivi in  favore  del
personale che ha prestato servizio presso  l'ARPA  con  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa  anche  a  progetto  per  un
periodo non inferiore a 18 mesi. 
    Orbene, dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale ai
sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, risulta che  i  destinatari
della disposizione sono 137 e che gli stessi non sono attualmente  in
servizio e che hanno cessato le  loro  attivita'  da  oltre  un  anno
solare  e  che  tutti  sono  stati  utilizzati   con   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa. 
    In proposito codesta Corte ha sottolineato nella sentenza n.  205
del 2006 che «l'aver prestato  attivita'  a  tempo  determinato  alle
dipendenze dell'amministrazione regionale non puo' essere considerato
ex se, ed in mancanza di altre particolari e  straordinarie  ragioni,
un valido presupposto per una riserva di posti». 
    La norma invero, nel riferirsi genericamente a tutti  coloro  che
hanno  gia'  prestato  servizio  presso  l'ARPA  con   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa anche  a  progetto,  per  un
periodo inferiore a 18 mesi, non  identifica,  come  richiesto  dalla
giurisprudenza  di  codesta  Corte,   alcuna   peculiare   situazione
giustificatrice della deroga al principio  di  cui  all'articolo  97,
terzo  comma  della  Costituzione  e  si  risolve  in  un  arbitrario
privilegio a favore di una generica categoria di persone. 
    Dai lavori parlamentari non e'  emersa  peraltro  l'esistenza  di
alcun motivo di pubblico interesse, se non la  personale  aspettativa
degli aspiranti, che possa legittimare una deroga  al  principio  del
pubblico concorso aperto a soggetti  esterni,  non  essendo  altresi'
desumibile dallo scarno tenore della disposizione alcuna peculiarita'
nelle funzioni in precedenza svolte dai destinatari della stessa  che
possa in astratto giustificare la prevalenza  dell'interesse  ad  una
sua permanenza presso gli uffici dell'ARPA. 
    La disposizione censurata inoltre si Ritiene  essere  lesiva  del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione in  quanto
costituisce palese ed ingiustificata deroga  non  solo  alla  vigente
normativa  regionale  che  vieta  l'assunzione  di  nuovo   personale
(articolo 1, l.r.  n.  25  del  29  dicembre  2008),  ma  soprattutto
all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del  2001  rinovellato
dall'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78  convertito  in
legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    Il  legislatore  statale  infatti,  nell'ottica  del  superamento
radicale  e  definitivo  del  lavoro  precario,  con  l'obiettivo  di
contenere gli oneri per il personale, ha circoscritto il  ricorso  ai
contratti di lavoro a termine  di  durata  non  superiore  a  3  mesi
comprensiva di eventuali proroghe per evitare il rischio  di  un  suo
rigenerarsi nella consapevolezza altresi' di un  possibile  improprio
ed ingiustificato utilizzo delle forme contrattuali  flessibili,  per
eludere il principio costituzionale della concorsualita'. 
    La disposizione oggetto del presente atto di gravame inoltre, nel
prevedere  forme  di  lavoro  flessibile  difformi  dalla  disciplina
dell'articolo 36 prima menzionato del decreto legislativo n. 165  del
2001, si pone altresi' in contrasto con l'articolo 117, primo  comma,
lett. l) della Costituzione che  riserva  alla  competenza  esclusiva
dello Stato l'ordinamento civile  e  quindi  i  rapporti  di  diritto
privato regolabili dal codice civile quali nella fattispecie  sono  i
contratti di lavoro.