Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici,  in
Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia, contro la Regione  Puglia  in
persona del Presidente della Giunta regionale  pro  tempore,  per  la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale
31 dicembre 2009, n. 36 pubblicata nel  B.U.R.  n.  1  suppl.  del  4
gennaio 2010 recante  «Norme  per  l'esercizio  delle  competenze  in
materia di gestione dei rifiuti in attuazione del  decreto  3  aprile
2006, n. 152». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  1°  marzo  2010   (si
depositeranno l'estratto del verbale  e  la  relazione  del  Ministro
proponente). 
    La  legge  regionale,  che  detta  norme  per  l'esercizio  delle
competenze in materia di gestione dei rifiuti,  presenta  i  seguenti
aspetti di illegittimita' costituzionale. 
    1. - La  norma  contenuta  nell'art.  3,  comma  1,  lettera  f),
attribuendo alla regione la competenza all'emanazione di linee  guida
per la gestione  integrata  dei  rifiuti,  afferma  che  «la  Regione
regolamenta gli ambiti di attivita' soggetti alla  previa  emanazione
di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi
nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei  rifiuti
speciali agli urbani». 
    La Corte costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 249/2009 ha
affermato che «la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  di  competenza  esclusiva
statale  ai  sensi  dell'art.  117,  comma  2,  lettera   s),   della
Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze»
e tale disciplina, pertanto, rientra «in  una  materia  che,  per  la
molteplicita'  dei  settori  di  intervento,  assume  una   struttura
complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto  anche  alle
attribuzioni  regionali»;  in  tale  contesto  la  norma   regionale,
prevedendo che la Regione, seppure fino all'adozione degli  indirizzi
nazionali, regolamenti ambiti  riservati  allo  Stato,  eccede  dalle
competenze regionali risultando invasiva della  competenza  esclusiva
dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    Infatti, come messo in  luce  dalla  Corte  costituzionale  nella
citata sentenza «il carattere trasversale della materia della  tutela
dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilita' delle  Regioni
di  provvedere  attraverso  la  propria  legislazione   esclusiva   o
concorrente in relazione a temi  che  hanno  riflessi  sulla  materia
ambientale,  dall'altro  non  costituisce  limite   alla   competenza
esclusiva dello Stato a  stabilire  regole  omogenee  nel  territorio
nazionale per procedimenti e competenze  che  attengono  alla  tutela
dell'ambiente  e  alla  salvaguardia  del   territorio».   Le   norme
regionali,  cosi'  come  prefigurate  dalla  disposizione  impugnata,
alterano  inevitabilmente,  in  una  rincorsa  temporale   priva   di
ragionevolezza,  il  quadro   omogeneo   comunque   derivante   dalla
legislazione nazionale. 
    2. - La norma contenuta nell'art. 6, comma 4 afferma: «in sede di
prima applicazione delle nuove  disposizioni  e  tenuto  conto  delle
concessioni di costruzione e gestione degli  impianti  gia'  affidate
dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale, sulla base della
normativa antecedente l'entrata in vigore del d.lgs., n. 152/2006, le
Autorita' d'Ambito, in deroga all'unicita'  della  gestione,  possono
prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta,  trasporto  e
igiene urbana per una durata non superiore  al  restante  periodo  di
validita' della durata delle concessioni degli impianti  affidati  e,
comunque, per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale  periodo
di prima applicazione, la successiva gara e' effettuata garantendo la
gestione unitaria del servizio integrato.» Tale norma e' in contrasto
con la vigente normativa in materia di rifiuti. 
    La disciplina relativa all'affidamento del servizio  di  gestione
integrata del ciclo dei rifiuti, intesa  come  insieme  di  attivita'
tese alla realizzazione e alla gestione degli impianti, la cui durata
e' prevista  per  un  periodo  non  inferiore  a  quindici  anni,  e'
disciplinata dall'articolo 202 del d.lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,
recante  «Norme  in  materia  ambientale».  Secondo  tale   articolo,
l'Autorita' d'Ambito, che rappresenta gli Enti  locali  ricadenti  in
ciascun ambito territoriale, affida  il  predetto  servizio  mediante
gara ad evidenza pubblica, ai  sensi  dell'art.  113,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 267/2000, recante  «Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli Enti locali», sulla base del  principio  della
unicita' della gestione affermato dall'art. 200, comma 1, lettera  a)
del medesimo d.lgs n. 152/2006. 
    La Corte costituzionale, peraltro, con  la  recente  sentenza  n.
307/2009,  seppure  in  materia  di  servizi  idrici  integrati,   ha
affermato il principio del superamento della frammentazione verticale
delle gestioni, che appare applicabile, da una lettura attenta  delle
norme statali vigenti, anche alla fattispecie in esame. 
    Pertanto, la norma regionale, che dispone una deroga all'unicita'
del servizio sopra descritta, prevedendo una sorta di  scissione  con
riguardo agli affidamenti relativi ai servizi di raccolta,  trasporto
e igiene urbana rispetto alle concessioni di costruzione  e  gestione
degli impianti affidate dal Commissario straordinario, ai sensi della
normativa antecedente al d.lgs. n. 152/2006, si presenta  illegittima
in quanto la normativa  vigente  in  materia  di  rifiuti,  che  mira
proprio ad evitare le frammentazioni  nella  gestione  del  servizio,
attiene alla esclusiva competenza statale. 
    Ne' potrebbe ritenersi che la suddetta previsione regionale possa
ricadere sotto la disciplina dell'art. 204 del d.lgs. n. 152/2006 che
riguarda le gestioni esistenti dei  servizi  inerenti  il  ciclo  dei
rifiuti. Tale  articolo,  infatti,  stabilisce  che  i  soggetti  che
esercitano il servizio, anche in economia, alla data  di  entrata  in
vigore della parte quarta del decreto stesso, continuano  a  gestirlo
fino all'istituzione e organizzazione del servizio  stesso  da  parte
delle Autorita' d'Ambito. Pertanto  la  norma  ha  posto  un  termine
finale oltre il quale le gestioni esistenti, ancorche'  affidate  per
una durata  maggiore,  debbano  cessare,  anche  anticipatamente,  al
momento dell'istituzione e organizzazione del  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti da parte delle Autorita' d'Ambito. 
    La norma regionale, quindi viola l'articolo 117,  secondo  comma,
lettera s) della Costituzione, che riconosce allo Stato la competenza
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.