IL TRIBUNALE 
 
    Rilevato  che  la  difesa  dell'imputato  Berlusconi  Silvio   ha
prodotto attestazione della Segreteria della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  in  cui  viene  dato  atto  della  sussistenza  di  un
continuativo impedimento del suddetto imputato a comparire in udienza
fino alla data del prossimo 27 luglio; 
    Considerato: 
        che tale attestazione indica altresi' la stretta correlazione
tra l'impedimento cosi' rappresentato e le funzioni di Governo che il
predetto imputato e' chiamato a svolgere quale attuale Presidente del
Consiglio dei Ministri; 
        che a fronte di tale  documentazione  e'  stata  avanzata  ai
sensi  dell'art.  1  legge  n.  51/2010   istanza   di   differimento
dell'udienza preliminare alla data del 27 luglio 2010; 
    Sentito il pubblico ministero che ha chiesto la fissazione di  un
calendario di udienze per i mesi di settembre ed ottobre prossimi; 
    Sentita la difesa dell'imputato Berlusconi Silvio che ha  offerto
la propria disponibilita' in tal senso, precisando  che  un'eventuale
programmazione delle udienze dovra' comunque  essere  modulata  sulla
base dei futuri impegni istituzionali  del  proprio  assistito,  allo
stato non individuabili; 
    Sentite le  altre  parti  che  non  si  sono  opposte  al  rinvio
dell'odierna udienza; 
 
                               Osserva 
 
    L'art. 1  della  legge  n.  51  /2010  individua  come  legittimo
impedimento a comparire nelle  udienze  di  procedimenti  penali  che
vedano  imputato  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   il
concomitante esercizio di una  o  piu'  delle  attribuzioni  previste
dalle leggi o dai regolamenti, incluse le  attivita'  preparatorie  e
consequenziali, nonche' qualunque altra attivita'  coessenziale  alle
funzioni di Governo e dispone che  il  giudice,  sulla  scorta  della
certificazione redatta a cura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri attestante tale impedimento con carattere di continuativita'
per un determinato arco  temporale,  differisca  l'udienza  oltre  il
periodo indicato, comunque, non superiore a mesi sei. 
    Nell'indicare  tale  impedimento,  il  testo  di  legge  richiama
espressamente  l'art.   420-ter   c.p.p.,   norma   che   disciplina,
tipizzandole, le situazioni di  assenza  dell'imputato  rilevanti  ai
fini del differimento dell'udienza, stabilendo  che  l'impedimento  a
comparire, per essere rilevante, debba essere assoluto  ed  affidando
al giudicante l'onere di operare tale vaglio,  secondo  il  principio
del libero convincimento. 
    Si tratta quindi di stabilire se alla  luce  della  normativa  in
esame, il giudice conservi il  potere,  stabilito  dall'art.  420-ter
c.p.p., di sindacare caso per caso, se l'impedimento legittimo  possa
ritenersi assoluto per tutto il periodo in cui viene rappresentato, e
come tale, legittimare la richiesta di rinvio dell'udienza. 
    Appare imprescindibile a tal fine, considerare che  la  legge  in
esame, secondo quanto stabilito dall'art. 2 ivi  contenuto,  si  pone
quale normativa destinata a disciplinare, seppur provvisoriamente, le
prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli  stessi
Ministri,  in  vista  del  sereno  svolgimento  delle  funzioni  loro
attribuite dalla Costituzione e dalla legge, in attesa di una  legge,
di  rango  costituzionale  che  valga  ad  attuarne   un'organica   e
definitiva regolamentazione. 
    Considerato, pertanto, il tenore letterale della legge  ed  avuto
riguardo alla ratio ad essa sottesa, non pare potersi porre in dubbio
il fatto che a fronte dell'attestazione proveniente dalla  segreteria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui  sia  certificato
il carattere continuativo dell'impegno  e  della  relativa  attinenza
alle funzioni di Governo,  il  giudice  sia  privato  del  potere  di
verificare   se   l'assenza   cosi'   rappresentata,    sia    dovuta
effettivamente  ad  un'assoluta  impossibilita'  a  comparire   avuto
riguardo  a  tutto  il  periodo  in  cui  si  assume  la  sussistenza
dell'impedimento. 
    Appare, dunque, evidente  che  a  fronte  di  una  certificazione
governativa in cui vengano  indistintamente  richiamati  gli  impegni
istituzionali non rinviabili presenti nell'agenda del Presidente  del
Consiglio, per un determinato arco  temporale,  senza  alcun  preciso
riferimento in ordine alla relativa natura, frequenza  e  durata,  al
giudice sia precluso ogni sindacato in merito al  carattere  assoluto
dell'impedimento cosi' rappresentato. 
    La legge  in  esame,  configurando  in  modo  vincolante  per  il
giudice,  una  situazione  di  legittimo  continuativo   impedimento,
correlato all'esercizio delle  funzioni  di  governo,  introduce  una
deroga al regime processuale comune, che  in  pratica  determina  una
sorta di temporanea esenzione dalla giurisdizione penale destinata  a
perdurare per tutto il tempo in cui l'incarico governativo viene  ad,
essere ricoperto. 
    Tale meccanismo processuale  di  favore,  derogatorio  al  comune
regime giurisdizionale, si traduce in una nuova prerogativa in favore
dei componenti di un organo costituzionale, e come tale,  secondo  il
principio sancito dalla Corte cost. con la  sentenza  del  7  ottobre
2009 n. 262, puo' essere introdotta solo con legge costituzionale. 
    L'assetto delle prerogative  connesse  all'esercizio  di  cariche
costituzionali,  secondo  le  argomentazioni   svolte   dalla   Corte
Costituzionale, in quanto  idoneo  ad  incidere  sull'equilibrio  dei
poteri dello Stato valendo  a  connotare  l'identita'  costituzionale
dell'ordinamento, puo' essere disciplinato esclusivamente  attraverso
norme di rango costituzionale. 
    La necessita' che una siffatta prerogativa abbia idonea copertura
costituzionale puo' desumersi  anche  dalla  stessa  finalita'  della
legge, espressamente rivolta a garantire il sereno svolgimento  delle
funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla  legge  al  Presidente
del consiglio dei Ministri ed ai Ministri. 
    A tale proposito va ricordato che la Corte  costituzionale  nella
sentenza  n.  262/2009,  ha  ribadito  il   principio   secondo   cui
allorquando  la  «differenziazione  di  trattamento  di  fronte  alla
giurisdizione riguardi il titolare  o  un  componente  di  un  organo
costituzionale e si alleghi quale ragione  giustificatrice  di  essa,
l'esigenza di  proteggere  le  funzioni  di  quell'organo,  si  rende
necessario che tale un tale ius singulare abbia una precisa copertura
costituzionale». 
    D'altro canto lo stesso legislatore, all'art. 2  della  legge  n.
251/10, nel  rappresentarne  il  carattere  temporaneo,  pare  essere
consapevole della necessita' che l'organico assetto delle prerogative
dei componenti del Consiglio dei Ministri, sia attuato attraverso  il
meccanismo previsto dall'art. 138 della Costituzione. 
    A  fronte  dei  superiori  rilievi,  considerato  che  una  legge
ordinaria  non  possa  seppur  per  un  periodo  di  tempo  limitato,
anticipare gli effetti di una legge di rango costituzionale, ritenuto
che  la  legge  n.  251/10  possa  presentare  fondati   profili   di
illegittimita' costituzionale  per  violazione  dell'art.  138  della
Costituzione,  considerato   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  puo'  essere   sollevata   d'ufficio   dall'Autorita'
giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio, ritenuto che il
procedimento non  puo'  peraltro  essere  definito  indipendentemente
dalla  risoluzione   della   suddetta   questione   di   legittimita'
costituzionale.