LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    La Latteria Sociale Ca' de' Stefani S.c.a. con sede in  Vescovato
(Cremona) ha presentato avanti la Commissione Tributaria  Provinciale
di Cremona ricorso n. 267/2007, depositato il 24 maggio 2007, avverso
il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso dell'I.C.I. per gli anni
2004 e 2005 contro il Comune di Vescovato. 
    L'imposta  comunale  sugli  immobili  e'  stata  versata  per  il
fabbricato di proprieta', sito in Vescovato, utilizzato ai fini dello
svolgimento dell'attivita' della Cooperativa  per  la  conservazione,
manipolazione,  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli conferiti dai Soci. 
    La Latteria Ca' de' Stefani ha presentato istanza di rimborso  al
Comune di Vescovato (Cremona), sostenendo che la  strumentalita'  del
fabbricato allo svolgimento dell'attivita' agricola della Cooperativa
comporta il riconoscimento della caratteristica di fabbricato  rurale
all'immobile oggetto del ricorso. Pertanto  il  rimborso  dell'I.C.I.
versata e' dovuto in quanto l'art. 2 del d.lgs. n.  504/1992  prevede
l'esclusione dall'I.C.I. per i fabbricati classificabili come rurali. 
    La Societa' ricorrente precisa che ai  fini  della  qualifica  di
«ruralita'» sono da considerarsi  rurali  a  norma  del  comma  3-bis
dell'art. 9 del d.lgs. n. 557/1993 e  quindi  oggettivamente  esclusi
dall'I.C.I. gli immobili strumentali alle attivita' agricole  di  cui
all'art. 29 (ora 32) del TUIR, ivi  comprese  le  attivita'  agricole
connesse enumerate alla lettera c) dello stesso  articolo,  posseduti
da imprenditori agricoli, tra i quali l'art. 2135 del c.c.  comprende
le cooperative di imprenditori agricoli che utilizzano  per  la  loro
attivita' prevalentemente prodotti conferiti dai Soci. 
    Nel  merito  la  Latteria  sociale  Ca'  de'  Stefani  S.c.a.  e'
imprenditore agricolo a norma dell'art. 2135 del  Codice  civile,  e'
iscritta alla Camera di Commercio di Cremona nella sezione  ordinaria
e nella sezione speciale con la qualifica di Impresa Agricola. 
    La Latteria sociale Ca'  de'  Stefani  utilizza  per  la  propria
attivita' prevalentemente prodotti conferiti dai soci allevatori. 
    Nell'esercizio 2004 il  totale  del  latte  entrato  in  latteria
conferito dai soci e' pari al 75% circa mentre nel 2005 e' stato  del
77% circa, a riprova che la latteria svolge prevalentemente attivita'
cooperativistica, che rientra  tra  le  attivita'  agricole  connesse
previste dall'art. 2135 del c.c. e dall'art. 32 (ora  29)  del  TUIR.
Conseguentemente il fabbricato di proprieta' della  Cooperativa  sito
in Vescovato, essendo strumentale alle citate attivita' agricole,  ha
carattere rurale e pertanto ha il titolo per non essere  assoggettato
all'I.C.I. In conclusione la ricorrente chiede che venga disposto  il
rimborso dell'I.C.I. versata al Comune di Vescovato per gli anni 2004
e 2005 per un importo di € 51.898,66 oltre  gli  interessi,  relativa
agli immobili strumentali. 
    Il Comune di  Vescovato  si  e'  costituito  in  giudizio  ed  ha
controdedotto  ritenendo  che  la  natura  di  reddito   di   impresa
rappresenti un  impedimento  primario  all'esenzione  delle  societa'
cooperative dall'I.C.I. Quando  l'attivita'  agricola  e'  svolta  in
forma societaria viene meno l'esigenza di tutela perche'  nell'ambito
dei fattori produttivi prevale il  capitale  in  luogo  della  natura
della  societa';  infatti  le  modifiche  apportate  alla  disciplina
civilistica  in  materia  di  impresa   agricola   hanno   comportato
importanti ripercussioni nell'applicazione del regime speciale I.V.A.
in agricoltura ma non hanno avuto rilevanza sul piano del trattamento
fiscale dei relativi redditi. 
    La Latteria Sociale Ca' de' Stefani  ha  depositato  in  data  29
aprile  2009  una  memoria  illustrativa   di   contestazione   delle
controdeduzioni presentate dal Comune di Vescovato. 
    La ricorrente ribadisce che, almeno dal 1998, sono rurali a norma
del comma 3-bis dell'art. 9 del d.lgs.  n.  557/1993  e  quindi  sono
oggettivamente esclusi  dall'I.C.I.  gli  immobili  strumentali  alle
attivita' agricole di cui all'art. 32 (ora 29) del TUIR, ivi comprese
le attivita' agricole connesse enumerate alla lettera c) dello stesso
articolo, posseduti da imprenditori agricoli che  utilizzano  per  la
loro attivita' prevalentemente prodotti dai soci. 
    Recentemente il legislatore ha disposto, con l'art. 2,  comma  4,
legge n. 244/2007 che  «non  e'  ammessa  la  restituzione  di  somme
eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili, ai
comuni per i periodi di imposta  precedenti  al  2008,  dai  soggetti
destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis
dell'art.  9  del  decreto-legge  30  dicembre,1993  convertito   con
modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  1994  n.  133,  introdotta
dall'art. 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159  convertito
con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n.  22,  in  relazione
alle costruzioni di cui alla medesima lettera i)»".  Quindi  si  puo'
desumere che le somme non erano dovute e solo  nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia provveduto al relativo versamento,  anche  se  non
obbligato, tale pagamento non risulta ripetibile. Al riguardo si pone
la questione di legittimita' costituzionale della norma in  relazione
all'art. 3 della Costituzione laddove si dispone che non  e'  ammesso
il rimborso di quanto indebitamente versato  a  titolo  di  da  parte
delle Cooperative Agricole. 
    L'art. 2, comma 4, della legge n. 244/2007 discrimina tra chi  ha
versato e poi chiede il rimborso e chi invece non ha  corrisposto  il
tributo. 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'  gia'   stata
sollevata dalla CTR di Bologna, sezione staccata di Parma, che in  un
caso analogo ha sospeso il giudizio ed ha  ordinato  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. La ricorrente comunque  insiste
nella richiesta formulata in sede di ricorso. 
    La Commissione, non ritiene di poter accogliere la  richiesta  di
rimborso,   essendo   pendente   la   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 4 della legge 24 dicembre  2007  n.
244, questione che viene considerata fondata. 
    Appare fuori discussione che il fabbricato  di  proprieta'  della
Latteria Sociale Ca' de' Stefani S.c.a. sia strumentale rispetto alla
attivita' agricola  della  Cooperativa  stessa  come  previsto  dalla
legislazione vigente ed alla luce della giurisprudenza della Corte di
Cassazione. 
    Si conviene con quanto asserito dalla CTR di  Bologna  -  Sezione
staccata di Parma, nell'ordinanza n. 4/21/08 del 20 febbraio 2008 che
la norma introdotta  dalla  legge  «finanziaria  2008»  ha  carattere
interpretativo perche' ha risolto le incertezze sorte sul trattamento
tributario in questione secondo l'orientamento  della  giurisprudenza
in materia. Trattasi inoltre di norma con efficacia  retroattiva  che
si riferisce  anche  agli  anni  2004  e  2005  oggetto  del  ricorso
presentato dalla Latteria Sociale Ca' de' Stefani S.c.a. per i  quali
verrebbe esclusa la ripetibilita' delle imposte pagate e per le quali
si chiede il rimborso. 
    La Commissione ritiene di sollevare la questione di  legittimita'
costituzionale  per  violazione  dell'art.  3  essendo  la  questione
rilevante e fondata violando principi di ragionevolezza, razionalita'
e peccando la stessa di incoerenza e contraddittorieta'. 
    Alla  Latteria  Sociale  Ca'  de'  Stefani  S.C.A.  non  verrebbe
riconosciuto il diritto al rimborso dell'I.C.I. versata per gli  anni
2004 e 2005 in quanto la norma discrimina tra chi, comportandosi  nel
modo piu' ortodosso, ha versato e chiede poi il  rimborso  e  non  lo
puo' piu' ottenere e chi non ha corrisposto l'I.C.I. e si  trova  ora
nella condizione di non  dover  piu'  corrispondere  il  tributo.  E'
chiara quindi la grave disparita' di trattamento da parte della norma
tra coloro che hanno pagato e non possono ripetere  quanto  pagato  e
coloro che non hanno piu' alcun obbligo tributario. 
    Giova  ricordare  che  la  Corte  costituzionale   si   e'   gia'
pronunciata in materia di pagamenti ritenuti non dovuti ma  sottratti
all'azione di ripetizione affermando che tale normativa contrasta con
principio di ragionevolezza.