Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 6,  10,
11 e 12, comma 1, della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2008,
n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e  regionale),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 29-31 luglio  2008,  depositato  in  cancelleria  il  5
agosto 2008 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2010 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta; 
    Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e gli  avvocati  Nicolo'  Zanon  e  Andrea
Manzi per la Regione Lombardia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 29-31 luglio 2008 e depositato  il
successivo 5  agosto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato la legge della Regione Lombardia  26  maggio  2008,  n.  15
(Infrastrutture di interesse concorrente  statale  e  regionale).  Il
ricorrente espone che gli artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1,  della
stessa, violerebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione,  nonche'
il principio di leale collaborazione. 
    Si  premette  che  la  predetta  legge  regionale   prevede   due
fattispecie distinte per la realizzazione  delle  infrastrutture:  la
prima concertata con il Governo o con i singoli Ministri, di  cui  al
Titolo I (artt. 2, 3 e 4) e II  (art.  5);  la  seconda  prevista  in
assenza di tali intese,  ovvero  in  caso  di  inerzia  degli  organi
statali, di cui al Titolo III (art. 6). 
    Con   riferimento   alla   prima   fattispecie   si   assume   la
illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  3  e  4   della   legge
regionale. 
    A tale proposito, si premette che la Regione  ha  ecceduto  dalle
proprie competenze disciplinando  unilateralmente  «la  procedura  da
applicarsi per le infrastrutture che richiedano una intesa preventiva
con il Governo  o  con  i  singoli  Ministeri»,  ponendosi  anche  in
contrasto con il principio di leale collaborazione, di  cui  all'art.
118 Cost. 
    1.1. - In particolare, l'art.  3,  comma  1,  stabilisce  che  lo
stesso  «disciplina  la  procedura  di  approvazione   del   progetto
preliminare  relativamente  alle   infrastrutture   strategiche»   di
preminente interesse nazionale e «la procedura per la valutazione  di
impatto ambientale (VIA) limitatamente alle predette infrastrutture»,
per le quali sia raggiunta,  in  via  preventiva,  un'intesa  con  il
Governo. Si prevede, inoltre, sottolinea la difesa dello  Stato,  che
la  valutazione  di  impatto   ambientale   per   le   infrastrutture
strategiche, soggette a screening o VIA regionale, e' compiuta  dalla
Regione ai sensi della normativa regionale in materia. 
    Tale disposizione, nella parte in  cui  assegna  alla  competenza
regionale la procedura di approvazione dei progetti  preliminari  per
le opere di preminente interesse nazionale («quali tronchi ferroviari
per il traffico a grande distanza, nonche'  aeroporti  con  piste  di
atterraggio superiori a 1500 metri di lunghezza; autostrade e  strade
riservate alla circolazione  automobilistica;  strade  extraurbane  a
quattro o piu' corsie») e la procedura  di  VIA,  contrasterebbe  con
l'art. 161, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e   2004/18/CE).   Tale
disposizione  statale  prevede,  infatti,   che   la   progettazione,
l'approvazione dei progetti e la realizzazione  delle  infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale sono disciplinate dalla
stessa normativa nazionale allo scopo di garantirne l'uniformita'  di
regolamentazione sul territorio nazionale. 
    La normativa regionale si porrebbe in  contrasto  anche  con  gli
artt. 21 e seguenti del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
(Norme in materia ambientale) che assegnano allo Stato le  competenze
in materia di procedura di VIA per le opere di  preminente  interesse
nazionale. 
    1.2. -  L'art.  3,  comma  4,  della  legge  regionale  in  esame
specifica che spetta alla Regione, decorsi novanta giorni dalla  data
di  presentazione  della  documentazione  da   parte   del   soggetto
aggiudicatore,   emettere   la   valutazione   sulla   compatibilita'
ambientale dell'opera,  provvedendo  ad  una  mera  comunicazione  ai
Ministeri dell'ambiente, tutela del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e trasporti e per i beni e le attivita' culturali, che
possono  a  loro  volta  comunicare  prescrizioni  integrative   alla
valutazione di impatto ambientale. 
    Tale norma contrasterebbe, in primo luogo,  con  l'art.  161  del
d.lgs. n. 163 del 2006, il quale stabilisce  che,  nel  caso  in  cui
l'interesse regionale sia concorrente con quello statale, le  Regioni
e le  Province  autonome  devono  limitarsi  a  partecipare,  con  le
modalita'   indicate   nelle   intese,   alle   sole   attivita'   di
progettazione, affidamento dei  lavori  e  monitoraggio.  In  secondo
luogo, la stessa normativa violerebbe la competenza in materia di VIA
spettante al Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero per
i beni culturali. Il ricorrente rileva  come  si  tratti  «di  misure
finalizzate  a  garantire  una  disciplina  uniforme  sul  territorio
nazionale della fattibilita' ambientale delle infrastrutture, e  che,
pertanto,  dettano   livelli   standard   ed   uniformi   di   tutela
dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, ex art. 117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione». 
    1.3. - L'art. 3, comma 7, della legge regionale nella  parte  cui
stabilisce che la Regione formula la  proposta  di  approvazione  del
progetto preliminare al CIPE, entro sessanta giorni dallo scadere del
termine di novanta giorni (entro il quale - a norma del secondo comma
dello stesso art. 3 - le amministrazioni interessate  trasmettono  le
proprie  valutazioni  alla   Regione   sul   progetto   preliminare),
inoltrandola,  altresi',  al   Ministero   delle   infrastrutture   e
trasporti, contrasterebbe, secondo la difesa dello Stato, con  l'art.
165 del d.lgs. n. 163 del 2006. Tale disposizione,  nel  disciplinare
la procedura di approvazione del progetto preliminare e la  procedura
di impatto ambientale, riconosce tale competenza in capo ai Ministeri
delle  infrastrutture  e  dell'ambiente,  chiamati  a  presentare  le
proprie proposte in merito al CIPE. 
    Si deduce, altresi', il contrasto della citata  disposizione  con
l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, che  attribuisce  allo
Stato competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  «attivita'  di
progettazione», cosi' come riconosciuto  dalla  Corte  costituzionale
con la sentenza n. 401 del 2007. 
    L'Avvocatura sottolinea come «analoghe considerazioni valgono per
i restanti commi dell'art. 3 della legge in esame da cui si evince il
ruolo  preminente  attribuito  alla  Regione  nella  valutazione  del
progetto preliminare». 
    1.4. - L'art. 4 della legge regionale disciplina le procedure  di
valutazione,   di   verifica   di   conformita'   ambientale   e   di
autorizzazione del progetto definitivo, attribuendo alla  Regione  la
competenza in materia di  progettazione  definitiva.  Sarebbe  stata,
pertanto, prevista una  disciplina  difforme  da  quella  contemplata
dall'art. 166  del  d.lgs.  n.  163  del  2006,  che  attribuisce  al
Ministero   delle   infrastrutture   competenze   in   merito    alla
progettazione definitiva. Si rileva anche il contrasto con l'art.  4,
comma 3, del citato decreto legislativo. 
    La disposizione in esame violerebbe anche il principio  di  leale
collaborazione, di cui all'art.  118  Cost.,  in  quanto  la  Regione
avrebbe disciplinato unilateralmente, attraverso una legge regionale,
una procedura che, ai sensi dell'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 163
del 2006, dovrebbe essere oggetto  di  una  intesa  o  di  una  legge
regionale successiva all'intesa stessa. 
    1.5.  -  Con  riferimento  alla  seconda   fattispecie,   sarebbe
costituzionalmente illegittimo l'art.  6  della  legge  regionale  in
esame, il quale prevede che, nel  caso  in  cui  gli  organi  statali
competenti - di cui al comma 2, o il CIPE, di cui al comma  3  -  non
provvedano nei termini di legge, il Presidente della  Giunta  segnala
al Governo dello Stato l'inerzia reiterata ed immotivata e, trascorso
il termine di trenta giorni dalla segnalazione, puo'  trasmettere  il
progetto preliminare o definitivo o compiere gli atti e le  attivita'
necessarie all'approvazione del progetto. 
    Tale disposizione, «inscindibilmente connessa con  gli  artt.  1,
comma 3, 3, comma 9, 4, commi 6 e 7», contrasterebbe sia  con  l'art.
4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, che attribuisce allo Stato la
competenza  legislativa  statale   in   materia   di   attivita'   di
progettazione, in quanto rientrante nella  nozione  di  tutela  della
concorrenza,  ordinamento  civile  e  tutela  dell'ambiente,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), s), Cost.,  sia  con  il
principio di leale collaborazione di cui all'art. 118 Cost.,  per  le
ragioni gia' esposte. 
    1.6. - L'art. 10 della citata  legge  regionale  prevede  che  le
concessioni  per  le  infrastrutture  ricomprese  tra  le  opere   di
interesse  nazionale  e  regionale,  da   affidarsi   successivamente
all'entrata in vigore della legge in esame, ovvero le modifiche  alle
convenzioni di  concessione  gia'  affidate  relative  alle  medesime
infrastrutture  autostradali,  sono   approvate   con   decreto   del
Presidente della Giunta regionale. 
    La  medesima  disposizione  stabilisce  che   e'   facolta'   del
concedente  introdurre,  nell'ambito  della  definizione  del   piano
economico-finanziario relativo alle  infrastrutture  in  oggetto:  a)
limiti massimi di rischio per il concessionario, superati i quali  si
puo'   procedere   al   riequilibrio   economico-finanziario    della
concessione;  b)  nel  contempo,  limiti  di  profittabilita'   della
concessione, superati i quali si puo' procedere  a  corrispondere  al
concedente il saldo positivo tra i ricavi ottenuti e detto limite; c)
vincoli temporali alla realizzazione degli investimenti. 
    Tale disposizione contemplerebbe una disciplina difforme rispetto
a quella prevista dal d.lgs. n. 163 del 2006,  che  attribuisce  alla
competenza  esclusiva  statale  la  disciplina  della  selezione  dei
concorrenti e delle procedure di  affidamento  in  quanto  rientranti
«nella materia della concorrenza  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione» (si cita la  sentenza  n.  401
del 2007). 
    1.7. - Il ricorrente assume poi che  l'art.  11  della  legge  in
esame disciplinerebbe il  contraente  generale  in  maniera  difforme
rispetto a quanto previsto dall'art. 176 del d.lgs. n. 163 del 2006. 
    La  norma  regionale  stabilisce  che  i  concessionari   possono
provvedere  alla  realizzazione  delle  opere  mediante   affidamento
unitario a contraente generale, ai sensi dell'art. 176 del d.lgs.  n.
163 del 2006, della  progettazione  definitiva,  della  progettazione
esecutiva e della  realizzazione  con  qualsiasi  mezzo  delle  opere
medesime, ponendo a  base  di  gara  il  progetto  preliminare  o  il
progetto definitivo. 
    Si rileva come mentre la norma regionale disciplina il contraente
generale quale affidatario dei lavori da parte del  concessionario  e
non anche  direttamente  da  parte  del  soggetto  aggiudicatore,  la
normativa statale prevede che sia il concessionario, sia il  soggetto
aggiudicatore   possano   affidare   al   contraente   generale    la
realizzazione dei lavori. 
    Alla  luce  di  quanto   esposto,   la   disposizione   impugnata
contrasterebbe con gli artt. 4, comma  3,  e  176  del  Codice  degli
appalti, che attribuiscono alla competenza legislativa dello Stato la
disciplina della selezione  dei  concorrenti  e  delle  procedure  di
affidamento, in quanto rientranti nella  materia  della  concorrenza,
con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  e),
della Costituzione. 
    1.8. - L'art. 12 della legge regionale,  infine,  stabilisce  che
«in quanto  compatibili  con  la  presente  legge,  si  applicano  le
disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo IV e di cui  alla
parte IV del d.lgs. n. 163 del 2006». 
    Tale norma, nella prospettiva dello Stato,  opererebbe  di  fatto
una disapplicazione della legge statale che la Corte  costituzionale,
con la sentenza n. 401 del 2007, ha affermato  appartenere  in  larga
parte  alla  competenza  statale.  In  particolare,  si   assume   la
violazione dell'art. 4,  comma  3,  che  attribuisce  allo  Stato  la
competenza  in  materia  di  attivita'  di   progettazione,   nonche'
dell'art.  161,  comma  5,  «che  prevede  che  le  Regioni   possano
intervenire con proprie leggi disapplicative della normativa  statale
solo per i profili rientranti  in  materie  oggetto  di  legislazione
concorrente». 
    1.9. - In conclusione, la Regione avrebbe ecceduto dalla  proprie
competenze in materia «invadendo la sfera legislativa statale,  nella
parte in cui, da un lato, prevede una procedura unilaterale  in  caso
di mancata intesa o di inerzia statale (art. 6, comma 1),  dall'altra
prevede norme procedurali (art.  3  e  seguenti)  che  dovrebbero,  a
rigore, essere contenute nell'intesa stessa». 
    La legge regionale pertanto, avrebbe, violato l'art. 118 Cost. 
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo
che il ricorso venga dichiarato inammissibile e,  in  subordine,  non
fondato, con riserva di ulteriori deduzioni. 
    3. ― In data 8 settembre 2009, la Regione Lombardia ha depositato
memoria con la quale ha dato atto che alla legge regionale del  2008,
oggetto di impugnazione da parte dello Stato,  sono  state  apportate
modifiche ad opera della  legge  regionale  8  ottobre  2008,  n.  26
recante: «Modifiche e integrazioni alla  legge  regionale  26  maggio
2008, n.  15  (Infrastrutture  di  interesse  concorrente  statale  e
regionale)». 
    Detta legge, afferma  la  Regione,  costituisce  nell'ottica  del
principio di leale collaborazione,  «il  frutto  di  un'attivita'  di
concertazione tra la Regione Lombardia e il Ministro per  i  rapporti
con le regioni». 
    In ragione di cio', la  resistente  prospetta  l'inammissibilita'
della questione per la mancanza di interesse del ricorrente, il quale
non subirebbe alcun pregiudizio dalla vigente normativa. 
    Deduce, altresi' la mancata impugnazione  da  parte  dello  Stato
della suddetta legge regionale n. 26 del 2008 e, comunque, la mancata
applicazione, nelle more, della  legge  regionale  n.  15  del  2008,
circostanze che darebbero luogo alla  cessazione  della  materia  del
contendere. 
    Successivamente, in data 15 settembre 2009, le parti depositavano
motivata istanza congiunta di  rinvio,  in  ragione  della  quale  la
trattazione della questione, gia' fissata per l'udienza pubblica  del
6 ottobre 2009, veniva rinviata a nuovo ruolo e,  quindi,  nuovamente
fissata per l'udienza pubblica del 10 marzo 2010. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  impugnato  la
legge della Regione Lombardia 26 maggio 2008 n. 15 (Infrastrutture di
interesse concorrente statale e regionale)  deducendo  la  violazione
degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche'  del  principio  di
leale collaborazione. 
    La  predetta  legge  disciplina  le   procedure   relative   alle
infrastrutture strategiche di preminente interesse  nazionale,  delle
quali e', o e' stato, riconosciuto il concorrente interesse regionale
dalle intese generali quadro  di  cui  all'art.  161,  comma  1,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  degli  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); infrastrutture  che  sono  quelle
ricomprese  nel  territorio  regionale  o  che  per   caratteristiche
funzionali  siano   riconducibili   prevalentemente   al   territorio
regionale (art. 1). 
    2. - Ai fini della delimitazione del thema decidendum, nonostante
il ricorrente abbia  fatto  riferimento,  sia  nell'intestazione  del
ricorso sia nella formulazione  del  petitum,  all'intera  legge,  va
osservato che si prospettano censure esclusivamente  con  riferimento
agli artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1, della predetta  legge,  che
costituiscono,  pertanto,  l'oggetto  su  cui  si  deve  svolgere  lo
scrutinio di costituzionalita'. 
    3. - Successivamente all'impugnazione e' stata emanata  la  legge
della Regione Lombardia 8 ottobre 2008, n. 26 recante:  «Modifiche  e
integrazioni  alla  legge   regionale   26   maggio   2008,   n.   15
(Infrastrutture di interesse concorrente  statale  e  regionale)»  la
quale ha abrogato l'art. 12, comma 1, della citata legge  n.  15  del
2008, e ha apportato modifiche alle rimanenti disposizioni oggetto di
specifiche censure con il ricorso;  sulla  incidenza  delle  suddette
modifiche, rispetto al pregresso quadro normativo, si dira' di qui  a
poco. 
    4. - Quanto al contenuto della legge impugnata, gli artt. 3, 4  e
6 disciplinano il procedimento amministrativo volto  all'approvazione
della progettazione preliminare e  definitiva,  relativa  alle  opere
strategiche in questione. 
    In particolare, l'art. 3, al comma 1, disciplina la procedura  di
approvazione   del   progetto    preliminare    relativamente    alle
infrastrutture che vengono in rilievo in questa sede e  la  procedura
per la valutazione di impatto  ambientale  (VIA)  limitatamente  alle
predette infrastrutture, soggette a  tale  procedura  a  norma  delle
disposizioni vigenti relative alla VIA statale e  per  le  quali  sia
raggiunta, in via preventiva, un'intesa con  il  Governo.  La  stessa
norma prevede che  la  «valutazione  di  impatto  ambientale  per  le
infrastrutture strategiche, soggette a screening o VIA regionale,  e'
compiuta dalla Regione ai sensi della normativa regionale in materia;
il  provvedimento  di  compatibilita'  ambientale  e'  adottato   dal
Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE)». 
    I successivi commi disciplinano le fasi dell'iter procedimentale.
In particolare, si prevede che il progetto preliminare,  comprendente
lo  studio  di  impatto  ambientale,  e'   trasmesso   dal   soggetto
«aggiudicatore»  alla  Regione  Lombardia  e   alle   altre   Regioni
eventualmente interessante, nonche' ai  Ministeri  competenti  (comma
2). La Regione, decorsi novanta giorni dalla  data  di  presentazione
della documentazione da parte del soggetto  aggiudicatore,  provvede,
tenendo conto delle osservazioni  dei  soggetti  pubblici  e  privati
interessati ed avvalendosi di una apposita commissione,  ad  emettere
la valutazione sulla compatibilita' ambientale dell'opera  (commi  3,
4, 5 e 6). Per quanto attiene, invece, al  progetto  preliminare,  la
Regione formula la proposta di approvazione  al  CIPE,  inoltrandola,
altresi', al Ministero delle infrastrutture e trasporti (comma 7). Su
tale proposta quest'ultimo «si esprime nei successivi  venti  giorni,
decorsi i quali su di essa si pronuncia il CIPE nei successivi trenta
giorni ai sensi dell'articolo 165,  comma  4,  del  d.lgs.  163/2006»
(comma 8). Il comma 9 dello stesso art. 3 stabilisce che  «decorsi  i
termini di cui al comma  8,  il  Presidente  della  Giunta  regionale
segnala al Governo che l'inerzia puo' arrecare un  grave  pregiudizio
alla realizzazione  dell'infrastruttura  affinche'  inviti  il  CIPE,
inoltrandola altresi', ad ottemperare. Perdurando l'inadempimento del
CIPE per un termine di ulteriori  trenta  giorni  a  decorrere  dalla
segnalazione al Governo, la Regione puo' esercitare tutte le funzioni
necessarie all'approvazione del  progetto  con  gli  effetti  di  cui
all'articolo 165 del d.lgs. n. 163 del 2006». 
    4.1. - L'art. 4 disciplina in maniera articolata la progettazione
definitiva e l'istruttoria svolta mediante conferenza di servizi.  In
particolare, tale articolo attribuisce alla Regione il  compito,  una
volta  ricevuto  il  progetto  definitivo  e  indetta  una   apposita
conferenza di servizi istruttoria, di trasmettere  tale  proposta  al
CIPE, nonche' al Ministero delle  infrastrutture  e  trasporti  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4). 
    Sulla proposta formulata  dalla  Regione  il  predetto  Ministero
delle infrastrutture e trasporti  si  esprime  nei  successivi  venti
giorni,  decorsi  i  quali  il  CIPE,   nei   quarantacinque   giorni
successivi, approva il progetto definitivo (comma 5). 
    Il comma 6 stabilisce che, decorsi i predetti termini senza alcun
provvedimento  del  CIPE,  la  Regione  puo'  approvare  il  progetto
definitivo in via sostitutiva secondo quanto stabilito  dal  comma  9
dell'art. 3. 
    4.2. - L'art. 6, a sua volta, prevede che in assenza  dell'intesa
generale e preventiva col Governo, di cui all'articolo 2,  ovvero  in
assenza di singole intese specifiche  con  i  Ministeri,  contemplate
dall'art. 5, che non e' stato oggetto di impugnazione, ovvero decorso
il termine di sessanta giorni dalla presentazione della  proposta  di
intesa, di cui agli articoli 2 e  5,  «per  evitare  che  il  ritardo
arrechi   un   grave    pregiudizio    alla    realizzazione    delle
infrastrutture», si applichino le norme del presente titolo  III.  La
stessa disposizione prosegue  stabilendo  che  «in  caso  gli  organi
statali competenti non provvedano nei termini di legge, il Presidente
della Giunta regionale segnala  al  Governo  l'inerzia  reiterata  ed
immotivata  e,  trascorso  il  termine   di   trenta   giorni   dalla
segnalazione  al  Governo,  puo'  trasmettere  al  CIPE  il  progetto
preliminare o definitivo (...). Nel caso in cui il CIPE non  provveda
nei termini di legge  all'approvazione  del  progetto  preliminare  o
definitivo o comunque resti  immotivatamente  inerte,  il  Presidente
della Giunta regionale segnala l'inerzia al Governo,  perche'  inviti
il CIPE ad ottemperare. Perdurando l'inadempimento del  CIPE  per  un
termine  di  trenta  giorni  a  decorrere  dalla   segnalazione   del
Presidente,  la  Regione  puo'  compiere  gli  atti  e  le  attivita'
necessarie all'approvazione del progetto (...)». 
    4.3. - Secondo il ricorrente  le  citate  norme  contenute  negli
artt. 3, 4  e  6  sarebbero  costituzionalmente  illegittime  perche'
attribuirebbero  alla  Regione  una  competenza  in  relazione   alla
progettazione preliminare e definitiva che, invece, gli artt.  161  e
seguenti  del  Codice  degli  appalti  riconoscono  allo  Stato.   In
particolare, con riferimento specifico alle censure formulate, aventi
ad oggetto gli artt. 3 e 6,  si  deduce  anche  la  violazione  della
competenza statale in materia di tutela dell'ambiente;  con  riguardo
alle doglianze indirizzate agli artt. 4 e 6 si assume,  altresi',  la
violazione del principio di leale collaborazione. 
    4.4. - Le modifiche apportate, da parte della legge regionale  n.
26  del  2008,  alle  citate  disposizioni,  aventi  ad  oggetto   la
disciplina  del  procedimento  di  approvazione  della  progettazione
preliminare e di quella definitiva, hanno determinato  la  cessazione
della materia del contendere sul ricorso dello Stato avverso la legge
n. 15 del 2008. 
    Innanzitutto, l'art. 2 della stessa legge  regionale  n.  15  del
2008, che non e' stato impugnato, stabilisce che  per  realizzare  le
predette opere «il  Presidente  della  Giunta  regionale  inoltra  al
Governo e alle altre Regioni eventualmente  interessate  proposte  di
intesa generale e preventiva aventi  ad  oggetto  le  modalita'  e  i
termini di realizzazione  di  una  o  piu'  opere»;  al  comma  2  si
puntualizza che soltanto una  volta  acquisita  l'intesa  generale  e
preventiva trovano  applicazione  le  norme  contenute  nello  stesso
Titolo. Ne consegue che  la  concreta  operativita'  delle  modalita'
procedimentali  contemplate  dalle   disposizioni   in   esame   sono
condizionate al previo raggiungimento di un vero  e  proprio  accordo
con lo Stato. 
    La sopravvenuta legge regionale n. 26 del 2008, non impugnata, ha
modificato, in primo luogo, l'art. 3  della  legge  n.  15  del  2008
aggiungendo il  comma  9-bis,  con  il  quale  si  chiarisce  che  la
procedura sostitutiva «e' attivata  solo  se  espressamente  previsto
nell'ambito  dell'intesa  sottoscritta  con  il  Governo   ai   sensi
dell'articolo 2 ovvero di apposita intesa che regoli le modalita',  i
contenuti e i tempi  dell'intervento  regionale  diretto  a  superare
l'inerzia». 
    In secondo luogo, la nuova legge regionale ha modificato il comma
6 dell'art. 4, della precedente legge, stabilendo che, anche nel caso
di progettazione definitiva, l'intervento  sostitutivo  regionale  e'
subordinato alla previa intesa con il Governo. 
    Infine, ha modificato  il  primo  comma  dell'art.  6  stabilendo
ancora una  volta  che  la  Regione  possa  sostituirsi  agli  organi
statali, che non provvedano nei termini di  legge,  soltanto  se  «e'
espressamente previsto nell'ambito di una  specifica  intesa  con  il
Governo che potra' altresi' stabilire le modalita', i contenuti  e  i
tempi dell'intervento regionale diretto a superare l'inerzia». 
    Con tali modificazioni il legislatore  regionale  ha  inciso  sul
complessivo meccanismo procedurale predisposto dalla legge  impugnata
ai  fini  della  progettazione  delle  opere  strategiche  in  esame,
consentendo  la  operativita'  di  tutte  le  disposizioni  impugnate
soltanto in presenza di un previo accordo tra la Regione Lombardia  e
lo Stato. 
    In altri termini,  la  sopravvenuta  legge  n.  26  del  2008  ha
definitivamente chiarito che le procedure concernenti  l'approvazione
sia  del  progetto  preliminare  sia  di  quello  definitivo  per  la
realizzazione in ambito regionale  delle  infrastrutture  strategiche
d'interesse nazionale sono subordinate, per quanto attiene alla  loro
concreta operativita', al raggiungimento di preventive intese tra  lo
Stato e la Regione, volte espressamente a stabilire le  modalita',  i
contenuti e i tempi  dell'intervento  regionale.  Cio'  postula  che,
qualora non si giunga preliminarmente a uno specifico accordo tra  lo
Stato e la Regione, le  procedure  dovranno  essere  soltanto  quelle
d'ordine  generale  per  la  realizzazione  delle  infrastrutture  in
questione. A tal riguardo, deve  trovare  applicazione  il  principio
fissato da questa Corte, in una fattispecie per molti aspetti analoga
(sentenza n. 429 del 2004), secondo cui la necessita' che  intervenga
una preventiva intesa impedisce che possa  ravvisarsi  una  qualsiasi
lesione di prerogative statali o  regionali,  dal  momento  che,  per
evitare ogni vulnus alle proprie competenze, e'  sufficiente  che  la
parte interessata non presti adesione all'accordo procedimentale; con
la conseguenza che, in luogo delle  procedure  derogatorie,  dovranno
trovare applicazione esclusivamente quelle di  carattere  generale  e
comune sulla base del normale riparto delle competenze. 
    Da cio' deriva che,  per  effetto  della  sopravvenuta  normativa
procedimentale contenuta nella legge regionale n. 26 del  2008,  deve
ritenersi cessata la materia del  contendere  sull'impugnativa  delle
suddette disposizioni della legge regionale n. 15 del  2008  proposta
dallo Stato con il ricorso in epigrafe, anche in considerazione della
circostanza che -  come  risulta  dalla  attestazione  contenuta  nel
documento del 9 marzo 2010  della  Regione  Lombardia,  prodotto  nel
corso dell'udienza pubblica dalla difesa  regionale,  con  l'adesione
della difesa statale  e  senza  alcuna  contestazione  circa  il  suo
contenuto - le norme impugnate non  hanno  ricevuto,  medio  tempore,
attuazione (per una fattispecie analoga, sentenza n. 439 del 2008). 
    5. - Il ricorrente ha, altresi', impugnato  gli  artt.  10  e  11
della legge regionale  n.  15  del  2008,  i  quali  disciplinano  le
modalita' di realizzazione delle opere strategiche in esame. 
    In particolare, l'art. 10 stabilisce che le  concessioni  per  le
infrastrutture ricomprese tra  le  opere  di  interesse  nazionale  e
regionale, da affidarsi successivamente all'entrata in  vigore  della
stessa legge regionale,  ovvero  le  modifiche  alle  convenzioni  di
concessione  gia'  affidate  relative  alle  medesime  infrastrutture
autostradali sono approvate con decreto del Presidente  della  Giunta
regionale (comma  1).  Si  prevede,  inoltre,  che  e'  facolta'  del
concedente  introdurre,  nell'ambito  della  definizione  del   piano
economico-finanziario  relativo  alle  infrastrutture  in  esame:  a)
limiti massimi di rischio per il concessionario, superati i quali  si
puo'   procedere   al   riequilibrio   economico-finanziario    della
concessione;  b)  nel  contempo,  limiti  di  profittabilita'   della
concessione, superati i quali si puo' procedere  a  corrispondere  al
concedente il saldo positivo tra i ricavi ottenuti e detto limite; c)
vincoli temporali alla realizzazione degli investimenti. Il  comma  3
dello stesso art. 10 disciplina le  ipotesi  in  cui  le  concessioni
possono  riguardare  anche  interventi  di  carattere  insediativo  e
territoriale. Il comma 4 fa riferimento al sistema  di  pubblicazioni
previste dall'art. 175 del d.lgs. n. 163 del 2006. 
    Secondo il ricorrente l'art. 10 sarebbe incostituzionale  perche'
detterebbe una disciplina differente da quella contemplata dal Codice
degli appalti, che attribuisce alla competenza esclusiva  statale  la
disciplina della selezione  dei  concorrenti  e  delle  procedure  di
affidamento, atteso che le stesse rientrerebbero nella materia  della
tutela della concorrenza  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione. 
    Il  successivo  art.  11   prevede   che,   per   consentire   la
realizzazione delle infrastrutture in esame in tempi piu'  spediti  e
con  unitarieta'  di   responsabilita',   i   concessionari   possono
provvedere  alla  realizzazione  delle  opere  mediante   affidamento
unitario a contraente generale della progettazione definitiva,  della
progettazione esecutiva e della  realizzazione  con  qualsiasi  mezzo
delle opere medesime, ponendo a base di gara il progetto  preliminare
o il progetto definitivo (comma 1). Il comma 2  stabilisce  che  «per
gli affidamenti a contraente generale si applicano gli articoli 177 e
da 186 a 193 del d.lgs. 163/2006». 
    Secondo il ricorrente l'art. 11 sarebbe incostituzionale perche',
diversamente da quanto previsto dall'art. 176 del d.lgs. n.  163  del
2006, non consentirebbe anche al soggetto aggiudicatore, oltre che al
concessionario,  di   affidare   ad   un   contraente   generale   la
realizzazione dell'opera. Nella prospettiva  del  ricorrente  sarebbe
violato anche l'art. 4 dello stesso decreto n. 163,  che  attribuisce
alla competenza esclusiva statale la disciplina della  selezione  dei
concorrenti e delle procedure di affidamento. Sulla  base  di  queste
premesse, vertendosi in un ambito afferente alle procedure  di  gara,
si assume la  lesione  della  potesta'  legislativa  dello  Stato  in
materia di tutela della concorrenza. 
    5.1. -  La  legge  regionale  sopravvenuta  n.  26  del  2008  ha
modificato in maniera rilevante anche le predette norme. 
    In particolare, con riferimento all'istituto della concessione si
e' stabilito, con l'art. 1, comma 1, lettera e), che ha modificato il
primo comma  dell'art.  10  della  legge  n.  15  del  2008,  che  la
concessione e' approvata con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale  soltanto  «se  non  diversamente  previsto  dalle   intese
stipulate ai sensi della presente legge». In tale modo, si e'  ancora
una volta condizionata l'operativita' della norma ad un  accordo  con
lo Stato. 
    Con riferimento al contraente generale, con l'art.  1,  comma  1,
lettera g), si e' modificato il comma 1 dell'art. 11 della  legge  n.
15 del 2008, precisandosi  che  l'affidamento  puo'  essere  disposto
anche dal soggetto aggiudicatore, cosi' come previsto dal legislatore
statale. 
    Le predette norme sopravvenute hanno inciso sul pregresso  quadro
normativo di disciplina delle modalita' di realizzazione delle opere,
sicche', anche su questo punto, dal momento che  le  norme  impugnate
non hanno ricevuto medio tempore attuazione, deve  essere  dichiarata
cessata la materia del contendere. 
    6. - Infine, deve rilevarsi che la legge regionale n. 26 del 2008
ha abrogato il comma 1 dell'art. 12 della precedente legge, il  quale
prevedeva che, «in quanto  compatibili  con  la  presente  legge,  si
applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo IV e
di cui alla parte IV del d.lgs. 163 del 2006». 
    Tale abrogazione ha ancora  una  volta  determinato  -  anche  in
ragione della mancanza di produzione di effetti durante il periodo di
vigenza della norma in  esame  -  la  cessazione  della  materia  del
contendere sull'impugnazione del citato art. 12, comma 1, della legge
regionale n. 15 del 2008.