IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio pendente davanti a se' n. 3413/07 proposto da Lanzo Giuseppe da Catanzaro , difeso e rappresentato da se' medesimo e dall'avv. Andrea Ferrara, del Foro di Catanzaro, contro il Comune di Catanzaro in persona del Sindaco 1.r.p.t., nonche' contro Equitalia - E.Tr. Spa in persona dell'Amministratore e l.r.p.t. sig. Giancarlo Rossi rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Calfa del foro di Catanzaro, ad oggetto ricorso ex legge n. 689/81 , precisa che al ricorrente, in data 17 ottobre 2007 veniva notificata con r/a cartella esattoriale n. 030 2007 00148775 14 000 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 194,94, per sanzioni amministrative elevate per presunta violazione al C.d.S. Il sig. Lanzo instaurava il giudizio sul presupposto che il provvedimento fosse illegittimo perche' viziato per violazione di legge e da eccesso di potere in quanto mancante di dati fondamentali per l'emissione, come la mancanza di indicazione del termine e l'autorita' cui ricorrere, nonche' per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. A questo ultimo proposito, gli avvocati Lanzo e Ferrara chiedevano, in considerazione del contenuto dell'art. 36,comma 4-ter della legge n. 31/08 di conversione del d.l. n. 248/07, che, previa sospensione del giudizio, venissero rimessi alla suprema Corte costituzionale gli atti di causa affinche' possa pronunciarsi sulla incostituzionalita' del suddetto articolo. La rilevanza della questione di incostituzionalita' e' fondata, soprattutto alla luce della pronuncia della stessa Corte costituzionale ord. n. 377 del 9 novembre 2007, la quale viene deliberatamente violata e privata di ogni valore con «aggressione» degli artt. 134 e 136 Cost.; altresi' per la sperequazione che l'articolo impugnato produce nei confronti dei cittadini, con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonche' degli artt. 24 e 113 Cost., per la lesione al diritto di difesa. La questione e' viepiu' fondata in relazione all'art. 29 Cost., perche' produce una illegittima esenzione di responsabilita' dei pubblici dipendenti per i loro adempimenti; ed ancora in relazione all'art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento ed imparzialita' della Pubblica Amministrazione.