Il P.I., letti gli atti, osserva quanto segue: L'offerta di prelazione dei coeredi alienanti, ex art. 732 c.c., risulta notificata, dall'ufficiale giudiziario, a C.I., con consegna alla figlia E.A., in data 10 luglio 2003. Al riguardo va evidenziato che la E., pur avendo residenza anagrafica in A., Via T. F. n. con la madre, di fatto risiedeva con la famiglia in V.C., n. (come risulta dalla espressa dichiarazione T. al Comune di A. in data 25 ottobre 2002). E' pur possibile ipotizzare, in astratto, una occasionale presenza della E. nell'abitazione della madre; eppero' ragionevoli dubbi sulla lucidita' dell'operato dell'ufficiale giudiziario notificante (quanto alla percezione delle circostanze partecipate circa la qualita' dei destinatari della notifica, suscettibili di prova contraria) emergono, se si considera che, in occasione di successiva notifica congiunta di unico atto a C.I. e al coniuge E.M., nel domicilio della figlia E.A. di Via C., n., per E.M. lo stesso notificatore attesto' di avere consegnato l'atto ad E.A., laddove inspiegabilmente, per C.I., parimenti domiciliata presso la figlia in Via C., n., egli attesto' di avere trovato chiuso il domicilio e di avere eseguito la notifica ex art. 140 c.p.c.! Soccorre, altresi', l'argomento logico secondo cui, in caso di regolare notifica, ben difficilmente la C., che nel presente giudizio ha opposto fermamente il suo diritto al riscatto, pervenendo perfino a denunciare penalmente la falsita' della notificazione, avrebbe mancato di esercitare la prelazione, tenuto conto, anche, dei legami affettivi personali col cespite da apporzionare, riconosciuti anche dal genitore de cuius, che, col testamento pubblico del 28 gennaio 1966, aveva attribuito l'usufrutto generale alla figlia I. Si ponga mente, al riguardo, alla estrema difficolta' dell'onere probatorio incombente sulla parte danneggiata da eventuali anomalie della notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, in quanto, a differenza delle notificazioni a mezzo posta (in cui sia sulla ricevuta di ritorno sia sui registri del notificatore e' apposta la sottoscrizione del ricevente), la prova dell'identita' del ricevente e delle formalita' adoperate e' affidata esclusivamente all'attestazione dell'ufficiale giudiziario, con grave vulnus per il diritto di difesa nonche' irragionevolezza e disparita' di trattamento di situazioni processuali e sostanziali omogenee, che danno luogo all'illegittimita' costituzionale delle relative norme per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Le norme illegittime sono l'art. 139, secondo comma c.p.c., nella parte in cui non dispone di presidi analoghi a quelli previsti per la notificazione a mezzo posta, e lo stesso art. 138 c.p.c. Il presente giudizio, avente ad oggetto domanda di retratto successorio e divisione , non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.