IL TRIBUNALE 
 
    Esaminata la richiesta del Magistrato del pubblico  ministero  di
inoltro al Senato della Repubblica della richiesta di  autorizzazione
all'utilizzo delle  intercettazioni  telefoniche  nei  confronti  del
parlamentare, on. sen. Clemente  Mastella,  nato  a  Ceppaloni  il  5
febbraio 1947 ed elett.te dom.to in Napoli alla via  Toledo,  n.  282
presso lo studio dell'avv.to Severino Nappi, imputato  in  ordine  ai
reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 317 c.p., 110, 81 cpv., 56, 317
c.p., 110, 56, 323 c.p., 110, 326, comma 1, c.p., 110, 323 c.p.; 
    Rilevato che: 
        in data 11 maggio 2009 veniva esercitata l'azione penale  nei
confronti di Mastella Clemente e di altri 22 imputati; 
        unitamente  alla  predetta  richiesta,  l'organo   inquirente
depositava intercettazioni telefoniche aventi ad oggetto la posizione
del Mastella e ne chiedeva l'utilizzo previa autorizzazione  raccolta
ai sensi dell'art. 6 legge n. 140/2003; 
        all'esito dell'udienza del 18 settembre 2009, fissata ex art.
6, comma 2, legge 20 giugno  2003,  n.  140  e  nelle  forme  di  cui
all'art. 127 cpp, questo Giudice riservava la propria decisione; 
 
                            O s se r v a 
 
    Le intercettazioni di cui si  chiede  l'utilizzazione  attraverso
l'adozione della procedura prevista dall'art. 6,  legge  n.  140/2003
(la cui applicazione nell'attuale fase del procedimento  e',  dunque,
assolutamente indispensabile) attengono al contenuto di conversazioni
intercorse tra l'imputato Mastella Clemente ed un altro imputato. 
    Ovviamente, la richiesta dell'organo inquirente non  riguarda  la
posizione degli imputati non parlamentari. Per costoro,  infatti,  in
ragione della pronuncia n. 390/2007 resa dalla Consulta, non e'  piu'
necessaria  alcuna  preventiva   autorizzazione   della   Camera   di
appartenenza  del  parlamentare  che  con  essi  abbia  eventualmente
interloquito. La richiesta ha ad oggetto, dunque,  la  posizione  del
solo Mastella, atteso che, all'epoca  dei  fatti  contestati,  questi
rivestiva la carica di Senatore della Repubblica. 
    Orbene,   Ritiene,   in   primo   luogo,   questo   Giudice   che
l'utilizzazione   delle   conversazioni   telefoniche   si   appalesi
assolutamente «necessaria» (rectius: rilevante). 
    Le intercettazioni in parola,  infatti,  non  solo  attengono  ai
fatti contestati al Mastella, ma rappresentano anche un  fondamentale
strumento per svelare  il  legame  che  intercorre  tra  le  condotte
attribuite al parlamentare e quelle contestate agli altri imputati. 
    Insomma,  e'  certo  che   il   contenuto   delle   conversazioni
intercettate influira' sulla scelta del provvedimento da adottare, ex
art. 424 c.p.p., all'esito dell'udienza preliminare o  all'esito  del
rito  alternativo  che  eventualmente  lo  stesso  imputato   volesse
attivare. 
    Le intercettazioni in esame, inoltre, lungi dall'essere frutto di
captazioni «dirette» delle comunicazioni del parlamentare, sono state
effettuate  sol  perche'  quest'ultimo,  del  tutto  occasionalmente,
interloquiva con  un  soggetto  le  cui  utenze  erano  sottoposte  a
legittimo controllo ex artt. 266 e ss. cpp. 
    Senonche', poiche'  la  disposizione -  contemplata  nell'art.  6
legge  n.  140/2003  -,   che   subordina   l'utilizzabilita'   delle
comunicazioni  del  parlamentare  intercettate  «occasionalmente»  (e
ritenute «necessarie» dal Giudice) all'autorizzazione della Camera di
appartenenza, non risulta espressamente prevista dall'art. 68,  comma
3,  Cost.  (che  si   riferisce   esclusivamente   all'autorizzazione
«preventiva») sorge la necessita' di verificare se effettivamente  la
«riservatezza» del parlamentare - che quella norma palesemente tutela
anche a discapito del principio di eguaglianza dei cittadini  innanzi
alla  giurisdizione -  rappresenti,  nella   gerarchia   dei   valori
costituzionalmente protetti, un bene giuridico che possa assumere  un
peso maggiore rispetto al richiamato principio sancito  dall'art.  3,
Cost. 
    Il quesito indiscutibilmente impone la rimessione della questione
di legittimita' costituzionale al vaglio della Corte  costituzionale.
Tanto piu' che, come si e' gia' ricordato, a seguito  della  sentenza
n. 390 del 2007  e'  da  ritenersi  legittima  l'utilizzabilita'  nei
confronti dei terzi delle comunicazioni effettuate  dal  parlamentare
che siano state intercettate occasionalmente anche in assenza di  una
autorizzazione della Camera  di  appartenenza.  Attualmente,  dunque,
l'ordinamento  contempla  una  diversita'  di  trattamento   la   cui
conformita' all'art. 3 della Cost. appare oltremodo dubbia. Da qui la
non manifesta infondatezza della rappresentata questione. 
    In considerazione,  pertanto,  delle  argomentazioni  svolte,  si
chiede che la Corte  costituzionale  voglia  risolvere  la  questione
sottopostale pronunciando l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
6, commi 2, 3, 4, 6, della legge n. 140 del 2003, per  contrasto  con
l'art. 3, primo comma, della Costituzione.