Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria del 13 luglio 2010, n. 16, pubblicata sul B.U.R. del 20 luglio 2010, n. 13, recante «Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante». La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2010, per le seguenti motivazioni. La legge regionale, indicata in epigrafe, definisce il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, che e' l'Autorita' regionale che ha il compito di svolgere l'attivita' di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare, concernenti, tra l'altro, acquisizioni di servizi e forniture a favore del servizio sanitario regionale. La legge presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1. Al proposito, appare opportuno premettere che la regione Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Cio' premesso, l'articolo 1 della legge regionale n. 16/10, prevedendo genericamente che «per tutto il periodo di attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, per consentire le attivita' di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale» sia definito dalla Giunta regionale, anche in deroga alla misura dell'1% dei singoli provvedimenti di gara (stabilita dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2007), stabilisce impegni di spesa che non sono in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dall'Accordo contenente il Piano. Tale disposizione regionale, infatti, introduce una modifica del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante con riferimento alle sole gare riguardanti gli enti del servizio sanitario regionale e non stabilisce ne' i criteri che la Giunta dovra' seguire nella definizione del finanziamento ne' le condizioni che possano permettere la deroga al menzionato art. 10 della legge regionale n. 26 del 2007; cosi' disponendo, la norma contrasta, all'evidenza, con quanto disposto nel menzionato Piano di rientro. Piu' in particolare, la norma impugnata contrasta con la previsione di cui al punto 10 del documento integrativo di detto Piano, approvato con delibera della Giunta regionale del 16 dicembre 2009, n. 845, secondo la quale la Giunta regionale, con propria delibera «entro il 31 dicembre 2010 modifica lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che prevede un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa». La disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale in epigrafe, venendo meno agli specifici vincoli, strumentali al conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro, si pone in contrasto con i principi fondamentali volti al contenimento della spesa sanitaria di cui all'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e all'art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), secondo il quale «Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». In definitiva, la disposizione regionale (analogamente ad altre norme regionali ritenute incostituzionali da codesta Corte con la sentenza n. 149 del 2010) viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Invero, come chiarito, anche di recente, da codesta Corte, spetta al legislatore statale il compito di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria (cfr. sentenza n. 203 del 2008) e di effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute, nella misura piu' ampia possibile, e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilita' finanziarie che e' possibile ad essa destinare (cfr. sentenza n. 94 del 2009).