Ricorso del Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale  dello  Stato  presso  i  cui
Uffici domicilia ope legis in Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,nei
confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta
pro tempore per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 e 4 della legge  della  Regione  Puglia  del  25
febbraio 2010, n. 6 recante «Marina  di  Casalabate:  modifica  delle
circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano
e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n.  26  (Norme
in materia di circoscrizioni comunali)», per contrasto con l'art. 133
Cost. 
    La legge della Regione Puglia n. 6/2010  viene  impugnata  giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data  23  aprile  2010  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La legge della Regione Puglia n. 6/2010, all'art. 1  prevede  che
«le circoscrizioni territoriali  dei  Comuni  di  Lecce,  Trepuzzi  e
Squinzano sono modificate mediante l'aggregazione dei  territori  del
Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano  e  Trepuzzi»  e  definite  in
conformita' della planimetria allegata alla legge medesima. 
    L'articolo successivo regola i rapporti patrimoniali ed economico
finanziari  conseguenti  alla  modificazione  territoriale   di   cui
all'art. 1 prevedendo  che  gli  stessi  siano  regolati  «di  comune
accordo». L'art. 3, correlato ai precedenti, stabilisce, inoltre, che
«i Comuni  interessati  dalla  modifica  provvedono  ad  adeguare  la
pianificazione prevista  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti  alla
nuova dimensione del territorio». 
    L'art. 4 della medesima legge, infine, modifica, integrandola, la
legge regionale n. 5 del  20  dicembre  1973,  n.  26  per  l'effetto
aggiungendo, dopo il primo periodo del secondo comma dell'art.  5  il
seguente periodo: «In caso  di  accordo  tra  comuni  interessati  si
prescinde dalla consultazione popolare». 
    Le disposizioni richiamate si pongono in evidente  contrasto  con
l'art. 133, secondo comma, Cost.  che  attribuisce  alla  Regione  la
possibilita' di istituire con proprie leggi e nel proprio  territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e  denominazioni,  a
condizione che siano «sentite le popolazioni interessate». 
    Per contro sulla base del richiamato art. 1 e dei correlati artt.
2  e  3,  la  legge  regionale  qui  censurata  opera  le   modifiche
circoscrizionali  attraverso  l'aggregazione  del  territorio  di  un
Comune a quello di altri, senza prevedere, al contempo, il necessario
referendum  popolare  consultivo  ne'  tanto  meno,  altre  forme  di
consultazione. 
    Nella giurisprudenza della Corte costituzionale e' consolidato il
principio secondo cui le variazioni del territorio  del  Comune  sono
demandate  dalla  menzionata  disposizione  costituzionale  a   leggi
regionali ma fatto salvo, in ogni caso, il rispetto  dell'obbligo  di
sentire le popolazioni interessate. 
    L'art. 133 secondo comma Cost., attraverso la previsione di detto
obbligo, pone  infatti  un  vincolo  nei  confronti  del  legislatore
regionale, al quale spettera' la competenza di definire, nel rispetto
della Costituzione e dei  principi  fondamentali  della  legislazione
statale, il procedimento che conduce alla  variazione  e,  dunque,  i
criteri di individuazione  delle  popolazione  interessate,  «la  cui
consultazione in ogni caso e' da  ritenersi  obbligatoria».  (In  tal
senso: Corte cost. sent. n. 94 del 3-7 aprile 2000). 
    Non  e',  pertanto,  illegittimo  -  ,  prosegue  la   menzionata
decisione - che la legge regionale  detti  criteri  per  individuare,
nelle varie ipotesi, le  popolazioni  da  consultare.  Ma  i  criteri
dovranno essere  tali  da  non  comportare  la  possibilita'  di  una
identificazione  irragionevole  delle  colazioni   interpellate,   in
relazione alle circostanze ed ai fattori che conducono ad individuare
l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione.  Soprattutto,
detti criteri non potranno essere tali da condurre ad escludere dalla
consultazione  gruppi  di  popolazione  per   i   quali   non   possa
ragionevolmente ritenersi insussistente un  interesse  rispetto  alla
variazione territoriale proposta. 
    Si  altresi'  precisato  fin  dalla  giurisprudenza  ancor   piu'
risalente (Corte cost. 10 dicembre 1981 n. 204), che, in  ogni  caso,
la volonta' espressa  nel  referendum  consultivo  dalle  popolazioni
ritenute di volta in volta interessate deve avere  autonoma  evidenza
nel procedimento, cosi' che il legislatore regionale ne possa  tenere
conto quando adotta la propria finale determinazione. 
    Aggiunge ancora codesta ecc.ma Corte, nelle numerose sentenze  in
materia che, «in linea  di  principio,  anche  le  popolazioni  della
restante parte del comune che subisce  la  decurtazione  territoriale
possono essere interessate alla variazione, cosi' che il  legislatore
regionale, nello stabilire i criteri per individuare  l'ambito  della
consultazione, non puo' escludere tali ulteriori popolazioni  se  non
sulla  base  di  elementi  idonei  a  fondare   ragionevolmente   una
valutazione di insussistenza di  un  loro  interesse  qualificato  in
rapporto  alla  variazione  territoriale   proposta»   (sent.   Corte
costituzionale n. 47/2003, cfr. n. 94/2000, n. 433/1995, n. 279/1994,
n. 107/1983, n. 204/1981). 
    E' palese, dunque, il contrasto delle disposizioni qui  censurate
atteso che ne' l'art. 1 della legge regionale in epigrafe  (e,  tanto
meno, i correlati articoli 2 e 3), prevedono che le popolazioni siano
sentite attraverso un referendum consultivo; ne', d'altra  parte,  e'
alternativamente previsto alcun tipo di meccanismo  di  consultazione
equivalente, escludendosi a priori dalla consultazione le popolazioni
residenti nei comuni coinvolti. 
    Nel caso di specie, giova sottolineare, la violazione e'  massima
in quanto l'esclusione concerne tutta la  popolazione  dei  comuni  a
vario titolo interessati, ivi compresa quella  residente  nelle  aree
destinate ad essere trasferite da un Comune all'altro  nei  confronti
della quale, peraltro, la giurisprudenza sopra menzionata,  riconosce
una posizione particolarmente qualificata tanto da non  poter  essere
mai esclusa dalla consultazione (Corte cost. 453 del 1989; n. 94  del
2000). 
    La previsione di cui all'art. 1 della legge  regionale  in  esame
oltretutto,  contrasta  con  quanto  stabilito  dallo  Statuto  della
Regione Puglia che, in linea  con  il  parametro  costituzionale  qui
invocato (art. 133, secondo comma, Cost.) prevede l'espletamento  del
referendum consultivo  delle  popolazioni  interessate  ai  mutamenti
delle circoscrizioni comunali (articolo 19, comma  2,  dello  Statuto
della Regione Puglia: l.r. n. 7 del 2004: «Sono, altresi', sottoposte
a  referendum  consultivo  delle  popolazioni  interessate,   secondo
modalita'  stabilite  con  legge  regionale,  le  proposte  di  legge
concernenti  l'istituzione  di  nuovi  comuni  e  i  mutamenti  delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali»). 
    2)  Parimenti  censurabile  per  le   predette   motivazioni   e'
l'articolo 4 che modifica, a regime, l'articolo  5,  comma  2,  della
1.r. n.  26/1973  (Norme  in  materia  di  circoscrizioni  comunali),
stabilendo che «In caso  di  accordo  tra  i  comuni  interessati  si
prescinde dalla consultazione popolare». 
    Come  dianzi  osservato,  pur   riconoscendosi   al   legislatore
regionale la possibilita', nell'ambito della competenza  al  medesimo
demandata, di un margine di discrezionalita'  in  ordine  ai  criteri
volti  ad  identificare,  nelle  varie  ipotesi,  le  popolazioni  da
consultare,  in  relazione  al  loro  essere   interessate,   secondo
l'espressione  utilizzata  dalla  Costituzione,  detti  criteri   non
potranno mai essere tali da portare ad escludere a priori e  in  modo
automatico  popolazioni  residenti   nei   Comuni   coinvolti   dalla
variazione. 
    Nel caso di specie la previsione di «accordi» tra Comuni  e'  non
e' tale da  assicurare  -  anche  per  la  assoluta  genericita'  del
disposto normativo in ordine alle forme, tipologie o  alle  modalita'
di stipulazione di detti accordi - una effettiva consultazione  delle
popolazioni residenti  nei  territori  interessati  dalla  variazione
territoriale. 
    Per tali motivi si ritiene che la legge  regionale  in  epigrafe,
con riferimento alle disposizioni richiamate in epigrafe,  meriti  di
essere dichiarata costituzionalmente illegittima  per  contrasto  con
l'art. 133 secondo comma Cost.