LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilita', ad istanza della Procura regionale, iscritto al n. 25449 del registro di segreteria, nei confronti di: Carnini Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Yvonne Messi ed elettivamente domiciliato in Milano, via Tecla, 4, presso avv. Andrea Parisi; Di Tolle Marco Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Maria Sessa e presso la stessa elettivamente domiciliato in Milano, via Cappuccio, 13; Sala Ambrogio, rappresentato e difeso dall'avv. Yvonne Messi ed elettivamente domiciliato in Milano, via Tecla, 4 presso avv. Andrea Parisi; Salmoiraghi Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Lanni e Roberto Speroni e presso il secondo elettivamente domiciliato in Milano, piazza Argentina, 1; Selva Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Venco e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Como, via Auguadri,10; Sesana Massimo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Riva e Sebastiano Mancuso e presso il secondo elettivamente domiciliato in Milano, via G. Modena, 20; Trevisan Italo, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Tascaroli e presso la stessa elettivamente domiciliato in Adria, via Mercato Vecchio, 2; Venco Dante, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Venco e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Como, via Auguadri, 10; Letta l'istanza 14 ottobre 2009 formulata dalla difesa del convenuto Di Tolle di declaratoria di nullita' di tutti gli atti istruttori e processuali ex art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) come modificato dall'art. 1, d.l. 3 agosto 2009 n. 103 (convertito dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141); Letta l'analoga istanza 14 ottobre 2009 formulata dalla difesa del convenuto Trevisan alla luce della medesima norma; Esaminati gli altri atti e documenti fascicolati; Ascoltata, nell'odierna udienza in Camera di consiglio del 12 novembre 2009 la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore; Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) come modificato dall'art. 1, d.l. 3 agosto 2009 n. 103 (convertito dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141), Rilevato che con istanza 14 ottobre 2009 la difesa del convenuto Di Tolle ha richiesto una declaratoria di nullita' di tutti gli atti istruttori e processuali del giudizio di merito per responsabilita' amministrativo-contabile in epigrafe ex art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) come modificato dall'art. 1, d.l. 3 agosto 2009 n. 103 (convertito dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141), ritenendo che l'iniziativa della Procura sia stata intrapresa in assenza di una «specifica e concreta» notizia di danno, ovvero su di una verifica ispettiva del 2004 e una relazione sull'attivita' di accertamento del 2006, ritenute generiche, prive di quantificazioni economiche del danno e senza ascrizione di eventi fattuali a nessun soggetto nominativamente individuato; Osservato che analoga istanza, alla luce del medesimo art. 17, comma 30-ter, e' stata formulata dalla difesa del convenuto Trevisan per la declaratoria di nullita', per la loro genericita' ed inidoneita' funzionale: a) dell'atto di costituzione in mora 8 novembre 2006 inoltrato dall'a. delegato della casa da gioco di Campione d'Italia al Trevisan per danni erariali; b) dell'invito a dedurre inoltrato dalla Procura contabile al Trevisan; c) della citazione in giudizio della Procura nei confronti del Trevisan; Considerato che secondo detto art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) come modificato dall'art. 1, d.l. 3 agosto 2009 n. 103 (convertito dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141), «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta»; Ritenuto preliminarmente che l'accoglimento delle istanze-domande di nullita' suddette, avente natura decisoria sebbene il relativo procedimento abbia palese cognizione sommaria, comporta la caducazione del giudizio di merito per responsabilita' amministrativo-contabile, con conseguente ricaduta in punto di rilevanza ai fini del decidere nel giudizio di merito suddetto della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, citato. Osservato che il predetto procedimento ex art. 17, comma 30-ter, cit., a palese cognizione sommaria, si presta a plurime censure di incostituzionalita', non palesemente infondate e non superabili in via interpretativa e che dette censure sono cosi compendiabili: a) il procedimento ex art. 17, comma 30-ter, 1° luglio 2009, n. 78 (convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102) come modificato dall'art. 1, d.l. 3 agosto 2009 n. 103 (convertito dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141), non prevede testualmente ne' la notifica dell'istanza alle parti costituite ne' la partecipazione all'incidentale procedimento «innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti», delle parti in giudizio, ne' di quella pubblica attrice, ne' delle parti convenute, nonostante il predetto contenuto decisorio sulla prospettata istanza di nullita' e nonostante espressa previsione in tal senso contenuta, quale regola generale, in tutte le norme processuali generali e speciali (ex pluribus, si veda sull'art. 28, legge n. 300 del 1970 Cass., sez. lav., 21 luglio 2008 n. 20078). Tale omissione legislativa, in sintonia con noti indirizzi della Corte costituzionale (ex pluribus C. cost., n. 181 del 2008), viola, in assenza di esigenze di celerita' e speditezza (v. infra), in modo palese, in generale e nel caso sub iudice, il principio costituzionale del diritto alla difesa e del contraddittorio (neanche differito, dopo la fase inaudita altera parte, ad una eventuale fase, a contraddittorio pieno, di reclamo avverso il provvedimento della Sezione giudicante) ex art. 24, primo e secondo comma e 111 Cost., precludendo alle parti costituite in giudizio di prospettare i propri argomenti difensivi a sostegno o a confutazione della istanza di nullita' proposta dalla parte istante; b) anche a voler ritenere che il procedimento decisorio ex art. 17, comma 30-ter cit., preveda implicitamente il contraddittorio tra le parti costituite, da instaurare con provvedimento del Presidente della Sezione giudicante da notificare alle parti costituite e statuente una camera di consiglio ad hoc e/o il deposito di memorie, il rigoroso termine «perentorio» di trenta giorni dal deposito dall'istanza per decidere sulla stessa, con cognizione sommaria, ma con contenuto sostanzialmente decisorio, si palesa egualmente costituzionalmente illegittimo, in quanto irragionevolmente breve, impedendo da un lato un compiuto esercizio del diritto alla difesa ed il contraddittorio tra le parti (la cui convocazione per una udienza o la cui produzione di ponderata memoria difensiva in tempi cosi' ristretti limiterebbe o impedirebbe il pieno esercizio del diritto alla difesa) e comprimendo, dall'altro, il fisiologico esercizio di una meditata ponderazione degli argomenti difensivi delle parti ad opera della Sezione giurisdizionale giudicante, che avrebbe tempi irragionevolmente ristretti per decidere (quasi ad horas a fronte di memorie depositabili, come la legge de qua sembrerebbe non precludere, anche il ventinovesimo o trentesimo giorno dal deposito dell'istanza). Tali due sunteggiati risvolti della recente normativa, in sintonia con noti indirizzi della Consulta (ex pluribus C.cost., n. 42 del 1981; id., n. 10 del 1970) violano gli art. 24, 111 e 103, secondo comma Cost. per eccessiva brevita' del termine a difesa (fatalmente piu' breve di quello per la decisione) e del termine per decidere; c) il procedimento decisorio ex art. 17, comma 30-ter cit., palesa un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale nella parte in cui, nel sancire un termine perentorio per la decisione della Sezione giurisdizionale, lo determina in un arco temporale (30 giorni dal deposito della istanza di nullita') irragionevolmente breve, stante l'assenza di ragioni cautelari e d'urgenza o di peculiare speditezza procedurale, uniche condizioni, secondo l'insegnamento della Consulta (ex pluribus C. cost. n. 485 del 2000; id., 235 del 1996), che avallerebbero un cosi celere sub-procedimento incidentale nell'ambito di un giudizio di merito gia' incardinato (o prima dello stesso): non e' dato comprendere quali esigenze vitali o costituzionalmente rilevanti impongano tempi decisionali «perentori» cosi' serrati a fronte di una ordinaria richiesta di nullita' di atti che, ben potrebbe essere fatta valere nell'ambito dell'ordinario giudizio a cognizione piena innanzi alla Sezione giurisdizionale, al pari di qualsiasi altra eccezione di rito o di merito prospettata dalle parti in causa. In altre parole, l'istanza di nullita'; introdotta dall'art.17, comma 30-ter cit., non si fonda su esigenze cautelari e d'urgenza, ma configura una ordinaria eccezione processuale, che gode di un atipico ed irragionevole privilegio processuale, ovvero quello dell'(immotivato) immediato vaglio (entro i cennati 30 giorni) da parte della Sezione adita e, pertanto, tale norma opera, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, senza una giustificazione sul privilegio riconosciuto a tale eccezione di nullita' rispetto a tante altre, assolutamente omogenee, rinvenibili nel rito giuscontabile (che richiama quello processualcivilistico). Cio' si pone in contrasto non solo con le gia' richiamate ordinarie regole del diritto alla difesa (di soggetti diversi dal proponente l'istanza), del contraddittorio processuale (art. 24 e 111 Cost.), ma, soprattutto, con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), per assenza di giustificazione nella differenziazione processuale tra situazioni omogenee (ovvero le molteplici eccezioni di nullita' prospettabili dalle parti in giudizio). Ne' e' possibile rinvenire, nella previsione in esame, una minimale «necessita' di una sollecita definizione» o di «speditezza processuale» del procedimento, rimarcata dalla Consulta (ex pluribus C. cost. n. 485 del 2000; id., 235 del 1996), a giustificazione di riti processuali speciali dai ritmi serrati; d) il procedimento decisorio ex art. 17, comma 30-ter cit., palesa ulteriori profili di illegittimita' costituzionale nella parte in cui, nello statuire che «la nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta», non prevede alcun effetto giuridico derivante dal mancato deposito della decisione della Sezione nel «perentorio» termine o dal suo tardivo deposito: che cio' comporti l'invalidazione dei successivi atti processuali o che tale inerzia o ritardo non abbia conseguenze sostanziali e/o processuali, non e' dato comprendere e cio' si ripercuote, in punto di legittimita' costituzionale, ancora una volta sul diritto alla difesa delle parti (art. 24 Cost.) che possono prospettare una istanza di nullita' senza esiti processuali certi, a fronte del silenzio normativo sul punto, in caso di inerzia o ritardi del giudicante (aventi, forse solo riflessi disciplinari, processualmente irrilevanti); Ritenuto che i sovra esposti argomenti rendano rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) come modificato dall'art.1, d.l. 3 agosto 2009 n. 103 (convertito dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141), nella parte in cui, nello statuire che le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di' danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge e che qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, prevede che detta nullita' va fatta valere «innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta», senza prevedere contraddittorio tra le parti, con un termine irragionevolmente breve, in assenza di ragioni cautelari e d'urgenza, per decidere su una mera istanza di nullita' da parte della competente sezione giurisdizionale, senza prevedere conseguenze processuali e sostanziali in caso di tardivo o omesso deposito della sentenza;