Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma  1,
5, 11, 12, comma 1, lettera c), 46, comma 3, lettere a) e  b),  della
legge della Regione Liguria  28  aprile  2008,  n.  10  (Disposizioni
collegate  alla  finanziaria  2008),  promosso  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 giugno - 7 luglio
2008, depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 ed iscritto al n. 34
del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    Udito nella Camera di consiglio del  24  marzo  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato in data
7 luglio 2008 (r.r.  n.  34  del  2008),  ha  proposto  questione  di
legittimita' degli articoli 3, comma 1, 5, 11, 12, comma  1,  lettera
c), 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della  Regione  Liguria
28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008),
per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117, commi 1, 2, lettera s), e
3, della Costituzione; 
        che la legge della  Regione  Liguria  n.  10  del  2008,  nel
predisporre disposizioni collegate  alla  finanziaria  del  2008,  ha
introdotto,   tra   l'altro,   norme   concernenti   gli    incarichi
dirigenziali,  la  stabilizzazione  del  rapporto   di   lavoro,   la
stabilizzazione del personale delle aziende sanitarie, la valutazione
ambientale strategica; 
        che, in particolare, l'art. 3, comma 1,  della  citata  legge
regionale, nel sostituire l'art. 18, comma 1-bis, della  legge  della
Regione Liguria 20 giugno  1994,  n.  26  (Norme  sulla  dirigenza  e
sull'ordinamento degli uffici regionali), ha disposto un tetto del 30
per cento per l'attribuzione di incarichi dirigenziali «a  dipendenti
dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato in possesso dei  requisiti  per  l'ammissione  ai
concorsi pubblici per la dirigenza»; che l'art. 5 della  medesima  ha
stabilito la conferma nella qualifica e  categoria  posseduta  per  i
dipendenti regionali che si siano  visti  annullare  dal  giudice  il
concorso pubblico vinto; che gli artt. 11 e 12, comma 1, lettera  c),
della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008  hanno  previsto  la
progressiva stabilizzazione di personale  assunto  con  contratti  di
lavoro flessibile; che l'art. 46, comma 3, lettere  a)  e  b),  della
citata  legge   regionale,   ha   escluso   dall'applicazione   delle
disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica i  piani
e i programmi e le loro varianti adottati prima del  31  luglio  2007
ovvero dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008; 
        che, ad avviso del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  l'art.
3, comma 1, della  legge  della  Regione  Liguria  n.  10  del  2008,
elevando in modo consistente e ingiustificato il limite imposto dalla
precedente  legge  regionale  per  il  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali a tempo determinato, violerebbe gli artt. 3 e 97  Cost.;
che  l'art.  5  della  citata  legge  regionale,  avendo   introdotto
previsioni di contenuto concreto volte a neutralizzare  un  giudicato
determinatosi nei confronti dei  destinatari  della  medesima  norma,
violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.; che gli artt. 11 e  12,  comma  1,
lettera c), della  medesima,  eludendo  i  principi  fondamentali  in
materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  fissati   dalla
disciplina statale di riferimento,  violerebbero  l'art.  117,  terzo
comma, Cost.; che l'art. 46, comma 3, lettere a) e  b),  della  legge
della Regione Liguria n. 10  del  2008,  contrastando,  da  un  lato,
l'art. 13 della direttiva 20012/42/CE e avendo invaso, dall'altro, la
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela  dell'ambiente,
violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.; 
        che la Regione Liguria, costituitasi  in  giudizio  con  atto
depositato in data 25  luglio  2008,  ha  chiesto  che  le  questioni
fossero dichiarate inammissibili o, comunque, infondate; 
        che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di  questa
Corte il 2 ottobre 2008, l'Avvocatura generale dello Stato, per conto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha   dichiarato   di
rinunciare al ricorso n. 34 del 2008; 
        che  tale  rinuncia  e'  stata  formalmente  accettata  dalla
Regione Liguria, con atto depositato presso la cancelleria di  questa
Corte in data 22 gennaio 2010. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 25  delle  norme  integrative
per i giudizi dinanzi  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della   controparte,   comporta
l'estinzione del processo.