LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza. Svolgimento del processo La Latteria Sociale Ca' de' Stefani S.c.a. con sede in Vescovato (Cremona) ha presentato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona ricorso n. 267/2007, depositato il 24 maggio 2007, avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso dell'I.C.I. per gli anni 2004 e 2005 contro il Comune di Vescovato. L'imposta comunale sugli immobili e' stata versata per il fabbricato di proprieta', sito in Vescovato, utilizzato ai fini dello svolgimento dell'attivita' della Cooperativa per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai Soci. La Latteria Ca' de' Stefani ha presentato istanza di rimborso al Comune di Vescovato (Cremona), sostenendo che la strumentalita' del fabbricato allo svolgimento dell'attivita' agricola della Cooperativa comporta il riconoscimento della caratteristica di fabbricato rurale all'immobile oggetto del ricorso. Pertanto il rimborso dell'I.C.I. versata e' dovuto in quanto l'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 prevede l'esclusione dall'I.C.I. per i fabbricati classificabili come rurali. La Societa' ricorrente precisa che ai fini della qualifica di «ruralita'» sono da considerarsi rurali a norma del comma 3-bis dell'art. 9 del d.lgs. n. 557/1993 e quindi oggettivamente esclusi dall'I.C.I. gli immobili strumentali alle attivita' agricole di cui all'art. 29 (ora 32) del TUIR, ivi comprese le attivita' agricole connesse enumerate alla lettera c) dello stesso articolo, posseduti da imprenditori agricoli, tra i quali l'art. 2135 del c.c. comprende le cooperative di imprenditori agricoli che utilizzano per la loro attivita' prevalentemente prodotti conferiti dai Soci. Nel merito la Latteria sociale Ca' de' Stefani S.c.a. e' imprenditore agricolo a norma dell'art. 2135 del Codice civile, e' iscritta alla Camera di Commercio di Cremona nella sezione ordinaria e nella sezione speciale con la qualifica di Impresa Agricola. La Latteria sociale Ca' de' Stefani utilizza per la propria attivita' prevalentemente prodotti conferiti dai soci allevatori. Nell'esercizio 2004 il totale del latte entrato in latteria conferito dai soci e' pari al 75% circa mentre nel 2005 e' stato del 77% circa, a riprova che la latteria svolge prevalentemente attivita' cooperativistica, che rientra tra le attivita' agricole connesse previste dall'art. 2135 del c.c. e dall'art. 32 (ora 29) del TUIR. Conseguentemente il fabbricato di proprieta' della Cooperativa sito in Vescovato, essendo strumentale alle citate attivita' agricole, ha carattere rurale e pertanto ha il titolo per non essere assoggettato all'I.C.I. In conclusione la ricorrente chiede che venga disposto il rimborso dell'I.C.I. versata al Comune di Vescovato per gli anni 2004 e 2005 per un importo di € 51.898,66 oltre gli interessi, relativa agli immobili strumentali. Il Comune di Vescovato si e' costituito in giudizio ed ha controdedotto ritenendo che la natura di reddito di impresa rappresenti un impedimento primario all'esenzione delle societa' cooperative dall'I.C.I. Quando l'attivita' agricola e' svolta in forma societaria viene meno l'esigenza di tutela perche' nell'ambito dei fattori produttivi prevale il capitale in luogo della natura della societa'; infatti le modifiche apportate alla disciplina civilistica in materia di impresa agricola hanno comportato importanti ripercussioni nell'applicazione del regime speciale I.V.A. in agricoltura ma non hanno avuto rilevanza sul piano del trattamento fiscale dei relativi redditi. La Latteria Sociale Ca' de' Stefani ha depositato in data 29 aprile 2009 una memoria illustrativa di contestazione delle controdeduzioni presentate dal Comune di Vescovato. La ricorrente ribadisce che, almeno dal 1998, sono rurali a norma del comma 3-bis dell'art. 9 del d.lgs. n. 557/1993 e quindi sono oggettivamente esclusi dall'I.C.I. gli immobili strumentali alle attivita' agricole di cui all'art. 32 (ora 29) del TUIR, ivi comprese le attivita' agricole connesse enumerate alla lettera c) dello stesso articolo, posseduti da imprenditori agricoli che utilizzano per la loro attivita' prevalentemente prodotti dai soci. Recentemente il legislatore ha disposto, con l'art. 2, comma 4, legge n. 244/2007 che «non e' ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili, ai comuni per i periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre,1993 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, introdotta dall'art. 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n. 22, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i)»". Quindi si puo' desumere che le somme non erano dovute e solo nel caso in cui il contribuente abbia provveduto al relativo versamento, anche se non obbligato, tale pagamento non risulta ripetibile. Al riguardo si pone la questione di legittimita' costituzionale della norma in relazione all'art. 3 della Costituzione laddove si dispone che non e' ammesso il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di da parte delle Cooperative Agricole. L'art. 2, comma 4, della legge n. 244/2007 discrimina tra chi ha versato e poi chiede il rimborso e chi invece non ha corrisposto il tributo. La questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata sollevata dalla CTR di Bologna, sezione staccata di Parma, che in un caso analogo ha sospeso il giudizio ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La ricorrente comunque insiste nella richiesta formulata in sede di ricorso. La Commissione, non ritiene di poter accogliere la richiesta di rimborso, essendo pendente la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, questione che viene considerata fondata. Appare fuori discussione che il fabbricato di proprieta' della Latteria Sociale Ca' de' Stefani S.c.a. sia strumentale rispetto alla attivita' agricola della Cooperativa stessa come previsto dalla legislazione vigente ed alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si conviene con quanto asserito dalla CTR di Bologna - Sezione staccata di Parma, nell'ordinanza n. 4/21/08 del 20 febbraio 2008 che la norma introdotta dalla legge «finanziaria 2008» ha carattere interpretativo perche' ha risolto le incertezze sorte sul trattamento tributario in questione secondo l'orientamento della giurisprudenza in materia. Trattasi inoltre di norma con efficacia retroattiva che si riferisce anche agli anni 2004 e 2005 oggetto del ricorso presentato dalla Latteria Sociale Ca' de' Stefani S.c.a. per i quali verrebbe esclusa la ripetibilita' delle imposte pagate e per le quali si chiede il rimborso. La Commissione ritiene di sollevare la questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 essendo la questione rilevante e fondata violando principi di ragionevolezza, razionalita' e peccando la stessa di incoerenza e contraddittorieta'. Alla Latteria Sociale Ca' de' Stefani S.C.A. non verrebbe riconosciuto il diritto al rimborso dell'I.C.I. versata per gli anni 2004 e 2005 in quanto la norma discrimina tra chi, comportandosi nel modo piu' ortodosso, ha versato e chiede poi il rimborso e non lo puo' piu' ottenere e chi non ha corrisposto l'I.C.I. e si trova ora nella condizione di non dover piu' corrispondere il tributo. E' chiara quindi la grave disparita' di trattamento da parte della norma tra coloro che hanno pagato e non possono ripetere quanto pagato e coloro che non hanno piu' alcun obbligo tributario. Giova ricordare che la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata in materia di pagamenti ritenuti non dovuti ma sottratti all'azione di ripetizione affermando che tale normativa contrasta con principio di ragionevolezza.