IL TRIBUNALE Rilevato che la difesa dell'imputato Berlusconi Silvio ha prodotto attestazione della Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui viene dato atto della sussistenza di un continuativo impedimento del suddetto imputato a comparire in udienza fino alla data del prossimo 27 luglio; Considerato: che tale attestazione indica altresi' la stretta correlazione tra l'impedimento cosi' rappresentato e le funzioni di Governo che il predetto imputato e' chiamato a svolgere quale attuale Presidente del Consiglio dei Ministri; che a fronte di tale documentazione e' stata avanzata ai sensi dell'art. 1 legge n. 51/2010 istanza di differimento dell'udienza preliminare alla data del 27 luglio 2010; Sentito il pubblico ministero che ha chiesto la fissazione di un calendario di udienze per i mesi di settembre ed ottobre prossimi; Sentita la difesa dell'imputato Berlusconi Silvio che ha offerto la propria disponibilita' in tal senso, precisando che un'eventuale programmazione delle udienze dovra' comunque essere modulata sulla base dei futuri impegni istituzionali del proprio assistito, allo stato non individuabili; Sentite le altre parti che non si sono opposte al rinvio dell'odierna udienza; Osserva L'art. 1 della legge n. 51 /2010 individua come legittimo impedimento a comparire nelle udienze di procedimenti penali che vedano imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, il concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, incluse le attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' qualunque altra attivita' coessenziale alle funzioni di Governo e dispone che il giudice, sulla scorta della certificazione redatta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante tale impedimento con carattere di continuativita' per un determinato arco temporale, differisca l'udienza oltre il periodo indicato, comunque, non superiore a mesi sei. Nell'indicare tale impedimento, il testo di legge richiama espressamente l'art. 420-ter c.p.p., norma che disciplina, tipizzandole, le situazioni di assenza dell'imputato rilevanti ai fini del differimento dell'udienza, stabilendo che l'impedimento a comparire, per essere rilevante, debba essere assoluto ed affidando al giudicante l'onere di operare tale vaglio, secondo il principio del libero convincimento. Si tratta quindi di stabilire se alla luce della normativa in esame, il giudice conservi il potere, stabilito dall'art. 420-ter c.p.p., di sindacare caso per caso, se l'impedimento legittimo possa ritenersi assoluto per tutto il periodo in cui viene rappresentato, e come tale, legittimare la richiesta di rinvio dell'udienza. Appare imprescindibile a tal fine, considerare che la legge in esame, secondo quanto stabilito dall'art. 2 ivi contenuto, si pone quale normativa destinata a disciplinare, seppur provvisoriamente, le prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli stessi Ministri, in vista del sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge, in attesa di una legge, di rango costituzionale che valga ad attuarne un'organica e definitiva regolamentazione. Considerato, pertanto, il tenore letterale della legge ed avuto riguardo alla ratio ad essa sottesa, non pare potersi porre in dubbio il fatto che a fronte dell'attestazione proveniente dalla segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui sia certificato il carattere continuativo dell'impegno e della relativa attinenza alle funzioni di Governo, il giudice sia privato del potere di verificare se l'assenza cosi' rappresentata, sia dovuta effettivamente ad un'assoluta impossibilita' a comparire avuto riguardo a tutto il periodo in cui si assume la sussistenza dell'impedimento. Appare, dunque, evidente che a fronte di una certificazione governativa in cui vengano indistintamente richiamati gli impegni istituzionali non rinviabili presenti nell'agenda del Presidente del Consiglio, per un determinato arco temporale, senza alcun preciso riferimento in ordine alla relativa natura, frequenza e durata, al giudice sia precluso ogni sindacato in merito al carattere assoluto dell'impedimento cosi' rappresentato. La legge in esame, configurando in modo vincolante per il giudice, una situazione di legittimo continuativo impedimento, correlato all'esercizio delle funzioni di governo, introduce una deroga al regime processuale comune, che in pratica determina una sorta di temporanea esenzione dalla giurisdizione penale destinata a perdurare per tutto il tempo in cui l'incarico governativo viene ad, essere ricoperto. Tale meccanismo processuale di favore, derogatorio al comune regime giurisdizionale, si traduce in una nuova prerogativa in favore dei componenti di un organo costituzionale, e come tale, secondo il principio sancito dalla Corte cost. con la sentenza del 7 ottobre 2009 n. 262, puo' essere introdotta solo con legge costituzionale. L'assetto delle prerogative connesse all'esercizio di cariche costituzionali, secondo le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, in quanto idoneo ad incidere sull'equilibrio dei poteri dello Stato valendo a connotare l'identita' costituzionale dell'ordinamento, puo' essere disciplinato esclusivamente attraverso norme di rango costituzionale. La necessita' che una siffatta prerogativa abbia idonea copertura costituzionale puo' desumersi anche dalla stessa finalita' della legge, espressamente rivolta a garantire il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del consiglio dei Ministri ed ai Ministri. A tale proposito va ricordato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 262/2009, ha ribadito il principio secondo cui allorquando la «differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione riguardi il titolare o un componente di un organo costituzionale e si alleghi quale ragione giustificatrice di essa, l'esigenza di proteggere le funzioni di quell'organo, si rende necessario che tale un tale ius singulare abbia una precisa copertura costituzionale». D'altro canto lo stesso legislatore, all'art. 2 della legge n. 251/10, nel rappresentarne il carattere temporaneo, pare essere consapevole della necessita' che l'organico assetto delle prerogative dei componenti del Consiglio dei Ministri, sia attuato attraverso il meccanismo previsto dall'art. 138 della Costituzione. A fronte dei superiori rilievi, considerato che una legge ordinaria non possa seppur per un periodo di tempo limitato, anticipare gli effetti di una legge di rango costituzionale, ritenuto che la legge n. 251/10 possa presentare fondati profili di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 138 della Costituzione, considerato che la questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata d'ufficio dall'Autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio, ritenuto che il procedimento non puo' peraltro essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale.