Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  20,  comma  2,
della  legge  della  Regione  Basilicata  30  gennaio  2007,   n.   1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale  e
pluriennale della  Regione  Basilicata  -  Legge  finanziaria  2007),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata  nel
procedimento vertente tra M. V. e l'A.U.S.L n. 2 di Potenza ed  altri
con ordinanza del 3 agosto 2009  iscritta  al  n.  284  del  registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata; 
    Udito nella camera di consiglio del  24  marzo  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per   la
Basilicata, con  ordinanza  del  3  agosto  2009,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3 e 117,  terzo  comma,  Cost.,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge  della
Regione Basilicata  30  gennaio  2007,  n.  1  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  annuale  e  pluriennale  della
Regione Basilicata - Legge finanziaria 2007), nella parte in cui,  ai
fini della composizione delle  Commissioni  mediche  di  accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap, «ha  previsto  che  possono  essere
nominati presidenti di tali commissioni mediche  anche  i  medici  in
possesso di specializzazioni "equivalenti" a Medicina Legale e che il
componente in possesso della specializzazione in Medicina del  Lavoro
possa  essere   sostituito   anche   da   medici   in   possesso   di
specializzazioni "equivalenti" a Medicina del lavoro»; 
        che la disposizione censurata stabilisce, in particolare, che
ai fini della composizione delle  commissioni  mediche  di  cui  alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo
3  del  decreto  legge  30  maggio  1988,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26  luglio  1988,  n.  291,  e  successive
modificazioni,  in  materia  di  revisione  delle   categorie   delle
minorazioni e malattie  invalidanti),  «le  Aziende  Sanitarie  fanno
ricorso ai  professionisti  in  servizio  presso  una  delle  Aziende
Sanitarie Locali regionali e, in assenza delle  figure  professionali
specifiche od equivalenti, ai medici convenzionati  con  il  Servizio
Sanitario regionale»; 
        che il collegio rimettente riferisce che  il  ricorrente  nel
giudizio principale, in possesso della specializzazione  in  Medicina
Legale e in Medicina del Lavoro e gia' componente -  nel  periodo  di
tempo compreso tra il 1990 e il 1999 e in quello compreso  tra  il  9
gennaio 2003 e il  29  gennaio  2006  -  di  commissioni  mediche  di
accertamento dell'invalidita' e  dell'handicap  operanti  nell'ambito
della AUSL n. 2 di Potenza, ha  partecipato  alla  procedura  per  il
rinnovo  anticipato  dei  componenti  delle   predette   commissioni,
presentando in particolare domanda per due commissioni, aventi sede a
Potenza; 
        che,  secondo  quanto  espone  il  giudice  a  quo,  l'avviso
pubblico per la  nomina  delle  predette  commissioni  prevedeva  fra
l'altro: a) che le  commissioni  dovessero  essere  composte  da  tre
medici di cui «uno specialista in Medicina Legale o, in assenza,  uno
specialista in una delle discipline affini  secondo  il  decreto  del
Ministero della salute del 31 gennaio 1998», che avrebbe  assunto  le
funzioni di Presidente, ed «uno scelto  prioritariamente  tra  quelli
con specializzazione in  Medicina  del  Lavoro  o,  in  assenza,  uno
specialista in una delle discipline affini  secondo  il  decreto  del
Ministero della  salute  del  31  gennaio  1998»;  b)  che  i  medici
dovessero essere  scelti  prioritariamente  fra  quelli  in  servizio
presso una delle AUSL regionali  oppure,  «in  assenza  delle  figure
professionali specifiche o equivalenti», fra quelli convenzionati con
il Servizio sanitario regionale; 
        che il Tribunale amministrativo rimettente  riferisce  infine
che il ricorrente nel giudizio principale, essendo stato escluso  dal
novero  dei  componenti,  titolari  e  supplenti,  di   entrambe   le
commissioni,  nelle  quali  sono   stati   invece   nominati   medici
specializzati in discipline affini a Medicina Legale e  Medicina  del
Lavoro, ha impugnato la delibera di nomina, unitamente agli  atti  da
essa richiamati, deducendo, in particolare, la  violazione  dell'art.
20 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2007,  dell'art.  1,
comma 2, della legge n. 295  del  1990,  nonche'  delle  disposizioni
dell'avviso pubblico; 
        che, tutto cio' premesso, il giudice a quo, nel confermare la
sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati  disposta  dal
Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 1831 del  7  aprile  del
2009, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale  della
disposizione censurata, ritenendola rilevante  e  non  manifestamente
infondata; 
        che, sul piano della rilevanza, il  Tribunale  amministrativo
rimettente osserva che, in caso di  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della disposizione  legislativa  regionale  censurata,
«il ricorrente avrebbe dovuto essere nominato  quantomeno  componente
supplente di  una  delle  due  commissioni  mediche  di  accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap», essendo, in  particolare,  l'unico
medico specializzato in Medicina Legale, e  in  servizio  presso  una
AUSL regionale, ad aver fatto domanda; 
        che, in ordine alla non manifesta infondatezza,  il  collegio
rimettente  ritiene,  innanzitutto,  che  la   disciplina   regionale
censurata  violi  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto  in
contrasto con il principio fondamentale in materia  di  tutela  della
salute di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 295  del  1990,  ai
sensi   del   quale   le   commissioni   mediche   di    accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap devono essere «composte da un medico
specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di presidente,
e  da  due  medici,  di  cui  uno  scelto  prioritariamente  tra  gli
specialisti di Medicina del Lavoro»; 
        che, inoltre, secondo  il  giudice  a  quo,  la  disposizione
impugnata si porrebbe in contrasto  con  l'art.  3  Cost.,  sotto  il
profilo della  ragionevolezza,  dal  momento  che  «sussistono  [...]
idonee ragioni per differenziare la posizione dei  dirigenti  medici,
specializzati in Medicina Legale e in Medicina del  Lavoro,  rispetto
ai medici, specializzati in una disciplina  considerata  dal  decreto
ministeriale del 31 gennaio 1998 equipollente o affine  soltanto  con
riferimento ai requisiti  di  ammissione  per  la  partecipazione  ai
concorsi di primo livello dirigenziale  del  ruolo  sanitario  [...],
tenuto conto della diversita' dei predetti titoli di specializzazioni
e dei diversi corsi di studi per conseguir[li]»; 
        che e' intervenuta in giudizio  la  Regione  Basilicata,  con
memoria   depositata   in   data   15   dicembre   2009,   rilevando,
preliminarmente, che l'art. 25 della legge della Regione Basilicata 7
agosto 2009, n. 27  (Assestamento  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario  2009  e  del  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2009/2011) ha modificato la disciplina censurata e ha  fatto
venir  meno  «i  profili  di  illegittimita'   costituzionale   [...]
sollevati  dal  Tar  della  Basilicata»,  e   insistendo,   comunque,
affinche'  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   venga
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza  o,  in  subordine,
non fondata. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Basilicata ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  117,  terzo
comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.  20,
comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 gennaio 2007,  n.  1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale  e
pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2007), nella
parte in cui, ai fini della composizione delle Commissioni mediche di
accertamento  dell'invalidita'  e  dell'handicap,  «ha  previsto  che
possono essere nominati presidenti di tali commissioni mediche  anche
i medici in possesso di  specializzazioni  "equivalenti"  a  Medicina
Legale e che il componente  in  possesso  della  specializzazione  in
Medicina del Lavoro  possa  essere  sostituito  anche  da  medici  in
possesso di specializzazioni "equivalenti" a Medicina del lavoro»; 
        che,  successivamente   all'ordinanza   di   rimessione,   la
disciplina regionale impugnata e' stata modificata dall'art. 25 della
legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del
bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2009  e  del
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2009/2011),   che   ha   in
particolare eliminato il profilo censurato dal  rimettente,  relativo
alla possibilita' di ricorrere a figure professionali  equivalenti  a
quelle specificamente indicate dalla disciplina statale di  cui  alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo
3  del  decreto  legge  30  maggio  1988,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26  luglio  1988,  n.  291,  e  successive
modificazioni,  in  materia  di  revisione  delle   categorie   delle
minorazioni e  malattie  invalidanti),  e  ha  altresi'  disposto  il
rinnovo delle Commissioni, sulla base della nuova disciplina relativa
alla loro composizione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore  della
medesima legge regionale; 
        che, pertanto, a prescindere dai profili di inammissibilita',
connessi alla circostanza per cui la  disposizione  censurata,  cosi'
come interpretata dall'avviso pubblico emanato sulla  base  di  essa,
consente il  ricorso  ai  medici  in  servizio  con  specializzazione
equivalente  soltanto  in  assenza  di  medici  in  servizio  con  la
specifica specializzazione  indicata  dalla  norma  statale,  occorre
restituire gli atti al giudice rimettente, perche'  operi  una  nuova
valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza  della
questione (fra le molte, ordinanze n. 38 e n. 12 del 2010).