IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel procedimento penale a carico di: 
        Hoyette Samir, nato il 12 luglio 1979 a El Guettar (Egitto); 
        Ben Ali Mohamed, nato l'8 giugno 1982 a Casablanca (Marocco); 
        Gabi Maher nato il 22 gennaio 1984 a Benzart (Tunisia), 
tutti elettivamente domiciliati in Vigevano via De' Dominicani n.  10
presso lo studio dell'avv. Carmela Pisconti, del  Foro  di  Vigevano,
difensore d'Ufficio, imputati del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs.
n. 286/98 perche' si  trattenevano  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione delle disposizioni  inerenti  l'ingresso  e  il  soggiorno
degli stranieri nel territorio dello Stato. 
    Accertato in Vigevano l'11 marzo 2010. 
    All'udienza  del  3  maggio  2010  ha  pronunciato  la   seguente
ordinanza. 
    Premesso che: 
        in data 13 marzo 2010 l'Ufficiale di p.g.  del  Commissariato
di  Pubblica  Sicurezza  di  Vigevano  inviava  alla  Procura   della
Repubblica  presso   il   Tribunale   di   Vigevano,   richiesta   di
autorizzazione alla presentazione immediata a  giudizio  -  ai  sensi
dell'art. 20-bis del d.lgs. n.  274/2000  e  successive  modifiche  -
degli imputati di cui sopra, in relazione all'art. 10-bis  d.lgs.  n.
286/98  perche'  si  trattenevano  nel  territorio  dello  Stato   in
violazione delle disposizioni inerenti  l'ingresso  ed  il  soggiorno
degli stranieri nel territorio dello Stato; 
        con provvedimento in data 19 marzo  2010  (depositato  il  23
marzo 2010) la  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Vigevano  autorizzava  la  Polizia  Giudiziaria  alla   presentazione
immediata a giudizio degli imputati, come sopra identificato,  avanti
il giudice di pace per l'odierna udienza nel  corso  della  quale  la
difesa sollevava questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
10-bis del d.lgs. n. 286/98 come  introdotto  dall'art.  l  comma  16
della legge 15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3  primo
comma e decimo comma, 25,  secondo  comma  e  97  primo  comma  della
Costituzione. 
 
                               Osserva 
 
a) Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevolezza  della  scelta  legislativa  di  criminalizzare
l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano. 
    La  irragionevolezza  della  nuova   fattispecie   criminosa   e'
evidenziata dalla  insussistenza  di  un  benche'  minimo  fondamento
giustificativo, in quanto la sua sfera  applicativa  e'  destinata  a
sovrapporsi  integralmente  a  quella  dell'espulsione  quale  misura
amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di
reato e' costituito dall'allontanamento  dello  straniero  irregolare
dal territorio dello  Stato.  E  cio'  si  desume  chiaramente  dalle
previsioni accessorie alla fattispecie,  aventi  ad  oggetto  proprio
l'espulsione dello straniero: tale misura e', infatti, prevista  come
sanzione  sostitutiva  irrogabile  dal  giudice  di  pace  ai   sensi
dell'art.  16  d.lgs.  n.  286/98,   appositamente   modificato   per
comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato
di cui  all'art.  10-bis.  Inoltre,  la  effettiva  espulsione  dello
straniero  in   via   amministrativa   costituisce   causa   di   non
procedibilita'  dell'azione  penale,  il  che   rende   ulteriormente
evidente quale sia l'interesse primario perseguito  dal  legislatore.
Pertanto la chiara finalita' della nuova fattispecie  incriminatrice,
strumentale  all'allontanamento  dello   straniero   irregolare   dal
territorio italiano, ne  sottolinea  l'assoluta  inutilita',  essendo
l'ambito di applicazione della nuova figura  di  reato  perfettamente
coincidente  con  quello  della  preesistente  misura  amministrativa
dell'espulsione, sia sotto il profilo di  soggetti  destinatari,  sia
sotto il profilo della ratio giustificativa. 
    La irragionevolezza della nuova  figura  di  reato  emerge  anche
sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi,
non solo delta pena dell'ammenda da Euro 5.000  ad  Euro  10.000,  ma
anche del divieto di applicazione del  beneficio  condizionale  della
sospensione condizionale della pena  e  della  facolta'  concessa  al
giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione piu' grave,
quale quella dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore
a cinque anni (unico caso di  misura  sostitutiva  piu'  grave  della
sanzione  principale  sostituita).  Che  la  sanzionesostitutiva   in
questione diventi la pena generalmente adottata dal GdP, laddove  non
ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14 comma 1, e' del  tutto
prevedibile,  stante  l'assoluta  carenza  di  efficacia   deterrente
dell'ammenda prevista.  Non  sara'  certo  il  rischio  di  una  mera
sanzione, se pur elevata  (da  Euro  5.000  ad  Euro  10.000)  e  non
oblazionabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono  spinti  ad
emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero
clandestino, prevedibilmente, non avra'  mai  in  concreto,  i  mezzi
economici per pagare la somma a cui sara' condannato dal giudice, con
evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva. 
b) Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie
e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98. 
    La irrazionale ed ingiustificata disparita' di trattamento tra le
due fattispecie  criminose  -  entrambe  tese  a  colpire  la  stessa
situazione soggettiva: lo straniero ab origine o divenuto clandestino
- e' stata evidenziata in quanto l'art. 14  comma  5-ter  del  citato
decreto subordina la punibilita' della permanenza dello straniero nel
territorio dello Stato in violazione  dell'ordine  del  Questore,  al
fatto che cio' avvenga «senza giustificato motivo». 
    La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna  scriminante
con la conseguenza che il  contravventore  dell'art.  10-bis  risulta
posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui  all'art.
14 comma 5-ter che  e'  piu'  grave  ed  assorbe  la  contravvenzione
predetta. 
c) Violazione dell'art. 3 e 25,  secondo  comma  della  Costituzione,
sotto il profilo  della  configurazione  di  una  fattispecie  penale
discriminatoria, perche' fondata su particolari condizioni  personali
e sociali, anziche'  su  fatti  e  comportamenti  riconducibili  alla
volonta' dei soggetto attivo. 
    In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di  reato  solo
apparentemente  sanziona  la  condotta  (l'azione   di   ingresso   e
l'omissione del mancato allontanamento) ma in realta'  e'  diretta  a
colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita  dal
mancato possesso  di  un  titolo  abilitativo  all'ingresso  ed  alla
successiva permanenza nel territorio dello Stato) che e' altresi' una
condizione sociale, propria di una categoria di persone. 
    Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli  stranieri  che
soggiornano  illegalmente  nel  territorio  dello  Stato,  la   nuova
disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti  l'esistenza
di una condizione di  pericolosita'  sociale  che,  per  giustificare
l'affermazione di una responsabilita'  penale,  deve  invece,  essere
accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti. 
    Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso  che
la condizione di mera irregolarita' dello straniero  sia  sintomatica
di   una   pericolosita'   sociale   dello   stesso:   pertanto,   la
criminalizzazione  di  tale   condizione   stabilita'   dalla   nuova
disposizione,  si  rivela,  anche  sotto  questo  aspetto,  priva  di
fondamento giustificativo. 
d) Violazione dell'art. 97, primo comma della Costituzione. 
    Invero,  in  conseguenza  della  previsione   di   due   distinti
procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso  fine,  si
finisce per  influire  negativamente  sulla  durata  ragionevole  del
processo penale e cio' a prescindere  da  ogni  altra  considerazione
relativa ai costi ed agli ulteriori incombenti di una nuova procedura
che di fatto duplica quella gia' esistente. 
e) Violazione dell'art. 2 della Costituzione. 
    La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto  con  l'art.  2
della Costituzione che riconosce e garantisce i  diritti  inviolabili
dell'uomo e che richiede l'adempimento  dei  doveri  di  solidarieta'
politica, economica e sociale. 
    In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la  questione
di costituzionalita' come sopra enunciata, appare  a  questo  giudice
rilevante  e  comunque,  non  manifestamente  infondata.  Inoltre  la
rilevanza  nel   processo   in   oggetto,   deriva   dalla   semplice
considerazione che in caso di declaratoria di'  illegittimita'  della
norma denunciata, l'imputato  finirebbe  per  non  avere  conseguenza
alcuna sotto il profilo penale.