IL GIUDICE DI PACE 
 
    Ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. 934 del Ruolo generale anno  2005,  riservata  per  la
decisione all'udienza del 31 marzo 2006  tra  (G.  R.,  C.  R.  e  M.
Elisabetta, questi ultimi in qualita' di esercenti  la  potesta'  sul
minore C. M. elettivamente domiciliati in C.  presso  gli  avv.ti  F.
Orlandino e A. Gentile, ricorrente, e comune di Carovigno in  persona
del Sindaco elettivamente domiciliato in Carovigno presso  l'avv.  M.
Ciullo, resistente 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con ricorso ritualmente depositato,  parte  ricorrente  proponeva
opposizione avverso il verbale di 
    contestazione n. 132 elevato il 26 settembre 2005  dalla  Polizia
Municipale di Carovigno e notificato il 24 ottobre 2005. 
    Parte   ricorrente   contestava   il   provvedimento   reso   per
illegittimita' dello stesso. Instaurato il giudizio, veniva  esperita
prova testimoniale. Una volta  precisate  le  conclusioni,  la  causa
veniva introitata per la decisione. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    Il ricorso e' fondato e merita accoglimento. 
    Le argomentazioni addotte dal ricorrente, in  presenza  di  prova
testimoniale a riguardo, si reputano condivisibili. 
    Infatti a seguito  della  modifica  legislativa  intervenuta,  il
fermo amministrativo nella fattispecie oggetto  del  giudizio  e'  da
ritenere implicitamente abrogato, perche' sostituito dalla confisca. 
    La norma sembra anticostituzionale nel momento  in  cui  sanziona
con la confisca la violazione commessa dal ricorrente mentre  analoga
sanziona non e' prevista nel caso in cui il conducente di un auto non
allacci le cinture di sicurezza o nel caso in cui  trasporti  carichi
sporgenti oltre i limiti ammessi dal C.d. 
    La questione non sembra  di  poco  conto  atteso  che  la  stessa
violazione e' punita  diversamente  nelle  due  ipotesi  per  cui  si
potrebbe  ipotizzare  una  palese  violazione   dell'art.   3   della
Costituzione.