IL GIUDICE DI PACE Rilevato che il pubblico ministero ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 10-bis e 16 comma I del d.P.R. n. 286/1998, art. 62-bis del d.P.R. n. 275/2000 e art. 1-ter legge n. 102/2009 per violazione degli articoli 3, 24 comma II e III, 27 comma III e art. 97 comma I della Costituzione deducendo le seguenti motivazioni: a) l'art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998 (limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale) viola l'art. 3 della Costituzione, inteso come principio di uguaglianza dinnanzi alla legge: sia come necessiti di diverso trattamento per situazioni differenti sia come necessita' di pari trattamento per situazioni simili; b) l'art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998 (limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale) viola l'art. 24 II comma della Costituzione, inteso come il diritto di difesa del «nemo tenetur se detengere»; c) l'art. 1-ter comma 1 e 8 della legge n. 102/2009 viola l'art. 3 della Costituzione laddove prevede la sospensione del procedimento penale rispetto alla violazione delle norme relative all'ingresso e soggiorno dello straniero (tra cui la contravvenzione ex art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998) limitatamente alla categoria di lavoratori in nero cosiddette «badanti» disponibili alla emersione e non anche la estensione a tutti gli altri lavoratori in nero parimenti disponibili all'emersione; d) l'art. 62-bis d.P.R. n. 275/2000 e l'art. 16 comma 1 d.P.R. n. 286/1998 violano gli articoli della Costituzione: n. 3 quale principio di ragionevolezza che deve presiedere a ogni normativa; n. 27 comma 3 quale principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato; art. 97 comma 1 quale principio del buon andamento della pubblica amministrazione esteso anche alla giurisdizione. Ritenute le questioni sollevate non manifestamente infondate; O s s e r v a L'art. 3 Cost., appare violato sotto il profilo concernente la irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 che prevede la punibilita' dello straniero inottemperante all'ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si trattenga net territorio dello stato oltre il termine stabilito e «senza giustificato motivo». Tali condizioni non sono state richiamate nella nuova figura criminosa, pertanto e' sufficiente, per esempio, il venir meno, per un qualunque motivo del permesso di soggiorno perche' sia automaticamente integrata un'ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilita', per un qualunque motivo del permesso di soggiorno perche' sia automaticamente integrata un'ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilita', per l'interessato, di addurre una qualche giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare. A tale riguardo si cita la sentenza n. 5/2004 la quale ai riguardo ha statuito: «Giova per altro osservare come la formula "senza giustificato motivo" e formule ad essa equivalenti od omologhe, "senza giusta causa", "senza giusto motivo", "senza necessita'", "arbitrariamente" etc. Compaiono con particolare frequenza nel corpo di norme incriminatici ubicate tanto all'interno dei codici che in leggi speciali. Dette clausole sono destinate in linea di massima a fungere da "valvola di sicurezza" del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorche' - anche al di fuori di vere e proprie cause di giustificazione - l'osservanza del precetto appaia in concreto "inesigibile" in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere oggettivo e soggettivo». Dunque il nuovo reato di immigrazione clandestina non appare conforme alla Costituzione proprio perche' punisce indiscriminatamente ed automaticamente tutti i soggetti irregolarmente presenti nel territorio dello stato, senza tenere conto dell'eventuale esistenza di situazioni legittimanti tale presenza. Ancora si assume in contrasto con il dettato dell'art. 3 della Costituzione l'art. 1-ter comma 1 e 8 della legge n. 102/2009 laddove prevede la sospensione del procedimento penale rispetto alla violazione di norme relative all'ingresso e soggiorno dello straniero (tra cui la contravvenzione ex art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998) limitatamente alla categoria di lavoratori in nero cosiddette «badanti» disponibili alla emersione, e non anche la estensione a tutti gli altri lavoratori in nero parimenti disponibili all'emersione. La facolta' in capo al legislatore, di cui all'art. 10 comma II della Costituzione, pone l'interrogativo se l'insindacabile discrezionalita' del legislatore nella disciplina dell'immigrazione possa spingersi fino al punto di discriminare, sul piano penale, i soggetti sulla base dell'attivita' svolta. Si ritiene altresi' condivisibile e rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pubblico ministero in violazione dell'art. 27 comma III della Costituzione quale principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Tale finalita' non si ritiene perseguibile con la facolta' del giudice di pace attraverso l'applicazione del provvedimento di espulsione, previsto dal comma l art. 16 d.lgs. n. 286/98, in sostituzione della condanna al pagamento dell'ammenda di cui al comma 1 art. 10-bis. Quanto infine alla questione di legittimita' costituzionale relativa alla violazione dell'art. 24 comma 2 della Costituzione, inteso come diritto di difesa del «nemo tenetur se detegere» si condividono e si fanno proprie le argomentazioni svolte dal PM, nelle quali si evidenzia che lo straniero che si trovava in Italia in modo irregolare alle 00,00 del giorno 8 agosto 2009 ha ricevuto direttamente dalla legge un ordine di allontanamento senza indicazioni di come eseguirlo legalmente. Per conformarsi al dettato normativo lo straniero irregolare dovrebbe (avrebbe dovuto) uscire clandestinamente, mentre era compito del legislatore indicare forme di allontanamento senza per questo autodenunciarsi secondo il brocardo «nemo tenetur se detegere». Non e' da trascurare la circostanza che la norma si rivolge a soggetti che si ritrovano molto spesso nell'impossibilita' di adempiere spontaneamente all'allontanamento, per mancanza di mezzi o documenti. Il legislatore nell'emanare un precetto penale deve presumere nella platea dei destinatari una parte intenzionata ad adempiere, per evitare la sanzione penale comminata. Operando diversamente, come nel caso in esame, il legislatore si espone alla censura di incostituzionalita' non lasciando ai suoi destinatari alcuna possibilita' di ottemperare al dettato normativo. Si riporta il riferimento del pubblico ministero alle innovazioni alla normativa in tema di detenzione/porto d'armi che con la legge n. 895/1967 all'art. 8 stabili la non punibilita' per coloro che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e comunque prima di un eventuale accertamento del reato, consegnavano spontaneamente le armi. Per i motivi esposti l'art. 10 d.lgs. n. 286/1998 risulta in contrasto con gli artt. 3, 24 II comma, 27 III comma della Costituzione;