Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo del 18 febbraio 2010, n. 3, pubblicata sul B.U.R. del 19 febbraio 2010, n. 5, recante «Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo». La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 aprile 2010, per le seguenti motivazioni. La legge regionale, che prevede l'estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. La norma, contenuta nell'articolo 1, prevede la possibilita' di estendere, su richiesta del concessionario, la durata delle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative in essere, fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entita' degli investimenti effettuati. Il successivo articolo 2 dispone che la prevista estensione della durata delle concessioni sia applicabile anche alle nuove concessioni per le quali sia in corso il procedimento di rilascio. In merito, si premette che e' in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunita' europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilita' con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonche' delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa, attribuisce preferenza - c.d. diritto di insistenza - al concessionario uscente. Il legislatore statale, al fine di superare le illegittimita' sollevate dalla Commissione, ha approvato il decreto-legge n. 194/2009, convertito in legge n. 25/2010, che, all'articolo 1, comma 18, abroga l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e dispone una proroga, assentibile per la specificita' del territorio italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al 2015. Le norme regionali impugnate, invece, prevedono una deroga alla normativa statale e dispongono la possibilita' di rinnovo della concessione fino ad un massimo di vent'anni. Esse, quindi, prevedendo un rinnovo automatico, non sfuggono alle conclusioni della Commissione. Quest'ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del diritto di insistenza a favore del soggetto gia' possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima concessione, determina disparita' di trattamento tra gli operatori economici in violazione della liberta' di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato. A cio' si aggiunga che le norme in esame non prevedono alcuna forma di procedura selettiva ma consentono ai concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica della concessione. Cosi' disponendo le disposizioni regionali violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto non sono coerenti con i vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario in tema di liberta' di stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE; violano, inoltre, l'articolo 117, comma 2, lett. a), in relazione ai rapporti con l'Unione europea, in quanto, come detto, e' gia' esistente la procedura d'infrazione n. 2008/4908, pendente su analoga questione. Violano anche il medesimo articolo 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.