Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri  pro  tempore,
organicamente  patrocinato  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  e'  ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per  la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale dell'articolo  1  e  2  della  legge
della Regione Abruzzo del 18 febbraio  2010,  n.  3,  pubblicata  sul
B.U.R. del 19 febbraio 2010, n. 5, recante «Estensione  della  durata
delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo». 
    La legge  regionale,  riportata  in  epigrafe,  viene  impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri  in  data  16  aprile
2010, per le seguenti motivazioni. 
    La legge regionale, che prevede l'estensione della  durata  delle
concessioni  demaniali  per  uso  turistico-ricreativo   presenta   i
seguenti profili di illegittimita' costituzionale. 
    La norma, contenuta nell'articolo 1, prevede la  possibilita'  di
estendere,  su  richiesta  del  concessionario,   la   durata   delle
concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative in
essere, fino ad un massimo di venti  anni,  in  ragione  dell'entita'
degli investimenti effettuati. 
    Il successivo articolo 2 dispone che la prevista estensione della
durata delle concessioni sia applicabile anche alle nuove concessioni
per le quali sia in corso il procedimento di rilascio. 
    In merito, si premette che e' in corso la procedura di infrazione
n. 2008/4908  da  parte  della  Comunita'  europea.  La  Commissione,
infatti, ha sollevato questioni  di  compatibilita'  con  il  diritto
comunitario della normativa italiana in materia  di  concessioni  del
demanio marittimo, nonche' delle conseguenti  iniziative  legislative
regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2,  del  codice  della
navigazione,  nell'ambito   delle   procedure   di   affidamento   in
concessione   di   beni   del   demanio   marittimo   con   finalita'
turistico-ricreativa,  attribuisce  preferenza  -  c.d.  diritto   di
insistenza - al concessionario uscente. 
    Il legislatore statale, al fine  di  superare  le  illegittimita'
sollevate  dalla  Commissione,  ha  approvato  il  decreto-legge   n.
194/2009, convertito in legge n. 25/2010, che, all'articolo 1,  comma
18, abroga l'articolo 37, comma 2, del  codice  della  navigazione  e
dispone una proroga, assentibile per la specificita'  del  territorio
italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al 2015. 
    Le norme regionali impugnate, invece, prevedono una  deroga  alla
normativa statale e  dispongono  la  possibilita'  di  rinnovo  della
concessione fino ad un massimo di vent'anni. Esse, quindi, prevedendo
un  rinnovo  automatico,  non   sfuggono   alle   conclusioni   della
Commissione. 
    Quest'ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del  diritto
di  insistenza  a  favore  del   soggetto   gia'   possessore   della
concessione,  consentendo  il  rinnovo  automatico   della   medesima
concessione, determina disparita' di trattamento  tra  gli  operatori
economici  in  violazione  della  liberta'  di  stabilimento  di  cui
all'articolo 43 del Trattato. 
    A cio' si aggiunga che le norme in  esame  non  prevedono  alcuna
forma di procedura selettiva ma consentono ai  concessionari  che  ne
facciano richiesta, la proroga automatica della concessione. 
    Cosi' disponendo le  disposizioni  regionali  violano  l'articolo
117, comma 1, della Costituzione, in quanto non sono coerenti  con  i
vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario in tema di liberta' di
stabilimento e tutela della  concorrenza,  violando,  rispettivamente
gli articoli 43 e 81 del Trattato CE;  violano,  inoltre,  l'articolo
117, comma 2,  lett.  a),  in  relazione  ai  rapporti  con  l'Unione
europea, in quanto,  come  detto,  e'  gia'  esistente  la  procedura
d'infrazione n. 2008/4908, pendente  su  analoga  questione.  Violano
anche il medesimo articolo 117, comma 2,  lett.  e),  in  materia  di
tutela della concorrenza.