IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso R.G. n. 6776 del
2009, proposto  dall'on.le  Sebastiano  Sanzarello,  in  qualita'  di
candidato  alla  carica  di  membro  del  Parlamento  europeo   nella
Circoscrizione  V  dell'Italia  Insulare   nella   Lista   del   PDL,
rappresentato e difeso dagli  avvocati  Cinthia  Bianconi  e  Claudia
Ippolito, con domicilio eletto presso lo studio delle stesse in Roma,
via degli Scialoja, 3; 
    Contro: 
        il  Ministero  dell'interno,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore e l'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte  suprema  di
cassazione,  in  persona  del  legale   rappresentante   pro-tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
        la Regione Sicilia, in persona del Presidente della G.R.  pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati  Beatrice  Fiandaca  e
Giovanni Pitruzzella, con  domicilio  eletto  presso  Ufficio  Legale
Regione Siciliana in Roma, via Marghera, 36; 
        la Regione Sardegna, in persona del Presidente della G.R. pro
tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Graziano  Campus,  con
domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via  Lucullo,
24; 
    Nei confronti di: 
        on.le  Iva  Zanicchi,  candidata  proclamata   eletta   nella
Circoscrizione I nella  Lista  PDL,  domiciliata  strada  provinciale
«Lesmo Green», in Lesmo (Milano), non costituita in giudizio; 
        on.le Giovanni Collino,  candidato  proclamato  eletto  nella
Circoscrizione II nella Lista PDL, domiciliato in via Ciarnescule, n.
2, Gemona del Friuli (Udine), non costituito in giudizio; 
        on.le Salvatore Caronna, candidato  proclamato  eletto  nella
Circoscrizione II nella Lista PD, domiciliato in  via  Larga  n.  26,
Bologna, non costituito in giudizio; 
        on.le Herbert Dorfmann, candidato eletto nella lista PD nella
Circoscrizione II Italia Nord Orientale, domiciliato in Untrum, n. 6,
Vertumo (Bolzano), non costituito in giudizio; 
        on.le  Oreste  Rossi,  candidato  proclamato   eletto   nella
Circoscrizione III nella Lista Lega Nord, domiciliato in via  Levata,
n. 49, Frazione Spinetta  Marengo,  Alessandria,  non  costituito  in
giudizio; 
        on.le Roberto Gualtieri, candidato  proclamato  eletto  nella
Circoscrizione III nella. Lista PD, rappresentato e difeso  dall'avv.
Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso lo studio  dello
stesso in Roma, via Dora, 1; 
    Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 
        a) del verbale dell'Ufficio elettorale  nazionale  presso  la
Corte suprema di cassazione del 26 giugno 2009, nella parte in cui si
e' provveduto all'assegnazione dei seggi alle  Liste  concorrenti  in
ciascuna circoscrizione per le elezioni al Parlamento europeo del 6 e
7 giugno 2009; 
        b) del  verbale  dell'Ufficio  Territoriale  Circoscrizionale
dell'Italia Nord Occidentale del 25 giugno 2009, nella parte  in  cui
ha proclamato eletti 21 rappresentanti in luogo dei 19 assegnati  dal
d.P.R. 1° aprile 2009 in conformita' di quanto  diposto  dall'art.  2
della legge n. 18 del 1979; 
        c) del  verbale  dell'Ufficio  Territoriale  Circoscrizionale
dell'Italia Nord Orientale del 29 giugno 2009, nella parte in cui  ha
proclamato eletti 15 rappresentanti in luogo  dei  13  assegnati  dal
d.P.R. 1° aprile 2009 in conformita' di quanto disposto  dall'art.  2
della legge n. 18 del 1979; 
        d) dei  verbali  dell'Ufficio  Territoriale  Circoscrizionale
dell'Italia Centrale del 30 giugno 2009 e del 1° luglio  2009,  nella
parte in cui hanno proclamato eletti 15 rappresentanti in  luogo  dei
14 assegnati dal d.P.R. 1°  aprile  2009  in  conformita'  di  quanto
disposto dall'art. 2 della legge n. 18 del 1979; 
        e) del  verbale  dell'Ufficio  Territoriale  Circoscrizionale
dell'Italia Meridionale del 29 giugno 2009, nella  parte  in  cui  ha
proclamato eletti 15 rappresentanti in luogo  dei  18  assegnati  dal
d.P.R. 1° aprile 2009 in conformita' di quanto disposto  dall'art.  2
della legge n. 18 del 1979; 
        f) del  verbale  dell'Ufficio  Territoriale  Circoscrizionale
dell'Italia Insulare del 29  giugno  2009,  nella  parte  in  cui  ha
proclamato eletti 6 rappresentanti in luogo  degli  8  assegnati  dal
d.P.R. 1° aprile 2009 in conformita' di quanto disposto  dall'art.  2
della legge n. 18 del 1979; 
        g) dell'elenco di pubblicazione degli  eletti  al  Parlamento
europeo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  158  del  10  luglio
2009; 
        h) di tutti  gli  atti  presupposti,  collegati,  connessi  e
consequenziali. 
        Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno e dell'Ufficio  elettorale  nazionale  presso  la  Corte
Suprema di Cassazione; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna; 
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'on.le  Roberto
Gualtieri; 
    Viste le memorie difensive prodotte dalle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009  il  1°
Referendario Mariangela Caminiti e uditi  per  il  ricorrente  l'avv.
Sanzarello  per  delega  dell'avv.   Bianconi,   per   il   Ministero
dell'interno e l'Ufficio elettorale nazionale l'avv. dello  Stato  M.
Borgo, per la Regione Sardegna  l'avv.  G.  Campus,  per  la  Regione
Sicilia l'avv.  Polizzotto  per  delega  dell'avv.  Pitruzzella,  per
l'on.le Gualtieri l'avv. V.  Cerulli  Irelli,  come  specificato  nel
verbale; 
    Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1 e succ. mod., l'art.  23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87 e succ. mod.; 
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. 
 
                              F a t t o 
 
    Il ricorrente rappresenta  che,  a  seguito  delle  elezioni  del
Parlamento europeo nella tornata elettorale del 6 e  7  giugno  2009,
l'Ufficio elettorale nazionale  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
assegnato i seggi spettanti alle  cinque  circoscrizioni  in  cui  e'
suddiviso il territorio nazionale; tale risultato pero' ha comportato
una diminuzione  dei  rappresentanti  assegnati  alla  Circoscrizione
Territoriale dell'Italia Meridionale (15 al  posto  di  18)  e  delle
Isole (6 al posto di 8) rispetto al numero  dei  medesimi  risultante
dalla ripartizione effettuata nella Tabella A allegata al  d.P.R.  1°
aprile 2009. 
    Lamenta  il  ricorrente   che   i   verbali   cosi'   predisposti
presenterebbero elementi di illegittimita'  e  sarebbero  lesivi  nei
confronti dello stesso in quanto ove alla  V  Circoscrizione  fossero
attribuiti i seggi previsti dal predetto decreto, avrebbe  avuto  una
posizione migliore nella  graduatoria  dei  non  eletti,  nonche'  la
possibilita' di essere proclamato eletto a  seguito  delle  possibili
rinunce e surroghe degli altri candidati. Pertanto, il ricorrente  ha
chiesto l'annullamento in parte qua dei detti  verbali,  indicati  in
epigrafe, e ha dedotto i seguenti motivi 
    1) Violazione dell'art. 190 del Trattamento CE, degli artt. 1,  2
e 7 Allegato E.1 alla decisione CE, CECA, EURATOM  del  29  settembre
1976, come modificata dalla decisione  del  Consiglio del  25  giugno
2002 e del 23 settembre  2002;  Illogicita'  e  irrazionalita'  della
scelta; Eccesso di potere. 
    Secondo il ricorrente nell'ordinamento  comunitario,  sulla  base
della normativa rubricata, e' previsto un sistema  di  rappresentanza
proporzionale, ai fini dell'elezione dei rappresentanti al Parlamento
europeo, articolato su due principi  vincolanti:  quello  della  c.d.
«proporzionalita' politica», che nel riparto  dei  voti  tiene  conto
della reale consistenza delle forze politiche  che  partecipano  alla
consultazione (art. 1) nonche' quello della,  c.d.  «proporzionalita'
territoriale»,  diretta  estrinsecazione  del  generale  diritto   di
rappresentanza territoriale proporzionale (art.2). Tali principi  che
si sono estrinsecati anche nella Risoluzione P6TA20070429, con cui il
Parlamento europeo ha effettuato il riparto dei seggi tra  tutti  gli
Stati in occasione delle ultime consultazioni,  trovano  applicazione
con  il  criterio  della  c.d.  «proporzionalita'  degressiva»,   che
garantisce il rapporto tra la popolazione e il numero  dei  seggi  di
ciascuno  Stato  membro  in  funzione  della  rispettiva  popolazione
(principio ribadito anche nell'art.  9,  lett.  a)  del  Trattato  di
Lisbona del 2 agosto 2008). 
    Il legislatore nazionale ha disciplinato la procedura  elettorale
per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo  con
la legge 24 gennaio 1979, n. 18 (mod. dalla legge 27 marzo  2004,  n.
78 e dalla legge 20 febbraio 2009, n.  10),  richiamando  i  suddetti
principi comunitari negli artt. 1 e 2, recanti disposizioni  generali
e, accogliendo l'indicazione contenuta nella decisione del  Consiglio
europeo n. 76/787, nella Tabella A allegata alla detta  legge  n.  18
del 1979 ha diviso il territorio nazionale in  cinque  circoscrizioni
elettorali su base territoriale. 
    L'assegnazione dei seggi nella tornata elettorale in questione e'
stata effettuata sulla  base  delle  modalita'  di  calcolo  indicate
nell'art. 21, comma 1, nn. 2 e 3, della citata legge n. 18  del  1979
che  prevede  che  si  proceda  «alla  distribuzione  nelle   singole
circoscrizioni dei seggi alle varie liste attraverso l'attribuzione a
ciascuna lista di tanti seggi quante volte  il  rispettivo  quoziente
elettorale  di  lista  risulti  contenuto  nella   cifra   elettorale
circoscrizionale   della   medesima   lista;   e   proseguendo    con
l'assegnazione dei seggi rimasti alle circoscrizioni  che  in  virtu'
delle ultime divisioni hanno conseguito i resti piu' alti». 
    La  circostanza  che  il  quoziente  elettorale  di  lista  venga
calcolato ai sensi dell'art. 21, n. 2 e 3 su base  nazionale  (e  non
circoscrizionale),  implicherebbe  secondo  il  ricorrente  che,  con
riferimento a ciascuna lista, nelle circoscrizioni in cui sono  state
espresse poche preferenze in valore assoluto  (bassa  affluenza  alle
urne), il quoziente elettorale di lista (calcolato su base nazionale)
si potra' ripetere poche volte comportando  l'attribuzione  di  pochi
seggi. 
    E cosi' i risultati delle recenti elezioni hanno  registrato  una
patologica ripartizione degli eletti nelle singole circoscrizioni, in
aperta violazione dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979 e del numero
dei seggi che il d.P.R. 1° aprile 2009  aveva  assegnato  a  ciascuna
circoscrizione sulla base del criterio demografico  e  in  violazione
del principio di matrice comunitaria. Sulla base di cio' il  predetto
art. 21 n. 2  e  3  della  legge  n.  18  del  1979  dovrebbe  essere
disapplicato e, conseguentemente, si dovra' procedere alla correzione
dei verbali impugnati e all'assegnazione a ciascuna lista del  numero
dei seggi spettanti sulla base dei  voti  espressi  in  ogni  singola
circoscrizione secondo il metodo proporzionale. 
    2) Violazione dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979 e del d.P.R.
1° aprile 2009; Illogicita' e Irrazionalita' della scelta; Eccesso di
potere. 
    Lamenta il ricorrente che la normativa elettorale nazionale abbia
stabilito una suddivisione in circoscrizioni e un numero di seggi per
ciascuna circoscrizione, secondo il parametro della popolazione (art.
2 e Allegato A), ma avrebbe previsto con  l'art.  21  un  sistema  di
scrutinio in contrasto con detto principio e, quindi,  non  idoneo  a
salvaguardare  il  numero  dei  seggi  complessivamente  assegnati  a
ciascuna  circoscrizione,  con  la  conseguenza   che   si   potrebbe
verificare  un  trasferimento  di  seggi  da  una  circoscrizione  ad
un'altra, in ragione del numero effettivo dei  votanti.  Dai  verbali
emergerebbe che la contraddizione sarebbe stata risolta disapplicando
l'art. 2 della legge n. 18 del 1979 e applicando, invece,  l'art.  21
della  stessa  legge;  tale  soluzione  sarebbe  errata   attesa   la
necessaria applicazione dell'art. 2, norma tutela  del  principio  di
rappresentanza territoriale previsto dal diritto comunitario  nonche'
dai principi di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione. 
    3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge  n.  18
del 1979. 
    Secondo il ricorrente l'applicazione dell'art. 21 della legge  n.
18 del 1979 avrebbe comportato nelle elezioni del 6 e 7  giugno  2009
una  penalizzazione  degli  elettori  nelle  regioni  meridionali  ed
insulari con riferimento al rapporto numero di cittadini e numero  di
eletti  nelle  diverse  circoscrizioni,  alterando  i   rapporti   di
rappresentanza all'interno del territorio  (diminuzione  del  25  per
cento della rappresentanza delle popolazioni del Sud  e  delle  Isole
nel Parlamento europeo) e pregiudicando l'uguaglianza sostanziale tra
tutti i cittadini della Nazione,  con  conseguente  violazione  degli
artt. 2, 3, 48 e 51 della Costituzione. 
    Inoltre, mentre l'art. 2 della  legge  n.  18  del  1979  sarebbe
simmetrico all'art. 56 della Costituzione,  invece  l'art.  21  della
legge n. 18 del 1979 determinerebbe  un  conflitto  tra  disposizioni
finendo   per   sacrificare   il    principio    intangibile    della
rappresentativita'  territoriale.  Infine,  l'art.  21  non   sarebbe
coerente con la decisione del Consiglio 20 settembre 1976, n. 76/787,
direttamente applicabile nel nostro Paese ai sensi dell'art. 10 della
Costituzione; detta decisione (artt. 1, 2  e  7)  impone  agli  Stati
membri la salvaguardia della proporzionalita'  della  rappresentanza,
anche  in  relazione  alle  norme  che   regolano   il   procedimento
elettorale.  Pertanto,  solleva  la   questione   di   illegittimita'
costituzionale del predetto art. 21 per contrasto con l'art. 10 della
Costituzione. 
    Conclude il ricorrente  con  la  richiesta  di  accoglimento  del
ricorso e il conseguente annullamento dei verbali  impugnati,  previa
disapplicazione dell'art. 21, n. 2 e 3 della legge n. 18 del 1979  e,
in subordine, della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
per declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 21  della
legge n. 18 del 1979, attesa la rilevanza della questione  e  la  non
manifesta infondatezza. 
    Con decreto presidenziale in data 18 agosto 2009 e' stata fissata
l'udienza di merito alla data odierna. 
    Si e' costituito in giudizio l'on. Roberto Gualtieri,  proclamato
eletto nella lista del PD, circoscrizione III  Italia  Centrale,  per
resistere  al  ricorso  e  ha  controdedotto  alle  censure   attoree
evidenziando la insussistenza del contrasto tra la citata legge n. 18
del 1979 e la normativa comunitaria  di  cui  alla  dec.  n.  76/787,
atteso che quest'ultima non imporrebbe al legislatore nazionale, come
sostenuto  dal  ricorrente,  il   rispetto   della   proporzionalita'
nell'accezione  politica  e  territoriale.  Inoltre,   ha   affermato
l'inconferenza  del  riferimento  all'art.  190  del  Trattato  e  al
principio  di  «proporzionalita'  degressiva»,  quale  parametro  cui
commisurare  la  legittimita'  della  legge  n.   18   del   1979   e
l'esclusivita' dell'art. 2 della decisione  CE-EURATOM  76/787  quale
normativa sovraordinata di riferimento  per  la  legge  italiana  sul
procedimento elettorale per il Parlamento europeo. 
    Si sono  costituiti  in  giudizio  il  Ministero  dell'interno  e
l'Ufficio  elettorale  nazionale,  per  il  tramite   dell'Avvocatura
generale dello Stato,  per  resistere  al  ricorso  senza  depositare
memoria. 
    In data 20  ottobre  2009,  prot.  58866,  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione Sardegna, la quale condividendo le argomentazioni
esposte dal ricorrente ha confermato la fondatezza delle stesse e  ha
chiesto l'accoglimento del ricorso. 
    Anche la Regione Siciliana si e'  costituita  in  giudizio  e,  a
sostegno  dei  motivi  dedotti  dal  ricorrente,   ha   ulteriormente
argomentato contestando la ripartizione dei  seggi  basata  solo  sul
criterio matematico del quoziente nazionale contrastante non solo con
1'art. 2 della  stessa  legge  n.  18  del  1979,  ma  anche  con  la
disciplina comunitaria contenuta nella decisione  CE,  CECA,  EURATOM
del  29  settembre  1976  sopra  richiamata.   Infine,   la   mancata
applicazione del predetto art. 2 della  medesima  legge  porrebbe  in
contrasto il citato art. 21 con gli artt. 1, 2, 3, 48, 49, 51,  56  e
57 della Costituzione. 
    All'udienza pubblica del 22 ottobre 2009, dopo la discussione  la
causa e' stata introitata per la decisione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Osserva il Collegio  che,  ai  fini  della  decisione,  deve
preliminarmente essere esaminato il complesso  quadro  normativo  che
regola  la  materia  all'esame  e  deve  porsi   l'attenzione   sulla
prospettata questione di  legittimita'  costituzionale,  avanzata  da
parte ricorrente, in riferimento all'art. 21 e della legge 24 gennaio
1979, n. 18, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 10, 48 e 51
della Costituzione nonche' dalla Regione Siciliana, in  relazione  al
medesimo art. 21 per violazione degli art. 1, 2, 3, 10, 48,  49,  51,
56 e 57 della Costituzione. 
    In particolare, l'art. 21 della predetta legge  n.  18  del  1979
affida il computo complessivo dei voti ed il  riparto  dei  seggi  al
seguente schema. 
    L'Ufficio elettorale nazionale, compiuto lo scrutino, riceve  gli
estratti  dei  verbali  di  tutti  e  cinque  gli  Uffici  elettorali
circoscrizionali costituiti presso le corrispondenti  circoscrizioni;
sulla base di tali atti, procede: 
        a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
(data dalla somma dei voti validi conseguiti  da  ciascuna  lista  su
tutto il territorio) (comma 1, n. 1), le liste che hanno superato  la
soglia del 4 per cento dei voti validi e che sono dunque  ammesse  al
riparto dei voti (comma 1, n. 1-bis); 
        a dividere la cifra elettorale nazionale  di  ciascuna  lista
per il numero totale dei seggi da attribuire, ottenendo il  quoziente
elettorale nazionale (comma 1, n. 2) e a determinare  il  numero  dei
seggi in base  a  quante  volte  il  quoziente  elettorale  nazionale
rientra nella cifra elettorale nazionale di lista; 
        a dividere la cifra elettorale nazionale  di  ciascuna  lista
per il quoziente elettorale nazionale e ad attribuire ad  ogni  lista
tanti seggi quante volte il quoziente  elettorale  di  lista  risulti
contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di  ciascuna  lista
(comma 1, n. 3); 
        infine, ad attribuire i seggi che eventualmente rimangono  da
assegnare alle liste per le quali le divisioni  hanno  dato  maggiori
resti (comma 1, n. 3). 
    Pertanto,  pur  essendo  disposta,  in  forza  della  legge,   la
costituzione di cinque circoscrizioni,  per  ognuna  delle  quali  e'
predefinito un numero di seggi da  assegnare  (art.  2),  l'effettiva
ripartizione dei seggi avviene sulla base di un computo dei suffragi,
che, di fatto, assegna alla singola circoscrizione un numero di seggi
direttamente correlato all'affluenza al voto che li'  si  registra  e
non in modo proporzionale sulla base dei seggi  gia'  assegnati  alle
singole circoscrizioni. Infatti, tanto maggiori sono i voti  espressi
alle liste nella  singola  circoscrizione,  tanto  piu'  alto  e'  il
rapporto tra la  cifra  circoscrizionale  di  lista  e  il  quoziente
nazionale  elettorale  di  lista  e,  dunque,  il  numero  di   seggi
conseguiti. 
    L'applicazione  di   siffatto   meccanismo   ha   inevitabilmente
determinato la sottrazione di seggi dalle circoscrizioni a piu' bassa
partecipazione  elettorale  (nella  specie,  le  meridionali   e   le
insulari) a favore di quelle  a  piu'  alta  percentuale  di  votanti
(quelle settentrionali). 
    Va precisato che, dunque, dall'applicazione del  meccanismo  come
letteralmente previsto  dalla  disposizione  -  in  particolare,  per
quanto rileva, l'art. 21, comma 1, n.  3  -  discendono  gli  effetti
definiti - dalla parte ricorrente - come  distorsivi  ed  oggetto  di
impugnazione, che vanno, peraltro, inquadrati nel piu'  ampio  quadro
normativo nazionale e comunitario. 
    2. - In primo luogo, pertanto, va rilevato che  la  ricostruzione
del quadro normativo della materia che e'  oggetto  del  gravame  non
puo' prescindere dal richiamo ai precetti sovrannazionali. 
    Cosi' deve farsi riferimento all'art. 189 del Trattato CE che  ha
stabilito che «Il Parlamento europeo e' composto  dai  rappresentanti
dei popoli degli Stati  riuniti  nella  Comunita'».  Ne  deriva  che,
espressamente,  la  norma  del  Trattato  prevede  la  necessita'  di
garantire  un'appropriata  rappresentanza  dei  popoli  degli   Stati
membri.   A   propria   volta,    la    decisione    del    Consiglio
76/787/CECA/CEE/EURATOM del 20 settembre  1976,  stabilisce  all'art.
189 che «Il Parlamento europeo composto da rappresentanti dei  popoli
degli Stati riuniti nella Comunita', esercita  poteri  che  gli  sono
attribuiti dal presente Trattato» e prevede,  all'art.  190,  che  «I
rappresentanti al Parlamento europeo dei popoli degli  Stati  riuniti
nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. Il numero
dei rappresentanti eletti  in  ogni  Stato  membro  e'  fissato  come
segue... il numero dei rappresentanti eletti in ciascun Stato  membro
deve garantire un'adeguata  rappresentanza  dei  popoli  degli  Stati
riuniti nella Comunita' ...». 
    La materia elettorale europea e'  stata  disciplinata  a  livello
nazionale con la  legge  n.  18  del  1979  che,  nelle  disposizioni
generali, prevede all'art. 1 che «i  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia sono eletti  a  suffragio  universale  con  voto
diretto,  libero  e  segreto  attribuito   a   liste   di   candidati
concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra  le  liste  concorrenti  e'
effettuata in ragione proporzionale, con le  modalita'  previste  dai
successivi  articoli  21  e  22»,  e  all'art.  2  prevede  che   «Le
circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono  stabiliti  nella
tabella A... Il complesso delle circoscrizioni  elettorali  forma  il
collegio unico nazionale. L'assegnazione del numero  dei  seggi  alle
singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, e'  effettuata,  sulla
base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla piu' recente  pubblicazione  ufficiale  dell'Istituto
centrale di statistica, con decreto del Presidente della  Repubblica,
su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei  seggi  di
cui al  precedente  comma  si  effettua  dividendo  il  numero  degli
abitanti  della  Repubblica  per  il  numero  dei  membri   spettante
all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione  di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu'  alti
resti». 
    Il  popolo,  come  dato  evincere   dai   principi   fondamentali
dell'Unione europea, rappresenta il  complesso  degli  individui  che
possiede lo status di cittadino di un determinato Stato, ma, altresi'
il concetto presuppone condivisione di valori, credenze  e  identita'
del gruppo. Pertanto, in disparte l'identificabilita' di un  concetto
giuridico di «popolo  europeo»,  la  partecipazione  dei  popoli  dei
singoli  Stati  membri  al  processo  decisionale  della   Comunita',
attraverso i propri rappresentanti, costituisce  lo  strumento  primo
per avviare e sviluppare il processo di integrazione.  Alla  luce  di
siffatte considerazioni  il  principio  di  proporzionalita',  che  -
proprio nel suo originario significato matematico  -  rappresenta  la
relazione lineare tra le diverse quantita' costituite dai popoli  dei
differenti Stati e la rappresentanza proporzionale,  e'  -  dunque  -
criterio idoneo  a  garantire  la  democraticita'  (nel  senso  della
rappresentanza dei popoli) delle elezioni europee. In tale  contesto,
va collocata la citata decisione, del Consiglio europeo 76/787 del 26
settembre  1976,  che  stabilisce  il  principio  comunitario   della
proporzionalita' per il riparto dei voti, con  la  facolta'  per  gli
Stati membri di costituire circoscrizioni elettorali per elezioni  al
Parlamento europeo, nel rispetto del predetto principio. 
    Il  principio  proporzionale  assume  distinti  significati   che
possono essere cosi individuati: 
        la rappresentanza territoriale proporzionale (ai sensi  degli
artt. 1 e 2 della decisione CE EURATOM); 
        la proporzionalita' politica. 
    Tali due significati trovano la loro ratio - come detto  -  nella
necessita' di assicurare la rappresentanza ai popoli (rinvenibile dai
dati  numerici  della  popolazione)  e,  altresi',  la  garanzia  del
principio democratico attraverso la tutela delle minoranze  esistenti
nella  comunita',  anche  mediante   una   ripartizione   dei   seggi
disponibili  sul  territorio.  Ad  una  lettura  delle   disposizioni
comunitarie, dunque, non appare in alcun modo scindibile  il  momento
del riparto dei seggi da quello dell'assegnazione dei voti, che  deve
necessariamente seguire un metodo coerente al fine di  realizzare  il
principio esposto dalle disposizioni richiamate.  Ma  altresi',  deve
evidenziarsi  il  principio  comunitario  (art.  190   del   Trattato
istitutivo della Comunita' Europea 25 marzo 1957),  della  necessita'
di rispettare la «proporzionalita' degressiva», in base alla quale il
numero  degli  eletti  in  ciascuna  ripartizione  territoriale  deve
garantire  un'adeguata   rappresentanza   della   popolazione   nella
corrispondente circoscrizione. 
    La Risoluzione P6TA20070429, con cui  il  Parlamento  europeo  ha
effettuato il riparto dei seggi tra gli Stati, ha  chiarito  che  per
«proporzionalita' degressiva» si intende «il criterio  per  garantire
che il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi  di  ciascuno
Stato membro vari in funzione della rispettiva popolazione,  in  modo
che ciascun deputato di uno Stato membro  piu'  popolato  rappresenti
piu' cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato  membro  meno
popolato o viceversa, ma anche che nessuno Stato membro meno popolato
abbia piu' seggi di uno Stato piu' popolato». 
    Tale principio e' stato anche ribadito, da ultimo,  nel  Trattato
di Lisbona del 2 agosto 2008 (art. 9). 
    Orbene, l'adeguamento ai principi dettati in sede comunitaria era
assolto  dal  legislatore  nazionale,  proprio  attraverso  la  nuova
formulazione dell'art. 2, della legge, n.  18  del  1979  laddove  si
recepiva l'indicazione comunitaria, adeguando il metodo  del  riparto
dei seggi a  quanto  disposto  dalla  Costituzione  per  le  elezioni
politiche (art. 56, quarto comma) e prevedendo - dunque - un  sistema
di ripartizione dei seggi sulla base della popolazione individuata in
ragione del criterio demografico. Sul punto, vale  la  lettura  delle
discussioni parlamentari in cui e' evidente la volonta' di  ripartire
i  seggi  in  ragione  proporzionale  della   popolazione   di   ogni
circoscrizione, attraverso un meccanismo identico a  quanto  previsto
per le elezioni  politiche  (cfr.  Atti  parlamentari  -  Camera  dei
Deputati A.C. n. 1427, disegno di legge presentato il 15 marzo 1984).
Peraltro, il rinvio operato dalla legge (art. 5, legge n.  18  cit.),
per quanto non previsto, alle disposizioni per le elezioni  politiche
nazionali, conferma  l'intenzione  espressa  di  voler  uniformare  i
principi di rappresentanza. 
    Con l'emanazione del d.P.R. 1°  aprile  2009,  in  attuazione  ai
principi di cui dell'art. 2, legge n. 18, si e'  stabilita,  in  base
alla popolazione del censimento generale del 21 ottobre 2001, fra  le
circoscrizioni  elettorali,  in  cui  e'  suddiviso   il   territorio
italiano, la seguente ripartizione dei seggi: 
        1) Italia Nord - occidentale: n. 19 seggi; 
        2) Italia Nord - orientale: n. 13 seggi; 
        3) Italia centrale: n. 14 seggi; 
        4) Italia meridionale: n. 18 seggi; 
        5) Italia insulare: n. 8 seggi. 
    La ripartizione dei seggi alle varie circoscrizioni si effettua -
dunque - dividendo il numero degli abitanti della Repubblica  per  il
numero proporzione alla popolazione  di  ogni  circoscrizione,  sulla
base dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo  i  seggi
in quozienti e dei piu' alti resti. 
    Il risultato elettorale derivato, al contrario, dall'applicazione
dell'art.  21  (comma  1,  n.  3)  della  legge  di  riferimento,  ha
determinato  un  deficit  di  rappresentanza,  nell'odierna   tornata
elettorale, per i cittadini delle  circoscrizioni  del  Sud  e  delle
Isole, che hanno  visto  la  diminuzione  di  3  e  2  rappresentanti
rispettivamente (con la conseguente mancata elezione del  ricorrente)
in ragione  della  ripartizione  dei  voti  sulla  base  di  altro  e
discordante criterio (di cui all'art.  21)  riferito  al  numero  dei
cittadini che hanno esercitato il diritto di voto. 
    Infatti l'Ufficio elettorale, in applicazione dell'art.  21,  non
ha tenuto, conto, nella distribuzione dei seggi, del numero dei seggi
determinati per ciascuna circoscrizione  territoriale  in  base  alla
popolazione residente ed ha attribuito, da  un  lato,  i  seggi  alle
liste sulla base del dato numerico riscontrato in forza  della  cifra
elettorale circoscrizionale, e  dall'altro,  i  seggi  rimasti,  alle
circoscrizioni nelle quali si e' avuta la maggiore  cifra  elettorale
circoscrizionale. E' stato determinato, pertanto, uno spostamento dei
seggi - in dipendenza dei voti espressi - rispetto a quanto ripartito
per le circoscrizioni. 
    Tale differente criterio ancora il risultato non al principio  di
rappresentanza dei popoli, sancito dal diritto comunitario, ma ad  un
criterio premiante dell'effettivo  esercizio  del  diritto  di  voto,
ovvero alla matura consapevolezza dei diritti e dei doveri dipendenti
dallo status di cittadino; in tal  modo,  contrasta  con  i  principi
posti   a   fondamento   delle    elezioni    politiche    nazionali.
Conseguentemente, deve escludersi  la  possibilita'  di  una  lettura
evolutiva dell'art. 21 in esame che lo renda compatibile con la  noma
contenuta nel menzionato art. 2, come novellato  dall'intervento  del
legislatore con la legge n. 10 del 2009. 
    3.  -  Orbene,  sulla  base  delle  predette  considerazioni,  si
evidenzia allora la rilevanza, ai fini della decisione  della  causa,
della questione di legittimita'  costituzionale  prospettata  in  via
subordinata dal ricorrente, in relazione all'art. 21 della  legge  n.
18 del 1979, per contrasto con gli artt. 2,  3,  10,  48,  51  Cost.,
poiche' l'applicazione evidenziata dei meccanismi  imposti  dall'art.
21 nell'attribuzione dei seggi risulta contrastare  non  solo  con  i
principi indicati dall'art. 2 citato,  ma  anche  con  le  menzionate
disposizioni costituzionali. 
    4. - Occorre, quindi, chiarire, che la questione  sollevata  deve
essere  incentrata  specificamente  con  riguardo  alla  disposizione
contenuta nell'art. 21, comma 1, n. 3, nella parte in cui descrive il
metodo di calcolo dei seggi da attribuire ad ogni  singola  lista  in
ciascuna circoscrizione, nonche' le modalita'  di  distribuzione  dei
resti (il successivo art. 22 non  rileva,  poiche'  non  contiene  la
disciplina contestata, ma un rinvio alla norma precedente). 
    5. - E, dunque, opportuno  un  secondo  chiarimento  preliminare,
concernente  il  profilo  di  legittimita'  sottoposto   alla   Corte
costituzionale, che riguarda in primo luogo e in via diretta, non  la
compatibilita' della  norma  in  esame  con  il  diritto  dell'Unione
europea, bensi'  la  sua  possibile  violazione  della  nostra  Carta
costituzionale per quanto  concerne  il  procedimento  relativo  allo
svolgimento  delle  operazioni  elettorali,  rimesse  al  legislatore
nazionale alla stregua del noto  criterio  di  sussidiarieta'.  Sotto
tale ultimo profilo,  risulta  poi,  confermata  la  rilevanza  della
questione, atteso che una eventuale pronuncia di  incostituzionalita'
della Corte costituzionale imporrebbe di decidere  la  posizione  del
ricorrente, ancora non definitiva, in ragione del giudizio in  corso,
alla stregua della nuova disciplina che ne risulterebbe. 
    Come  e'  noto  la  Costituzione  italiana  non  prevede   alcuna
disposizione in materia di sistema  elettorale  strettamente  inteso,
limitandosi a sancire, all'art. 48, che  «il  voto  e'  personale  ed
eguale, libero e segreto» e a prescrivere, all'art. 56, il  suffragio
universale e diretto per l'elezione della  Camera  dei  deputati.  Ne
discende che «il principio di eguaglianza non si estende al risultato
concreto della manifestazione di  volonta'  dell'elettore.  Risultato
che dipende, invece, dal sistema che il legislatore ordinario  -  non
avendo la Costituzione disposto al riguardo  -  ha  adottato  per  le
elezioni politiche  e  amministrative,  in  relazione  alle  mutevoli
esigenze che si ricollegano  alle  consultazioni  elettorali»  (Corte
cost., sent. n. 43 del 1961); d'altronde,  «la  determinazione  delle
formule e dei sistemi elettorali» - che  costituisce  un  ambito  nel
quale si esprime con un massimo  di  evidenza  la  politicita'  della
scelta del  legislatore  -  e',  comunque,  censurabile  in  sede  di
giudizio  di   costituzionalita'   «quando   risulta   manifestamente
irragionevole» (Corte cost., ord. n. 260 del 2002). 
    6. - Deve, pertanto,  procedersi  all'esame  della  questione  di
legittimita' costituzionale prospettata, che il Collegio ritiene  non
manifestamente infondata, con riguardo  alla  disposizione  contenuta
nell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18 cit.,  in  parte  qua,
come sopra precisato, passando in rassegna  le  singole  disposizioni
costituzionali di riferimento. 
    7. -  Sotto  il  profilo  della  ingiustificata  e  irragionevole
disparita' di trattamento tra  elettori,  viene,  dunque,  in  rilevo
l'art.  3  della  Costituzione,  poiche'  le  disposizioni  contenute
nell'art. 21, comma  1,  della  legge  n.  18  appaiono  sospette  di
intrinseca irragionevolezza o irrazionalita' - apprezzabile  in  sede
di legittimita' costituzionale secondo il costante insegnamento della
Corte costituzionale - per la  prospettata  contraddittorieta'  della
medesima legge con l'intenzione del legislatore quale risultante  dai
lavori parlamentari preparatori della norma e dal tenore  del  citato
art. 2. 
    Infatti, in un sistema quale quello attuale per  le  elezioni  al
Parlamento europeo, il principio di eguaglianza del voto, connesso  a
quello delle sovranita' popolare, sembra alterato  dalla  diminuzione
dei seggi assegnati alle  circoscrizioni,  in  forza  del  meccanismo
previsto dall'art.  21,  comma  1,  n.  3.  Inoltre,  non  assegnare,
all'interno delle cinque circoscrizioni previste, il numero dei seggi
determinati in base al calcolo demografico voluto  dalla  legge,  non
solo sembra comportare la violazione  del  principio  comunitario  di
rappresentativita' territoriale, ma anche  violare  il  principio  di
uguaglianza,  consentendo  ad  una  o  piu'  liste,  di  conseguenza,
all'interno delle circoscrizioni in cui  vi  e'  stata  una  maggiore
affluenza di elettori, di ottenere piu' seggi, alterando il numero di
quelli  assegnati  alle  medesime  circoscrizioni,  a   scapito   dei
candidati che concorrono nelle circoscrizioni con minore affluenza di
votanti.  In  altri  termini,  a  parita'  di  condizioni  verrebbero
trattati  in  maniera  diversa  i  cittadini  che  risiedono  in  una
determinata circoscrizione elettorale. 
    Ma  l'eguaglianza  del  voto  che  la  persona  e'  chiamata   ad
esprimere nell'elezione di organi politici e' il riflesso dell'eguale
dignita'  di  tutti  i  cittadini  e  rappresenta   una   particolare
applicazione  del  principio  fondamentale  di  eguaglianza   sancito
dall'art. 3 Cost. 
    8. - Si deve  prospettare,  altresi',  per  i  motivi  richiamati
sopra, la violazione del principio di buon andamento ed imparzialita'
di  cui  all'art.  97  Cost.,  poiche'  il   legislatore   nazionale,
nell'emanare la norma contenuta nel predetto art. 2, della  legge  n.
18 del 1979, ha accolto - coerentemente a quanto  disposto  dall'art.
11  e  dal  novellato  art.  117,  comma  1  della   Costituzione   -
l'indicazione del legislatore comunitario, in ordine alla facolta' di
autovincolarsi ad un  sistema  di  ripartizione  territoriale  -  per
circoscrizione - dei seggi. Al  contrario,  l'art.  21,  nella  parte
indicata, che contrasta  con  il  principio  rinvenuto  nell'art.  2,
ancora il risultato elettorale e la proclamazione degli eletti ad  un
sistema premiante delle circoscrizioni in  cui  la  popolazione,  per
cosi' dire, si e' dimostrata politicamente e civicamente piu' matura,
rispondendo maggiormente con la  presenza  alle  urne.  Tale  diverso
criterio non sembra trovare una sua ratio nell'Ordinamento. 
    Peraltro, non puo' non accennarsi - a conferma delle perplessita'
formulate  alla  norma  in  esame  -  ad  un  ulteriore  profilo   di
irragionevolezza e ingiustizia dell'art. 21, della legge  n.  18  del
1979, come sostituito dalla legge  n.  10  del  2009,  in  quanto  la
novella legislativa del 2009,  pur  mantenendo  la  suddivisione  del
territorio  nazionale  in  piu'  collegi  territoriali,  richiede  il
raggiungimento da parte di ciascuna lista di un rigido quorum  minimo
complessivo nazionale, per poi ripartire i seggi nuovamente  su  base
territoriale, pero' in relazione alla cifra elettorale nazionale  dei
soli partiti che hanno superato  la  soglia  di  sbarramento.  Questi
ultimi, cosi', si vedono attribuire, in sede  di  computo  dei  resti
eccedenti, il quorum elettorale intero,  con  riferimento  a  ciascun
collegio territoriale, e quindi ulteriori europarlamentari sulla base
di cifre elettorali anche piu' modeste rispetto  a  quelle  riportate
dalle liste che non hanno raggiunto la soglia di  sbarramento  del  4
per cento: liste  che  vengono  quindi  escluse  anche  dal  predetto
riparto  dei  resti,  creando,  oltre  alle  evidenziate  alterazioni
dell'iniziale  ripartizione  dei  seggi  fra   i   previsti   collegi
territoriali,  una  irragionevole  carenza  di  rappresentanza  della
volonta' politica espressa da molti elettori. 
    9. - Ancora, per quanto esposto, vengono in rilievo gli artt.  10
e 11 della Costituzione, che indicano il modo in cui la Repubblica si
mette in relazione con  la  Comunita'  internazionale,  imponendo  il
rispetto dei trattati internazionali e della normativa e dei principi
comunitari ed accettando la limitazione della propria sovranita'.  In
particolare, va precisato che l'art. 11 Cost., che, secondo  la  piu'
consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, costituisce la
base giuridica dell'adesione dell'Italia all'Unione Europea,  prevede
che «L'Italia (...) consente, in condizione di parita' con gli  altri
Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie  ad  un  ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Lo stesso tenore
della norma richiama alla mente  l'art.  1  Cost.,  secondo  cui  «La
sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle  forme  e  nei
limiti della Costituzione», risultandone  confermata  la  necessita',
comunque rinvenibile dal complessivo  sistema  giuridico,  che  anche
l'esercizio delle procedure nazionali  relative  all'attribuzione  di
profili di sovranita'  all'Unione  europea,  quali  l'elezione  degli
europarlamentari, avvenga in  conformita'  al  principio  democratico
cosi' come disciplinato dalla nostra Costituzione, in modo analogo  a
quanto accade per l'esercizio della  sovranita'  popolare  in  ambito
nazionale mediante le elezioni politiche, partecipando quindi  i  due
momenti (elezioni nazionali ed al Parlamento europeo)  alla  medesima
esigenza di rispetto dei  principi  costituzionali  che  disciplinano
l'esercizio della sovranita' popolare ai sensi del richiamato art.  1
Cost. 
    Altresi', la  decisione  del  Consiglio  20  settembre  1976,  n.
76/787, immediatamente applicabile nel nostro Paese, impone, in  base
agli artt.  1,  2  e  7,  agli  Stati  membri  la  salvaguardia  alla
rappresentanza anche con  riferimento  alle  norme  che  regolano  il
procedimento elettorale. 
    Va aggiunto che, seppure la Decisione 76/787 lascia agli Stati la
facolta' di scegliere il sistema del riparto per  circoscrizione  dei
seggi, definendo l'ambito discrezionale di esercizio  della  potesta'
normativa, il sistema della  ripartizione  territoriale,  seppur  non
obbligatorio  secondo  le  previsioni  comunitarie,   risponde   alle
esigenze  di   proporzionalita'   e   di   rappresentativita'   della
popolazione, alla luce dei principi evidenziati. Sicche' la  facolta'
assegnata  al  legislatore  nazionale,  nell'ambito   della   propria
potesta',  non  puo'  comportare  la  previsione  di  un   meccanismo
contrastante, ma semmai alternativo ed equivalente nel  perseguimento
dello scopo. Pertanto, una volta che lo Stato abbia eletto  una  via,
appare che esso si sia auto-vincolato, senza che possa rimanere altro
spazio per un sistema incoerente, quanto al criterio di  assegnazione
dei seggi medesimi. 
    10. - Ancora vengono in rilievo le norme della  Costituzione  che
affermano il criterio  della  rappresentativita'  della  popolazione,
quale derivazione del piu' alto principio democratico - artt. 48 e 51
Cost. -, cio' specificamente in quanto il  legislatore  nazionale  ha
fatto  rinvio,  per  la  disciplina  delle   elezioni   europee,   in
conformita' ai citati artt. 1 e 11 Cost., alla normativa  in  materia
di  elezioni  politiche.  In  forza   dei   principi   costituzionali
richiamati, la  disciplina  dettata  dalla  legge  ordinaria  per  il
sistema  elettorale.  deve   essere,   pertanto,   coerente   e   non
contraddittoria  rispetto  al   ruolo   attribuito   dall'ordinamento
costituzionale all'assemblea rappresentativa che viene  in  tal  modo
eletta. 
    Infatti, ai sensi dell'art. 48 Cost., tramite  il  voto  (uguale,
libero e segreto), ciascun componente del  corpo  elettorale  (organo
del Popolo) puo' partecipare agli strumenti di democrazia  diretta  e
rappresentativa. Per quanto attiene all'ambito nazionale, dunque,  la
nostra Costituzione delinea uno Stato di diritto democratico (art. 49
Cost.), caratterizzato da una forma di governo parlamentare,  ovvero,
in  cui  le  Camere  sono  elette  direttamente  dal  Popolo   e   lo
rappresentano e, quindi, adottano le leggi  e  accordano  la  fiducia
all'Esecutivo, operando secondo  le  previste  maggioranze  (art.  64
Cost.). Esse, dunque, operano secondo un rapporto  di  rappresentanza
diretta del Popolo, mediante lo strumento del  corpo  elettorale,  in
quanto ciascun parlamentare «rappresenta la Nazione  ed  esercita  le
sue funzioni  senza  vincolo  di  mandato»  (art.  67  Cost.),  anche
mediante il potere di  iniziativa  legislativa,  di  proposizione  di
mozioni,  d'inchiesta  (art.  82  Cost.)  e  di  sindacato  ispettivo
(mozioni, interrogazioni, interpellanze), che valorizzano la funzione
autonomamente  e  personalmente   svolta   da   ogni   rappresentante
democraticamente  eletto  alle  Camere   -   secondo   le   pregresse
considerazioni. La nostra  Costituzione,  peraltro,  e'  pervasa  dal
principio della sovranita' popolare, come emerge  dalla  ricognizione
delle norme che ne stabiliscono  i  modi  di  esercizio  -  oltre  ai
menzionati articoli: «tutti i cittadini hanno diritto  di  associarsi
liberamente in  partiti  per  concorrere  con  metodo  democratico  a
determinare la  politica  nazionale»  (art.  49);  possono,  inoltre,
partecipare a sindacati (art. 39), associazioni e comitati (artt. 2 e
18), impegnarsi direttamente nel sociale (alla stregua del  principio
di sussidiarieta' di  cui  all'art.  118)  ed  hanno  il  diritto  di
manifestare il proprio pensiero, informare ed essere informati  (art.
21).   Tali   principi   trovano,   ancora,   conferma    nell'acquis
communautaire di cui sono espressione gli artt. 10, 11, 39 e 40 della
CEDU, i  quali  non  possono  non  porsi  anche  a  fondamento  della
necessita' di rappresentanza degli elettori comunitari nel Parlamento
europeo. 
    11. - I predetti articoli della Convenzione, sanciscono, infatti,
il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni
e di godere  dell'elettorato  attivo  e  passivo  per  il  Parlamento
europeo. Tale diritto deve ritenersi strettamente connesso  a  quelli
tutelati dagli articoli che, nella Carta costituzionale, affermano la
regola  democratica  secondo  il  principio  di  eguaglianza  di  cui
all'art. 3 Cost. La Corte costituzionale, con le sentenze nn.  348  e
349 del 2007 ha evidenziato la  particolare  «rilevanza  delle  norme
della Convenzione, in considerazione del  contenuto  della  medesima,
tradottosi  nell'intento  di  garantire,  soprattutto   mediante   lo
strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed  integrazione
delle garanzie stabilite dalla CEDU  e  dalla  Costituzione,  che  il
legislatore ordinario e' tenuto a rispettare e realizzare». 
    E', dunque, alla luce di quanto evidenziato proprio dalle  citate
pronunzie della Corte costituzionale  che  assume  rilievo  il  nuovo
testo  dell'art.  117,  comma  1,  Cost.;   infatti,   il   parametro
costituzionale ribadisce l'obbligo -  gia'  anticipato  dall'art.  10
Cost. - del legislatore ordinario di rispettare  le  norme  contenute
negli  accordi  internazionali,  con  la  conseguenza  che  la  norma
nazionale incompatibile con la norma della CEDU - e, dunque, con  gli
obblighi internazionali di cui agli artt. 10 e 117, comma 1  -  viola
percio' lo stesso parametro. 
    Ne  consegue  che  va  sollevata  d'ufficio   la   questione   di
legittimita' costituzionale,  con  riferimento  anche  all'art.  117,
comma 1, Cost. - unitamente a quanto gia' rilevato con riguardo  agli
artt. 10 e 11 Cost. - dell'art. 21, in parte qua,  per  violazione  -
secondo quanto gia' evidenziato - dei principi che trovano fondamento
negli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU. 
    12. -  Deve  considerarsi,  ulteriormente,  che  il  criterio  di
rappresentanza proporzionale territoriale costituisce espressione del
principio di rappresentativita' del cittadino nelle  istituzioni,  di
cui agli artt. 56 e 57 della Costituzione. 
    In questo senso, il richiamato art. 2 della legge n. 18 del  1979
e' simmetrico agli artt. 56 e 57 della Costituzione. 
    Da quanto sin qui menzionato, emerge  che  il  predetto  art.  21
della legge n. 18 sembra porsi in conflitto con i richiamati precetti
costituzionali,  finendo  per   sacrificare   la   rappresentativita'
territoriale, principio che deve al  contrario  essere  salvaguardato
indipendentemente dalle modalita' di assegnazione, in  concreto,  dei
seggi alle liste. 
    Per quanto sin qui esposto, non definitivamente pronunciando  sul
ricorso indicato in epigrafe, deve essere dichiarata rilevante e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge  24  gennaio  1979,  n.  18,
nella parte in cui dispone  che  l'Ufficio  elettorale  «Attribuisce,
poi, alla lista, sia essa singola sia formata da  liste  collegate  a
norma dell'art. 12, nelle varie circoscrizioni,  tanti  seggi  quante
volte il rispettivo quoziente elettorale di lista  risulti  contenuto
nella cifra elettorale circoscrizionale  della  lista.  I  seggi  che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle
circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno  dato  maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, a quelle  circoscrizioni  nelle
quali si e' ottenuta la maggiore cifra elettorale  circoscrizionale»,
senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito  alle
singole circoscrizioni, ai sensi dell'art. 2, della medesima legge n.
18 del 1979, specificatamente con riferimento agli artt. 1, 3  e  97,
10, 11 e  117,  48,  49  e  51  Cost.;  pertanto,  deve  disporsi  la
sospensione del presente giudizio e  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Deve ordinarsi, altresi',  che  a  cura  della  segreteria  della
sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Rimane  riservata  alla  decisione  definitiva   ogni   ulteriore
statuizione in rito, in merito ed in ordine alle spese.