Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 7,
della legge della Regione Abruzzo  24  marzo  2009,  n.  4  (Principi
generali in materia di riordino  degli  Enti  locali),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  ricorso  spedito  per  la
notifica il 26 maggio 2009, depositato in  cancelleria  il  3  giugno
2009 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2009. 
    Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2010  il  Giudice
relatore Ugo De Siervo. 
    Ritenuto  che  con  ricorso  notificato  il  26  maggio  2009   e
depositato il successivo 3 giugno (iscritto nel reg. ric. n.  34  del
2009), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato,   in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 7, ultimo
periodo, della legge della  Regione  Abruzzo  24  marzo  2009,  n.  4
(Principi  generali  in  materia  di  riordino  degli  Enti  locali),
pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale  n.  20  del  27  marzo
2009; 
    che l'impugnato art. 5, dopo aver disciplinato  le  nomine  degli
organi di vertice degli enti regionali, al comma 7 stabilisce che  le
indennita' di carica degli amministratori, oltre a non  poter  essere
cumulate con le indennita' spettanti ai componenti delle Camere e del
Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun  altro  emolumento
fisso  o  variabile  derivante  da  nomina  politica  di   competenza
regionale anche presso enti pubblici economici; 
    che, in particolare, questo divieto di cumulo, come  testualmente
dispone l'impugnato ultimo periodo dell'art. 5,  «non  vale  per  gli
amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti»; 
    che, secondo il ricorrente, la denunciata previsione violerebbe i
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica dettati
dall'art. 2, commi 25 e 26, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2008); 
    che, piu' precisamente, il comma 25, dell'art. 2, nel  sostituire
l'art. 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267
(Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti   locali),
prevede: che i consiglieri comunali,  provinciali,  circoscrizionali,
limitatamente ai comuni capoluogo di  provincia,  e  delle  comunita'
montane hanno diritto a percepire  un  gettone  di  presenza  per  la
partecipazione  a  consigli  e  commissioni;  che  in   nessun   caso
l'ammontare  mensile  puo'  superare  l'importo  pari  ad  un  quarto
dell'indennita'  massima  prevista  per  il  rispettivo   sindaco   o
presidente;  che  nessuna  indennita'  e'   dovuta   ai   consiglieri
circoscrizionali; 
    che lo stesso art. 25 ha abrogato il comma 6  dell'art.  82,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale  consentiva  il  cumulo
tra indennita' di funzione e gettoni  di  presenza,  ove  dovuti  per
mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona; 
    che, dal canto suo, il comma  26  dell'art.  2  ha  integralmente
sostituito l'art.  83  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,
fissando il divieto per i parlamentari nazionali ed europei,  nonche'
per i consiglieri regionali,  di  percepire  i  gettoni  di  presenza
previsti, per gli amministratori locali, dal decreto  legislativo  n.
267 del 2000; 
    che, dunque, la disposizione impugnata sarebbe in  contrasto  con
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, «oltre che con l'art. 97
Cost.», per violazione dell'art. 82 del decreto  legislativo  n.  267
del 2000, come modificato, in quanto, nel fare eccezione  al  divieto
con  riferimento  a  qualsivoglia  emolumento  fisso   o   variabile,
consentirebbe il venir  meno  del  divieto  generale  di  cumulo  tra
indennita' di funzione e gettoni di presenza  anche  al  di  la'  dei
limiti mensili ivi espressamente stabiliti,  nonche'  per  violazione
dell'art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 267 del  2000,  come
modificato, in quanto consentirebbe agli amministratori in parola  di
cumulare all'indennita', ad essi spettante, i compensi relativi  alla
partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate  anche  se
tale partecipazione e' connessa all'esercizio di funzioni pubbliche; 
    che la disposizione impugnata sarebbe, altresi', in contrasto con
gli artt. 3 e 97 della Costituzione, giacche' la specifica  eccezione
cosi' stabilita sarebbe  irragionevole  ed  ingiustificata,  oltre  a
porsi in evidente contrasto con il principio di  eguaglianza,  avendo
introdotto un regime di favore  esclusivamente  nei  confronti  degli
amministratori di piccoli comuni; 
    che  la  Regione  Abruzzo,  pur  non  costituitasi  nel  presente
giudizio, ha  presentato  istanza  di  estinzione  del  giudizio  per
sopravvenuta cessazione della materia del contendere, giacche' l'art.
6  della  legge  della  Regione  Abruzzo  4  agosto   2009,   n.   12
(Disposizioni di carattere urgente  ed  indifferibile),  ha  abrogato
l'impugnata disposizione e la  stessa  non  ha  avuto  medio  tempore
applicazione alcuna; 
    che con atto notificato il  20  novembre  2009  e  depositato  il
successivo 27 novembre, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
rinunciato al presente ricorso. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte convenuta, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi  dell'art.
23  delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (cfr., tra le piu' recenti,
la sentenza n. 247 del 2009 e le ordinanze n. 14 e n. 8 del 2010;  n.
292, n. 136 e n. 48 del 2009).