Ordinanza 
 
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24  della
delibera legislativa della Regione Siciliana 4 dicembre 2008 (disegno
di legge n. 240-85-213-256-278-296-299), recante «Composizione  delle
giunte. Status degli amministratori locali e misure  di  contenimento
della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e
provinciali  della  Regione.  Disposizioni   varie»,   promosso   dal
Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  con   ricorso
notificato il 13 dicembre  2008,  depositato  in  cancelleria  il  19
dicembre 2008 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2008; 
    Udito nella Camera di consiglio del 4 novembre  2009  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  13  dicembre  2008,
depositato il successivo 19 dicembre, il Commissario dello Stato  per
la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento  agli  articoli  97,
117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, 14  e  17
del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455  (Approvazione
dello statuto della Regione Siciliana), ed in relazione agli artt. 43
e 49 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunita'
europea),  nella  versione  in  vigore  fino  al  30  novembre  2009,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della  delibera
legislativa  della  Regione   Siciliana,   approvata   dall'Assemblea
regionale nella seduta del 4  dicembre  2008  (disegno  di  legge  n.
240-85-213-256-278-296-299),  recante  «Composizione  delle   giunte.
Status degli amministratori locali e  misure  di  contenimento  della
spesa pubblica. Soglia  di  sbarramento  nelle  elezioni  comunali  e
provinciali della Regione. Disposizioni varie»; 
        che, ad avviso del  ricorrente,  la  norma  impugnata,  nella
parte in cui stabilisce la proroga  di  ulteriori  quarantotto  mesi,
dalla data della loro naturale scadenza, dei contratti di affidamento
provvisorio nel settore dei trasporti pubblici locali,  di  cui  alla
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, «nelle more dell'entrata  in
vigore della disciplina comunitaria di cui  al  regolamento  (CE)  n.
1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007, pubblicato nella GUUE serie L 315 del 3 dicembre 2007, al  fine
di assicurare la  continuita'  del  servizio  di  trasporto  pubblico
locale e di  rendere  piu'  agevole  agli  enti  locali  il  graduale
compimento  degli  atti  necessari  all'applicazione  della  suddetta
disciplina», riprodurrebbe, sostanzialmente, l'art. 31, comma 2,  del
disegno di legge n. 665-721-724, recante «Disposizioni programmatiche
e finanziarie per l'anno 2008», approvato dall'Assemblea regionale il
26 gennaio 2008 ed impugnato dinanzi a  questa  Corte  costituzionale
con ricorso del successivo 2 febbraio; 
        che, secondo il Commissario dello Stato, il  citato  art.  24
proroga, anche se per un periodo piu' breve di quello previsto  dalla
disposizione in precedenza  impugnata  (sino  al  2015,  anziche'  al
2019), i contratti di affidamento provvisorio del  servizio  pubblico
di trasporto su strada, di cui all'art. 27 della legge  regionale  n.
19 del 2005, sottoscritti nel  2007,  «nelle  more  della  definitiva
adozione del piano regionale di riassetto organizzativo e  funzionale
del trasporto  pubblico  locale»,  i  quali  traggono  origine  dalla
trasformazione - operata dalla legge regionale n. 19 del 2005  -  dei
«rapporti concessori vigenti  gia'  accordati  dalla  Regione  e  dai
Comuni, ai sensi della legge 28 settembre 1939 n. 1822 e della  legge
regionale 4 giugno 1964, n. 10», quindi prorogherebbe  ben  oltre  il
doppio  la  durata  originaria   dei   contratti,   indipendentemente
dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica; 
        che, a suo avviso, la proroga di un contratto di  appalto  di
servizi o forniture stipulato da un'amministrazione pubblica  darebbe
luogo ad una figura di  trattativa  privata,  non  consentita,  e  da
ritenersi ammissibile soltanto per cause determinate da  fattori  che
non    coinvolgono    la     responsabilita'     dell'amministrazione
aggiudicatrice,  essendo,   quindi,   ragionevole   «dubitare   della
legittimita' della proroga di contratti come  quelli  in  specie  non
ancora prossimi alla scadenza, per  i  quali  nei  fatti  si  intende
consentire alla pubblica amministrazione di rinviare  l'indizione  di
una nuova gara che invece ben potrebbe concludersi entro  il  termine
del contratto pubblico attualmente in vigore»; 
        che, pertanto, la  proroga  disposta  dalla  norma  impugnata
violerebbe, anzitutto, l'art. 117,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto
sarebbe suscettibile di alterare il regime di  libero  mercato  delle
prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti
dagli artt. 43, 49 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, ponendosi, inoltre, in contrasto con le direttive  31  marzo
2004, n. 2004/17/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua  e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e  servizi
postali), e 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE  (Direttiva  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure  di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di  forniture  e  di
servizi), recepite con decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
        che, secondo il ricorrente, questa  Corte  ha  ricondotto  la
proroga ope legis di un contratto pubblico di  servizi  alla  materia
«tutela della concorrenza» (sentenza n. 320 del 2008), spettante alla
competenza esclusiva dello Stato, da  ritenersi  lesa  dalla  proroga
stabilita dalla norma impugnata, la quale derogherebbe  al  principio
del ricorso alle procedure di gara; 
        che, in contrario, non rileverebbe la riconducibilita'  della
disposizione impugnata alla materia dei  trasporti,  attribuita  alla
competenza legislativa concorrente della Regione Siciliana, in quanto
essa violerebbe le norme comunitarie sopra indicate  ed  inciderebbe,
comunque, sulla materia «tutela della concorrenza», anche  in  quanto
la disciplina statale di settore (art. 18 del decreto legislativo  19
novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento  alle  regioni  ed  agli
enti locali di funzioni e compiti in materia  di  trasporto  pubblico
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo  1997,
n.  59»)  stabilisce  che  devono  essere   eliminati   gli   assetti
monopolistici ed introdotte regole concorrenziali di gestione; 
        che, ad avviso del ricorrente, l'espletamento delle procedure
concorsuali  sarebbe  preordinato  a  garantire   la   tutela   della
concorrenza,  quindi  la  qualita'  e  l'economicita'  del   servizio
pubblico, nonche' la puntuale attuazione delle norme  comunitarie  in
materia di liberalizzazione del  mercato  dei  servizi  di  trasporto
locale (in particolare, del regolamento del Parlamento europeo e  del
Consiglio 23 ottobre 2007 n. 1370, relativo ai  servizi  pubblici  di
trasporto di passeggeri su strada e  per  ferrovia  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)  n.  1107/70),  in
armonia  con  quanto  stabilito  dall'art.  4-ter  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, recante «Norme
di attuazione dello Statuto della Regione  siciliana  in  materia  di
comunicazioni  e  trasporti»  (aggiunto  dall'art.  7   del   decreto
legislativo 11 settembre 2000, n. 296), il quale  impone  il  ricorso
alle «procedure concorsuali in conformita' alla normativa comunitaria
e nazionale sugli appalti pubblici di servizi»,  per  la  scelta  del
gestore del servizio di trasporto pubblico di interesse  regionale  e
locale; 
        che, inoltre, il citato art. 24, imponendo agli  imprenditori
privati  modifiche  autoritative  ed  unilaterali  a   contratti   di
affidamento provvisorio stipulati originariamente per  la  durata  di
tre anni, ponendo di fatto a loro carico  oneri  e  obbligazioni  non
valutati preventivamente, ne' negoziati all'atto di  conclusione  del
contratto, inciderebbe anche nella materia «diritto civile» (rectius:
«ordinamento civile»); 
        che, infine, secondo il Commissario  dello  Stato,  la  norma
impugnata, disponendo una proroga che determina il «raddoppio»  della
durata dei contratti di affidamento provvisorio in corso,  violerebbe
l'art. 97 Cost., in quanto  eluderebbe  l'obbligo  del  rispetto  dei
criteri di economicita' ed efficacia ai  quali  dovra'  ispirarsi  il
nuovo  assetto  del  servizio  di  trasporto  pubblico  locale  quale
risultante dal piano regionale  in  cui  dovra'  essere  prevista  la
ridefinizione della rete e la determinazione  dei  servizi  minimi  e
delle unita' di rete. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 97,  117,  primo  e
secondo comma, lettera e), della Costituzione,  14  e  17  del  regio
decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello
statuto della Regione Siciliana), in relazione agli artt. 43 e 49 del
Trattato  25  marzo  1957  (Trattato  che  istituisce  la   Comunita'
europea),  nella  versione  in  vigore  fino  al  30  novembre  2009,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della  delibera
legislativa della Regione Siciliana, approvata  dall'Assemblea  nella
seduta   del   4    dicembre    2008    (disegno    di    legge    n.
240-85-213-256-278-296-299),  recante  «Composizione  delle   giunte.
Status degli amministratori locali e  misure  di  contenimento  della
spesa pubblica. Soglia  di  sbarramento  nelle  elezioni  comunali  e
provinciali della Regione. Disposizioni varie»; 
        che, successivamente all'impugnazione, la  predetta  delibera
legislativa e' stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 16
dicembre  2008,  n.  22  (Composizione  delle  giunte.  Status  degli
amministratori locali e misure di contenimento della spesa  pubblica.
Soglia di sbarramento nelle elezioni  comunali  e  provinciali  della
Regione.  Disposizioni  varie),  con  omissione  della   disposizione
oggetto di censura; 
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo deliberato dall'Assemblea regionale,  preclude  definitivamente
la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in  sede
di promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche  efficacia,
privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita'  costituzionale
(ex plurimis, ordinanze n. 304 del 2008, n. 358 e n. 229 del 2007; n.
389, n. 340 e n. 136 del 2006); 
        che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.