IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel giudizio pendente davanti a se' n. 3413/07 proposto da  Lanzo
Giuseppe da Catanzaro , difeso e  rappresentato  da  se'  medesimo  e
dall'avv. Andrea Ferrara, del Foro di Catanzaro, contro il Comune  di
Catanzaro in persona del Sindaco 1.r.p.t., nonche' contro Equitalia -
E.Tr. Spa in persona dell'Amministratore e  l.r.p.t.  sig.  Giancarlo
Rossi rappresentato e difeso  dall'avv.  Teresa  Calfa  del  foro  di
Catanzaro, ad oggetto ricorso ex legge n. 689/81  ,  precisa  che  al
ricorrente, in  data  17  ottobre  2007  veniva  notificata  con  r/a
cartella esattoriale n. 030 2007 00148775 14 000 con la quale  veniva
richiesto il  pagamento  della  somma  complessiva  di € 194,94,  per
sanzioni amministrative elevate per presunta violazione al C.d.S. 
    Il sig. Lanzo instaurava  il  giudizio  sul  presupposto  che  il
provvedimento fosse illegittimo perche'  viziato  per  violazione  di
legge e da eccesso di potere in quanto mancante di dati  fondamentali
per l'emissione, come  la  mancanza  di  indicazione  del  termine  e
l'autorita' cui ricorrere, nonche' per  la  mancata  indicazione  del
responsabile del procedimento. 
    A  questo  ultimo  proposito,  gli  avvocati  Lanzo   e   Ferrara
chiedevano, in considerazione del contenuto dell'art. 36,comma  4-ter
della legge n. 31/08 di conversione del d.l. n. 248/07,  che,  previa
sospensione  del  giudizio,  venissero  rimessi  alla  suprema  Corte
costituzionale gli atti di causa affinche' possa  pronunciarsi  sulla
incostituzionalita' del suddetto articolo. 
    La rilevanza della questione di incostituzionalita'  e'  fondata,
soprattutto  alla   luce   della   pronuncia   della   stessa   Corte
costituzionale ord. n. 377  del  9  novembre  2007,  la  quale  viene
deliberatamente violata e privata di ogni  valore  con  «aggressione»
degli artt. 134 e  136  Cost.;  altresi'  per  la  sperequazione  che
l'articolo impugnato produce nei confronti dei cittadini,  con  grave
violazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonche'  degli  artt.  24  e  113
Cost., per la lesione al diritto di difesa. 
    La questione e' viepiu' fondata in relazione all'art.  29  Cost.,
perche' produce una  illegittima  esenzione  di  responsabilita'  dei
pubblici dipendenti per i loro adempimenti; ed  ancora  in  relazione
all'art. 97 Cost. per violazione dei principi di  buon  andamento  ed
imparzialita' della Pubblica Amministrazione.