IL GIUDICE DI PACE Nel proc. penale n. 195/09 RG Gdp. a carico di Hammami Ahmed, nato in Tunisia il 15 dicembre 1985 imputato del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 (introdotto con l'art. 1 della legge 15 luglio 2009 n. 94) per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle norme in materia di immigrazione (in Perugia il 24 settembre 2009) Ritenuto che: all'imputato, cittadino tunisino, e' contestato il fatto (non gia' di essere indebitamente entrato nel territorio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009 - risultando del resto dagli atti che egli vi avrebbe fatto ingresso in data 29 gennaio 2009 - sibbene) di essersi trattenuto nel territorio stesso dopo la predetta data in violazione delle disposizioni del cit. predetto T.U. n. 268/1998; la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., prospettata dal p.m. non appare manifestamente infondata sotto i profili e per le considerazioni che seguono; il menzionato art. 10-bis, al comma 1 prevede che «salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato,in violazione delle disposizioni del presente testo unico ... e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro...»; siffatta disposizione - la quale per sua inequivoca formulazione letterale non ne consente una diversa lettura «costituzionalmente orientata» - prevede e punisce ex novo, comunque e «di per se' solo», le mere condotte, oltre che di ingresso illegale, di indebito trattenimento (alternativamente delineate e assoggettate, nonostante la loro indubbia diversa rilevanza quanto a disvalore, ad identico trattamento sanzionatorio): senza che la norma incriminatrice preveda anche, quale elemento costitutivo negativo della fattispecie penale l'assenza di un «giustificato motivo» od altra formula equivalente od omologa, destinata a fungere quale «valvola di sicurezza» dell'introdotto meccanismo repressivo, al fine di evitare che la sanzione penale scatti - anche al di fuori di vere e proprie cause di giustificazione - quando l'osservanza del precetto appaia in concreto inesigibile in ragione di situazioni, oggettive o soggettive, se ritenute sussistenti in concreto, che impediscano o rendano gravemente difficile (indigenza che renda impossibile l'acquisto dei biglietti di viaggio per l'espatrio, assenza dei documenti necessari a tal fine ecc.) la tempestiva osservanza del precetto (per riferimenti al riguardo, con riferimento al delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs n. 286/98, sent. C. costituzionale n. 22/2007, ord. n. 386/06, ecc.); la assenza nella disposizione, che descrive il fatto incriminato, di siffatta previsione di «salvaguardia» - cio' che preclude in radice al giudice chiamato ad applicarla di prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della responsabilita' penale dell'imputato, situazioni concrete ostative al rispetto del precetto penale (ripetesi, anche al di fuori di vere e proprie cause di giustificazione) - assume particolare rilevanza con riferimento alla fattispecie, nella specie contestata, di indebito trattenimento in Italia del soggetto straniero che vi abbia in precedenza (ed anche da parecchi anni) fatto sia pur illegittimo ingresso e quivi si sia ancora trovato alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, e che, quivi permanendo, dalla stessa data, viene comunque assoggettato ex novo a responsabilita' penale, senza che del resto la nuova normativa, in generale, preveda neppure un ragionevole lasso di tempo per porre fine alla sua permanenza nel territorio dello Stato o per poter «regolarizzare» la propria condizione (la regolarizzazione e' prevista - art. 3-ter d.l. n. 78/09 conv. dalla legge n. 102/09 - solo per determinate categorie di lavoratori, quali badanti e collaboratori familiari); appare pertanto non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis cit. - in relazione all'art. 3 Cost. - per la intrinseca irragionevolezza della relativa disposizione per quanto essa non prevede quale elemento costitutivo della fattispecie incriminata la assenza di «un giustificato motivo» (formula equipollente) del trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del T.U. n. 268/98 e succ. mod. e per quanto - con specifico riferimento al contestato reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, non prevede alcun termine entro il quale lo straniero possa fuoruscire dallo stato di irregolarita', in precedenza rilevante solo sotto il «profilo amministrativo», solo alla inutile scadenza del quale la propria condotta la sua condotta potrebbe ragionevolmente giustificare la sanzione penale; il rilevato dubbio sulla legittimita' costituzionale della menzionata disposizione trova ulteriore conferma nel rilievo che lo stesso T.U. n. 268, al successivo art. 14 comma 5-ter; con riferimento alla diversa e piu' «offensiva» fattispecie penale ivi considerata, caratterizzata dal mancato rispetto di uno specifico ordine della p.a. (permanenza illegittima dello straniero nel territorio statale in inosservanza dell'ordine del questore ex precedente comma 5-bis) - subordina la punibilita' del soggetto alla inesistenza di un «giustificato motivo», nella consentita ed accertata sussistenza del quale la relativa condotta, ripetesi indubbiamente piu' «offensiva» in relazione al medesimo interesse protetto, non e' punibile, mentre e' comunque assoggettabile immediatamente a sanzione penale ex art. 10-bis cit., il fatto di colui che,indipendentemente da uno specifico ordine di lasciare il territorio nazionale, continui a indebitamente permanervi, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009; d'altronde e sotto altro e connesso profilo, la irragionevolezza intrinseca del tessuto sanzionatorio delle condotte contravvenzionali delineate nel comma 1 dell'art. 10-bis - in particolare sub specie dell'indebito trattenimento nel territorio dello Stato - si evidenzia, nella persistente concorrenza tra il potere di espulsione in via amministrativa ed il trattamento sanzionatorio penale dello straniero, ponendo in relazione la stessa disposizione con quella di cui al successivo comma 5 secondo il quale il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione della espulsione dello straniero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere: e cio' in quanto mentre, da un lato, le condotte indicate nel primo comma cit,. sono comunque criminalizzate (perche', secondo la valutazione de legislatore, ritenute in ogni caso indici di un rilevante disvalore tale da imporre la reazione penale), d'altro lato, e' disposto che non si proceda al loro perseguimento penale e quindi alla punizione delle stesse (con pronuncia di sentenza di n.d.p) una volta che sia avvenuta la esecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero-imputato. In tal modo, invero, la punizione o meno del colpevole viene fatta dipendere, non gia' da un volontario comportamento di desistenza successivamente posto in essere dal medesimo soggetto (comportamento in se' irrilevante ai fini della punibilita'), sibbene ad un evento, eventuale e comunque non riferibile alla sua volonta', costituito dalla avvenuta esecuzione di un provvedimento coattivo, se adottato ed attuato, dalla P.A.: di tal modo realizzandosi una ingiustificata disparita' di trattamento tra la condizione dello straniero che volontariamente ponga fine al suo stato di irregolarita' fuoriuscendo, per sua scelta, dal territorio dello Stato (e che comunque rimane punibile) e quella di colui che, raggiunto dal provvedimento di espulsione, sia costretto ad abbandonare lo stesso territorio (non piu' punibile), in tal modo rimanendo frustrata anche la finalita' rieducativa che e' coessenziale alla pena ex art. 27 Cost. ed in difetto della quale non si giustifica la prevista qualificazione come reato delle condotte contemplate nel comma 1 dell'art. 10-bis; la questione di l.c. dell'art. 10-bis cit. e' rilevante nella specie,potendo dalla risoluzione della stessa dipendere, nel caso concreto, l'accertamento della responsabilita' o meno dell'imputato per il contestatogli reato, sicche' il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla sollevata questione di costituzionalita'