Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato  presso  i  cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; 
    Contro la  Regione  Siciliana,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, per la declaratoria della illegittimita'  costituzionale  in
parte  qua  del  decreto  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale foreste in data 22  ottobre  2009,  pubblicato  nella  G.U.
della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009. 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei ministri  nella  riunione  del  17  dicembre  2009  (si
depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del  Ministro
proponente). 
    Il decreto del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale
foreste in data 22 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. della  Regione
Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009 dispone l'approvazione  dell'albo
dei collaudatori per l'affidamento degli incarichi di collaudo  degli
interventi finanziati,  aventi  natura  di  lavori  pubblici,  e  dei
professionisti per l'affidamento degli incarichi  relativi  ad  opere
finanziate  o  per  le   quali   l'Amministrazione   dell'Assessorato
agricoltura e foreste e' stazione appaltante, aventi natura di lavori
pubblici. 
    L'articolo 2 del decreto dispone che «l'inserimento nell'albo  e'
condizione necessaria per l'affidamento  degli  incarichi  che  sara'
effettuato mediante selezione comparativa  tra  i  soggetti  iscritti
secondo le procedure di cui all'art. 11,  comma  2,  e  all'art.  57,
comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 
    La disposizione contenuta  nel  riportato  articolo  2  viola  la
competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato  dall'articolo
117, secondo comma, lettere e) e l), e derivatamente gli articoli  4,
comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 
    L'articolo 4, comma 3, dispone che «Le  regioni ...  non  possono
prevedere una disciplina diversa da quella  del  presente  codice  in
relazione ... alla stipulazione e all'esecuzione dei  contratti,  ivi
compresi   direzione   dell'esecuzione,   direzione    dei    lavori,
contabilita' e collaudo...». 
    L'articolo 45, comma 4, a sua volta prevede che «l'iscrizione  in
elenchi ufficiali di fornitori  o  prestatori  di  servizi  non  puo'
essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione
ad un pubblico appalto». 
    Il  decreto  dirigenziale  impugnato  incide,  introducendo   una
disciplina diversa, sulla previsione di quest'ultima norma  e  viola,
in tal modo, la competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  nelle
materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile. 
    Come codesta ecc.ma Corte ha insegnato nelle sentenze n. 401  del
2007 e n. 411 del 2008, il legislatore regionale non puo'  introdurre
una disciplina in materia  di  appalti  pubblici  diversa  da  quella
dettata dal legislatore statale. 
    Cio' vale anche per le norme sul collaudo di opere pubbliche, che
sono di esclusiva competenza statale. 
    E vale anche per le autonomie dotate di competenza  esclusiva  in
materia di lavori pubblici di interesse regionale  (sentenza  n.  411
del 2008). 
    In materia di collaudo, poi, l'articolo  120,  comma  2-bis,  del
codice degli  appalti  obbliga  le  stazioni  appaltanti  a  valutare
l'idoneita'  di  propri  dipendenti  o   di   dipendenti   di   altra
amministrazione aggiudicatrice; solo in caso di carenza di organico o
d'inidoneita'  dei   dipendenti,   e'   consentito   il   ricorso   a
professionalita' esterne «secondo le procedure  e  con  le  modalita'
previste per l'affidamento dei servizi». 
    Non e', quindi, consentita la previsione di  un  albo  o  elenco,
l'iscrizione nel quale sia condizione  necessaria  per  l'affidamento
degli incarichi di collaudo.