IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso RG. n. 6586 del 2009, proposto dai signori on. Oliviero Diliberto, nella qualita' di candidato per le elezioni europee nella Lista «Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani» nella Circoscrizione III-Italia Centrale e di cittadino elettore per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009, dal sig. Danilo Berardi, nella qualita' di delegato per le elezioni europee della Lista «Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani» nella Circoscrizione III-Italia Centrale e di cittadino elettore per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009, e dai signori Sergio Boccadutri e on.le Roberto Soffritti, quali legali rappresentanti dell'Associazione denominata «Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani», tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Belsiana, 100; Contro: l'Ufficio Elettorale Nazionale e l'Ufficio Elettorale Centrale, istituiti entrambi presso la Corte di cassazione, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione I Italia. Nord Occidentale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione II Italia Nord Orientale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione III Italia Centrale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione IV Italia Meridionale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione V Italia Insulare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Nei confronti di: del sig. on.le Giommaria Uggias, residente in Olbia (OT), proclamato eletto al Parlamento Europeo nella qualita' di candidato nella Lista denominata «Italia dei Valori-Lista Di Pietro» nella Circoscrizione V-Italia insulare, rappresentato e difeso in proprio e dagli avv. Giorgio Carta, Silvio Pinna, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Bruno Buozzi, 87; del sig. on.le Claudio Morganti, residente in Vaiano (PO), proclamato eletto al Parlamento Europeo nella qualita' di candidato nella Lista denominata «Lega Nord» nella Circoscrizione III-Italia Centrale, non costituito in giudizio; del sig. on. le Oreste Rossi, detto Tino, residente ad Alessandria, proclamato eletto al Parlamento Europeo nella qualita' di candidato nella Lista denominata «Lega Nord» nella Circoscrizione I-Italia Nord Occidentale, non costituito in giudizio; e con l'intervento di ad opponendum: dell'avv. Sonia Viale, quale cittadina elettrice e candidata nella lista Lega Nord per la Circoscrizione III Italia Nord Occidentale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi, Pietro Piciocchi, Giampaolo Parodi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via F. Confalonieri, 5; dell'Associazione politica denominata «Lega Nord per l'Indipendenza della Padana», con sede legale in Milano, via C. Bellerio, n. 41, in persona del Segretario e legale rappresentante pro tempore on. le Umberto Bossi, il quale agisce anche in proprio nella qualita' di cittadino elettore, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Manzi, Chiara Troubetzkoy Hahn, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via F. Confalonieri, 5; dell'«Italia dei Valori», in persona del Tesoriere e legale rappresentante pro tempore, on.le Silvana Mura, con sede in Milano, via Felice Casati, n. 1/A, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Scicchitano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via E. Faa' di Bruno, 4; Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale delle operazioni del 26 giugno 2009 dell'Ufficio Elettorale Nazionale istituito presso la Corte Suprema di cassazione per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009, nella parte in cui non e' stato assegnato un seggio alla lista denominato «Partito della Rifondazione Comunista -Sinistra Europea - Partito dei Comunisti Italiani nonche', per quanto necessario, - del verbale dell'Ufficio elettorale Circoscrizionale per l'Italia centrale istituito presso la Corte d'Appello di Roma nella parte nel quale e' stato proclamato eletto l'on. Umberto Bossi; - dell'attestato inviato dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l'Italia Centrale istituito presso la Corte d'Appello di Roma all'on. Umberto Bossi, con il quale si e' provveduto a comunicare l'avvenuta elezione al Parlamento Europeo; - del verbale dell'Ufficio elettorale Circoscrizionale per l'Italia Insulare istituito presso la Corte d'Appello di Palermo nella parte nel quale e' stato proclamato eletto l'on. Antonio Di Pietro; - dell'attestato inviato dall'Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l'Italia Insulare istituito presso la Corte d'Appello di Palermo all'on. Antonio Di Pietro, con il quale si e' provveduto a comunicare l'avvenuta elezione al Parlamento Europeo; - del verbale dell'Ufficio elettorale Circoscrizionale per l'Italia. Nord Occidentale nella parte nel quale e' stato proclamato eletto l'on. Umberto Bossi; - dell'attestato inviato dall'Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l'Italia Nord Occidentale, con il quale si e' provveduto a comunicare l'avvenuta elezione al Parlamento Europeo all'on. Umberto Bossi; - del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Nazionale istituito presso la Corte di cassazione con il quale si e' dato atto delle rinunce dell'on. Umberto Bossi, dell'on. Antonio Di Pietro, dell'on. Leoluca Orlando e delle opzioni per le altre circoscrizioni dell'on. Mario Borghezio, dell'on. Luigi De Magistris e dell'on. Sonia Alfano; - del Comunicato dell'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione pubblicato nella Serie Generale della G.U. n. 158 del 10 luglio 2009, con il quale e' stata resa nota l'elezione dell'on. Claudio Morganti ovvero dell'on. Oreste Rossi, detto Tino ovvero dell'on. Giommaria Uggias, nonche' per la dichiarazione dell'avvenuta elezione al Parlamento Europeo nelle elezioni dei membri spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009 dell'on. prof. Oliviero Diliberto anziche' dell'on. Claudio Morganti ovvero dell'on. Oreste Rossi detto Tino ovvero dell'on. Giommaria Uggias. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Elettorale Centrale; Visti gli atti di intervento dell'avv. Sonia Viale nonche' dell'Associazione politica denominata «Lega Nord per l'indipendenza della Padania»; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'on. le Giommaria Uggias; Visto l'atto di intervento in giudizio dell'Italia dei Valori; Viste le memorie difensive prodotte dalle parti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il 1° Referendario Mariangela Caminiti e uditi per i ricorrenti l'avv. Crapolicchio, per l'Amministrazione intimata l'avvocato dello Stato M. Borgo, per l'avv. S. Viale l'avv. Reggio D'Aci per delega dell'avv. L. Manzi, l'avv. G. Parodi e l'avv. P Piciocchi, per la Lega Nord e per l'on.Umberto Bossi l'avv. A. Manzi e l'avv. G. Parodi per delega dell'avv. C. Troubetzkoy Hahn, per l'Italia dei Valori l'avv. V. Di Benedetto per delega dell'avv. S.Scicchitano, l'avv. G. Uggias, che si difende in proprio,come specificato nel verbale; Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e succ. mod., l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e succ. mod.; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. F a t t o 1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti rappresentano che in data 1° aprile 2009, con decreto pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2009, il Presidente della Repubblica ha convocato i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo da svolgersi nei giorni 6 e 7 giugno 2009. Precedentemente, con la legge 20 febbraio 2009, n. 10, e' stato modificato il sistema elettorale vigente per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevedendosi la ripartizione dei seggi tra le liste che abbiano superato lo sbarramento del 4 per cento, con l'introduzione nell'art. 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il n. 1, il successivo n. 1-bis e la sostituzione del n. 2 dello stesso primo comma. Concluse le votazioni, l'Ufficio Elettorale Nazionale, istituito presso la Corte di cassazione, ha redatto il verbale delle operazioni individuando le liste che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 4 per cento dei voti validi espressi. Dopo aver rilevato che il totale delle cifre elettorali nazionali conseguite da tutte le liste stato pari a n.30.623.840 voti, l'Ufficio ha attestato il 4 per cento di tale cifra pari a 1.224.953,60 corrispondente a 1.224.954, con approssimazione per eccesso all'unita'. L'Ufficio Elettorale Nazionale ha individuato poi, ai sensi del predetto art. 21, primo comma, n. 1-bis, le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, poi ha proceduto al riparto dei seggi tra le medesime liste, applicando la disposizione di cui al successivo n. 2 del predetto primo comma: ha diviso il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, pari a 26.572.238, per il numero dei seggi da attribuire, pari a 72, ottenendo il quoziente elettorale nazionale, pari dunque a 369.058 (tralasciando la parte frazionaria); ha diviso poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, attribuendo ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risultava contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; i restanti seggi, nella specie 2, sono stati assegnati dall'Ufficio Elettorale Nazionale «alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti» (in particolare, Italia dei Valori-Lista Di Pietro, collegata nella Circoscrizione I - Italia Nord Occidentale alla Lista autonomie Liberte' Democratie che aveva ottenuto un resto di 263.494, e Lega Nord, che aveva ottenuto un resto di 173.717). Lamentano i ricorrenti che l'Ufficio Elettorale Nazionale nel fare detti conteggi non avrebbe tenuto conto della memoria presentata in data 26 giugno 2009 dall'Associazione «Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani», sull'applicazione della norma in questione. In seguito, l'Ufficio Elettorale Nazionale ha provveduto, ai sensi del predetto art. 21, comma 1, n. 3, alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi attribuiti alle predette liste. A tal fine, l'Ufficio ha anzitutto diviso la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero di seggi attribuiti alla lista stessa, ottenendo cosi' il quoziente elettorale di lista. Ha poi attribuito a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista e' risultato contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista ed ha assegnato i seggi non assegnati ad ogni lista con il metodo dei quozienti interi, a favore delle circoscrizioni nelle quali la lista ha conseguito il maggior numero di resti. E cosi' l'Ufficio Elettorale ha assegnato il nono seggio spettante alla «Lega Nord» nella Circoscrizione III-Italia Centrale, con un resto di 186.988 e ha assegnato il settimo seggio spettante all'«Italia dei Valori-Lista Di Pietro», nella Circoscrizione V-Italia Insulare, con un resto di 186.326. Con comunicato del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.158 del 10 luglio 2009, l'Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di cassazione ha infine proclamato gli eletti al Parlamento Europeo. A seguito delle rinunce e opzioni ammesse nella Circoscrizione III-Italia Centrale per la lista «Lega Nord» e' stato proclamato eletto l'on. Claudio Morganti (con 2710 preferenze), nella Circoscrizione 1 - Italia Nord Occidentale, per la lista «Lega Nord» e' stato proclamato eletto l'on. Oreste Rossi, detto Tino (con 14.390 preferenze), nella Circoscrizione V - Italia Insulare per la lista «Italia dei Valori-Lista Di Pietro» e' stato proclamato eletto l'on. Giommaria Uggias (con 17.476 preferenze). Ne e' derivato che alla lista «Partito della Rifondazione Comunista-SinistraEuropea - Partito dei Comunisti Italiani», odierna ricorrente, nonche' alla lista «Sinistra e Liberta-Federazione dei Verdi» non sono stati assegnati seggi, pur avendo le stesse avuto candidati maggiormente votati rispetto a coloro che hanno beneficiato dell'assegnazione dei due seggi residuati dopo l'assegnazione dei seggi «a quoziente pieno». Pertanto, i ricorrenti hanno impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, con ricorso proposto a questo Tribunale amministrativo regionale, deducendo le seguenti censure: 1) Erronea e illegittima applicazione degli arti. 21 e 22 della legge n. 18 del 1979, cosi' come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorieta', sviamento, irragionevolezza, illogicita', carente, assente e/o erronea motivazione, vessatorieta', disparita' di trattamento, violazione del principio di uguaglianza, ingiustizia manifesta, assenza del presupposto, difetto di istruttoria: in particolare, non sarebbe stata correttamente applicata la norma di cui all'ultimo periodo della norma recata dall'art. 21, comma 1, n. 2, della citata legge n. 18 del 1979 e succ. mod., il quale prevede che «si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale». Questa disposizione imporrebbe di considerare, nell'assegnazione dei seggi che rimangono ancora da attribuire dopo che si e' divisa la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale, non solo le liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti, ma anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno partecipato all'attribuzione dei seggi non avendo raggiunto il quoziente elettorale nazionale: ossia delle liste che non hanno conseguito sul piano nazionale il 4 per cento dei voti validi e non hanno dunque partecipato all'assegnazione dei seggi a coefficiente c.d. pieno. Secondo i ricorrenti l'intenzione del legislatore sarebbe quella di prevedere un meccanismo tale da consentire a quelle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4 per cento un diritto di tribuna, consentendo alle stesse di partecipare all'assegnazione di quei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti. Cio' si evincerebbe anche dal comunicato del Ministero dell'Interno del 24 febbraio 2009 che, nell'annunciare l'entrata in vigore del quoziente elettorale del 4 per cento, ha segnalato che in virtu' di tale sbarramento sono individuate «le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi», ma pure che «si considerano _resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale». Inoltre, secondo i ricorrenti la circostanza per la quale la norma ammetterebbe al riparto dei seggi residui da attribuire con i resti anche le liste che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi risulterebbe confermata,«a contrario», dai lavori preparatori della legge 20 febbario 2009, n. 10 e, in particolare dalla relazione accompagnatoria all'A.S. n. 1360-A, disegno di legge di approvazione delle modifiche alla legge n. 18 del 1979. Secondo detta relazione, in assenza dell'ultimo periodo, vi sarebbe il rischio di ritenere escluse dall'assegnazione dei resti anche liste che avessero superato lo sbarramento, ma che non avessero raggiunto il quoziente elettorale nazionale, che in quel caso sarebbe superiore al 4 per cento: caso, questo, che potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui il numero dei seggi spettanti all'Italia - non fissato per legge e determinato sulla base di un rinvio alle competenti fonti europee - scendesse al di sotto delle venticinque unita'. Ma in realta', secondo i ricorrenti, il legislatore, al momento dell'approvazione della norma, non puo' non aver tenuto conto del numero dei seggi spettanti all'Italia; e anche del fatto che a regime, sulla base del Trattato di Lisbona, detto numero sara' pari a 73. Quindi la lettura data dai relatori della legge apparirebbe slegata sia dalla realta' che dalla lettera della norma. Secondo i ricorrenti, occorrerebbe far riferimento al significato proprio delle parole e dall'intenzione del legislatore: ove esso avesse voluto escludere le suddette liste dall'assegnazione dei seggi restanti con il meccanismo dei maggiori resti, lo avrebbe potuto fare esplicitamente, non inserendo tale ultimo periodo nella disposizione in questione. L'interpretazione accolta dai ricorrenti intende rispondere anche a principi di ragionevolezza ed equita', nonche' al criterio della «non ridondanza», che impone di evitare - fino ai limiti del possibile - di intendere come inutili le parole impiegate dal legislatore. 2. - Profili di manifesta illegittimita' costituzionale rispetto agli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione Italiana: l'introduzione di una soglia di sbarramento del 4 per cento che impedirebbe ad ogni lista che non ha raggiunto tale limite la possibilita' di ottenere degli eletti, seppure solo per attribuire loro di ottenere un diritto di tribuna, presenterebbe profili di manifesta illegittimita' costituzionale rispetto agli artt. 3, 48 e 49 della Cost. Infatti, una soglia di sbarramento cosi' alta, non mitigata dall'introduzione di un c.d. diritto di tribuna, finirebbe per non dare alcun valore ai voti di milioni di elettori, che in tal modo non potrebbero concorrere con metodo democratico a determinare la politica italiana, ai sensi dell'art. 49 della Cost., con la conseguenza che la norma per superare lo scoglio dell'illegittimita' costituzionale dovrebbe essere interpretata nel senso proposto dai ricorrenti, con la conseguente assegnazione dell'ultimo seggio attribuito con i resti nelle circoscrizioni III-Italia Centrale ovvero I-Italia, Nord Occidentale e V-Italia Insulare. Concludono con la richiesta di annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e la proclamazione del candidato on. Oliviero Diliberto in sostituzione del candidato on. Claudio Morganti, ovvero dell'on. Oreste Rossi, detto Tufo ovvero dell'on. GiommariaUggias. Hanno proposto analoghi atti di intervento ad opponendum l'avv. Sonia Viale, elettrice candidata nella Lista Lega Nord alle predette elezioni europee, nonche' l'Associazione politica «Lega Nord per l'Indipendenza della Padana»; in particolare, la prima ha rappresentato di aver proposto parallelo gravame a questo Tribunale avverso gli atti con cui l'Ufficio Elettorale Nazionale ha attribuito il seggio spettante alla lista «Lega Nord» nella circoscrizione III Italia Centrale all'on. Morganti, secondo non eletto della Lista, proclamandolo eletto, per effetto dell'esercizio di opzione dell'on. Borghezio. Tale circostanza avrebbe impedito alla ricorrente di potere confidare nell'esercizio del diritto di opzione per l'elezione nella Circoscrizione III da parte dell'on. Borghezio, collocandosi in posizione utile per essere eletta in surrogazione nella Circoscrizione I, nella quale ella in seguito alla rinuncia dell'on. Bossi, era risultata prima dei non eletti, ovvero di poter beneficiare in caso di inerzia dell'on. Borghezio rispetto all'esercizio dell'opzione, dell'eventuale sorteggio favorevole previsto dall'art. 41, primo comma, secondo periodo della legge n. 18 del 1979. Gli intervenienti evidenziano che la situazione in cui versa la Lista istante sarebbe completamente diversa da quella evocata dalla norma citata che si riferisce alle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale, sul presupposto che - a seguito dell'introduzione dello sbarramento del 4 per cento - esse abbiano superato tale soglia integrando cosi' la condizione principale per l'ammissione al riparto dei seggi. La lista it4 questione pur avendo superato il quoziente elettorale nazionale (pari a369.058), avrebbe tuttavia ottenuto un numero di voti inferiore al 4 per cento di quelli validi. Inoltre, precisa l'interveniente che la disposizione evocata non sarebbe stata inserita dal legislatore elettorale del 2009, contestualmente alla clausola di sbarramento, risultando gia' presente nella legge n. 18 del 1979. Essa in seguito all'introduzione della soglia di sbarramento presenterebbe una diversa e piu' ridotta portata. Infine, nel replicare agli asseriti profili di incostituzionalita' sollevati, l'interveniente ha evidenziato che l'introduzione della clausola di sbarramento non rappresenterebbe una scelta irragionevole, in quanto volta a rafforzare la stabilita' delle maggioranze parlamentari e del potere esecutivo evitando eccessive frammentazioni. Si e' costituito in giudizio il Ministero dell'Interno-Ufficio Elettorale Centrale eccependo il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, trattandosi di organo straordinario e temporaneo che si scioglie subito dopo la proclamazione degli eletti esaurendo la propria funzione, mentre l'unica legittimata passiva e' l'Amministrazione interessata. Si e' costituito in giudizio l'avv. Giommaria Uggias, in proprio, per resistere al ricorso e ha controdedotto alle censure attoree eccependo l'inammissibilita' del ricorso per carenza di legittimazione dei ricorrenti atteso che la lista ricorrente non avrebbe diritto ad alcun seggio in quanto avrebbe ottenuto una cifra elettorale nazionale superiore al quoziente elettorale nazionale pari a 369.058, non: sussistendo cosi' i presupposti per l'applicazione della disposizione - invocata. La lista non ha conseguito il 4 per cento dei voti validi e, pertanto, sarebbe stata correttamente esclusa dal riparto dei seggi. Lamenta il controinteressato che parte avversa sembrerebbe sovrapporre la nozione di quoziente elettorale nazionale con la nozione di soglia di sbarramento, mentre si tratterebbe di concetti giuridicamente ematematicamente distinti. Inoltre, il legislatore elettorale del 2009 non avrebbe inteso riconoscere alcun diritto di tribuna, ma pur introducendo la soglia dello sbarramento del 4per cento avrebbe mantenuto invariata la norma di chiusura nella sua formulazione originaria, e cioe' che costituiscono «resto» anche i voti delle liste che non hanno raggiunto almeno una volta il quoziente elettorale nazionale. Con atto ritualmente notificato l'«Italia dei Valori» e' intervenuta in giudizio, sostenendo la legittimita' della clausola dello sbarramento nella ripartizione dei seggi introdotta dalla legge n. 10 del 2009 e ha concluso per la reiezione del ricorso. Con memoria conclusionale i ricorrenti hanno ribadito le proprie posizioni riguardo la illegittimita' degli atti impugnati e la richiesta di annullamento degli stessi insistendo sugli asseriti profili di incostituzionalita' dell'art. 21 della le gge n. 18 del 1979. All'udienza pubblica del 22 ottobre 2009, dopo la discussione la causa e' stata introitata per la decisione. D i r i t t o 1. - Il Collegio deve preliminarmente esaminare, ai fini della decisione, il quadro normativo che regola la materia ponendo l'attenzione sulla prospettata questione di legittimita' costituzionale avanzata dai ricorrenti, in relazione all'art. 21 della legge n. 18 del 1979, con particolare riferimento agli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione. 1.1. - Al riguardo, occorre richiamare la pregiudiziale disciplina comunitaria e, nello specifico, la Decisione del Consiglio 76/787/CECA/CEE/EURATOM del 20settembre1976, che all'art. 189 stabilisce che «Il Parlamento europeo, composto da rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita', esercita poteri che gli sono attribuiti dal presente Trattato» e all'art. 190 prevede che «I rappresentanti al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: ... (...). il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'. ». La materia elettorale europea e' stata disciplinata a livello nazionale con la legge n. 18 del 1979, la quale dispone all'art. 1 che «i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi artt. 21 e 22», e all'art. 2 prevede che «Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei seggi di cui al precedente collima si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti». Il successivo art. 21 della citata legge n. 18 del 1979 prevede il computo dei voti e il riparto dei seggi secondo il seguente schema seguito dall'Ufficio Elettorale Nazionale, il quale, compiuto lo scrutinio: a) riceve gli estratti dei verbali degli uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le corrispondenti circoscrizioni; b) sulla base di tali atti, procede a determinare la cifra nazionale di ciascuna lista, ottenuta dalla somma dei voti validi conseguiti da ciascuna lista su tutto il territorio nazionale; c) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi; d) procede al riparto dei seggi tra le liste che abbiano superato la soglia del 4 per cento in base alla cifra elettorale nazionale ciascuna lista. A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale; il quoziente nazionale cosi' ottenuto, di cui si tralascia l'eventuale parte frazionaria indica, in buona sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio; e) infine, per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, provvede a dividere la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (cioe' la suddetta somma dei voti ottenuti da ogni lista) per tale quoziente elettorale nazionale; f) attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista (assegnazione dei seggi a quoziente intero); g) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale. Dopo aver determinato, a livello nazionale, l numero dei seggi spettanti a ciascuna lista si procede alla distribuzione successiva nelle singole circoscrizioni. A tal fine: si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il totale dei seggi ad essa gia' attribuiti, determinando cosi' il quoziente elettorale di lista; si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista. In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero; i seggi che eventualmente rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, nel caso di parita' di questi ultimi, si prende in considerazione la circoscrizione con il piu' alto numero di voti; si ricorre al sorteggio nell'ipotesi di ulteriore parita'; se in una circoscrizione ad una lista spettano piu' seggi di quanti siano i suoi componenti, risultano eletti tutti i candidati della lista e di procede ad un nuovo riparto dei seggi per tutte le altre circoscrizioni sulla base del secondo quoziente di lista ottenuto dividendo i voti di lista nelle circoscrizioni per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Il richiamato art. 21 della legge n. 18 del 1979 ha subito delle modificazioni e integrazioni per effetto della legge 20 febbraio 2009, n. 10, che ha aggiunto il n. 1-bis al primo comma del predetto articolo, stabilendo una soglia di sbarramento non superiore al 4 per cento dei suffragi espressi per le liste che partecipano al voto (alla luce di quanto consentito dalla Decisione 2002/772/CE, EURATOM del 25 giugno 2002). Secondo i ricorrenti, tale meccanismo derogatorio va applicato unitamente al criterio della proporzionalita' che contraddistingue il sistema elettorale del Parlamento europeo (rapporto tra popolazione e numero di seggi che varia in funzione della popolazione) e, nella specie, censurano il fatto che i voti raccolti dalle liste che non superano il 4 per cento non concorrano all'assegnazione dei seggi con il meccanismo dei resti. Nel verbale delle operazioni del 26 giugno 2009, l'Ufficio Elettorale Nazionale ha replicato alle Osservazioni avanzate dai candidati esclusi, che hanno contestato tra l'altro l'antinomia tra l'art. 2 e l'art. 21 della legge n. 18 del 1979 sul meccanismo del riparto dei seggi, precisando che l'assegnazione dei seggi alle liste e' un'operazione che presuppone che vi siano dei voti da ripartire in seggi, e che pertanto avviene dopo aver individuato la cifra elettorale nazionale superiore al 4 per cento con successivo travaso a livello circoscrizionale sulla base dei voti conseguiti. I candidati esclusi contestano il mancato rispetto del carattere proporzionale del voto e la necessita' di rendere operativo l'ultimo periodo del n. 2 del primo comma dell'art. 21 in esame, il quale, pur essendo stato confermato anche a seguito della novella di cui all'art. 1 della legge n. 10 del 2009, non sarebbe stato tuttavia applicato dall'Ufficio Elettorale. Secondo detti candidati esclusi, pertanto, sarebbe illegittima l'applicazione della norma fatta dal predetto Ufficio Elettorale, il quale precisa che «i resti prodotti dai quozienti di lista possono essere utilizzati coerentemente per confrontare le performances della stessa lista nelle diverse circoscrizioni, ma risultano inutilizzabili, per la loro disomogeneita', per il confronto dei risultati conseguiti nelle diverse liste nella stessa circoscrizione». Alcontrario, secondo parte ricorrente, il rispetto del carattere proporzionale del voto porterebbe a ritenere che nell'assegnazione dei seggi da attribuire dopo che si e' divisa la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale, andrebbero considerate non solo le liste per le quali le ultime divisioni hanno ottenuto maggiori resti, ma anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno partecipato all'attribuzione dei seggi non avendo raggiunto il quoziente elettorale nazionale per il mancato conseguimento sul piano nazionale di almeno il 4 per cento dei voti validi. Il risultato elettorale derivato, al contrario, dall'applicazione dell'art. 21 della citata legge n.18 del 1979 ad opera dell'Ufficio Elettorale ha fatto si' che i ricorrenti abbiano ottenuto un numero di voti superiore, in termini di resti, rispetto a quelli ottenuti dalla «Lega Nord» e «IDV», senza che agli stessi sia stato attribuito alcun seggio. Conseguenza di cio' e' che i voti delle liste escluse per effetto dello sbarramento, espressi da cittadini elettori della UE, non appaiono aver avuto alcun peso nella competizione elettorale, con pregiudizio del principio di rappresentanza parlamentare (territoriale e politica). Tale effetto discorsivo sarebbe derivante dalla scelta legislativa adottata da ultimo con la modifica del predetto art. 21. L'introduzione della soglia di sbarramento, seppur consentita dalla decisione del Consiglio del 1976 e non contestata dai ricorrenti nel ricorso, andrebbe tuttavia ponderata, relativamente alle sue modalita' di attuazione - e soprattutto qualora vi sia la combinazione con il meccanismo di suddivisione in circoscrizioni, nel senso di non svilire il principio di proporzionalita' e di consentire che il Parlamento europeo, risultante a seguito delle elezioni svolte negli Stati membri, sia composto «di rappresentanti dei cittadini dell'Unione» 2. - Nel merito, assume rilievo, in via preliminare la verifica della possibilita' di attribuire al primo comma, n. 2, dell'art. 21 citato, il significato invocato dai ricorrenti, ai fini dell'eventuale accoglimento del ricorso. 2.1. - In particolare secondo i ricorrenti, come si e' detto, l'Ufficio Elettorale Nazionale, nel procedere all'assegnazione dei seggi, avrebbe applicato in maniera erronea e illegittima il disposto dell'art. 21, primo comma, n. 2) della legge n. 18 del 1979, come modificato dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, secondo cui «si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale». La corretta applicazione di questa disposizione avrebbe dovuto portare all'attribuzione di un seggio a ciascuna delle liste denominate «Partito della Rifondazione Comunista Europea-Partito dei Comunisti Italiani» (nella Circoscrizione II-Italia Centrale) e «Sinistra e Liberta-Federazione dei Verdi» (Circoscrizione IV -Italia Meridionale). Cio' in quanto dell'assegnazione dei seggi che rimangono ancora da attribuire, dopo che si e' divisa la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale, beneficiano non solo le liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti, ma anche le liste che non hanno partecipato all'attribuzione dei seggi non avendo raggiunto il quoziente elettorale nazionale (4 per cento dei voti validi). Secondo i ricorrenti, quindi, il legislatore avrebbe previsto un «diritto di tribuna», consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti. Il predetto contenuto applicativo della norma sarebbe confermato da molteplici elementi. In primo luogo, in caso contrario il legislatore si sarebbe dovuto limitare a non inserire il periodo in esame, che non potrebbe avere altro significato: in particolare, secondo i ricorrenti andrebbe considerato come del tutto non plausibile il tentativo di spiegazione «postuma« della norma fornito dai relatori al Disegno di legge A.S. n. 1360-A, di approvazione delle modifiche alla legge n. 18 del 1979, secondo i quali si sarebbe trattato di una sorta di norma di chiusura volta a garantire il funzionamento del sistema di riparto anche nel caso di liste prive del quorum necessario ad ottenere un seggio «pieno», pur avendo superato il 4 per cento dei voti. Infatti - argomentano i ricorrenti - si tratterebbe di un'ipotesi allo stato del tutto teorica, avendo oggi l'Italia ben 72 seggi fra cui ripartire i voti ottenuti dalle molto meno numerose liste in lizza, e comunque irrealistica anche per il futuro, in base al rispetto del metodo proporzionale. In secondo luogo, la clausola in esame, secondo i ricorrenti, risponderebbe in realta' all'esigenza costituzionale di introdurre un correttivo alla citata clausola di sbarramento, la quale altrimenti vanificherebbe del tutto la volonta' di circa 3 milioni e 400 mila elettori italiani (cifra ottenuta sommando tutte le liste sotto al 4 per cento). In terzo luogo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l'attuazione della norma nel senso indicato sarebbe doverosa, essendo l'unica che consentirebbe di evitare l'illegittimita' costituzionale dell'intera disposizione, con particolare riguardo alla violazione degli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione. 2.2. - In realta', a giudizio del Collegio occorre evitare di fraintendere il concetto di «cifra elettorale nazionale» (presupposto previsto, nel minimo del 4 per cento, per l'ammissione al riparto dei seggi) con quello di «quoziente elettorale nazionale» (frutto di un'elaborazione matematica per l'assegnazione in concreto dei seggi). Ne consegue che il riferimento della norma al mancato raggiungimento del quoziente elettorale nazionale non puo' essere esteso al caso del mancato raggiungimento del quorum elettorale nazionale del 4 per cento da parte di una lista: non sembra infatti possibile assimilare i risultati delle liste che in ipotesi non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale intero nel meccanismo di ripartizione dei seggi, da un lato, a quelli delle liste che non hanno affatto partecipato all'attribuzione dei seggi, in quanto non hanno raggiunto il quorum minimo del 4 per cento dei voti validi espressi, dall'altro. Infatti, secondo l'inequivocabile lettera della legge, si ricorre ai maggiori resti per l'attribuzione eventuale dei seggi che non si siano potuti assegnare con i quozienti interi, ma senza con questo poter derogare alla esplicita previsione normativa dello sbarramento del 4 per cento: nel senso che partecipano all'assegnazione con i resti solo quei partiti o gruppi che, pur avendo superato il 4 per cento, non abbiano eventualmente raggiunto un quoziente elettorale intero, ovvero abbiano i maggiori resti tra i voti riportati dai partiti ammessi all'assegnazione dei seggi per aver superato il 4 per cento. La lettura testuale della norma e' confermata dall'oggettiva ratio legis, atteso che la clausola invocata dai ricorrenti era gia' presente nel testo della legge elettorale prima dell'introduzione della soglia del 4 per cento, ed e' ora stata mantenuta, nella complessiva riformulazione dell'articolo interamente novellato, presumibilmente per le stesse ragioni che a suo tempo portarono all'introduzione della stessa come norma di chiusura del sistema (coerentemente con il carattere generale e astratto della legge, rivolta in ipotesi anche alle possibili per quanto improbabili - evenienze del futuro); mentre nessun indizio sembra consentire di attribuirle una nuova e ulteriore funzione di correttivo degli effetti del previsto sbarramento, a fronte del chiaro tenore testuale della disposizione che - nel testo ora sostituito - limita la ripartizione dei seggi alle liste che abbiano superato la soglia del 4 per cento. 2.3. - Conclusivamente, a giudizio del Collegio il disposto dell'art. 21, comma 1, n. 2), ultimo periodo, della legge n. 18 del 1979, come modificato dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, secondo cui «si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale», in base al suo tenore letterale, alla sua collocazione sistematica nell'ambito dell'art. 21, e alla oggettiva ratio della legge, non si presta all'applicazione evolutiva auspicata dai ricorrenti, volta a porre un correttivo alla soglia del 4 per cento in conformita' alla disciplina costituzionale richiamata dai medesimi: di conseguenza, la prospettazione contenuta al riguardo nel ricorso deve essere disattesa in applicazione del citato art. 21, che diventa cosi' norma rilevante ai fini della decisione del giudizio a quo. 3. - Premessa la indicata rilevanza della norma ai fini del detto giudizio, diviene allora necessario che il Collegio esamini la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata dai ricorrenti. 3.1. - Preliminarmente, e' necessario chiarire che la questione sollevata riguarda, in realta', non la specifica disposizione (art. 21, comma 1, n. 2, ultimo periodo), che come si e' visto non risulta affatto applicabile alla fattispecie (non assumendo quindi alcun rilievo nel giudizio in epigrafe) e neppure la mancata previsione di quel «correttivo» (alla soglia di sbarramento) rappresentato dalla medesima clausola nel significato attribuito dai ricorrenti (questione di merito, suscettibile di una valutazione «quantitativa» e, quindi, riconducibile alla discrezionalita' del legislatore), bensi' la piu' complessiva previsione dell'art. 21 della legge n. 18 del 1979 che, nel testo sostituito dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, al n. 1-bis del comma 1, stabilisce una rigida soglia di sbarramento pari al 4 per cento dei voti validi per l'ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi e al rimborso delle spese elettorali, e impedisce l'accoglimento della domanda dei ricorrenti, presentando pero' profili, a giudizio del Collegio non manifestamente infondati, di possibile incostituzionalita' per la manifesta irragionevolezza e ingiustizia (nei confronti di quegli elettori) della previsione di legge, e per il conseguente possibile eccesso o sviamento di potere del legislatore rispetto alle dichiarate finalita' di maggiore razionalita' ed efficacia del sistema, in violazione delle norme costituzionali che disciplinano l'esercizio della sovranita' popolare nel nostro Paese. 3.2. - E' quindi opportuno un secondo chiarimento preliminare, concernente il profilo di illegittimita' costituzionale che riguarda - in primo luogo e in via diretta - non la compatibilita' della norma in esame con il diritto dell'Unione europea bensi' la possibile violazione, da parte della stessa, della nostra Corte costituzionale, con riguardo al procedimento relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali la cui disciplina e' rimessa al diritto nazionale alla stregua del noto criterio di sussidiarieta'. Sotto tale ultimo aspetto, risulta poi confermata la rilevanza della questione, atteso che una eventuale pronuncia di incostituzionalita' della Corte costituzionale, imporrebbe di decidere la posizione dei ricorrenti, ancora non definitiva in ragione del giudizio in corso, alla stregua della nuova disciplina che ne risulterebbe. 3.3. - Cio' premesso, il Collegio deve necessariamente richiamare le disposizioni costituzionali e comunitarie di riferimento rilevanti in questa sede. 3.4. - Viene dunque in primo luogo in rilievo l'art. 11 Cost., che secondo la piu' autorevole dottrina e la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale costituisce la base giuridica dell'adesione dell'Italia all'Unione Europea, e secondo il quale «L'Italia (...) consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Lo stesso tenore letterale della norma richiama alla mente l'art. 1 Cost., secondo cui «La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», risultandone confermata la necessita' - comunque rinvenibile dal complessivo sistema giuridico - che anche l'esercizio delle procedure nazionali relative all'attribuzione di profili di sovranita' all'Unione Europea, quali l'elezione degli europarlamentari, avvenga in conformita' al principio democratico, cosi' come disciplinato dalla nostra Costituzione, in modo analogo a quanto accade per l'esercizio della sovranita' popolare in ambito nazionale mediante le elezioni politiche, partecipando quindi i due momenti (elezioni nazionali e al Parlamento europeo) alla medesima esigenza di rispetto dei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della sovranita' popolare ai sensi dell'art. 1 della Costituzione. 3.5. - Peraltro, la Costituzione italiana non prevede alcuna disposizione in materia di sistema elettorale strettamente inteso, limitandosi a sancire, all'art. 48, che «Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto» e a prescrivere, all'art. 56, il suffragio universale e diretto per l'elezione della Camera dei Deputati. Da cio' discende, come ricordato dai controinteressati intervenuti in giudizio, che «la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicita' della scelta legislativa, censurabile in sede di giudizio di costituzionalita' solo quando risulti manifestamente irragionevole» (Corte cost., ord. n. 260 del 2002). La Corte costituzionale ha, altresi', precisato che i correttivi che possono essere introdotti nell'ambito di un sistema elettorale «non incidono sulla parita' di condizione dei cittadini e sull'eguaglianza del voto, che non si estende al risultato concreto della manifestazione di volonta' dell'elettore, rimessa ai meccanismi del sistema elettorale determinati dal legislatore» (Corte cost., sent. n. 356 del 1998). In altri termini, «il principio di eguaglianza non si estende al risultato concreto della manifestazione di volonta' dell'elettore. Risultato che dipende, invece, dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche ed amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni elettorali» (Corte cost. sent. n. 43 del 1961). 3.6. - Nel caso specifico, inoltre, la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 - recante modifiche alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, EURATOM (Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale e diretto) - ha consentito agli Stati membri di prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi, precisando solo che non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5 per cento dei suffragi espressi, e molti Paesi comunitari risultano averla introdotta. Ne consegue che, a giudizio del Collegio, la disciplina di legge nazionale che ha introdotto una clausola di sbarramento del 4 per cento - inferiore, quindi, al limite massimo consentito dal legislatore comunitario - non puo' solo per questo ritenersi in contrasto con il citato articolo 48 Cost. e con le ulteriori disposizioni costituzionali sopra richiamate. Ne discende, sotto tale profilo, la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimita' costituzionale. 4. - Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover approfondire, anche «d'ufficio», gli ulteriori profili di costituzionalita' della questione sollevata dai ricorrenti, e Osserva, pertanto, che proprio la sopra richiamata giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la determinazione dei sistemi elettorali e' comunque censurabile in sede di giudizio di costituzionalita' quando risulti «manifestamente irragionevole». La valutazione del Collegio in ordine alla sollevata questione di legittimita' costituzionale deve, quindi, estendersi ai possibili ulteriori profili direttamente connessi della dedotta manifesta irragionevolezza e ingiustizia della previsione normativa di cui al citato art. 21 (in quanto non riconosce il c.d.«diritto di tribuna» anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti) rispetto alla dichiarata finalita' di garantire una maggiore razionalita' ed efficacia del sistema rafforzando la stabilita' delle maggioranze parlamentari e del potere esecutivo e favorendo le aggregazioni politiche nella sede comunitaria. 4.1. - Anche in questo caso il Collegio ritiene, in conformita' a quanto osservato al precedente paragrafo n. 3.4., che il rispetto del principio costituzionale democratico che disciplina l'esercizio della sovranita' popolare ai sensi dell'art. 1 Cost. debba essere valutato (cosi' per le elezioni nazionali come per quelle al Parlamento europeo) alla stregua della ragionevolezza della norma di legge con esclusivo riguardo alle specifiche disposizioni costituzionali di riferimento. 5. - Appare allora necessario partire dalla ricognizione dei diversi modi di esercizio della sovranita' popolare: innanzitutto, «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» (art. 49 Cost.); essi possono, inoltre, partecipare a sindacati (art. 39 Cost.), associazioni e comitati (artt. 2 e 18 Cost.), impegnarsi direttamente nel sociale (alla stregua del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118 Cost.) ed hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero, informare ed essere informati (art. 21 Cost.). Diverso e' il caso, in cui, tramite il voto (uguale, libero e segreto ai sensi dell'art. 48 Cost.) ciascun componente del corpo elettorale (organo del Popolo) puo' partecipare agli strumenti di democrazia diretta e rappresentativa, poiche' in questo caso, evidentemente, la disciplina di legge ordinaria (quale quella in esame) deve essere coerente e non contraddittoria rispetto al ruolo attribuito dall'ordinamento costituzionale all'assemblea rappresentativa che viene in tal modo eletta. 6. - Per quanto concerne l'ambito nazionale la nostra Costituzione delinea uno Stato di diritto democratico caratterizzato da una forma di governo parlamentare, ovvero in cui il Parlamento e' eletto direttamente dal Popolo e lo rappresenta, e quindi adotta le leggi e accorda la fiducia all'Esecutivo, operando secondo le previste maggioranze (art 64 Cost.). La duplice conseguenza di questo sistema e' costituita, da un lato, dalle prerogative d'indipendenza garantite ad «ogni membro del Parlamento», poiche' ciascun parlamentare «rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» (art. 67 Cost.) e, dall'altro, dalla latitudine dei compiti conferiti, nel rispetto del principio della separazione dei Poteri, al Parlamento e a ciascuno dei parlamentari, mediante il potere d'iniziativa legislativa, di proposizione di mozioni, d'inchiesta (art. 82 Cost.) e di sindacato ispettivo (mozioni, interrogazioni, interpellanze). Questi elementi sfuggono al principio maggioritario e valorizzano, invece, la funzione autonomamente e personalmente svolta di ogni rappresentante democraticamente eletto al Parlamento. 7. - Per il Parlamento europeo, fermo restando quanto osservato circa la necessaria conformita' delle norme nazionali di disciplina delle elezioni europee al principio democratico disciplinato dalla nostra Costituzione, valgono analoghe considerazioni, atteso che: ai sensi dell'art. 9 A del Trattato europeo tale organo esercita, oltre alle funzioni legislativa e di bilancio (congiuntamente al Consiglio) anche le funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai Trattati; le sopra richiamate Decisioni del Consiglio del 1976 e del 2002 hanno imposto l'adozione di un sistema elettorale proporzionale, consentendo la ripartizione nazionale in circoscrizioni purche' «senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto». 8. - Da quanto finora osservato discende, a giudizio del Collegio, la possibile illegittimita' costituzionale di una norma di legge elettorale che pregiudichi la garanzia di indipendenza dei parlamentari nella rappresentanza della Nazione senza vincoli di mandato e che, quindi, offuschi nei loro confronti il principio di responsabilita' diretta e personale di ogni soggetto investito di pubbliche funzioni. Principio che costituisce invece il cardine fondante di ogni moderna democrazia liberale, sia al momento della presentazione delle candidature, che, come nella fattispecie in esame, nei momenti successivi senza interrompere il «filo» democratico che, secondo la Costituzione, lega i seguenti momenti: - la possibilita' di ciascun cittadino di concorrere a determinare la politica nazionale associandosi in un partito politico (art. 49 Cost.); - il diritto di ciascun componente del corpo elettorale, nel determinare la politica nazionale, di concorrere direttamente (mediante il proprio voto uguale, libero e segreto ai sensi dell'art. 48 Cost.) all'elezione dei Parlamentari; - il potere di ciascun Parlamentare, in tal modo eletto, di rappresentare la Nazione ed esercitare le sue funzioni senza vincolo di mandato (ai sensi dell'art. 67 Cost.); - il conseguente esercizio, da parte di ciascun parlamentare dei propri poteri d'iniziativa legislativa, d'indirizzo politico e di sindacato ispettivo previsti (direttamente o indirettamente) dalla Costituzione, che sfuggono al principio maggioritario e che postulano, viceversa, un'adeguata «rappresentanza politica» dell'intera «Nazione» (e non solo di una piu' o meno ampia cerchia, politica, territoriale o economico-professionale, di elettori). Resta, pertanto, preclusa, secondo la ricostruzione del vigente ordinamento costituzionale operata dal Collegio, la legittima introduzione di clausole maggioritarie o di sbarramento, come quella in esame, le quali non si limitino a conformare i risultati pratici della competizione elettorale secondo i previsti meccanismi elettorali (cosi' come espressamente consentito dalla giurisprudenza costituzionale), ma che, al contrario, pongano piu' radicalmente nel nulla la volonta' popolare di una piu' o meno ampia platea di elettori, che viene in tal modo privata, di fatto, del proprio diritto di concorrere alla politica nazionale (in questo caso svolta in ambito comunitario mediante gli europarlamentari italiani); e cio' in modo non ragionevole e non proporzionato rispetto al superiore interesse ad un piu' efficace funzionamento del sistema democratico. 9. - Sotto il profilo da ultimo considerato, appare quindi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per manifesta irragionevolezza e ingiustizia, dell'art.21 della legge n. 18 del 1979, come sostituito dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, in quanto la novella legislativa del 2009, pur mantenendo la suddivisione del territorio nazionale in piu' collegi territoriali, richiede il raggiungimento da parte di ciascuna lista di un rigido quorum minimo complessivo nazionale, per poi ripartire i seggi nuovamente su base territoriale, pero' in relazione alla cifra elettorale nazionale dei soli partiti che hanno superato la soglia di sbarramento. Questi ultimi cosi' si vedono attribuire, in sede di computo dei resti eccedenti il quorum elettorale intero, con riferimento a ciascun collegio territoriale, ulteriori europarlamentari (nella fattispecie, due) sulla base di cifre elettorali irragionevolmente ben piu' modeste (nel caso specifico, circa 263 mila voti complessivi per «Italia dei Valori» e 173 mila per «Lega Nord») rispetto a quelle riportate dalle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4 per cento e che vengono escluse dalla norma in esame anche dal predetto riparto dei resti (nella fattispecie e con riguardo ai diversi ricorrenti, circa 1 milione e 40 mila voti complessivi per «Rifondazione Comunista», 960 mila per «Sinistra e Liberta«). Si creano, in tal modo, evidenti alterazioni dell'iniziale ripartizione dei seggi fra i previsti collegi territoriali e, per quanto interessa in questa sede, si lascia irragionevolmente priva di ogni rappresentanza e di ogni altro effetto la volonta' politica espressa da molti elettori (circa 3 milioni e 400 mila, sommando tutte le liste sotto al 4 per cento), premiando, in sede di riparto dei resti, quorum molto piu' bassi in modo non congruo e, comunque, non proporzionato rispetto alle finalita' di razionalizzazione del sistema politico perseguite con l'introduzione di una soglia di sbarramento. 10. - Conclusivamente, il citato art. 21 della legge n. 18 del 1979, nel testo vigente, stabilisce una rigida soglia di sbarramento nazionale, estesa alla ripartizione (prevista invece su base territoriale) dei resti eccedenti i quorum elettorali «interi», e cosi' nega la sussistenza del c.d. «diritto di tribuna» di una consistente parte dell'elettorato, ai fini dell'esercizio degli indicati poteri di iniziativa, indirizzo e controllo sull'operato dell'Esecutivo, in rappresentanza della Nazione, da parte dei singoli parlamentari in tal modo eletti. Occorre, altresi', evidenziare che un ulteriore possibile profilo di irragionevolezza della norma in esame e' costituito dal denegato accesso al rimborso delle spese effettuate dai partiti che hanno partecipato con proprie liste alla competizione elettorale, ma che non hanno raggiunto il quorum, in quanto cio' appare suscettibile di determinare una possibile disparita' di trattamento fra i diversi attori politici operanti alla stregua del citato art. 49 della Costituzione. Relativamente agli effetti descritti, lo stesso art. 21 palesa, a giudizio del Collegio, un possibile profilo di irragionevolezza manifesta, in quanto le illustrate ulteriori conseguenze della norma potrebbero ritenersi non giustificate dalle dichiarate finalita' di rafforzamento della stabilita' delle maggioranze parlamentari e del potere esecutivo in favore di piu' ampie aggregazioni politiche nella sede comunitaria, atteso che tali esigenze vengono gia' assicurate dalla generale esclusione delle liste minori dal meccanismo di ripartizione dei seggi fra le liste che hanno superato lo sbarramento del 4 per cento, palesando una possibile e non manifestamente infondata questione di costituzionalita' della norma di legge in esame sotto il profilo di eccesso o sviamento di potere del legislatore in violazione degli artt. 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione. 11. - Inoltre, per le medesime considerazioni sopra svolte, deve essere altresi' valutata la possibile violazione dell'art. 11 Cost., sotto il diverso profilo della compatibilita' del citato art. 21 con l'art. 8 A del Trattato, secondo cui «il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa» (paragrafo 1) e «ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione» (paragrafo 3): disposizioni recepite dall'ordinamento italiano ai sensi dello stesso art. 11 Cost. e ulteriormente specificate dalla decisione del Consiglio, dell'Unione Europea del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 - recante modifiche alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, EURATOM, che impone il «rispetto complessivo del carattere proporzionale del voto». Si puo', pertanto, seriamente dubitare che una norma di legge nazionale che ha consentito di nominare due europarlamentari sulla base di resti elettorali di poco superiori a 400 mila voti, lasciando senza alcuna rappresentanza politica i circa due milioni di elettori delle due principali liste rimaste sotto alla soglia del 4 per cento, possa corrispondere al predetto criterio. 12. - Infine, deve essere valutata oltre la richiamata possibile violazione dell'art. 11 Cost. sotto il diverso profilo della compatibilita' del predetto art. 21 con la citata norma del Trattato anche il contrasto con quei principi che trovano conferma nell'acquis communautaire di cui sono espressione gli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU - i quali non possono non porsi anche a fondamento della necessita' di rappresentanza degli elettori comunitari nel Parlamento europeo. Tali articoli della Convenzione, sanciscono, infatti, il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo, diritto strettamente connesso a quelli tutelati dagli articoli che nella Carta Costituzionale affermano la regola democratica secondo il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. 13. - In conclusione, la questione di costituzionalita' dell'art. 21, comma 1°, n. 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nel testo vigente, viene ritenuta dal Collegio rilevante e non manifestamente infondata in quanto la predetta norma, prevedendo la soglia nazionale di sbarramento nell'ambito di un sistema che gia' disciplinava l'attribuzione dei seggi su base circoscrizionale, senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di ripartizione dei «resti», osta all'accoglimento, da parte di questo Tribunale, della domanda dei ricorrenti di partecipare con i propri voti (superiori a tali «resti») a detta ripartizione (c.d. diritto di tribuna) e comporta una irragionevolezza e non proporzionalita' della previsione legislativa rispetto alle perseguite finalita' di maggiore efficacia del sistema politico democratico nonche' la violazione del circuito democratico che, secondo gli art. 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione, deve assicurare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica nazionale nonche' a quella delle Istituzioni comunitarie alla stregua del richiamo operato dall'art. 11 della Costituzione. 14. - Per le ragioni fin qui esposte, a giudizio del Collegio, la delineata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e succ. mod. e integr. con riferimento agli art. 1, 3, 11, 48, 49 e 51 della Costituzione e' rilevante ai fini del decidere e non e' manifestamente infondata. Pertanto, essa va sottoposta al vaglio della Corte costituzionale nei termini che precedono. Deve conseguentemente disporsi la sospensione del presente giudizio con l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Deve ordinarsi, altresi', che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Rimane riservata alla decisione definitiva ogni statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.