Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 413  e
414, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -  legge
finanziaria 2008), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana nel procedimento vertente tra  il  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ed altri e  A.F.  e
C.G. in proprio e nella qualita' di genitori  esercenti  la  potesta'
sulla figlia minore A.J.R., con ordinanza del 26 marzo 2009, iscritta
al n. 230 del registro  ordinanze  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio  2010  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Consiglio di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
Siciliana,  con  ordinanza  del  26  marzo  2009,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma,  10,  primo  comma,  30,
primo e secondo comma, 31, primo comma, 34, primo comma, 35, primo  e
secondo  comma,  38,  terzo  e  quarto  comma,  della   Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2,  commi  413  e
414, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -  legge
finanziaria 2008). 
    In punto di fatto, il rimettente riferisce  di  essere  investito
dell'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'universita'
e della ricerca nei confronti  di  A.F.  e  C.G.,  in  proprio  e  in
qualita' di genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore A.J.R,
avverso   il   provvedimento   cautelare   emesso    dal    Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania,
con  il  quale  si   ordinava   all'amministrazione   il   ripristino
dell'assegnazione di un docente di sostegno alla indicata minore, per
25 ore settimanali. 
    La suddetta fase cautelare  trae  origine  dal  ricorso  proposto
dalle indicate parti private avverso il provvedimento  con  il  quale
l'amministrazione scolastica, in sede di formazione  degli  organici,
aveva assegnato alla ricorrente, affetta da  ritardo  psicomotorio  e
crisi convulsive da encefalopatia grave, un docente solo per  12  ore
settimanali. 
    Il citato provvedimento comprometteva, a parere  dei  ricorrenti,
il diritto  del  disabile  ad  una  effettiva  assistenza  didattica;
diritto tutelato dalla Costituzione e da norme internazionali. 
    In punto di diritto, il rimettente, dopo aver riportato i  motivi
posti a fondamento dell'atto di appello avverso l'ordinanza cautelare
indicata, osserva che il tema  dell'inserimento  dei  disabili  nella
scuola e' stato, in un primo momento,  risolto  dall'ordinamento  per
mezzo della creazione di scuole speciali e di  classi  differenziali;
orientamento successivamente modificato a favore  di  una  formazione
che  doveva  avvenire  in  classi  comuni  nell'ambito  della  scuola
pubblica mediante l'intervento di insegnanti di sostegno. 
    Tale nuovo indirizzo veniva, poi, ulteriormente rafforzato con la
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle  persone  handicappate),  la
quale, nel fissare i principi della piena integrazione delle  persone
disabili, agli artt. 12 e 13 garantisce loro il  necessario  sostegno
per mezzo di docenti specializzati, al fine della  loro  integrazione
scolastica. 
    Il giudice a quo riporta le ulteriori norme che hanno  confermato
i suddetti principi e, in  particolare,  l'art.  40  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica),  che  assicura  l'integrazione  scolastica  degli   alunni
disabili  con  interventi  adeguati  al   tipo   ed   alla   gravita'
dell'handicap,   compreso   il   ricorso   all'ampia    flessibilita'
organizzativa e funzionale delle classi, nonche' la  possibilita'  di
assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno  in
deroga al rapporto docenti ed  alunni,  indicato  al  comma  3  della
suddetta disposizione, in presenza di handicap particolarmente gravi. 
    In particolare, il citato art. 40 non generalizza tutti i casi di
disabilita', ma si ispira  al  diverso  principio  secondo  il  quale
ciascun intervento deve tener conto del grado e  della  tipologia  di
deficit di cui e' portatore il singolo individuo, ponendosi,  in  tal
modo, in linea di continuita' con quanto gia' previsto dagli artt. 3,
12, 16 e 17 della legge n. 104 del 1992, in ambito di istruzione e di
formazione professionale dei disabili. 
    Il  rimettente  osserva  che  le  disposizioni  censurate   hanno
soppresso il trattamento in deroga previsto dall'art. 40, in tal modo
contraddicendo  la  ratio  che   aveva   caratterizzato   l'indirizzo
normativo sopra riportato,  in  ragione  del  quale  ad  un  maggiore
livello  di  disabilita'  deve  corrispondere  un  maggior  grado  di
assistenza, al fine di consentire al  disabile  di  superare  il  suo
svantaggio e di porlo in condizione di parita' con gli altri. 
    La conclusione di tale iter argomentativo comporta, a parere  del
rimettente, che le disposizioni censurate, nel sottoporre ad un'unica
disciplina tutti i disabili, non garantiscono a quelli che versano in
condizioni  di  maggiore  gravita'  il  diritto   alla   integrazione
scolastica. 
    Il  rimettente  ritiene,  pertanto,  che   le   norme   censurare
contrastino con la giurisprudenza  costituzionale  secondo  la  quale
l'esercizio di ogni diritto, anche se  costituzionalmente  garantito,
puo' essere regolato e limitato dal legislatore, sempre che cio'  sia
compatibile con la funzione del diritto di cui si  tratta  e  non  si
traduca in una sostanziale elusione dello stesso. 
    1.1.  -  Cosi'  ricostruita  la  fattispecie  sottoposta  al  suo
giudizio ed il quadro normativo di  riferimento,  il  rimettente,  in
punto di non manifesta infondatezza, sostiene quanto segue: 
    1.1.1 - in primo luogo, il rimettente ritiene che i commi  413  e
414 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 violano gli artt.  2,  3,
38, terzo e quarto comma, Cost. 
    In proposito il giudice a quo osserva che  la  Costituzione,  nel
riconoscere valore fondamentale alla persona come individuo, pone,  a
tal fine, a carico della collettivita' un  obbligo  di  solidarieta',
assumendo nel caso concreto rilievo l'art. 38, commi terzo e  quarto,
Cost.,  che  sanciscono  il  diritto  dei   disabili   all'educazione
assegnando il correlativo obbligo allo Stato. 
    Rileva, poi, il giudice a quo  che  l'equiparazione  di  tutti  i
disabili compiuta dal legislatore sulla base  delle  norme  censurate
sarebbe anche irragionevole, poiche'  appresta  lo  stesso  grado  di
assistenza a tutti i disabili, indipendentemente dal  loro  grado  di
disabilita', ponendo in essere  una  disparita'  di  trattamento,  in
quanto proprio la gravita'  dell'handicap  giustificava  lo  standard
piu' elevato di tutela rispetto  a  quello  minimo  garantito  per  i
disabili lievi e cio' al fine di assicurare a tutti lo stesso diritto
all'istruzione. 
    A cio' conseguirebbe l'ulteriore violazione  dell'art.  3,  comma
secondo, Cost., che impone allo Stato di rimuovere gli  ostacoli  che
limitano lo sviluppo della persona umana. 
    Altri profili di irragionevolezza delle norme  impugnate  vengono
individuati dal rimettente nel fatto che, da un lato, nel  sopprimere
il trattamento in deroga previsto per i disabili gravi,  dette  norme
si pongono, tuttavia, l'obiettivo  di  rispettare  i  principi  sulla
integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla  legge  n.
104 del 1992, e, dall'altro, nel contemperare il diritto dei disabili
gravi con l'esigenza di bilancio, fanno prevalere quest'ultima. 
    1.1.2 - I commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007
violano, secondo il rimettente, anche gli artt. 4,  primo  comma,  35
primo e secondo comma, Cost., in relazione all'art. 38, terzo  comma,
Cost. 
    Se, infatti, gli artt. 4 e 35 Cost. tutelano  e  garantiscono  il
diritto al lavoro, l'art. 38 Cost. riconosce il suddetto  diritto  in
capo ai disabili, con la conseguenza che  le  disposizioni  censurate
«facendo  venir  meno  le  condizioni  minime  per  la   integrazione
scolastica» pregiudicano «anche ogni possibilita' di [...] avviamento
professionale   in   contrasto   con   i   parametri   costituzionali
suelencati». 
    1.1.3 - Il giudice  a  quo  ritiene,  poi,  che  le  disposizioni
censurate siano in contrasto con l'art. 10 Cost., in  relazione  agli
artt. 2, 3, secondo comma, 4, primo comma, 35, primo e secondo  comma
e 38, terzo comma, Cost. 
    In  particolare,   l'art.   10,   primo   comma,   Cost.   impone
l'adeguamento  dell'ordinamento  interno  alle  norme   del   diritto
internazionale generalmente riconosciute. 
    Il   rimettente,   dopo   aver   premesso    che    l'ordinamento
internazionale apparirebbe «univocamente orientato ad  assicurare  ai
disabili una tutela effettiva  e  non  meramente  teorica»,  richiama
diversi atti internazionali sia a livello universale che regionale  a
tutela dei disabili; atti che, a suo avviso, sarebbero stati  violati
dalle norme impugnate.  In  particolare,  menziona  la  Dichiarazione
Universale dei diritti dell'uomo,  adottata  dall'Assemblea  generale
delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948; il Protocollo n.  1
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, adottato a Parigi il 20 marzo 1952;  la  Carta
sociale europea (riveduta), adottata a Strasburgo il 3 maggio 1996  e
la Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita' adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni  Unite  il
13 dicembre 2006. 
    A completamento del quadro normativo internazionale ora indicato,
il giudice a quo richiama, inoltre, la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea proclamata dal Parlamento europeo, dal  Consiglio
e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000, nonche'  il  Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa firmato a Roma il 29 ottobre
2004. 
    1.1.4  -  Infine,  il  rimettente  ritiene  che  le  disposizioni
censurate siano lesive degli artt. 34, primo  comma  e  38,  terzo  e
quarto comma, Cost., in riferimento agli artt. 30,  primo  e  secondo
comma e 31, primo comma, Cost., i quali sanciscono i principi «che la
scuola  e'  aperta  a  tutti  e   che   l'istruzione   inferiore   e'
obbligatoria, che anche i disabili hanno diritto all'educazione e che
a  questo  compito  provvedono  organi  ed  istituti  predisposti   o
integrati dallo Stato», anche in «funzione suppletiva  rispetto  alla
famiglia». 
    Le norme censurate, a parere del rimettente,  non  garantirebbero
tali diritti in quanto non assicurerebbero al  disabile  grave,  come
nel caso di specie, neppure l'istruzione obbligatoria cui ha  diritto
ex art.  34  Cost.  e,  conseguentemente,  neppure  quella  di  grado
superiore, cui pure ha  diritto  ex  art.  38,  terzo  comma,  Cost.,
finalizzata al suo inserimento nel mondo del lavoro. 
    Con la disciplina  impugnata  risulterebbe  essere  venuta  meno,
altresi', la funzione affidata allo Stato per  rendere  effettivo  il
diritto  all'istruzione  ex  art.  38,  quarto  comma,   Cost.,   con
conseguente ulteriore lesione  del  corrispondente  compito  affidato
alla famiglia e, in via surrogatoria allo Stato,  previsto  dall'art.
30, primo e secondo comma, Cost. 
    Nella stessa «ottica si muove anche l'art. 31, primo comma, Cost.
il quale fa carico allo Stato di agevolare l'adempimento dei  compiti
della famiglia  (tra  cui  e'  ricompressa  l'istruzione)  ed  appare
percio' strutturalmente  interconnesso  con  la  concreta  attuazione
degli obblighi famigliari». 
    1.2. - In punto di rilevanza, il  rimettente  osserva  che  dagli
atti di causa risulta provato lo stato di disabilita' grave di cui e'
affetta  la  ricorrente  (riconoscimento  dall'apposita   commissione
medica, attribuzione per l'anno scolastico 2008/2009 delle 25 ore  di
sostegno settimanale) e che, stante il tenore letterale dell'art.  2,
comma 414, della legge n. 244 del 2007, solo l'eventuale accoglimento
della questione di  legittimita'  sollevata  potrebbe  comportare  il
rigetto dell'appello cautelare  e,  conseguentemente,  il  ripristino
delle 25 ore di sostegno settimanali;  misura  quest'ultima,  precisa
ancora il rimettente, che «le commissioni mediche e  sociopedagogiche
hanno ritenuto essere il minimo necessario per rendere effettivo»  il
diritto della ricorrente  all'integrazione  scolastica  ed  alla  sua
istruzione. 
    2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o  infondata  la
questione sollevata dal Consiglio della giustizia amministrativa  per
la Regione Siciliana. 
    La difesa dello Stato,  riportato  il  testo  delle  disposizioni
censurate, osserva che il nostro Paese ha sempre posto come priorita'
l'inserimento  degli  alunni  disabili  nel   mondo   scolastico   e,
successivamente, nella vita lavorativa. 
    2.1.  -  Ricostruito  il   quadro   normativo   di   riferimento,
l'Avvocatura ritiene la  questione  inammissibile  per  non  aver  il
rimettente motivato in ordine alla rilevanza della stessa. 
    In particolare, la normativa impugnata, comporta una riforma  del
sistema di tutela del disabile in grado di garantire  a  quest'ultimo
la fruizione dei diritti costituzionali a  lui  assegnati.  Il  comma
413, infatti, pur limitando il  numero  di  posti  di  insegnanti  di
sostegno, a decorrere dall'anno 2008 - 2009, «impone che [...]  venga
assicurata la piena integrazione degli alunni disabili richiamando, a
tal uopo, gli strumenti e le direttive» gia' individuati dall'art. 1,
comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -  legge
finanziaria 2007) «e,  pertanto,  anche  mediante  compensazioni  tra
Province diverse». 
    Il rimettente  non  indica  i  motivi  per  i  quali  i  suddetti
strumenti e, in particolare, la citata  compensazione  (che  consente
l'adattamento dell'organico vigente alla dislocazione  territoriale),
non sono in grado di dare piena tutela alla ricorrente nel giudizio a
quo. 
    Il giudice a quo  avrebbe,  infatti,  erroneamente  ritenuto  che
l'unica  possibile   tutela   per   la   ricorrente   poteva   essere
l'applicazione della deroga prevista dall'art. 40 della legge n.  499
del 1997, non tenendo  conto  che  essa  «si  inseriva  [...]  in  un
contesto normativo completamente diverso» da quello costituito  dalle
norme censurate. 
    2.2. - Nel  merito,  la  difesa  erariale  ritiene  la  questione
infondata. 
    Osserva  l'Avvocatura  che   il   rimettente   chiede   che   sia
riconosciuto il diritto ad un numero  maggiore  di  ore  di  sostegno
rispetto a quello individuato dai competenti organi amministrativi. 
    Tale diritto, a suo avviso, «non puo'  essere  identificato  tout
court con il  diritto  allo  studio  o  alla  salute»,  essendo  piu'
assimilabile ad una mera aspettativa verso lo Stato  quale  erogatore
di pubblici servizi. 
    In sostanza, quindi, con la  sollevata  questione  il  rimettente
chiede  alla  Corte  l'adozione  di   una   sentenza   additiva   che
comporterebbe da un  lato  «nuove  o  maggiori  spese  a  carico  del
bilancio statale  senza  indicare  i  mezzi  per  farvi  fronte»,  in
violazione dell'art. 81 Cost., e dall'altro, porterebbe  la  Corte  a
sostituirsi al legislatore, al quale  e'  demandata  l'individuazione
delle concrete modalita' con le quali realizzare la  tutela  invocata
nel giudizio a quo. 
    Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'Avvocatura richiama  la
sentenza n. 251 del 2008 con la quale la Corte ha affermato  che,  in
materia  di  tutela  dei  disabili,  e'  compito   del   legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalita', individuare gli  strumenti
piu' idonei al fine di attuare la suddetta tutela, non  potendo  cio'
essere richiesto alla Corte stessa. 
    In conclusione, le norme censurate sarebbero frutto del  corretto
esercizio della citata  discrezionalita'  del  legislatore  che,  nel
bilanciare i diversi interessi  coinvolti  (quello  allo  studio  del
disabile e del contenimento della spesa pubblica),  ha  eliminato  la
possibilita' di derogare al numero di ore di sostegno per i  disabili
piu' gravi, pur senza far venir meno il loro  diritto  all'educazione
scolastica. 
    2.2.1 - In particolare, quanto  alla  presunta  violazione  degli
artt. 2, 3 e 38 Cost., la difesa dello Stato  ritiene  che  l'attuale
disciplina non pregiudica i diritti del disabile, come sostenuto  dal
rimettente, in considerazione della  molteplicita'  degli  interventi
normativi a favore di tali persone previsti dagli artt. 12, 13  e  14
della legge n. 104 del 1992. 
    Specificamente,  e'  prevista   l'istituzione,   per   i   minori
ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate  della  scuola
statale (art. 12, comma 9); la programmazione coordinata dei  servizi
scolastici con quelli sanitari,  socio  -  assistenziali,  culturali,
eccetera (art. 13, comma 2, lett. a); la dotazione alle scuole e alle
universita' di attrezzature tecniche e di sussidi didattici (art. 13,
comma 2, lett. b) recte: comma 1, lett. a); l'obbligo  per  gli  enti
locali di garantire  l'attivita'  di  sostegno  con  assegnazione  di
docenti specializzati (art. 13, comma 3); lo svolgimento di attivita'
didattiche con piani educativi individualizzati (art. 13,  comma  5);
l'organizzazione dell'attivita' didattica secondo il  criterio  della
flessibilita' nell'articolazione delle  classi  e  delle  sezioni  in
relazione alla programmazione scolastica individualizzata  (art.  14,
comma 1, lett. b); la continuita' educativa tra i  diversi  gradi  di
scuola (art. 14, comma 1, lett. c). 
    Ad avviso dell'Avvocatura  dello  Stato,  tale  molteplicita'  di
interventi non puo' comportare che, laddove  e'  previsto  che  siano
garantite attivita' di sostegno mediante  l'assegnazione  di  docenti
specializzati (art. 13 citato), la persona disabile abbia «il diritto
a vedersi attribuito un insegnante di sostegno per un numero  di  ore
predeterminato», dovendo l'amministrazione provvedere  in  tal  senso
tenendo conto anche delle risorse economiche disponibili. 
    2.2.2 - Con il secondo  motivo  il  rimettente  sostiene  che  le
disposizioni censurate si pongano in contrasto con gli artt. 4  e  35
Cost.,  in  relazione  all'art.  38,  terzo  comma,  Cost.,   perche'
farebbero  venir  meno  le  condizioni  minime   per   l'integrazione
scolastica, con ripercussioni negative sull'avviamento professionale. 
    In ragione delle citate norme contenute nella legge  n.  104  del
1992,  l'Avvocatura  ritiene  che  anche  la  censura  in  esame  sia
infondata. 
    Non sarebbe stato leso neanche  l'inserimento  del  disabile  nel
mondo del lavoro, essendo quest'ultimo garantito  da  apposite  norme
contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il  diritto  al
lavoro dei disabili). 
    2.2.3 - In relazione  alla  denunciata  violazione  dell'art.  10
Cost., l'interveniente rileva che tale disposizione si riferisce alle
norme di diritto internazionale consuetudinario, laddove il giudice a
quo si limita a richiamare norme pattizie «senza evidenziare le parti
in  cui  le  stesse  sarebbero   riproduttive   di   analoghe   norme
consuetudinarie esistenti nella Comunita' internazionale». 
    L'Avvocatura  osserva,  inoltre,  che  le  norme   internazionali
richiamate dal rimettente avrebbero carattere meramente programmatico
e lascerebbero agli Stati  la  discrezionalita'  nell'individuare  le
misure con le quali assicurare la fruizione dei suddetti diritti. 
    2.2.4 - La difesa dello Stato  sostiene,  infine,  che  anche  le
censure relative alla violazione  degli  artt.  34  e  38  Cost.,  in
relazione agli artt. 30 e 31 Cost.  siano  infondate,  in  quanto  il
legislatore  non  avrebbe  pregiudicato  il  diritto   del   disabile
all'istruzione  obbligatoria  di  cui  all'art.  34  Cost.,  data  la
molteplicita' degli  interventi  disposti  in  tal  senso  e  che  la
riduzione   delle   ore   di   sostegno   consentirebbe,    comunque,
l'integrazione scolastica delle persone disabili. 
    Non sarebbe leso neanche il diritto del disabile  all'inserimento
nel mondo del lavoro, previsto dall'art. 38, terzo comma, Cost., e lo
Stato non  sarebbe  venuto  meno  al  suo  obbligo  di  affiancare  o
sostituire la famiglia nella cura del disabile, come  previsto  dagli
artt. 38, quarto comma, e 30, primo comma, Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Consiglio di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
Siciliana, dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -
legge finanziaria 2008), nella parte in cui, rispettivamente, fissano
un limite al numero degli insegnanti  di  sostegno  e  aboliscono  la
possibilita' di assumere con contratto a tempo determinato i suddetti
insegnanti,  in  deroga  al  rapporto  docenti  ed  alunni   indicato
dall'art. 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997,  in  presenza  di
disabilita' particolarmente gravi. 
    Ad avviso del giudice rimettente le norme censurate  violerebbero
gli artt. 2, 3, 38, terzo e  quarto  comma,  della  Costituzione,  in
quanto, in contrasto con i  valori  di  solidarieta'  collettiva  nei
confronti dei disabili gravi, ne impedirebbero «il pieno sviluppo, la
loro effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale
del Paese» ed introdurrebbero «un regime discriminatorio  illogico  e
irrazionale» che non terrebbe conto del diverso grado di  disabilita'
di tali persone, incidendo cosi' sul nucleo minimo dei loro diritti. 
    Sarebbero, altresi', violati gli artt. 4, primo comma, 35,  primo
e secondo comma, in relazione all'art. 38,  terzo  comma,  Cost.,  in
quanto  da  tale  violazione  deriverebbe  l'impossibilita'  per   il
disabile grave di conseguire «il livello di  istruzione  obbligatoria
prevista»,   «quello   superiore»   e   «l'avviamento   professionale
propedeutico per l'inserimento nel mondo del lavoro». 
    Le disposizioni statali sopra indicate sono, inoltre,  sospettate
d'illegittimita' costituzionale per violazione  dell'art.  10,  primo
comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 4,  35  e  38  Cost.,  in
quanto si porrebbero in contrasto con «i principi (recte:  norme)  di
diritto  internazionale  generalmente  riconosciute  a   favore   dei
disabili», nonche' con il diritto  del  disabile  al  pieno  sviluppo
della  sua  personalita'  (art.  2),  con   il   principio   di   non
discriminazione  (art.  3),   con   il   diritto   all'educazione   e
all'inserimento nel mondo del lavoro (art. 38). 
    Infine, le norme censurate sono ritenute di dubbia compatibilita'
con gli artt. 34, primo comma, e 38, terzo e quarto comma, Cost.,  in
relazione agli artt. 30, primo e secondo comma, e  31,  primo  comma,
Cost., in quanto vanificano «per i disabili gravi la possibilita'  di
accedere  alla  istruzione  in  tutte  le  sue  forme  e  funzioni  e
disconosc[ono] gli obblighi in tal senso costituzionalmente  previsti
a carico dello Stato anche in funzione suppletiva della famiglia». 
    2. - In via preliminare,  deve  essere  respinta  l'eccezione  di
inammissibilita'  prospettata  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri sotto il profilo del difetto di rilevanza. 
    La difesa erariale  osserva,  infatti,  che  il  comma  413,  pur
limitando il numero di posti di insegnanti di sostegno, «impone [...]
che venga assicurato lo sviluppo dei processi di  integrazione  degli
alunni  disabili,  richiamando   gli   strumenti   e   le   direttive
individuati» dall'art. 1, comma 605, della citata legge  n.  296  del
2006  «e,  pertanto,  anche  mediante  compensazioni   tra   Province
diverse». Il rimettente, invero, nel sollevare la presente  questione
di legittimita' costituzionale, non ha indicato i motivi per i  quali
i suddetti strumenti e, in particolare, la citata  compensazione  non
sono in grado di dare piena tutela alla  ricorrente  nel  giudizio  a
quo. 
    In realta' il giudice rimettente e' chiamato a pronunciarsi su un
provvedimento dell'amministrazione scolastica  che,  in  applicazione
delle disposizioni impugnate, ha negato il riconoscimento  delle  ore
di sostegno inizialmente accordate, quindi tenendo conto anche  degli
strumenti  alternativi  previsti  dalle  suddette  disposizioni,  ivi
compreso il citato meccanismo della compensazione delle province. 
    2.1.  -  Sempre  in  via  preliminare  devono  essere  dichiarate
inammissibili le censure relative  alla  violazione  degli  artt.  4,
primo comma, 35, primo e secondo comma, Cost., in relazione  all'art.
38 Cost., nonche' degli artt. 34, primo comma, e 38, terzo  e  quarto
comma, Cost., in relazione agli artt. 30, primo e  secondo  comma,  e
31, primo comma, Cost., in quanto non  sufficientemente  argomentate,
risultando  cosi'  formulate  in  modo  generico  ed  apodittico  (ex
plurimis ordinanza n. 344 del 2008). 
    3. - Nel merito la questione e' fondata. 
    Preliminarmente va precisato che i disabili non costituiscono  un
gruppo omogeneo. Vi sono,  infatti,  forme  diverse  di  disabilita':
alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna  di  esse  e'
necessario,  pertanto,  individuare  meccanismi  di  rimozione  degli
ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti
essere affetta in concreto una persona. 
    Ciascun disabile e' coinvolto in un  processo  di  riabilitazione
finalizzato ad un suo completo inserimento nella  societa';  processo
all'interno  del  quale  l'istruzione  e  l'integrazione   scolastica
rivestono un ruolo di primo piano. 
    4. - Sotto il profilo normativo, il  diritto  all'istruzione  dei
disabili e' oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento
internazionale che di quello  interno.  In  particolare,  per  quanto
attiene alla normativa internazionale, viene in  rilievo  la  recente
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite  il
13 dicembre 2006, entrata in vigore sul  piano  internazionale  il  3
maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva  dall'Italia  con  legge  3
marzo 2009, n. 18, il cui art.  24  statuisce  che  gli  Stati  Parti
«riconoscono   il   diritto    delle    persone    con    disabilita'
all'istruzione». Diritto, specifica la  Convenzione  in  parola,  che
deve  essere  garantito,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle  esigenze
individuali»  del  disabile  (art.  24,  par.  2,  lett.  c),   della
Convenzione). 
    Quanto all'ordinamento interno, in attuazione dell'art. 38, terzo
comma, Cost., il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione
scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge  5
febbraio  1992,  n.   104   (Legge   -   quadro   per   l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); legge
che, come gia' osservato da questa Corte, e' volta a  «perseguire  un
evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale  e'
quello di garantire in  tutto  il  territorio  nazionale  un  livello
uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali  dei
soggetti portatori di handicaps» (sentenza n. 406 del 1992). 
    In particolare, l'art. 12 della citata  legge  n.  104  del  1992
attribuisce al  disabile  il  diritto  soggettivo  all'educazione  ed
all'istruzione a partire dalla scuola  materna  fino  all'universita'
(comma 2). Questa Corte ha  gia'  avuto  modo  di  precisare  che  la
partecipazione del disabile «al processo educativo con  insegnanti  e
compagni normodotati costituisce, infatti, un  rilevante  fattore  di
socializzazione e puo' contribuire in modo decisivo  a  stimolare  le
potenzialita' dello svantaggiato» (sentenza n. 215 del 1987). 
    Pertanto, il diritto del  disabile  all'istruzione  si  configura
come un  diritto  fondamentale.  La  fruizione  di  tale  diritto  e'
assicurata, in particolare,  attraverso  «misure  di  integrazione  e
sostegno idonee a garantire ai portatori di  handicaps  la  frequenza
degli istituti d'istruzione» (sentenza n. 215 del 1987). 
    Tra le varie misure previste dal  legislatore  viene  in  rilievo
quella del personale docente specializzato, chiamato per l'appunto ad
adempiere alle «ineliminabili (anche sul piano costituzionale)  forme
di integrazione e di sostegno» a  favore  degli  alunni  diversamente
abili (sentenza n. 52 del 2000). 
    Sempre nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili,
in particolare per  quelli  che  si  trovano  in  una  condizione  di
gravita', il legislatore, con la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), all'art.  40,
comma 1, ha previsto la possibilita' di  assumere,  con  contratti  a
tempo determinato, insegnanti  di  sostegno  in  deroga  al  rapporto
alunni - docenti  stabilito  dal  successivo  comma  3.  Il  criterio
numerico indicato dalla disposizione da ultimo  richiamata  e'  stato
poi sostituito con il principio delle «effettive esigenze  rilevate»,
introdotto dall'art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27  dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). 
    Le disposizioni censurate che prevedono, da un  lato,  un  limite
massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di  sostegno
e, dall'altro, l'eliminazione della citata possibilita' di  assumerli
in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro  normativo
internazionale,  costituzionale   e   ordinario,   nonche'   con   la
consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei  disabili
fin qui richiamata. 
    E' vero che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte,  il
legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei
diritti delle persone disabili gode di discrezionalita'  (da  ultimo,
ex plurimis, sentenze n. 431 e 251 del 2008,  ordinanza  n.  269  del
2009).  Si  deve  tuttavia  riaffermare  che,   sempre   secondo   la
giurisprudenza di questa Corte, detto  potere  discrezionale  non  ha
carattere assoluto e trova un limite nel «[...] rispetto di un nucleo
indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n.  251  del
2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000). 
    Risulta, pertanto, evidente che le norme impugnate  hanno  inciso
proprio sull'indicato «nucleo indefettibile di garanzie»  che  questa
Corte ha gia' individuato quale  limite  invalicabile  all'intervento
normativo discrezionale del legislatore. 
    La scelta operata  da  quest'ultimo,  in  particolare  quella  di
sopprimere la  riserva  che  consentiva  di  assumere  insegnanti  di
sostegno a tempo determinato, non trova  alcuna  giustificazione  nel
nostro ordinamento, posto che detta  riserva  costituisce  uno  degli
strumenti  attraverso  i  quali  e'   reso   effettivo   il   diritto
fondamentale all'istruzione del disabile grave. 
    La ratio della norma, che prevede la  possibilita'  di  stabilire
ore aggiuntive di sostegno, e', infatti,  quella  di  apprestare  una
specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di
particolare gravita'; si tratta dunque di un intervento  mirato,  che
trova applicazione una volta esperite tutte le possibilita'  previste
dalla normativa vigente e che, giova  precisare,  non  si  estende  a
tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilita', bensi' tiene
in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui e'
affetta la persona de qua. 
    Alla stregua delle considerazioni che precedono, le  disposizioni
impugnate si appalesano irragionevoli e sono,  pertanto,  illegittime
nella  parte  in  cui,  stabilendo  un  limite  massimo  invalicabile
relativamente al  numero  delle  ore  di  insegnamento  di  sostegno,
comportano automaticamente l'impossibilita' di avvalersi,  in  deroga
al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale,
di insegnanti specializzati  che  assicurino  al  disabile  grave  il
miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico. 
    Restano assorbiti  gli  altri  profili  di  censura  dedotti  dal
giudice rimettente.