Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 4, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga dei termini), promosso dalla  Regione  Calabria  con  ricorso
notificato il 31 luglio 2009, depositato in cancelleria il  7  agosto
2009 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2009, e degli artt. 1,
comma 1, lettere a) e b), 2, commi 1, 2, 3 e 6, 5  e  6  della  legge
della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano  del  disavanzo
di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per  il  rientro
dai disavanzi del servizio sanitario regionale), e dell'art. 1, comma
1, della  legge  della  Regione  Calabria  7  dicembre  2009,  n.  48
(Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su «Ripiano  del  disavanzo
d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato  per  il  rientro
dai disavanzi del servizio sanitario regionale»),  promossi  con  due
ricorsi del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  notificati  il
22-25 giugno 2009 e l'11-15 febbraio 2010, depositati  il  25  giugno
2009 e il 17 febbraio 2010 ed iscritti al n. 43 del registro  ricorsi
2009 e al n. 22 del registro ricorsi 2010. 
    Visti l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e gli atti di costituzione della Regione Calabria; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22  giugno  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Massimo  Luciani  per  la
Regione Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - La  Regione  Calabria,  con  ricorso  del  31  luglio  2009,
depositato il 7 agosto 2009 (reg. ric. n. 54 del 2009), ha  impugnato
l'art.  22,  comma  4,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), per violazione
degli artt. 3, 117, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, e  121
della Costituzione, nonche' dell'art. 8, commi 1, 4 e 5, della  legge
5   giugno   2003,   n.   131   (Disposizioni    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3). 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con  ricorso  notificato  e
depositato il 25 giugno 2009 (reg. ric. n. 43 del 2009), ha impugnato
gli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), 2, commi 1, 2, 3 e 6,  5  e  6
della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del
disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il
rientro  dai  disavanzi  del  servizio  sanitario   regionale),   per
violazione degli artt. 3, 51, 81, 97, 117, terzo comma, e  118  della
Costituzione. 
    Con ricorso notificato il 15 febbraio 2010  e  depositato  il  17
febbraio  2010,   il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
altresi' impugnato l'art. 1,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Calabria 7 dicembre 2009, n. 48 (Modifica alla legge regionale n.  11
su «Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 e accordo  con
lo  Stato  per  il  rientro  dai  disavanzi  del  servizio  sanitario
regionale»), per  violazione  degli  artt.  3,  51,  81  e  97  della
Costituzione. 
    2. - Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric.  n.
54 del 2009), la Regione Calabria censura l'art.  22,  comma  4,  del
d.l.  n.  78  del  2009.  La  disposizione  impugnata   riguarda   il
risanamento,   il    riequilibrio    economico-finanziario    e    la
riorganizzazione del sistema sanitario  della  Regione  Calabria.  La
norma prevede la diffida da parte del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri alla Regione a predisporre, entro settanta giorni, un  Piano
da sottoscriversi con l'Accordo per  il  rientro  dai  disavanzi  del
servizio sanitario, di cui all'art. 1,  comma  180,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  «legge  finanziaria  2005»),  e
stabilisce che, decorso inutilmente tale termine o  valutata  la  non
congruita'  del  Piano  preparato  dalla  Regione,  sia  nominato  un
Commissario per la predisposizione, previo  accertamento  dei  debiti
pregressi, di un nuovo Piano, approvato dal Consiglio dei ministri  e
attuato dallo stesso Commissario. 
    2.1. - La Regione Calabria lamenta la violazione degli  artt.  3,
117, secondo e terzo comma, 120, secondo  comma,  e  121  Cost.,  per
illegittimo e irragionevole esercizio dei  poteri  sostitutivi  dello
Stato.  La  ricorrente  rileva   anche   un   difetto   assoluto   di
proporzionalita'  nella  disposizione  censurata,   con   conseguente
violazione dell'art. 8,  comma  5,  della  legge  n.  131  del  2003,
attuativa dell'art. 120, Cost. La Regione, in  particolare,  sostiene
che la norma impugnata violerebbe l'art. 120, secondo  comma,  Cost.,
sia per la mancata previsione di dettagliati criteri per  l'esercizio
dei poteri sostitutivi, sia sotto il profilo  della  irragionevolezza
(art. 3, Cost.) e del mancato rispetto dei principi di sussidiarieta'
e di leale  collaborazione  nella  disciplina  e  nell'esercizio  dei
poteri sostitutivi. Ulteriore violazione degli artt. 3 e 120, secondo
comma, Cost., sarebbe ravvisabile in riferimento alla non  congruita'
del termine assegnato per adempiere ai sensi della  norma  interposta
di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003. 
    2.2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
sostenendo l'infondatezza del ricorso. Ad avviso della  difesa  dello
Stato, la norma impugnata non lederebbe  l'art.  120  Cost.,  ne'  la
legge n. 131 del 2003.  La  disposizione  censurata  non  violerebbe,
inoltre, il principio di ragionevolezza, dal momento che il Piano  di
rientro, per poter raggiungere gli obiettivi di riorganizzazione e di
razionalizzazione ad esso assegnati, deve riguardare  necessariamente
tutti gli aspetti del  servizio  sanitario.  La  difesa  dello  Stato
rileva che vi sarebbe un collegamento diretto tra la norma  censurata
e la tutela dei livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali. Ne' sarebbe  configurabile  una  violazione
del principio di proporzionalita'. 
    3. - Con il secondo dei ricorsi indicati in epigrafe  (reg.  ric.
n. 43 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli
artt. 1, comma 1, lettere a) e b), 2, commi 1, 2, 3 e 6, 5 e 6  della
legge  della  Regione  Calabria  n.  11  del  2009,  riguardante   il
ripianamento  del  deficit  del  servizio  sanitario  regionale.   In
particolare, l'art. 1 di tale legge detta le modalita'  di  copertura
del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile  all'anno
2008. L'art. 2 disciplina le procedure e  la  struttura  dell'Accordo
tra lo Stato e la Regione Calabria per il rientro dai  disavanzi  del
servizio sanitario (commi 1 e 2), affida ai direttori generali  delle
aziende sanitarie e ospedaliere il compito di effettuare le procedure
di  riconciliazione,  accertamento  e   riconoscimento   dei   debiti
esistenti al 31 dicembre 2007 (comma 3),  individua  le  risorse  che
l'Accordo deve destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere per  la
copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007 (comma 6). 
    L'art. 5 della  legge  impugnata  prevede  che,  qualora  non  si
addivenga  entro  il  31  dicembre  2009  al   riconoscimento   della
«Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori  Tommaso  Campanella»
quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, la  Regione
receda da tale Fondazione e nomini un commissario liquidatore con  il
compito di predisporre «un  piano  esecutivo  particolareggiato,  nei
tempi e nei  modi,  per  la  riconduzione  delle  attivita'  e  delle
funzioni  della  Fondazione  nell'ambito  delle  attivita'  e   delle
funzioni  dell'Azienda  ospedaliera  universitaria   Mater   Domini».
Inoltre,  «il  piano,  previo  parere  della  competente  Commissione
permanente, e' approvato dal Presidente della Giunta regionale e  dal
Rettore e deve essere compiutamente realizzato entro 60 giorni  dalla
data di approvazione, pena la riduzione del  70%  di  ogni  eventuale
emolumento connesso alla funzione  di  commissario  liquidatore  fino
alla conclusione dell'incarico». Lo stesso piano, infine, «prevede la
riconduzione nell'ambito della struttura  organizzativa  dell'Azienda
Mater Domini delle unita' operative complesse  allo  stato  esistenti
presso la  Fondazione  che  possano  dimostrare  notevoli  volumi  di
attivita' e che siano di interesse  ai  fini  della  riduzione  della
migrazione sanitaria. In tal caso le predette unita' entrano  a  fare
parte della struttura sanitaria ed  operativa  del  Mater  Domini;  i
rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario  in
atto presso tali unita' continuano presso l'Azienda  senza  soluzione
di continuita'». 
    L'art. 5 della legge impugnata e' stato modificato  dall'art.  1,
comma 1, della legge della Regione Calabria n. 48 del  2009,  che  ha
posticipato al  31  dicembre  2010  il  termine  entro  il  quale  la
«Fondazione per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Campanella» deve
ottenere il  riconoscimento  quale  Istituto  di  ricerca  e  cura  a
carattere scientifico. Anche questa  norma  e'  stata  censurata  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  il  terzo  dei  ricorsi
indicati in epigrafe (reg. ric. n. 22 del 2010). 
    L'art. 6 della legge impugnata, infine, prevede che «al  fine  di
ottimizzare  e  potenziare  l'attivita'  di  controllo,  vigilanza  e
ispezione sulle Aziende pubbliche e private accreditate  che  erogano
prestazioni di assistenza sanitaria  il  Consiglio  regionale  nomina
l'Autorita' per il sistema sanitario ai sensi della legge regionale 4
agosto 1995, n. 39 e s.m.i. (Disciplina della  proroga  degli  organi
amministrativi e delle nomine di  competenza  regionale.  Abrogazione
della legge regionale 5 agosto  1992,  n.  13),  con  il  compito  di
fornire referti periodici agli organi regionali  di  indirizzo  e  di
gestione amministrativa competenti e per  le  seguenti  funzioni:  a)
valutare e controllare  l'adeguatezza  delle  attivita'  sanitarie  e
socio-sanitarie;  b)  analizzare  atti  e  circostanze  sanitarie   e
amministrativo-contabili;  c)  verificare,  attraverso  indagini   su
materie specifiche, l'applicazione  degli  standards  di  qualita'  e
appropriatezza; d) proporre ogni forma di intervento surrogatorio e/o
di sanzione prevista dalla normativa vigente. L'Autorita' e' composta
da cinque esperti, di cui tre nominati dal Consiglio  regionale,  tra
cui il responsabile e due dal Presidente della Giunta regionale,  con
le modalita' previste dalla legge regionale n.  39/1995,  scelti  tra
professionalita' della pubblica amministrazione,  della  magistratura
amministrativa e/o contabile, del mondo  accademico  ed  esercita  la
propria attivita'  presso  il  Consiglio  regionale.  Ai  fini  delle
attivita' ispettive e di controllo, l'Autorita' e' integrata  da  tre
rappresentanti designati rispettivamente dalla  Guardia  di  Finanza,
dal NAS dei carabinieri e  dalla  Corte  dei  Conti.  Al  trattamento
economico da attribuire ai membri dell'Autorita' provvede, in sede di
avviso pubblico, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che
assegna il  personale  amministrativo  necessario  a  supportarne  le
attivita', individuandolo all'interno della struttura burocratica del
Consiglio regionale». 
    3.1. - A giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato, gli artt.
1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1,  2,  3  e  6  della  legge
impugnata violerebbero gli artt. 81, 117, terzo comma, e  118,  Cost.
Il meccanismo finanziario da essi previsti, infatti, non  sarebbe  in
linea con le modalita' stabilite dall'art. 1, commi 174 e 180,  della
legge n. 311 del 2004,  donde  la  norma  eccederebbe  la  competenza
concorrente della Regione in materia di  tutela  della  salute  e  di
coordinamento della finanza  pubblica,  violerebbe  il  principio  di
leale collaborazione e sarebbe priva di copertura finanziaria. 
    3.2. - L'Avvocatura dello Stato, inoltre, censura l'art. 5  della
legge della Regione Calabria n. 11 del 2009, in  quanto  tale  norma,
disponendo il passaggio di personale medico e  sanitario  di  diritto
privato   all'Azienda   ospedaliera   universitaria   Mater   Domini,
comporterebbe  maggiori  oneri   per   la   finanza   pubblica,   non
quantificati e  privi  di  copertura  (in  violazione  dell'art.  81,
Cost.), e consentirebbe l'accesso all'impiego pubblico in assenza  di
pubblico concorso in violazione degli artt. 3, 51 e 97, Cost. 
    3.3. - La difesa dello Stato,  infine,  censura  l'art.  6  della
legge impugnata,  riguardante  l'istituzione  dell'Autorita'  per  il
sistema sanitario, per violazione degli artt. 81 e 117, terzo  comma,
Cost. In  primo  luogo,  tale  articolo  prevede  che  ai  componenti
dell'Autorita' sia attribuito un trattamento economico,  senza  pero'
fissarne, almeno in maniera  indicativa,  gli  importi,  determinando
percio' «oneri non quantificati e non  coperti».  In  secondo  luogo,
l'istituzione   dell'Autorita'   non   rispetterebbe    i    principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica,  con
particolare riferimento alla limitazione del numero  delle  strutture
di supporto a quelle  strettamente  indispensabili  al  funzionamento
degli  organismi  istituzionali,  come  previsto  dall'art.  29   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    4. - Con il terzo dei ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric.  n.
22 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1,
comma 1, della legge della Regione Calabria n. 48 del  2009,  che  ha
posticipato al  31  dicembre  2010  il  termine  entro  il  quale  la
«Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori  Tommaso  Campanella»
deve essere riconosciuta quale Istituto di ricerca e cura a carattere
scientifico,  proponendo  al  riguardo  le  medesime   censure   gia'
illustrate nel precedente ricorso reg. ric. n. 43 del 2009. Ad avviso
della difesa dello Stato,  la  norma  impugnata,  confermando  quanto
previsto dalla disposizione gia' censurata e limitandosi a introdurre
un  mero  slittamento  temporale  ai  fini  dell'efficacia,  mantiene
inalterata  la  previsione  del  passaggio  di  personale  medico   e
sanitario con rapporto  di  lavoro  di  diritto  privato  all'Azienda
ospedaliera universitaria Mater Domini,  con  conseguente  violazione
degli artt. 3, 51, 81 e 97, Cost. 
    5. - In entrambi i giudizi promossi dal Presidente del  Consiglio
dei ministri si e' costituita la Regione Calabria, sostenendo che  le
censure prospettate dalla difesa dello  Stato  sono  inammissibili  e
comunque non fondate. 
    5.1. - Con riferimento al primo ricorso  (reg.  ric.  n.  43  del
2009), la resistente afferma di non essere «venuta meno in alcun modo
al  principio  di  leale  collaborazione».  La  legge  regionale  non
violerebbe alcuna previsione contenuta  nella  normativa  statale  in
materia di tutela della  salute  e  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, e in particolare nell'art. 1, commi 174 e 180, della  legge
n. 311 del 2004. 
    5.2. - La Regione, poi, respinge le censure relative alla ipotesi
di commissariamento e liquidazione della «Fondazione per la ricerca e
la cura dei tumori  Tommaso  Campanella».  Tale  Fondazione,  secondo
quanto ricostruito dalla resistente, e' stata costituita  sulla  base
di un Protocollo di intesa sottoscritto in data 5  giugno  2002,  tra
gli altri, dal Ministro della salute, dal  Presidente  della  Regione
Calabria e dal Rettore dell'Universita' «Magna Græcia» di  Catanzaro,
con cui le parti si impegnavano a «realizzare un centro di eccellenza
oncologico»,  anche  «con  l'intento  di  rendere  agevole   il   suo
riconoscimento come IRCCS». Questa realizzazione aveva quali premesse
la «mancanza di un tale centro nella Regione Calabria  e  nelle  zone
viciniori» e l'«interesse per l'istituzione di un tale  centro  anche
per  le  Regioni  del  Sud  e  del  Mediterraneo».  La   disposizione
censurata, quindi, mirerebbe a garantire la continuita' assistenziale
e la meritoria azione del Centro nella eventualita' che esso non  sia
riconosciuto  quale  IRCCS  e  si  addivenga  allo  scioglimento  del
consorzio che aveva  dato  vita  alla  Fondazione.  Non  vi  sarebbe,
dunque, alcuna violazione dell'art. 81, Cost., in  quanto,  in  primo
luogo, la norma prevede la realizzazione di  un  futuro  e  ipotetico
piano esecutivo particolareggiato ed  e'  solo  in  quella  sede  che
potra' essere compiuta la precisa indicazione di spesa, e, in secondo
luogo, la  riorganizzazione  del  Centro,  al  cui  funzionamento  la
Regione contribuisce gia' in misura ingente, e' diretto a raggiungere
un risparmio di risorse e non un aumento di  spesa.  Ne'  vi  sarebbe
lesione dell'art.  97,  Cost.;  ad  avviso  della  Regione,  infatti,
l'estensione della norma eccezionale  e'  delimitata  in  modo  molto
preciso, essendo applicabile solo ed esclusivamente ai dipendenti  di
uno  specifico  Centro  di  ricerca  e  assistenza.   Ricorrerebbero,
inoltre, «peculiari e straordinarie esigenze di interesse  pubblico»,
vale a dire garantire la continuita' di un «servizio cosi' importante
sotto molteplici punti di vista - per le  drammatiche  patologie  che
tratta, per la sua unicita' nel territorio non solo calabrese  ma  di
tutto il Sud  Italia,  per  l'importanza  che  assume  in  chiave  di
mitigazione delle migrazioni sanitarie verso il Nord del  Paese,  che
tanto  aggravio  di  spesa  comportano  per  il  servizio   sanitario
nazionale». 
    5.3. - La  Regione  Calabria,  inoltre,  sostiene  l'infondatezza
della censura riguardante l'istituzione dell'Autorita' per il sistema
sanitario, in quanto le norme statali richiamate dal  ricorrente  non
disporrebbero  alcun  divieto  di  istituire  nuovi   organismi,   ma
imporrebbero di «farlo compatibilmente con le esigenze della  finanza
pubblica». Nel caso in questione, la legge  regionale  non  solo  non
sarebbe in contrasto con tali esigenze, «ma addirittura le  soddisfa,
poiche', con un meccanismo caratterizzato  da  particolare  snellezza
operativa  e  ricchezza  di  capacita'  professionali,  permette   un
rigoroso controllo sull'efficienza  e  sui  costi  delle  prestazioni
sanitarie». In  aggiunta,  la  disposizione  censurata  riguarderebbe
l'organizzazione amministrativa regionale, materia da annoverare  tra
le competenze  residuali  spettanti  alla  Regione.  Infine,  non  vi
sarebbe  alcuna  lesione  dell'art.  81,   Cost.,   derivante   dalla
previsione di compensi ai membri del nuovo organismo,  in  quanto  la
legge impugnata rinvia, al riguardo, alle determinazioni dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale,  «che -  dovendosi  rispettare
l'autonomia  dell'organo  consiliare -  provvedera'  attingendo  alle
risorse di spettanza del Consiglio». 
    5.4. - Con  riguardo,  infine,  all'impugnazione,  da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri, dell'art. 1,  comma  1,  della
legge della Regione Calabria n. 48 del 2009, che ha posticipato al 31
dicembre 2010 il termine entro il quale la Fondazione per la  ricerca
e  la  cura  dei  tumori  Tommaso   Campanella   deve   ottenere   il
riconoscimento  quale  Istituto  di  ricerca  e  cura   a   carattere
scientifico, la Regione  Calabria  eccepisce  l'inammissibilita'  del
ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo, il  ricorrente  non
avrebbe censurato la legge regionale n. 48 del  2009,  limitandosi  a
riproporre i motivi di gravame gia' rivolti nei confronti della legge
della Regione  Calabria  n.  11  del  2009.  In  secondo  luogo,  una
ulteriore ragione di  inammissibilita'  discenderebbe  dal  carattere
«assertivo e indimostrato» delle censure prospettate  dal  Presidente
del Consiglio dei  ministri.  Quanto  al  merito  delle  censure,  la
Regione ribadisce le  argomentazioni  sostenute  con  riferimento  al
primo ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n.
43 del 2009). 
    6. - Nelle more dei giudizi, il  17  dicembre  2009  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  della  salute  e  il
Presidente della Giunta  regionale  della  Calabria  hanno  stipulato
l'Accordo per il Piano di rientro del servizio sanitario regionale ai
sensi dell'art. 1, comma  180,  della  legge  n.  311  del  2004.  In
conseguenza di cio', la Regione Calabria, con atto depositato  presso
la cancelleria di questa Corte il 29 gennaio 2010, ha  dichiarato  di
rinunciare al  ricorso  n.  54  del  2009.  Tale  rinuncia  e'  stata
formalmente accettata dall'Avvocatura generale dello Stato, per conto
del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato presso
la cancelleria di questa Corte in data 12 marzo 2010. 
    Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte  il  23
febbraio 2010, l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  per  conto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha  dichiarato  di  rinunciare
parzialmente al ricorso n. 43 del 2009,  con  riguardo  alle  censure
relative agli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2, 3 e
6, della legge della Regione Calabria n. 11  del  2009.  La  rinuncia
parziale e' stata formalmente accettata dalla Regione  Calabria,  con
atto depositato presso la cancelleria di  questa  Corte  in  data  16
marzo 2010. 
    7. - In data 6 aprile 2010, l'Avvocatura  generale  dello  Stato,
per il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  ha  depositato  una
memoria illustrativa riguardante il giudizio promosso con il  ricorso
n. 43 del 2009, con cui  sono  ribadite  le  censure  prospettate  in
riferimento agli artt. 5 e 6 della legge impugnata. 
    8. - In data  7  aprile  2010,  in  vista  dell'udienza  pubblica
fissata per  il  giorno  27  aprile  2010,  la  Regione  Calabria  ha
depositato, fuori termine,  una  memoria  illustrativa.  In  data  31
maggio 2010, in prossimita' della nuova udienza  fissata  per  il  22
giugno 2010, la  Regione  Calabria  ha  depositato,  per  entrambi  i
giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri,  apposite
memorie. Con la memoria riguardante il ricorso n.  43  del  2009,  la
Regione eccepisce l'inammissibilita' delle  censure  prospettate  dal
ricorrente contro l'art. 5 della legge n.  11  del  2009,  in  quanto
formulate  con  «apodittica  sinteticita'»,  nonche'  la   loro   non
fondatezza, per i motivi gia' illustrati nell'atto  di  costituzione.
Quanto all'art. 6 della legge n. 11 del 2009,  la  Regione  ribadisce
che  la  disposizione  impugnata  non  violerebbe   alcun   principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza  pubblica  ne'
l'art. 81, Cost. Con la memoria riguardante  il  ricorso  n.  22  del
2010, la Regione conferma  le  argomentazioni  dedotte  nell'atto  di
costituzione, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile
e, comunque, non fondato. 
    9. - In data 1° giugno 2010, l'Avvocatura generale  dello  Stato,
per il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  ha  depositato  una
memoria illustrativa riguardante il ricorso n. 22 del 2010,  con  cui
la  difesa  dello  Stato  respinge  l'eccezione  di  inammissibilita'
sollevata dalla Regione Calabria, in quanto il ricorso «contiene, fra
le altre,  una  censura  specifica  riferita  espressamente  al  mero
slittamento temporale ai fini dell'efficacia»  disposto  dalla  legge
della Regione Calabria n. 48 del 2009. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Le questioni sottoposte all'esame di questa Corte con i  tre
ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 43 e 54 del 2009 e  n.  22
del 2010) riguardano una serie  di  interventi  per  il  riequilibrio
economico-finanziario e la  riorganizzazione  del  sistema  sanitario
della Regione Calabria,  effettuati  a  seguito  della  dichiarazione
dello stato  di  emergenza  socio-economico-sanitaria  della  Regione
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2007). 
    1.1. - Con ricorso del 31 luglio 2009,  depositato  il  7  agosto
2009 (reg. ric. n. 54 del 2009), la  Regione  Calabria  ha  impugnato
l'art.  22,  comma  4,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di  termini) -  riguardante
il  risanamento,   il   riequilibrio   economico-finanziario   e   la
riorganizzazione del sistema sanitario della Regione Calabria  -  per
violazione degli artt. 3, 117, secondo e terzo  comma,  120,  secondo
comma, e 121 della Costituzione, nonche' dell'art. 8, commi 1, 4 e 5,
della legge 5 giugno 2003, n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3). 
    1.2. - Con ricorso notificato e  depositato  il  25  giugno  2009
(reg. ric. n. 43 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato gli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), 2, commi 1, 2,  3  e
6, 5 e 6 della legge 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del disavanzo  di
esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro  dai
disavanzi del servizio sanitario  regionale),  per  violazione  degli
artt. 3, 51, 81, 97, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione. 
    1.3. - Infine, con il ricorso n. 22 del 2010,  notificato  il  15
febbraio 2010 e depositato il 17 febbraio  2010,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1,  comma  1,  della  legge
della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48  (Modifica  alla  legge
regionale n. 11 su «Ripiano del disavanzo  di  esercizio  per  l'anno
2008 e accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio
sanitario regionale»). Tale  disposizione  ha  prorogato  l'efficacia
dell'art. 5 della legge  della  Regione  Calabria  n.  11  del  2009,
posponendo dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine  entro
il quale la «Fondazione per la ricerca e la cura dei  tumori  Tommaso
Campanella»  deve  ottenere  il  riconoscimento  quale  Istituto   di
ricovero e cura a carattere scientifico. 
    1.4. -  I  giudizi,  in  considerazione  della  loro  connessione
soggettiva e oggettiva, devono essere riuniti, per essere decisi  con
un'unica pronuncia. 
    2. - In data 17 dicembre 2009, successivamente alla  proposizione
dei ricorsi iscritti al n. 43 e al n. 54  del  registro  ricorsi  del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  della
salute e il Presidente della Giunta regionale  della  Calabria  hanno
stipulato l'Accordo per il Piano di rientro  del  servizio  sanitario
regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della  legge  30  dicembre
2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2005»). 
    2.1. -  La  Regione  Calabria,  con  atto  depositato  presso  la
cancelleria di questa Corte il 29  gennaio  2010,  ha  dichiarato  di
rinunciare al  ricorso  n.  54  del  2009.  Tale  rinuncia  e'  stata
formalmente accettata dall'Avvocatura generale dello Stato, per conto
del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato presso
la cancelleria di questa Corte in data 12 marzo 2010. La rinuncia  al
ricorso, accettata dalla controparte, comporta, ai sensi dell'art. 23
delle norme  integrative  per  i  giudizi  dinanzi  a  questa  Corte,
l'estinzione del giudizio promosso dalla Regione Calabria  avente  ad
oggetto l'art. 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. 
    2.2. - Con atto depositato presso la cancelleria di questa  Corte
il 23 febbraio 2010, l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha  dichiarato  di  rinunciare
parzialmente al ricorso n. 43 del 2009,  con  riguardo  alle  censure
relative agli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2, 3 e
6, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009.  Tale  rinuncia
parziale, formalmente accettata  dalla  Regione  Calabria,  con  atto
depositato presso la cancelleria di questa Corte  in  data  16  marzo
2010, comporta l'estinzione del giudizio promosso dal Presidente  del
Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 1, comma 1, lettere a)
e b), e 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione  Calabria  n.
11 del 2009. 
    3. - Restano da trattare le questioni,  promosse  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con i ricorsi n. 43 del 2009 e n.  22  del
2010, concernenti l'art. 5 (cosi' come modificato dall'art. 1,  comma
1, della legge della Regione Calabria n. 48  del  2009)  e  l'art.  6
della legge della Regione Calabria  n.  11  del  2009.  Le  questioni
riguardano, in particolare, le modalita' stabilite per  la  eventuale
liquidazione della «Fondazione per la ricerca e la  cura  dei  tumori
Tommaso Campanella» e l'istituzione  dell'Autorita'  per  il  sistema
sanitario. 
    4. - L'art. 5 della legge della Regione Calabria n. 11  del  2009
prevede che, qualora non si addivenga entro il 31  dicembre  2009  al
riconoscimento della «Fondazione per la ricerca e la cura dei  tumori
Tommaso Campanella» quale Istituto di  ricerca  e  cura  a  carattere
scientifico, la  Regione  receda  da  tale  Fondazione  e  nomini  un
commissario liquidatore con  il  compito  di  predisporre  «un  piano
esecutivo  particolareggiato,  nei  tempi  e   nei   modi,   per   la
riconduzione  delle  attivita'  e  delle  funzioni  della  Fondazione
nell'ambito delle attivita' e delle funzioni dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria  Mater  Domini».  Il  piano  «prevede  la  riconduzione
nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda  Mater  Domini
delle unita' operative  complesse  allo  stato  esistenti  presso  la
Fondazione che possano dimostrare notevoli volumi di attivita' e  che
siano  di  interesse  ai  fini  della  riduzione   della   migrazione
sanitaria. In tal caso le predette unita' entrano a fare parte  della
struttura sanitaria ed operativa del  Mater  Domini;  i  rapporti  di
lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto  presso
tali  unita'  continuano  presso   l'Azienda   senza   soluzione   di
continuita'». Il termine entro il quale la «Fondazione per la ricerca
e la cura dei tumori Tommaso Campanella» avrebbe dovuto  ottenere  il
riconoscimento  quale  Istituto  di  ricerca  e  cura   a   carattere
scientifico e' stato posticipato al «31 dicembre 2010»  dall'art.  1,
comma 1, della legge della Regione Calabria n. 48 del 2009. 
    4.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso
n. 43 del 2009, lamenta  che  l'art.  5  della  legge  della  Regione
Calabria n. 11 del 2009, disponendo il passaggio di personale  medico
e sanitario di diritto privato all'Azienda ospedaliera  universitaria
Mater Domini, violerebbe sia l'art. 81 Cost., in quanto comporterebbe
maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e  privi  di
copertura finanziaria, sia gli artt.  3,  51  e  97,  Cost.,  perche'
consentirebbe l'accesso all'impiego pubblico in assenza  di  pubblico
concorso in violazione dei principi di ragionevolezza,  imparzialita'
e  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,   nonche'   del
principio del pubblico concorso. 
    4.2. - La difesa dello Stato, inoltre, con il ricorso n.  22  del
2010, lamenta che l'art.  1,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Calabria n.  48  del  2009,  confermando  le  disposizioni  contenute
nell'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2009 (gia' impugnata  con
il ricorso n.  43  del  2009)  e  limitandosi  a  prevedere  un  mero
slittamento temporale ai fini dell'efficacia, mantiene inalterata  la
previsione del passaggio di personale medico e sanitario con rapporto
di lavoro di diritto privato  all'Azienda  ospedaliera  universitaria
Mater Domini, con conseguente violazione degli artt. 3, 51, 81 e  97,
Cost. 
    5.  -  L'art.  6  della  legge  impugnata  prevede  l'istituzione
dell'Autorita' per  il  sistema  sanitario,  nominata  dal  Consiglio
regionale,  al  fine  di  ottimizzare  e  potenziare  l'attivita'  di
controllo, vigilanza e ispezione sulle Aziende  pubbliche  e  private
accreditate  che  erogano  prestazioni   di   assistenza   sanitaria.
L'Autorita'   e'   composta   da   cinque   esperti    scelti    «tra
professionalita' della pubblica amministrazione,  della  magistratura
amministrativa e/o contabile, del mondo accademico»  ed  esercita  la
propria attivita'  presso  il  Consiglio  regionale.  Al  trattamento
economico da attribuire ai membri dell'Autorita' «provvede,  in  sede
di avviso pubblico, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio  regionale,
che assegna il personale amministrativo necessario a  supportarne  le
attivita', individuandolo all'interno della struttura burocratica del
Consiglio regionale». 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  lamenta  che  questa
disposizione violerebbe, in primo luogo, l'art. 81, Cost., in  quanto
determinerebbe «oneri non quantificati e  non  coperti».  In  secondo
luogo,  essa  lederebbe  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  perche'
l'istituzione dell'Autorita' non sarebbe  in  linea  con  i  principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica,  con
particolare riferimento alla limitazione del numero  delle  strutture
di supporto a quelle  strettamente  indispensabili  al  funzionamento
degli  organismi  istituzionali,  come  previsto  dall'art.  29   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    6.  -  In  via  preliminare,  vanno  respinte  le  eccezioni   di
inammissibilita' sollevate dalla Regione Calabria. 
    In primo luogo, non  puo'  condividersi  quanto  sostenuto  dalla
Regione,  secondo  la  quale  il  ricorso  n.  22  del  2010  sarebbe
inammissibile perche' la difesa dello Stato, nulla  osservando  sulla
legittimita' o meno della proroga disposta dalla legge della  Regione
Calabria n. 48 del 2009, si sarebbe limitato a riprodurre i motivi di
gravame di cui al ricorso n. 43 del 2009. Tra le censure prospettate,
infatti, una e' riferita espressamente allo slittamento temporale, ai
fini dell'efficacia, determinato dalla posposizione del  termine  dal
31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. Inoltre, dal ricorso si  evince
che il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  inteso  censurare
l'art. 5 della legge della Regione Calabria  n.  11  del  2009  anche
nella versione risultante a seguito del sopravvenuto art. 1, comma 1,
della legge della Regione Calabria n. 48 del  2009,  nel  presupposto
che quest'ultimo, posponendo il termine, non abbia fatto  venir  meno
gli asseriti vizi di legittimita' della disposizione. 
    In secondo luogo,  le  censure  prospettate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con riferimento agli artt. 5 e 6  della  legge
della Regione  Calabria  n.  11  del  2009,  diversamente  da  quanto
sostenuto dalla  difesa  regionale,  sono  argomentate  in  modo  non
generico ne' assertivo, talche'  le  specifiche  motivazioni  che  le
sorreggono sono agevolmente individuabili. 
    7. - Nel merito, le questioni sono fondate. 
    7.1. - L'art. 5 della legge della  Regione  Calabria  n.  11  del
2009, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, della  legge  della
Regione Calabria n.  48  del  2009,  prevede  che,  a  seguito  della
eventuale liquidazione della «Fondazione per la ricerca e la cura dei
tumori Tommaso Campanella» (ente  di  diritto  privato),  determinate
unita' operative allo stato esistenti presso  la  Fondazione  possano
entrare  a  fare  parte  della  struttura  sanitaria   ed   operativa
dell'Azienda  ospedaliera  universitaria  Mater  Domini  (azienda  di
diritto pubblico) e «i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e  del
personale sanitario in atto  presso  tali  unita'  continuano  presso
l'Azienda senza soluzione di continuita'». Tale  ultima  disposizione
produce l'effetto di consentire l'accesso di personale dipendente  da
un  soggetto  privato   all'impiego   di   ruolo   presso   pubbliche
amministrazioni in modo automatico, senza alcun tipo  di  filtro,  e,
soprattutto, anche in caso di assenza di concorso pubblico. 
    La norma  non  fornisce  indicazioni  circa  la  sussistenza  dei
requisiti fissati da questa Corte  per  poter  ammettere  deroghe  al
principio del concorso pubblico, vale a dire  la  peculiarita'  delle
funzioni che il personale svolge (sentenze n. 195 del 2010 e  n.  293
del 2009) o specifiche necessita' funzionali dell'amministrazione (da
ultimo, sentenza n. 195 del  2010).  La  disposizione,  inoltre,  non
distingue tra le diverse categorie di personale (a tempo  determinato
o a tempo indeterminato, dirigenziale o non dirigenziale), non  opera
alcuna distinzione con riguardo al modo in  cui  il  personale  della
Fondazione e' stato reclutato, ne' indica le modalita' di inserimento
dei dipendenti nell'Azienda ospedaliera universitaria  Mater  Domini.
Ne discende la violazione del principio del concorso pubblico di  cui
agli artt. 3, 51 e 97, Cost. 
    7.2. - L'art. 6 della legge della  Regione  Calabria  n.  11  del
2009, istituendo l'Autorita' per il servizio sanitario,  si  pone  in
contrasto con i principi fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione
statale in materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  con
conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    L'art. 29  del  d.l.  n.  223  del  2006,  infatti,  prevede  una
riduzione della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per
organi collegiali e  altri  organismi,  anche  monocratici,  comunque
denominati,  da  raggiungere  per  il  tramite  del  riordino,  della
soppressione o  dell'accorpamento  delle  strutture.  Tale  articolo,
successivamente integrato dall'art. 68 del d.l. n. 112 del 2008, reca
disposizioni di principio ai fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica per le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale (comma 6). In particolare, esso
dispone la «limitazione del numero  delle  strutture  di  supporto  a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli  organismi»
(comma 2, lettera c). 
    L'Autorita' per il sistema sanitario prevista dall'art.  6  della
legge regionale  n.  11  del  2009,  che  si  configura  quale  nuovo
organismo di supporto alle attivita' di vigilanza e di controllo  del
Consiglio regionale, non presenta il carattere  di  indispensabilita'
richiesto dalla normativa di principio statale. Sotto questo profilo,
in primo luogo, l'Autorita' si aggiunge  ad  altri  uffici  regionali
gia' esistenti in materia sanitaria, come  il  Garante  della  salute
(legge della Regione Calabria 10 luglio 2008,  n.  22 -  «Istituzione
del Garante della salute della Regione Calabria»), con  una  parziale
sovrapposizione dei compiti di vigilanza sulla qualita' del  servizio
sanitario. In secondo luogo, la creazione della Autorita'  e  le  sue
attribuzioni non sono  coordinate  in  alcun  modo  con  le  funzioni
spettanti al Dipartimento  della  tutela  della  salute  e  politiche
sanitarie della Regione, soprattutto per quanto riguarda le attivita'
di controllo. Ne deriva il mancato rispetto dei principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa
stabiliti dalla legislazione statale con gli artt. 29 del d.l. n. 223
del 2006 e 68 del d.l. n. 112 del 2008,  con  conseguente  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    8. - Restano assorbiti gli ulteriori profili di  censura  dedotti
dal ricorrente.