IL TRIBUNALE 
 
    Visti gli atti del procedimento ex art.  44  d.lgs.  n.  286/1998
promosso  da  Forero  Puerta   Danis   Eunfaly   (codice   fiscale n.
FRRDSN74R67Z604L), nata in Colombia il 27 ottobre 1974 e residente in
Rimini in via Stoccolma n. 55/A; rappresentata e  difesa  dagli  avv.
Valentini Jessica, Zamagni Luca, Urbinati Matteo e  Cedrini  Giovanni
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Rimini Via
Ortaggi n. 2, ricorrente; 
    Contro AUSL di Rimini (codice fiscale n. 02329590406) in  persona
del direttore generale e legale rappresentante pro tempore  con  sede
in Rimini  Via  Coriano  n.  38;  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Zamparini Massimo, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.  Semprini
Giorgia; selettivamente domiciliata presso ai fini  del  procedimento
presso l'Ufficio Legale della AUSL sito in Rimini via Coriano  n.  38
convenuta. 
    A scioglimento della riserva assunta  all'udienza  dell'8  giugno
2010 ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Con ricorso depositato in data 14 maggio 2010 Forero Puerta Danis
Eunfaly, di nazionalita' colombiana, chiedeva di  essere  ammessa  al
concorso pubblico per l'assunzione di  un  assistente  amministrativo
cat. C indetto dalla AUSL di Rimini previo accertamento del carattere
discriminatorio del comportamento tenuto  dalla  Azienda  Ospedaliera
consistente nella avvenuta esclusione, con provvedimento del 16 marzo
2010, dal suddetto concorso per difetto della cittadinanza italiana o
della cittadinanza di uno dei Paesi UE - prevedendo infatti il  bando
di concorso il requisito della cittadinanza italiana  o  di  uno  dei
Paesi UE «salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti» - con
conseguente domanda risarcitoria; 
    Con decreto inaudita altera parte emesso in data 20  maggio  2010
ex art. 669-sexies comma 2 c.p.c. , il Giudice del Lavoro  accoglieva
il ricorso, ordinando alla AUSL, di Rimini di ammettere Forero Puerta
Danis Eunfaly al concorso pubblico di cui e' causa. 
    Tale decisione era coerente con  la  recente  giurisprudenza  del
Tribunale di Rimini (vedi documenti nn. 5 e 6  allegati  al  ricorso)
che in un caso analogo aveva ritenuto come l'accesso alla occupazione
dovesse essere garantita allo stesso modo al  cittadino  italiano  ed
allo straniero anche nei posti di lavoro all'interno  della  pubblica
amministrazione  salvo  che  l'attivita'  lavorativa   non   comporti
esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero attenga alla
tutela di interessi nazionali , e questo in applicazione  del  chiaro
disposto sul punto di cui all'art. 38, comma 1 d.lgs. 30 marzo  2001,
n. 165 (recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni). 
    Costituendosi in giudizio peraltro 1'AUSL, sollevando  sul  punto
specifica eccezione di  legittimita'  costituzionale  (cfr.  punto  B
della memoria difensiva di costituzione e resistenza),  eccepiva  che
tale disposizione normativa trovi applicazione solo ed esclusivamente
nei  confronti  dei  cittadini   appartenenti   agli   Stati   membri
dell'Unione Europea. 
    Si  legge  infatti  nella  memoria  di  costituzione   dell'AUSL:
«...l'art. 51 della Costituzione configura il  requisito  normalmente
necessario per l'accesso al pubblico impiego salvo le  eccezioni  che
il legislatore ritenga di introdurre per particolari tipi di impiego.
Coerentemente ai dettami costituzionali la legislazione piu' recente,
tra cui emerge l'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001,  ha  eliminato  tale
restrizione all'impiego con riferimento ai cittadini  comunitari.  Il
cittadino comunitario, infatti, non e' propriamente uno straniero per
cui in applicazione allargata del disposto costituzionale, quando  in
un  bando  viene  richiesta  la   cittadinanza   italiana   ai   fini
dell'ammissione ad un concorso pubblico, anche costui se ne considera
munito, salve eccezioni (cfr. il d.P.C.M. n. 174/94). Tale normativa,
si noti, ha carattere eccezionale e  trova  applicazione  in  capo  a
soggetti specifici (i cittadini dell'U.E.) per cui, come tale, non e'
suscettibile  di  interpretazione  estensiva  ad  altro   genere   di
destinatari (i cittadini extracomunitari). 
    Conformemente a tale evoluzione,  il  legislatore  ha  introdotto
nell'ordinamento  del  lavoro  alle   dipendenze   della   P.A.   una
disposizione di apertura per i cittadini degli stati membri dell'U E.
i quali, pertanto, possono accedere ai posti di lavoro nella P.A. che
non implicano esercizio  diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse  nazionale  (art.  38
d.lgs. n. 165/2001 corrispondente all'art. 37 d.lgs.  n.  29/93  come
modificato dall'art. 24 d.lgs. n. 80/98).  La  medesima  disposizione
rinvia ad un regolamento per l'individuazione dei posti e le funzioni
per i quali non puo' prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza
italiana, regolamento adottato con d.P.C.M. n. 712/1994 n. 174 ( reg.
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   stati   membri
dell'Unione Europea ai posti di  lavoro  presso  le  P.A.  Dunque  e'
legittimo concludere che possono accedere ai  posti  di  lavoro  alle
dipendenze della P.A.  i  soli  cittadini  italiani  ed  i  cittadini
dell'Unione nei limiti individuati dal d.P.C.M. n. 174/1994...». 
    Secondo tale tesi l'art. 38 d. lgs. 30  marzo  2001  n.  165,  in
quanto destinato a regolare una materia specifica quale e'  l'accesso
al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, non sarebbe
superabile in base al canone ermeneutico dell'incompatibilita' con la
disciplina sui lavoratori immigrati  dettata  dal  d.lgs.n.  286  del
1998: il cui art. 3 in ogni caso, sancendo  in  generale  parita'  di
trattamento  e  piena  uguaglianza  di  diritti  per   i   lavoratori
extracomunitari rispetto  ai  lavoratori  italiani,  non  tutelerebbe
anche i cittadini stranieri in attesa di  occupazione  (cfr.  pag.  4
memoria AUSL). 
    Per questo  l'esclusione  di  Forero  Puerta  Danis  Eunfaly,  di
nazionalita' colombiana, dal concorso pubblico per l'assunzione di un
assistente amministrativo cat. C indetto dalla  AUSL  di  Rimini  non
potrebbe configurare una ipotesi di comportamento  discriminatorio  a
norma dell'art. 43 dig. 25 luglio 1998 n. 286. 
    Tale interpretazione restrittiva dell'art. 38 comma 1  d.lgs.  30
marzo 2001 n. 165 - condivisa anche da Cass. Sez. Lavoro n. 24170 del
13 novembre 2006 rivista n. 593506 - peraltro, nella parte in cui non
consente  di  estendere  l'accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche ai  cittadini  extracomunitari,  appare  in
evidente contrasto con l'art. 51 della Costituzione che garantisce il
diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici ed alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza,  secondo  i  requisiti
stabiliti dalla legge nonche' con l'art. 4  della  Costituzione  che,
tutelando  il  diritto  al  lavoro,  inibisce  che  vengano   operate
interpretazioni restrittive che  abbiano  l'effetto  di  impedirne  o
comunque comprimerne l'esercizio, creando  ingiustificate  disparita'
di  trattamento  basate  esclusivamente  sulla  base  della   diversa
nazionalita' del lavoratore. 
    Conforta tale giudizio la sentenza della Corte costituzionale  n.
454  del  30  dicembre  1998  che  ha  riconosciuto   ai   lavoratori
extracomunitari che fruiscono di  idoneo  permesso  di  soggiorno  il
godimento di tutti i diritti  riconosciuti  ai  lavoratori  italiani,
affermando la piena parita' di trattamento e la piena uguaglianza  di
diritti rispetto ai lavoratori italiani. 
    Stante la rilevanza ai fini della decisione  sulla  conferma  del
proprio decreto emesso in data 20 maggio  2010  e  la  non  manifesta
infondatezza   della   prospettata    questione    di    legittimita'
costituzionale, s'impone dunque la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.