Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
organicamente  patrocinato  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  e'  ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione  Calabria,  in  persona
del  Presidente  della  Giunta  Regionale   pro   tempore,   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1  della
legge della Regione Calabria del 13 luglio 2010,  n.  16,  pubblicata
sul B.U.R. del 20  luglio  2010,  n.  13,  recante  «Definizione  del
sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante». 
    La legge  regionale,  riportata  in  epigrafe,  viene  impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 17  settembre
2010, per le seguenti motivazioni. 
    La legge regionale, indicata in epigrafe, definisce il sistema di
finanziamento della Stazione Unica  Appaltante,  che  e'  l'Autorita'
regionale che ha il compito di svolgere l'attivita' di  preparazione,
indizione ed aggiudicazione delle  gare,  concernenti,  tra  l'altro,
acquisizioni di servizi e forniture a favore del  servizio  sanitario
regionale. 
    La legge presenta profili di  illegittimita'  costituzionale  con
riferimento all'art. 1. 
    Al  proposito,  appare  opportuno  premettere  che   la   regione
Calabria,  per  la  quale  e'  stata  verificata  una  situazione  di
disavanzo nel settore  sanitario  tale  da  generare  uno  squilibrio
economico-finanziario  che  compromette  l'erogazione   dei   livelli
essenziali di assistenza, ha  stipulato,  il  17  dicembre  2009,  un
accordo con il Ministro della salute ed il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  comprensivo  del  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario,  che   individua   gli   interventi   necessari   per   il
perseguimento dell'equilibrio  economico  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali di assistenza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  180,  della
legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). 
    Cio' premesso, l'articolo  1  della  legge  regionale  n.  16/10,
prevedendo genericamente che «per tutto il periodo di attuazione  del
piano di rientro dal disavanzo sanitario il sistema di  finanziamento
della Stazione Unica  Appaltante,  per  consentire  le  attivita'  di
preparazione, indizione  ed  aggiudicazione  delle  gare  concernenti
acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del  servizio
sanitario regionale» sia definito dalla Giunta  regionale,  anche  in
deroga  alla  misura  dell'1%  dei  singoli  provvedimenti  di   gara
(stabilita dall'art. 10, comma 1, della legge  regionale  n.  26  del
2007), stabilisce impegni di spesa che non  sono  in  linea  con  gli
obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dall'Accordo  contenente
il Piano. 
    Tale disposizione regionale, infatti, introduce una modifica  del
sistema  di  finanziamento  della  Stazione  Unica   Appaltante   con
riferimento  alle  sole  gare  riguardanti  gli  enti  del   servizio
sanitario regionale e non stabilisce ne'  i  criteri  che  la  Giunta
dovra' seguire nella definizione del finanziamento ne' le  condizioni
che possano permettere la deroga al menzionato art.  10  della  legge
regionale n. 26 del  2007;  cosi'  disponendo,  la  norma  contrasta,
all'evidenza, con quanto disposto nel menzionato Piano di rientro. 
    Piu'  in  particolare,  la  norma  impugnata  contrasta  con   la
previsione di cui al punto 10  del  documento  integrativo  di  detto
Piano, approvato con delibera della Giunta regionale del 16  dicembre
2009, n. 845, secondo la  quale  la  Giunta  regionale,  con  propria
delibera  «entro  il  31  dicembre  2010  modifica  lo  strumento  di
finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova
forma di finanziamento  che  prevede  un  budget  prefissato  per  il
funzionamento della Stazione stessa». 
    La disposizione di  cui  all'art.  1  della  legge  regionale  in
epigrafe,  venendo  meno  agli  specifici  vincoli,  strumentali   al
conseguimento  dell'equilibrio  economico  del   sistema   sanitario,
contenuti nel piano di rientro, si pone in contrasto con  i  principi
fondamentali volti al  contenimento  della  spesa  sanitaria  di  cui
all'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del  2006  (legge
finanziaria 2007) e all'art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009
(legge  finanziaria  2010),  secondo   il   quale   «Gli   interventi
individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione,  che
e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a  non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del
piano di rientro». 
    In definitiva, la disposizione regionale (analogamente  ad  altre
norme regionali ritenute incostituzionali da  codesta  Corte  con  la
sentenza n. 149 del 2010) viola i principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza  pubblica  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    Invero, come chiarito, anche di recente, da codesta Corte, spetta
al legislatore statale il compito di evitare l'aumento  incontrollato
della spesa sanitaria (cfr. sentenza n. 203 del 2008) e di effettuare
un bilanciamento tra l'esigenza di garantire  egualmente  a  tutti  i
cittadini il diritto fondamentale  alla  salute,  nella  misura  piu'
ampia possibile, e quella di rendere compatibile la  spesa  sanitaria
con la limitatezza delle disponibilita' finanziarie che e'  possibile
ad essa destinare (cfr. sentenza n. 94 del 2009).