IL GIUDICE DI PACE 
 
    Rilevato che il pubblico ministero ha sollevato la  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 10-bis e 16  comma  I  del
d.P.R. n. 286/1998, art. 62-bis del d.P.R. n. 275/2000 e  art.  1-ter
legge n. 102/2009 per violazione degli articoli 3, 24 comma II e III,
27 comma III e art.  97  comma  I  della  Costituzione  deducendo  le
seguenti motivazioni: 
        a) l'art.  10-bis  d.P.R.  n.  286/1998  (limitatamente  alla
ipotesi di soggiorno illegale) viola  l'art.  3  della  Costituzione,
inteso come principio di uguaglianza dinnanzi alla  legge:  sia  come
necessiti di diverso trattamento per situazioni differenti  sia  come
necessita' di pari trattamento per situazioni simili; 
        b) l'art.  10-bis  d.P.R.  n.  286/1998  (limitatamente  alla
ipotesi di  soggiorno  illegale)  viola  l'art.  24  II  comma  della
Costituzione, inteso come il diritto di difesa del «nemo  tenetur  se
detengere»; 
        c) l'art. 1-ter comma 1 e 8 della  legge  n.  102/2009  viola
l'art. 3  della  Costituzione  laddove  prevede  la  sospensione  del
procedimento penale rispetto alla  violazione  delle  norme  relative
all'ingresso e soggiorno dello straniero (tra cui la  contravvenzione
ex art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998) limitatamente  alla  categoria  di
lavoratori in nero cosiddette «badanti» disponibili alla emersione  e
non anche  la  estensione  a  tutti  gli  altri  lavoratori  in  nero
parimenti disponibili all'emersione; 
        d) l'art. 62-bis d.P.R. n.  275/2000  e  l'art.  16  comma  1
d.P.R. n. 286/1998 violano gli  articoli  della  Costituzione:  n.  3
quale  principio  di  ragionevolezza  che  deve  presiedere  a   ogni
normativa; n. 27 comma 3 quale principio per cui la pena deve tendere
alla rieducazione del condannato; art. 97 comma 1 quale principio del
buon andamento  della  pubblica  amministrazione  esteso  anche  alla
giurisdizione. 
    Ritenute le questioni sollevate non manifestamente infondate; 
 
                            O s s e r v a 
 
    L'art. 3 Cost., appare violato sotto il  profilo  concernente  la
irragionevole disparita' di trattamento tra la  nuova  fattispecie  e
quella di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 che  prevede
la  punibilita'  dello   straniero   inottemperante   all'ordine   di
allontanamento del Questore solo quando lo stesso  si  trattenga  net
territorio  dello  stato  oltre  il  termine   stabilito   e   «senza
giustificato motivo». Tali condizioni non sono state richiamate nella
nuova figura criminosa, pertanto  e'  sufficiente,  per  esempio,  il
venir meno, per un qualunque motivo del permesso di soggiorno perche'
sia automaticamente integrata un'ipotesi di  trattenimento  illecito,
senza alcuna possibilita', per un qualunque motivo  del  permesso  di
soggiorno  perche'  sia  automaticamente  integrata   un'ipotesi   di
trattenimento illecito, senza alcuna possibilita', per l'interessato,
di addurre una qualche giustificazione o di usufruire di  un  termine
per potersi allontanare. 
    A tale riguardo si  cita  la  sentenza  n.  5/2004  la  quale  ai
riguardo ha statuito: «Giova per  altro  osservare  come  la  formula
"senza  giustificato  motivo"  e  formule  ad  essa  equivalenti   od
omologhe,  "senza  giusta  causa",  "senza  giusto  motivo",   "senza
necessita'",  "arbitrariamente"  etc.   Compaiono   con   particolare
frequenza nel corpo di norme incriminatici ubicate tanto  all'interno
dei codici che in leggi speciali. 
    Dette clausole sono destinate in linea di massima  a  fungere  da
"valvola di sicurezza" del meccanismo  repressivo,  evitando  che  la
sanzione penale scatti allorche' -  anche  al  di  fuori  di  vere  e
proprie cause di giustificazione - l'osservanza del  precetto  appaia
in  concreto  "inesigibile"  in  ragione,  a  seconda  dei  casi,  di
situazioni ostative a carattere oggettivo e soggettivo». 
    Dunque il nuovo reato  di  immigrazione  clandestina  non  appare
conforme    alla     Costituzione     proprio     perche'     punisce
indiscriminatamente   ed    automaticamente    tutti    i    soggetti
irregolarmente presenti nel  territorio  dello  stato,  senza  tenere
conto  dell'eventuale  esistenza  di  situazioni  legittimanti   tale
presenza. 
    Ancora si assume in contrasto con il dettato  dell'art.  3  della
Costituzione l'art. 1-ter comma 1 e 8 della legge n. 102/2009 laddove
prevede  la  sospensione  del  procedimento  penale   rispetto   alla
violazione di norme relative all'ingresso e soggiorno dello straniero
(tra cui la  contravvenzione  ex  art.  10-bis  d.P.R.  n.  286/1998)
limitatamente  alla  categoria  di  lavoratori  in  nero   cosiddette
«badanti» disponibili alla emersione, e non  anche  la  estensione  a
tutti  gli   altri   lavoratori   in   nero   parimenti   disponibili
all'emersione. 
    La facolta' in capo al legislatore, di cui all'art. 10  comma  II
della   Costituzione,   pone   l'interrogativo   se   l'insindacabile
discrezionalita' del legislatore nella  disciplina  dell'immigrazione
possa spingersi fino al punto di discriminare, sul  piano  penale,  i
soggetti sulla base dell'attivita' svolta. 
    Si ritiene altresi' condivisibile e  rilevante  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  pubblico  ministero  in
violazione dell'art. 27 comma III della Costituzione quale  principio
per cui la pena deve tendere alla rieducazione del  condannato.  Tale
finalita' non si ritiene perseguibile con la facolta' del giudice  di
pace  attraverso  l'applicazione  del  provvedimento  di  espulsione,
previsto dal comma l art. 16 d.lgs. n. 286/98, in sostituzione  della
condanna al pagamento dell'ammenda di cui al comma 1 art. 10-bis. 
    Quanto  infine  alla  questione  di  legittimita'  costituzionale
relativa alla violazione dell'art. 24  comma  2  della  Costituzione,
inteso come diritto di difesa  del  «nemo  tenetur  se  detegere»  si
condividono e si fanno proprie le argomentazioni svolte dal PM, nelle
quali si evidenzia che lo straniero che si trovava in Italia in  modo
irregolare  alle  00,00  del  giorno  8  agosto  2009   ha   ricevuto
direttamente  dalla  legge  un   ordine   di   allontanamento   senza
indicazioni di come eseguirlo legalmente. 
    Per conformarsi al  dettato  normativo  lo  straniero  irregolare
dovrebbe (avrebbe dovuto) uscire clandestinamente, mentre era compito
del legislatore indicare forme di  allontanamento  senza  per  questo
autodenunciarsi secondo il brocardo «nemo tenetur se detegere». 
    Non e' da trascurare la circostanza che la  norma  si  rivolge  a
soggetti  che  si  ritrovano  molto  spesso  nell'impossibilita'   di
adempiere spontaneamente all'allontanamento, per mancanza di mezzi  o
documenti. 
    Il legislatore nell'emanare un  precetto  penale  deve  presumere
nella platea dei destinatari una parte intenzionata ad adempiere, per
evitare la sanzione penale comminata. 
    Operando diversamente, come nel caso in esame, il legislatore  si
espone alla censura di  incostituzionalita'  non  lasciando  ai  suoi
destinatari alcuna possibilita' di ottemperare al dettato normativo. 
    Si riporta il riferimento del pubblico ministero alle innovazioni
alla normativa in tema di detenzione/porto d'armi che con la legge n.
895/1967 all'art. 8 stabili la non punibilita' per coloro  che  entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e comunque prima  di
un eventuale accertamento del reato, consegnavano  spontaneamente  le
armi. 
    Per i motivi esposti l'art. 10  d.lgs.  n.  286/1998  risulta  in
contrasto  con  gli  artt.  3,  24  II  comma,  27  III  comma  della
Costituzione;