Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso  la  quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei
confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta
Regionale  pro  tempore  per  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  24  settembre  2010  n.  11,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.  149  del
27 settembre 2010, recante «Norme per la copertura delle  perdite  di
esercizio  degli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  pugliese
(SSR)», giusta  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  18
novembre 2010. 
    Con la legge regionale n. 11 del 24 settembre 2010, che consta di
due articoli, la Regione Puglia ha dettato  norme  per  la  copertura
delle  perdite  di  esercizio  degli  enti  del  servizio   sanitario
regionale (SSR). 
    L'articolo 1, comma 1, della legge in questione, dispone  che,  a
valere sul bilancio di previsione 2010, le somme  resesi  disponibili
per effetto dell'applicazione della sanzione  di  cui  al  comma  15,
lettera a) dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, convertito
nella legge n.  123/2008  (consistente  nell'impossibilita',  per  la
regione o provincia autonoma  che  si  sia  resa  inadempiente  degli
obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno relativo agli anni
2008-2011,   di   impegnare,   nell'anno    successivo    a    quello
dell'inadempienza spese correnti,  spese  correnti,  al  netto  delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale  minimo
dei corrispondenti impegni  effettuati  nell'ultimo  triennio),  sono
destinate a copertura delle perdite d'esercizio degli Enti del SSR al
31 dicembre 2010 per un ammontare pari  ad  euro  62.979.376,93.  Gli
stanziamenti non impegnabili per effetto della  sanzione  di  cui  al
comma 15, lettera a) dell'art. 77-ter del decreto-legge n.  112/2008,
convertito nella legge n. 123/2008 ricompresi nella tabella  allegata
alla legge finanziano, per competenza e cassa, il capitolo  di  nuova
istituzione (C.N.I.) - unita' previsionale  di  base  (upb)  05.05.03
«Spese per il sostegno all'equilibrio economico degli  enti  del  SSR
finanziate con diminuzioni di stanziamento di spesa corrente» . 
    L'articolo 1, comma 2, della legge regionale in questione dispone
che, a valere sul bilancio di previsione  2011,  le  somme  derivanti
dalla dovuta diminuzione sugli stanziamenti di spesa,  ai  sensi  del
comma 3, dell'art. 77-ter del decreto-legge n.  112/2008,  convertito
nella legge n. 113/2008 - in forza del quale, in attesa dei risultati
della sperimentazione sui saldi di cui al comma 2, il complesso delle
spese di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato  ai  sensi
del comma 4 (vale a dire all'esito dell'addizione alle spese correnti
delle spese in conto capitale, al netto delle spese per la sanita'  e
delle spese per la concessione di crediti) non puo' esser  superiore,
per  l'anno  2009,  al  corrispondente  complesso  di  spese   finali
determinate sulla base  dell'obiettivo  programmatico  per  il  2008,
diminuito dello 0,6%, e, per gli anni 2010 e  2011,  non  puo'  esser
rispettivamente superiore al complesso delle spese  finali  dell'anno
precedente, calcolato  assumendo  il  pieno  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, aumentato dell'1,0% per l'anno 2010  e  diminuito
dello 0,9% per l'anno 2011 - sono destinate a copertura delle perdite
di esercizio degli Enti del SSR al 31 dicembre 2010 per un  ammontare
pari ad Euro 12.593.000,00, prevedendo l'iscrizione di  tale  importo
sul capitolo di spesa C.N.I. - upb 05.05.03 «Spese  per  il  sostegno
all'equilibrio economico degli enti del SSR  finanziate  in  base  al
comma 3 dell'art. 77-ter del decreto-legge  n.  112/2008,  convertito
nella legge n. 133/2008». 
    Il comma 3 dell'art. 1 della legge  prevede  che,  a  valere  sul
bilancio  2011,  le  somme  derivanti  dai  risparmi  relativi   agli
interessi dovuti sui mutui, e individuate con gli stessi  criteri  di
cui al comma  4-octies  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.  2/2010,
convertito nella legge n. 42/2010 - a norma del quale le regioni, cui
si  applicano  limiti  alla  spesa,  possono  ridefinire  il  proprio
obiettivo  di   cassa   attraverso   una   corrispondente   riduzione
dell'obiettivo degli  impegni  di  parte  corrente  e  relativi  agli
interessi  passivi  ed  oneri  finanziari  diversi,  alla  spesa   di
personale, alla produzione di servizi in economia e  all'acquisizione
di servizi di  forniture,  calcolata  con  riferimento  agli  impegni
correnti dell'ultimo esercizio in cui la  regione  ha  rispettato  il
patto di stabilita' - sono destinate a  copertura  delle  perdite  di
esercizio degli Enti del SSR al 31 dicembre 2011,  per  un  ammontare
pari a Euro 12.593.000,00 prevedendo l'iscrizione  di  tale  importo,
per competenza e cassa, su un apposito capitolo di spesa C.N.I. - upb
05.05.03- «Spese per il sostegno all'equilibrio economico degli  Enti
del SSR finanziate con risparmi da minori interessi sui mutui». 
    L'art. 2 della  legge  dispone  che  la  stessa  cessa  di  avere
efficacia  qualora  non  intervenga  la  sottoscrizione  dell'accordo
previsto dall'art. 1, comma 180 della  legge  n.  311/2005  (rectius:
legge n. 311/2004) - vale a dire  l'accordo  tra  il  Ministro  della
Salute, il Ministro  dell'economia  e  della  finanze  e  la  regione
interessata  atto  ad  individuare  gli   interventi   necessari   al
raggiungimento dell'equilibrio economico, nel  rispetto  dei  livelli
essenziali di  assistenza  e  degli  adempimenti  di  cui  all'intesa
prevista  dal  comma  173,  accordo  alla   cui   sottoscrizione   e'
subordinata la riattribuzione alla regione  interessata  del  maggior
finanziamento in maniera parziale e graduale,  subordinatamente  alla
verifica dell'attuazione del programma operativo di riorganizzazione,
di riqualificazione o di potenziamento del SSR - nei termini  fissati
dall'art. 2, comma 97 della legge n. 191/2009 ( a norma del quale  le
regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre  2009
un accordo ai sensi dell'art. 1, comma 189 della legge  n.  301/2004,
con il relativo piano di  rientro  possono  formalmente  chiedere  di
sottoscrivere il medesimo accordo, entro il 30 aprile  2010,  con  la
previsione della perdita della maggior quota di finanziamento in caso
di mancata sottoscrizione dell'accordo  entro  i  successivi  novanta
giorni) e prorogati con  l'art.  2,  comma  2  del  decreto-legge  n.
125/2010, convertito, con  modificazioni  nella  legge  n.  163/2010,
limitatamente alla Regione Puglia fino al 15 ottobre 2010,  salva  la
possibilita' che, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e dei rapporti  con
le regioni e per la coesione territoriale, sia differito  il  termine
per la sottoscrizione dell'accordo in questione fino al  15  dicembre
2010). 
    E' avviso del Governo che, con la disposizione  in  epigrafe,  la
Regione Puglia abbia travalicato i limiti fissati dalla  Costituzione
alla propria competenza legislativa, come si confida di dimostrare in
appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1)Violazione degli articoli  117,  comma  3  e  119,  comma  2  della
Costituzione, in relazione al all'art. 77-ter  del  decreto-legge  n.
112/2008, convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.  133/2008,
all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, dell'art. 2, comma 97
della legge n. 191/2010 dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  n.
125/2010, convertito nella legge n. 163/2010, e dell'art. 2, comma 97
della legge n. 2, comma 97 della legge n. 191/2010. 
    L'articolo 1 della legge regionale impugnata in  questa  sede  si
conforma  alla  disciplina  statale  dettata  dall'art.  77-ter   del
decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni  nella  legge
n. 133/2008, che, con le disposizioni contenute nei commi da 2  a  19
definisce il cosiddetto patto di  stabilita'  interno  relativo  agli
anni 2008-2011, vale  a  dire  il  complesso  delle  norme  volte  al
contenimento della spesa delle regioni e delle province  autonome  ed
alla realizzazione degli obiettivi  della  finanza  pubblica  per  il
triennio 2009-2011. 
    A tal fine il legislatore regionale pugliese ha previsto  che,  a
valere sul bilancio di previsione del 2010, le  somme  che  si  siano
rese disponibili a seguito dell'applicazione della  sanzione  di  cui
all'art. 77-ter, comma 15 del decreto-legge n.  112/2008,  convertito
con modificazioni nella legge n. 133/2008, siano  destinate,  per  un
certo ammontare, alla copertura delle perdite d'esercizio degli  enti
del Servizio sanitario regionale. 
    Si e' inoltre previsto, a valere sul bilancio del  2011,  che  le
somme derivanti dalla diminuzione degli stanziamenti di spesa di  cui
all'art.  77,  comma  3  del  d.l.  n.   112/2008,   convertito   con
modificazioni nella legge n. 133/2008, nonche' le somme derivanti dai
risparmi relativi agli interessi dovuti sui mutui-individuate  con  i
criteri di cui  all'art.  4,  comma  4-octies  del  decreto-legge  n.
2/2010, convertito con modificazioni nella legge  n.  42/2010,  siano
destinate alla copertura delle perdite di esercizio  degli  enti  del
SSR al 31 dicembre 2010 per gli ammontari stabiliti dalla legge. 
    Ma tale previsione e' vanificata dal  disposto  dell'art.  2  che
dispone  la  cessazione  dell'efficacia  della  legge  in   questione
nell'ipotesi in cui non sia  stato  sottoscritto  l'accordo  previsto
dall'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004  per  il  rientro  dal
deficit sanitario nei termini previsti dalle  disposizioni  di  legge
ivi citate. 
    In tal modo la Regione Puglia si e' sottratta,  in  primo  luogo,
all'ottemperanza agli obblighi derivanti dalle regole  del  patto  di
stabilita' interno, non garantendo il rispetto delle disposizioni  di
cui ai commi 3 e  15,  lettera  a)  del  decreto-legge  n.  112/2006,
convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, ed all'art.  4,
comma  4-octies  del  decreto-legge   n.   2/2010,   convertito   con
modificazioni nella legge n. 42/2010. 
    In secondo luogo la Regione Puglia, con la legge in questione, si
e' altresi' sottratta al rispetto delle disposizioni  in  materia  di
rientro dal deficit sanitario. 
    L'accordo di cui all'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004 e'
subordinato alla verifica  dell'effettiva  attuazione  da  parte  del
programma  operativo  di  riorganizzazione,  riqualificazione  o   di
potenziamento del Servizio sanitario regionale da parte delle regioni
(come la Puglia) in cui si sia registrato un disavanzo di gestione in
materia sanitaria. 
    La stipulazione di tale accordo e' condizione necessaria  per  la
riattribuzione alla regione interessata del finanziamento integrativo
a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164 e comma  173  della
legge n. 311/2004. 
    Ne  consegue  che  l'esclusione  dell'operativita'  delle   norme
contenute nell'art. 1 della legge in questione (norme preordinate  al
rientro graduale dal  disavanzo  sanitario)  nel  caso  in  cui,  non
essendo stata verificata l'attuazione del programma in questione, non
si sia addivenuti alla stipulazione dell'accordo di cui  all'art.  1,
comma  180  della  legge  n.  311/2004,  comporta  la   vanificazione
dell'efficacia di tale disposizione. 
    Le disposizioni legislative statali che fissano limiti  di  spesa
alle Regioni ed agli enti locali o che comunque fissano obiettivi  di
riequilibrio della finanza pubblica  e  che  non  prevedano  in  modo
esaustivo strumenti o modalita' per  il  perseguimento  dei  suddetti
obiettivi, ed incidano  temporaneamente  su  una  complessiva  e  non
trascurabile   voce   di   spesa,   possono   qualificarsi   principi
fondamentali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  (cfr.,  ex
plurimis, Corte  costituzionale,  sentenza  n.  94  del  2009;  Corte
costituzionale, sentenza n. 333/2010). 
    Ne consegue che la violazione di siffatte norme  statali  ridonda
necessariamente nella violazione  del  combinato  disposto  dell'art.
117, comma 3, e dell'art.  119,  comma  2,  della  Costituzione,  che
attribuisce  allo  Stato  una  potesta'  legislativa  concorrente  in
materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema
tributario.