Sentenza 
 
nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti  sorti  a  seguito
dei seguenti atti: a) decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere  generale  della
Ragioneria generale della Regione siciliana del 28  luglio  2009;  b)
circolare dell'Assessorato del turismo,  delle  comunicazioni  e  dei
trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) nota  del  dirigente  generale
del Dipartimento regionale trasporti e  comunicazioni  della  Regione
siciliana del  25  agosto  2009,  protocollo  n.  471;  d)  nota  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato  generale  per  la  finanza  delle
pubbliche amministrazioni - Ufficio  IX,  del  24  ottobre  2008,  n.
0111774;  e)  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; f) circolare
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
10 luglio 2009, R.U. 70058; g) decreto del Ministro dei trasporti del
5 marzo 2008, n. 66T; h) nota del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC; giudizi  promossi  con
due ricorsi della Regione siciliana, con un  ricorso  del  Presidente
del Consiglio dei ministri e  con  un  altro  ricorso  della  Regione
siciliana, notificati il 24 dicembre 2008, il  10  settembre,  il  23
ottobre e il  23  novembre  2009,  depositati  in  cancelleria  il  2
gennaio, il 17 settembre, il 27  ottobre  e  il  2  dicembre  2009  e
rispettivamente iscritti ai nn. 1, 7, 13 e 14 del registro  conflitti
tra enti 2009. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri e della Regione siciliana; 
    udito nell'udienza pubblica  del  30  novembre  2010  il  Giudice
relatore Franco Gallo; 
    uditi gli avvocati Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana  e
l'avvocato dello  Stato  Giuseppe  Albenzio  per  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 24 dicembre 2008 e depositato il 2
gennaio 2009 (r. confl. enti n. 1 del 2009), la Regione siciliana  ha
sollevato - in riferimento all'art. 36  del  proprio  statuto  (regio
decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455,  recante  «Approvazione
dello  Statuto  della  Regione  siciliana»,  convertito  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli artt. 2 e 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,  n.  1074  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   siciliana   in   materia
finanziaria), e agli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 17  dicembre  1953,  n.  1113  (Norme  di
attuazione dello  Statuto  della  Regione  siciliana  in  materia  di
comunicazioni e trasporti) - conflitto di attribuzione nei  confronti
dello Stato, in relazione alla nota  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  Dipartimento  ragioneria  generale  dello  Stato   -
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni -
Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774. 
    Premette  la  ricorrente  che,  con  la  nota  impugnata,   viene
affermata  la  spettanza  allo  Stato  delle  entrate  relative  alle
operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via
telematica utilizzando  il  sistema  informatico  del  Ministero,  da
soggetti terzi  rispetto  agli  uffici  pubblici,  quali  imprese  di
revisione o studi di consulenza, pur se riconosciuti  ed  autorizzati
ad operare dall'Assessorato regionale del turismo,  dei  trasporti  e
delle comunicazioni. 
    La Regione riferisce che l'Assessorato regionale del turismo, dei
trasporti e delle comunicazioni  ha  realizzato,  nell'ambito  di  un
programma di informatizzazione degli uffici della Sicilia, iniziative
volte a semplificare  e  migliorare  le  procedure  di  pagamento  ed
accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione mediante  la
smaterializzazione dei bollettini di  conto  corrente  postale.  Tali
diritti - in base al decreto dell'Assessorato del  bilancio  e  delle
finanze dell'8 agosto 2008 recante la ripartizione in capitoli  delle
unita' revisionali di base del bilancio di previsione  della  Regione
per l'anno finanziario  2008  -  sono  incamerati  dalla  Regione  ai
capitoli n. 1983 e n. 1984 dello stato di  previsione  delle  entrate
dell'Assessorato regionale, Rubrica Dipartimento trasporti, titolo  I
entrate correnti. Anche il Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei
trasporti terrestri - prosegue la ricorrente - ha avviato un  analogo
percorso di informatizzazione del sistema  di  pagamento,  stipulando
una  convenzione  in  esclusiva  con  la   s.p.a.   Poste   italiane;
convenzione alla quale la Regione non ha aderito. 
    Riferisce, altresi' che, a  settembre  e  a  novembre  del  2007,
l'amministrazione regionale ha invitato il Ministero dei Trasporti  a
fornire il programma  applicativo  per  la  connessione  del  sistema
informatico regionale a quello nazionale; ha poi inviato  la  nota  8
febbraio 2008, n. 320, con  cui  ha  richiesto  l'accertamento  delle
entrate riscosse nel territorio della Regione. Il Ministero,  con  la
nota  14  febbraio  2008,  n.  0014656,  ha  comunicato  di  ritenere
spettanti allo Stato le entrate relative alle  operazioni  effettuate
in via telematica utilizzando il sistema informatico  del  Ministero,
da soggetti terzi rispetto agli uffici  pubblici,  quali  imprese  di
revisione o studi di consulenza, pur se riconosciuti  ed  autorizzati
ad operare dall'Amministrazione regionale, e ha prospettato, in  caso
di disaccordo, l'interruzione dei collegamenti. Tale orientamento  e'
stato poi ulteriormente precisato con la nota impugnata, con  cui  il
Ministero ha affermato che alla Regione siciliana spettano le imposte
di bollo  riscosse  nel  suo  territorio  per  l'effettuazione  delle
operazioni ma non anche i diritti  costituenti  corrispettivo  di  un
servizio  reso  dallo  Stato   per   mezzo   dei   soggetti   privati
convenzionati. 
    La ricorrente prosegue  riferendo  che,  mentre  attualmente  gli
utenti versano i diritti in conto corrente postale o  con  versamento
telematico al Banco di Sicilia su capitoli di bilancio della Regione,
il Ministero minaccia di interrompere  il  servizio  informatico  ove
detti versamenti non vengano effettuati sul  conto  corrente  postale
intestato al Ministero stesso. La pretesa  statale  riguarderebbe  la
titolarita'  dei  corrispettivi  relativi  a  operazioni  svolte   da
soggetti diversi dagli uffici periferici del Ministero dei  trasporti
trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R.  n.
1113 del 1953. La ricorrente richiama l'art. 2 del  decreto-legge  21
dicembre 1966, n. 1090 (Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, a
norma del quale: «in materia di veicoli a motori e della loro  guida,
di navi e  galleggianti  impiegati  per  la  navigazione  interna,  i
richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti  specificati  nella
tabelle da 1 a 6 annesse al presente decreto, comprensivi delle spese
per moduli di domanda e stampati,  nonche'  di  ogni  altra  spesa  e
prestazione relative alle operazioni  richieste».  Richiama  altresi'
l'art. 3 dello stesso  decreto-legge,  il  quale  prevede  che  detti
diritti, unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai
documenti, sono pagati dagli  interessati  anticipatamente,  mediante
versamento in conto corrente postale. Ricorda,  poi,  che  l'art.  4,
comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2004) ha  previsto  un  processo  di  semplificazione  di
procedure e adempimenti di competenza del  Ministero  dei  trasporti,
attraverso una gestione informatizzata di tutti i pagamenti su  conto
corrente postale a qualsiasi  titolo  dovuti;  processo  da  attuarsi
mediante convenzione con la  s.p.a.  Poste  italiane,  attraverso  la
realizzazione, gestione e sviluppo  di  infrastrutture  tecnologiche,
procedure applicative e informazione  dell'utenza.  Tale  convenzione
consente attualmente che i pagamenti vengano corrisposti in tutto  il
territorio con modalita' telematica. 
    Quanto agli evocati artt. 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater  del  d.P.R.
n. 1113 del 1953, la ricorrente evidenzia che essi prevedono che:  a)
«1.  La  regione  siciliana   esercita,   nell'ambito   del   proprio
territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e  periferici
dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i  trasporti
regionali di  qualsiasi  genere,  ai  sensi  dell'articolo  20  e  in
relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto. 2.
La regione siciliana  esercita  nell'ambito  del  proprio  territorio
tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in  materia
di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova
autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre  1986,  n.
870, e successive modifiche e integrazioni,  ai  sensi  dell'articolo
20, comma primo, secondo periodo,  e  comma  secondo  dello  statuto,
secondo le direttive del Governo dello Stato» (art.  1);  b)  «1.  Al
fine di assicurare il piu' efficace coordinamento  tra  le  attivita'
dell'Amministrazione statale e di quella  regionale  in  ordine  alle
funzioni trasferite dal comma 2 dell'articolo  1  ed  in  particolare
allo  scopo  di  conseguire  l'uniforme  attuazione  sul   territorio
dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in
materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di
esami di guida, e' costituito presso la regione siciliana un comitato
di coordinamento composto da due funzionari designati  dal  Ministero
dei trasporti e della navigazione, da due  funzionari  designati  dal
presidente della regione e da un esperto della materia, che funge  da
presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal presidente
della regione. Le determinazioni del comitato  sono  comunicate  agli
organi competenti  dello  Stato  e  della  regione  siciliana»  (art.
2-bis); c) «Al fine di garantire la necessaria uniformita'  operativa
per   quanto   concerne   le   funzioni    svolte    con    l'ausilio
dell'informatica,  gli  uffici  di  cui  all'articolo  2,  comma   1,
utilizzano le procedure dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero dei  trasporti  e  della  navigazione  e  i  protocolli  di
trasmissione compatibili con il medesimo sistema  informativo»  (art.
2-ter, comma 1); d) «La determinazione dei  rimborsi  spettanti  alla
regione siciliana per le  spese  sostenute  in  ordine  all'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, al netto dei  proventi
derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 2,
comma 1, che affluiscono direttamente alla regione, e' effettuata con
cadenza biennale mediante intesa tra  il  Governo  ed  il  presidente
della regione, in  modo  da  assicurare  risparmi  di  spesa  per  il
bilancio dello Stato» (art. 2-quater, comma 1); e) «I costi sostenuti
dalla regione siciliana in sede di determinazione dei  rimborsi  sono
quantificati sulla base» dei costi di personale e di funzionamento da
determinare  in  misura  pari  alla  media   nazionale   per   uffici
corrispondenti  per  tipo  di   funzioni   e   carichi   di   lavoro,
contabilizzata  ogni  biennio  e  delle  spese  per  investimenti  da
determinare entro i limiti di quanto preventivamente  concordato  per
ogni biennio (art. 2-quater, comma 2). 
    La ricorrente lamenta che, da tale complesso di disposizioni,  il
Ministero ricava che i corrispettivi relativi alle operazioni  svolte
da soggetti diversi dagli uffici periferici trasferiti, e  cioe'  dai
cosiddetti sportelli telematici dell'automobilista e  dai  centri  di
revisione,  non  spettano  alla  Regione,  nonostante  tali  soggetti
svolgano  attivita'  a  tutti  gli  effetti  assimilabili  a   quelle
esercitate  presso  gli  uffici  provinciali  della   motorizzazione.
Contraddittoriamente cioe' - ad avviso della stessa ricorrente  -  il
Ministero conclude che alla Regione  competono  soltanto  i  proventi
derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici  della  motorizzazione
trasferiti; e cio', perche' il Ministero stesso sostiene di essere il
soggetto  erogatore  del  servizio,  con  conseguente  lesione  delle
attribuzioni costituzionali regionali. 
    In  particolare,  la  pretesa  dello   Stato   sui   diritti   di
motorizzazione violerebbe gli artt. 1,  2-bis,  2-ter,  2-quater  del
d.P.R. n. 1113 del 1953. 
    Sostiene la ricorrente di avere, ai sensi dell'art.  17,  lettera
a),  dello  statuto  di   autonomia,   una   competenza   legislativa
concorrente  in  materia  di  trasporti   di   interesse   regionale,
esercitata al fine di soddisfare  le  condizioni  particolari  e  gli
interessi propri della Regione. Ai sensi del successivo art. 20 dello
statuto, il Presidente  e  gli  Assessori  regionali  svolgono  anche
funzioni amministrative proprie nelle materie di cui agli  artt.  14,
15 e 17 e, secondo le direttive del Governo, nelle altre materie  non
comprese nei predetti articoli. 
    Ricorda la stessa ricorrente che: a) nell'ambito delle  norme  di
attuazione in materia di trasporti, l'evocato art. 1  del  d.P.R.  n.
1113 del 1953 attribuisce alla  Regione  tutte  le  competenze  degli
organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le
comunicazioni ed i trasporti regionali  e  l'esercizio  di  tutte  le
attribuzioni degli  organi  periferici  dello  Stato  in  materia  di
motorizzazione; b) l'art. 2 dello stesso decreto, per l'esercizio del
trasferimento delle funzioni di cui al precedente  articolo,  prevede
il passaggio alle dipendenze della Regione  degli  uffici  periferici
del ministero dei trasporti (salvo  i  centri  prova  dei  veicoli  a
motore e dispositivi di cui alla legge 10 dicembre 1986, n. 870);  c)
il successivo art. 2-quater prevede il sistema di determinazione  dei
rimborsi spettanti alla Regione per l'esercizio delle spese sostenute
in ordine all'esercizio delle funzioni di cui al precedente  art.  1,
comma 2; spese dalle quali vanno sottratti  i  proventi  direttamente
percepiti dagli uffici trasferiti, che affluiscono alla Regione. 
    L'introduzione a livello  nazionale  dello  sportello  telematico
dell'automobilista, ad opera del d.P.R. 19 settembre 2000, n.  358  -
prosegue la Regione - ha  comportato  che  le  imposte  e  i  diritti
relativi alle operazioni di motorizzazione  espletabili  mediante  la
procedura  di  sportello  telematico  e  indicati   nella   circolare
ministeriale 6 maggio 2003, n.  1670/M360,  vengano  dagli  operatori
privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente  versati
allo Stato e non piu' agli uffici periferici regionali e,  per  essi,
all'Istituto cassiere, con l'indebita  conseguenza  dell'attribuzione
allo Stato di un gettito che spetterebbe, invece, alla Regione. 
    La ricorrente lamenta che la  legge  istitutiva  dello  sportello
dell'automobilista  non  avrebbe  mai  potuto  modificare  le   norme
statutarie e quelle di  attuazione  che  attribuiscono  alla  Regione
tutti i diritti spettanti per le operazioni svolte  dagli  uffici  di
motorizzazione trasferiti, operazioni  alle  quali  vanno  assimilate
quelle svolte dai centri privati autorizzati dalla stessa Regione.  A
tale conclusione non potrebbe  ostare  l'evocato  art.  2-quater  del
d.P.R. n. 1113 del 1953 - il quale prevede  l'afflusso  diretto  alle
casse regionali  delle  sole  entrate  direttamente  percepite  dagli
uffici trasferiti  -  perche'  tale  disposizione  «non  consente  di
sottrarre artatamente le funzioni trasferite  agli  uffici  regionali
attribuendo allo Stato i servizi affidati in concessione  a  soggetti
privati ma che andrebbero  svolti  dagli  uffici  aventi  sede  nella
Regione siciliana». Sempre per la ricorrente, la tesi di controparte,
se ritenuta per ipotesi  fondata,  «condurrebbe  ad  una  onerosa  ed
illogica partita di giro, in quanto, diminuendo le entrate  derivanti
dalle  operazioni  direttamente   svolte   dagli   uffici   pubblici,
comporterebbe la necessaria e proporzionale variazione in aumento del
contributo statale di cui all'art. 2-quater» del d.P.R. n.  1113  del
1953.  Tale  tesi,  sarebbe,  peraltro,  «basata  su   una   speciosa
attribuzione  allo  Stato  del  servizio,  enfatizzando  il   momento
informatico senza tener conto del  fatto  che,  se  il  soggetto  che
effettua la digitazione dell'operazione non e'  un  dipendente  degli
uffici della motorizzazione della Sicilia, non va  trascurato  che  a
fronte di  tale  minima  circostanza  rimangono  invece  in  capo  ai
suddetti uffici tutte  le  attivita'  antecedenti  e  consequenziali,
previste dalla legge»;  e,  in  particolare:  a)  il  rilascio  delle
autorizzazioni e la stipula  delle  convenzioni  con  i  privati;  b)
l'acquisizione, i  controlli  e  la  successiva  archiviazione  della
documentazione inerente la singola operazione di revisione effettuata
dalle imprese di cui all'art. 80 del d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285
(Nuovo  codice  della  strada);  c)  i  controlli  sia  tecnici   che
amministrativi sulle revisioni effettuate  da  tali  imprese;  d)  la
gestione delle richieste di documentazione  e  di  verifica  avanzate
dagli organi di polizia e la tenuta degli  archivi;  e)  i  controlli
relativi allo sportello  telematico  dell'automobilista  e  tutte  le
attivita'   riguardanti   le   verifiche   amministrative,   compresa
l'archiviazione e la custodia dei fascicoli. 
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. 
    La difesa dello Stato rileva  preliminarmente  l'inammissibilita'
del conflitto, perche' «la posizione dell'Amministrazione statale  in
ordine  alla  spettanza  allo  Stato  delle  entrate  relative   alle
operazioni di motorizzazione di cui si discute e' stata espressa  per
la prima volta con la nota 14/2/2008 n. 0014656 del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti [...] non impugnata, e  solo  ribadita
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota 24/10/2008 n.
0111774 [...] oggetto del presente ricorso». 
    Per il resistente, il ricorso e', comunque, infondato nel merito,
in primo luogo,  perche'  le  entrate  relative  alle  operazioni  di
motorizzazione non sono riconducili alla categoria dei tributi di cui
all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Esse, infatti, non  sarebbero
«un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o  altro  Ente
Pubblico,  destinato  al  soddisfacimento  di  bisogni   pubblici   e
rapportato   alla   capacita'   contributiva,   presa   a   base    e
giustificazione del concorso alla spesa pubblica di cui  all'art.  53
della Costituzione». Sarebbero, invece, riconducibili alla  categoria
giuridica    della    tariffa,     che     «si     configura     come
corrispettivo-copertura, versato da un cittadino in riferimento ad un
servizio richiesto ed erogato». 
    Sempre  per  il  resistente,  sussiste  un  secondo  profilo   di
infondatezza del ricorso. Rileva la difesa dello Stato che l'art.  80
del d.lgs. n. 285 del 1992, disciplinando i criteri, modi e tempi per
l'effettuazione della revisione generale o parziale  delle  categorie
di veicoli a motore e dei loro rimorchi,  contempla  al  comma  8  la
possibilita', per il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
di affidare in concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad
imprese di autoriparazione che abbiano determinate caratteristiche. A
cio' deve aggiungersi che l'art. 2-ter del d.P.R. n.  1113  del  1953
prevede che gli uffici di cui all'art.  2,  comma  1,  utilizzano  le
procedure dei sistemi informativi automatizzati  del  Ministero  e  i
protocolli  di  trasmissione  compatibili  con  il  medesimo  sistema
informativo. 
    3. - Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  ribadito  quanto  gia'
sostenuto nell'atto di  costituzione,  aggiungendo,  quale  ulteriore
motivo di  inammissibilita'  del  conflitto,  che  quest'ultimo  «non
sembra  configurare  alcuna  reale   vindicatio   potestatis   quanto
esclusivamente una vindicatio rei».  Si  tratterebbe,  cioe'  di  una
pretesa a contenuto esclusivamente patrimoniale  che  non  coinvolge,
neppure  mediatamente,  l'accertamento  della  violazione  di   norme
attributive di competenza di rango costituzionale. 
    4. - Con ricorso notificato il 10 settembre 2009 e depositato  il
17 settembre 2009  (r.  confl.  enti  n.  7  del  2009),  la  Regione
siciliana ha sollevato - in riferimento all'art. 36 dello statuto  di
autonomia, agli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e agli  artt.
1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, del d.P.R. n. 1113 del 1953 - conflitto di
attribuzione nei confronti dello  Stato,  in  relazione  ai  seguenti
atti: a) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del  10  luglio  2009,  n.  0003662;  b)  circolare  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
10 luglio 2009, R.U. 70058, di attuazione del  suddetto  decreto;  c)
decreto del Ministro dei trasporti del  5  marzo  2008,  n.  66T,  in
quanto allegato alla predetta circolare. 
    Tali  atti  sono   impugnati   «in   relazione   alla   implicita
affermazione della spettanza allo Stato delle entrate  relative  alle
operazioni  di  motorizzazione  effettuate  dai  centri  privati   di
revisione dei veicoli  operanti  in  Sicilia  ed  effettuate  in  via
telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero  e  della
minacciata sospensione dei collegamenti telematici in caso di mancato
versamento dei diritti». 
    Lamenta, in  particolare,  la  ricorrente  che  il  Ministero  ha
fornito istruzioni  ai  centri  di  revisione  privati  operanti  sul
territorio nazionale, senza escludere  quelli  operanti  in  Sicilia,
indicando  le  modalita'  di  versamento  allo  Stato   dei   diritti
concernenti le operazioni di  revisione  dei  veicoli  a  motore  con
modalita' di versamento diretto allo Stato  operanti  dal  17  agosto
2009. Le nuove procedure - prosegue la ricorrente - prevedono che, in
mancanza di versamento allo Stato dei diritti  di  motorizzazione,  i
centri di revisione non potranno continuare a fruire del collegamento
telematico col Ministero per l'elaborazione e la stampa dei tagliandi
di revisione. 
 
              La Regione formula due motivi di censura 
 
    Con il primo motivo, si  deduce  la  violazione  degli  artt.  1,
2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. n. 1113 del 1953, che reca le norme
di attuazione dello statuto speciale in materia  di  comunicazione  e
trasporti. 
    Al riguardo, la Regione svolge argomentazioni analoghe  a  quelle
svolte nel conflitto n. 1 del 2009, affermando  di  avere,  ai  sensi
dell'art. 17, lettera a), e dell'art. 20 dello statuto  speciale,  la
competenza legislativa concorrente e la competenza amministrativa  in
materia di trasporti di interesse regionale. Sostiene, inoltre,  che:
a) l'art. 1 del d.P.R. n. 1113 del 1953 le ha attribuito, in  materia
di comunicazione e di trasporti regionali, le competenze degli organi
centrali e periferici dello Stato e, in materia di motorizzazione, le
competenze degli organi periferici  dello  Stato;  b)  l'art.  2  del
citato d.P.R. n. 1113  del  1953  ha  previsto  in  via  generale  il
passaggio alle dipendenze della regione degli uffici  periferici  del
ministero dei trasporti; c) l'art. 2-quater dello stesso  decreto  ha
previsto il sistema di determinazione  dei  rimborsi  spettanti  alla
Regione per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio
di tali funzioni; «spese  dalle  quali  vanno  sottratti  i  proventi
direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alla
regione». 
    Con il secondo motivo  di  doglianza,  la  ricorrente  deduce  la
violazione dell'art. 36 dello statuto di autonomia e degli artt. 2  e
4 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto tali  norme  attribuirebbero
alla Regione siciliana  tutte  le  entrate  tributarie  erariali,  in
qualsiasi modo  denominate,  il  cui  presupposto  d'imposta  si  sia
verificato nell'ambito  della  stessa  Regione  -  con  le  eccezioni
previste dal secondo comma dell'art. 36 dello statuto, e dall'art.  2
del d.P.R. n. 1074 del 1965 -, incluse quelle che, sebbene relative a
fattispecie tributarie maturate nell'ambito  regionale,  affluiscono,
per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati  fuori  dal
territorio della Regione. 
    La  ricorrente  rileva,  in   proposito,   che   i   diritti   di
motorizzazione «non appaiono qualificabili come entrate derivanti  da
un'attivita' economica svolta dal Ministero delle infrastrutture,  ma
costituiscono un tributo obbligatorio per un servizio  (la  revisione
periodica) del pari obbligatorio». Per la Regione, tali diritti  «non
si configurano come la remunerazione di una prestazione economica (le
operazioni tecniche di revisione sono oggetto di  separato  pagamento
al centro  di  revisione)  ma  costituiscono  vere  e  proprie  tasse
corrisposte in relazione al servizio richiesto  e  che,  relative  ad
operazioni effettuate  in  Sicilia,  vanno  attribuite  alla  regione
stessa». Essi, infatti, «non  possono  che  avere  la  stessa  natura
tributaria riconosciuta da codesta Corte con sentenza n. 156/1990  ai
diritti di segreteria sui contratti  e  sugli  altri  atti  rogati  o
ricevuti in forma pubblica amministrativa  o  a  mezzo  di  scrittura
privata», sul rilievo che «il criterio distintivo della tassa, o piu'
in generale  del  tributo,  dal  corrispettivo  e'  il  carattere  di
funzione pubblica alla quale si riferisce la riscossione». 
    La Regione sostiene, inoltre, che la revisione  dei  veicoli  ben
puo' essere assimilata alla revisione delle  patenti  di  guida,  che
deve essere considerata attivita' amministrativa regionale. 
    5. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. 
    La difesa dello Stato rileva  preliminarmente  l'inammissibilita'
del conflitto, perche' la posizione dell'Amministrazione  statale  in
ordine  alla  spettanza  allo  Stato  delle  entrate  relative   alle
operazioni di motorizzazione di cui si discute e' stata espressa  per
la prima volta  con  la  nota  14  febbraio  2008,  n.  0014656,  del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non impugnata, e  solo
ribadita con la  nota  24  ottobre  2008,  n.  0111774,  oggetto  del
conflitto n. 1 del 2009. 
    Per il resistente, il ricorso e', comunque, infondato nel merito,
in primo luogo,  perche'  le  entrate  relative  alle  operazioni  di
motorizzazione non sono riconducibili alla  categoria  giuridica  del
tributo,  ma  a  quella  della  tariffa,  che  «si   configura   come
corrispettivo-copertura, versato da un cittadino in riferimento ad un
servizio richiesto ed erogato». 
    Infatti, le suddette entrate sono i corrispettivi delle attivita'
di cui all'art. 80, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 2000, consistenti
nella verifica della correttezza dei versamenti e delle operazioni di
revisione ed  aggiornamento  manuale  della  carta  di  circolazione;
attivita'  che,  nella  procedura  informatizzata,  corrispondono  al
«servizio reso dal CED del  Ministero  Infrastrutture  attraverso  il
sistema  informatizzato  deputato  dal  Codice  della   Strada   alla
gestione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei
Veicoli». 
    Anche dall'intenzione del legislatore - prosegue la difesa  dello
Stato - risulta che i prelievi  di  cui  e'  causa  hanno  natura  di
tariffe. Infatti, i tre decreti  ministeriali  (decreto  10  novembre
1994, n. 751, art. 2, comma 1; decreto 22 marzo 1999, n. 143, art. 2,
comma 1; decreto 2 agosto 2007, n. 161, art. 2) che,  nel  tempo,  ne
hanno fissato gli importi vi si riferiscono espressamente come a  una
«tariffa». 
    Ne' potrebbe ritenersi che la Regione abbia correttamente operato
ponendo in essere una propria e distinta procedura informatizzata per
l'accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione attraverso
la smaterializzazione dei bollettini di conto  corrente  postale.  Il
resistente rileva, sul punto, che l'evocato articolo 2-ter del d.P.R.
n. 1113 del 1953 prevede che gli uffici di cui all'articolo 2,  comma
1, utilizzano i sistemi informativi automatizzati del  Ministero  dei
trasporti  e  della  navigazione  e  i  protocolli  di   trasmissione
compatibili con il  medesimo  sistema  informativo;  con  la  duplice
conseguenza che  «certamente  la  Regione  siciliana  avrebbe  potuto
fruire  delle  procedure  dei   sistemi   informativi   automatizzati
dell'Amministrazione centrale e dei protocolli  di  trasmissione  con
essi compatibili», ma non esiste alcun «obbligo per l'Amministrazione
centrale  di  predisporre  protocolli  per  consentire  l'accesso  ai
sistemi operativi del proprio CED di un diverso sistema (che peraltro
si avvale del portale di un ente privato) predisposto dalla Regione». 
    Con riferimento alla tesi della ricorrente, secondo  la  quale  i
proventi dei diritti di motorizzazione le dovrebbero essere destinati
in quanto funzionali all'espletamento di una serie di  attivita'  che
gli uffici  della  Regione  esercitano  in  maniera  prodromica  alla
concessione e, successivamente, in sede di  vigilanza  amministrativa
sui  soggetti  concessionari,  l'Avvocatura  dello  Stato  svolge  le
seguenti considerazioni: a) tale  affermazione  contraddice  la  tesi
della  stessa  Regione,  secondo  cui  i  diritti  di  cui   trattasi
costituiscono una tassa; b) «gli importi da  corrispondersi  sul  c/c
9001 diritti di motorizzazione [...] costituiscono  evidentemente  il
rimborso del costo dell'operazione informatizzata di  verifica  delle
operazioni di revisione e rilascio  dei  tagliandi  di  aggiornamento
nonche'  contributo  alla  gestione  e  alla   tenuta   dell'Archivio
Nazionale dei Veicoli»; c) tali importi sono definiti  dalla  tabella
3, punto 2, della legge n. 870 del 1986, «la quale ricomprende  anche
i diritti di motorizzazione per l'ipotesi di duplicati di  patente  o
di carta di circolazione per smarrimento  o  furto:  tutte  procedure
gestite, con modalita' informatizzate, a  livello  centrale,  per  le
quali mai e' stata messa in discussione la spettanza dei  diritti  in
parola  allo  Stato,   proprio   perche'   questi   costituivano   la
determinazione amministrativa del costo del servizio reso  attraverso
tali procedure»; d) la procedura  afferente  alla  revisione  tecnica
delle patenti e' attivita' amministrativa  della  Regione  siciliana,
perche' e' gestita  esclusivamente  dagli  uffici  provinciali  della
Regione stessa, senza che l'amministrazione statale debba fare nulla;
al contrario, l'attivita'  di  rinnovo  di  validita'  della  patente
richiede la stampa in sede centralizzata del tagliando di  convalida,
e pertanto pacificamente richiede la corresponsione  dei  diritti  di
motorizzazione all'Amministrazione centrale. 
    In conclusione, per la difesa dello Stato, risulta evidente  che,
a fronte di un'operazione di revisione periodica di  veicolo,  devono
essere corrisposti, a titolo di tariffa: i diritti di motorizzazione,
quale rimborso forfetario del servizio reso dal  CED  del  Ministero,
nonche' «l'importo di 45  euro,  quale  remunerazione  -  di  importo
determinato in via amministrativa - del servizio reso dall'officina».
Costituisce, invece, vera e propria tassa il versamento  dell'imposta
di bollo. 
    6. - Con unica memoria depositata in prossimita' dell'udienza  in
relazione sia al conflitto n. 1 del 2009 sia al conflitto  n.  7  del
2009, la Regione siciliana ha ribadito quanto  gia'  richiesto  e  ha
svolto alcune considerazioni in punto di fatto. 
    La   ricorrente   evidenzia,   in   particolare,    che    «prima
dell'attivazione del portale dell'Automobilista,  il  data  base  era
tenuto dal Ministero ed aperto all'immissione dei dati da  parte  dei
concessionari regionali senza che la corresponsione dei diritti  alla
Regione fosse stata mai contestata. Il mero  trasferimento  da  parte
del Ministero del data base ad un soggetto convenzionato  attiene  al
momento finale delle operazione di  revisione  e  non  giustifica  la
pretesa, comunque sproporzionata, di una innovazione delle  modalita'
di erogazione del servizio che giustifichi anche  la  spettanza  allo
Stato  dei  diritti  connessi.  Questi,  infatti,   spettano   ancora
all'Amministrazione regionale che  eroga  materialmente  il  servizio
attraverso propri concessionari  e  svolge  tutte  le  attivita'  che
stanno a monte  della  registrazione  del  dato  finale».  Evidenzia,
inoltre, la  stessa  ricorrente  che  la  semplice  variazione  delle
modalita' di gestione dell'archivio telematico non puo' esonerare  il
Ministero dall'obbligo di assicurare alla  Regione,  e  per  essa  ai
soggetti privati concessionari, l'accesso al suo data base. 
    7. - Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  ribadito  quanto  gia'
sostenuto nell'atto di costituzione. 
    Con separata istanza, ha richiesto la trattazione  congiunta  dei
giudizi per conflitto fra enti n. 1, n. 7, n. 13 e n. 14 del 2009. 
    8. - Con ricorso notificato il 23 novembre 2009 e  depositato  il
27 novembre successivo (r. confl. enti n. 13 del 2009), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato ha sollevato - in riferimento  agli  artt.  114,
120 e 117, primo comma, Cost.  (quest'ultimo  per  il  tramite  della
Direttiva CE del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE, relativa ai
documenti di immatricolazione dei veicoli),  al  principio  di  leale
collaborazione, nonche' all'art. 36 dello  statuto  speciale  e  agli
artt. 1, commi 2 e 4, e 2-ter del d.P.R. n. 1113 del 1953 - conflitto
di attribuzione nei confronti della Regione siciliana,  in  relazione
ai  seguenti  atti:  a)  il  decreto  del  dirigente   generale   del
Dipartimento regionale trasporti e  comunicazioni  e  del  ragioniere
generale della Ragioneria generale della  Regione  siciliana  del  28
luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
siciliana del 21 agosto 2009, parte I, n. 39, con il quale viene dato
«incarico all'Istituto Cassiere di provvedere a partire dal 17 agosto
2009 oltre che al rilascio  della  ricevuta  dell'avvenuto  pagamento
anche al rilascio del  tagliando  di  revisione  secondo  le  vigenti
specifiche,  integrato  con  l'intestazione   Regione   siciliana   -
Dipartimento   comunicazioni   e   trasporti»;   b)   la    circolare
dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del
18 agosto 2009, n.  5,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana del 28 agosto 2009, parte I, n. 40, con cui  si  da
attuazione  al  suddetto  decreto,   definendo,   tra   l'altro,   le
caratteristiche dei tagliandi di revisione emessi  e  illustrando  le
modalita' di accesso al servizio di  verifica  dell'autenticita'  dei
tagliandi di revisione emessi dalle imprese di autoriparazione aventi
sede in Sicilia, dandone comunicazione, tra l'altro,  alle  forze  di
polizia; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale
trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009,
protocollo  n.  471,  con  cui  viene  comunicato  al  Ministero  dei
trasporti il contenuto dei suddetti provvedimenti e  si  richiede  al
Ministero stesso un  incontro  al  fine  di  stabilire  le  modalita'
operative concernenti la «necessaria integrazione» dei dati  relativi
alle revisioni effettuate in Sicilia dalle imprese di autoriparazione
«con quelli contenuti nel data base nazionale». 
    Il ricorrente - dopo avere svolto preliminarmente  argomentazioni
analoghe a quelle gia' svolte nei suoi atti difensivi nei giudizi per
conflitto di attribuzione n. 1 e n. 7 del 2009 - lamenta che gli atti
censurati ledono le  attribuzioni  che  gli  derivano  dagli  evocati
parametri. 
    Essi violerebbero, in primo luogo, l'art. 1, commi  2  e  4,  del
d.P.R. n. 1113 del 1953, perche' le indicate  modalita'  di  rilascio
dei tagliandi  di  aggiornamento  della  carta  di  circolazione  per
avvenuta  revisione  dei  veicoli  compromettono  l'uniformita'   sul
territorio  nazionale  delle  operazioni  tecniche   concernenti   la
completezza dell'archivio nazionale dei veicoli di cui  all'art.  226
del codice della strada e sulla circolazione internazionale. 
    Sarebbe violato, in secondo luogo, l'art.  36  dello  statuto  di
autonomia, perche' gli  atti  censurati  attribuiscono  alla  Regione
siciliana i diritti relativi alle operazioni di  motorizzazione,  pur
avendo questi natura non di tributi  (come  richiesto  dallo  statuto
d'autonomia), ma di tariffa e, pertanto,  non  essendo  di  spettanza
regionale. 
    Il ricorrente lamenta, in terzo luogo,  la  violazione  dell'art.
2-ter del d.P.R. n. 1113 del 1953, sostenendo che gli atti  impugnati
pongono in essere una propria e distinta procedura informatizzata per
l'accertamento  dei   diritti   di   motorizzazione   attraverso   la
«smaterializzazione dei bollettini di conto corrente postale». 
    E' evocato, in quarto luogo, l'art. 117, primo comma, Cost.,  per
il tramite del diritto comunitario in tema di archivio nazionale  dei
veicoli (Direttiva CE del Consiglio 29 aprile 1999,  n.  1999/37/CE),
sul rilievo che non  e'  propria  «delle  attribuzioni  degli  organi
periferici  dello  Stato  la  decisione  unilaterale  di:  sospendere
l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli  da  parte  delle
officine site sul territorio siciliano; costituire [...] un  archivio
separato da quello nazionale per  la  registrazione  delle  revisioni
effettuate;  provvedere   autonomamente   all'aggiornamento   di   un
documento nazionale, emesso  dalle  strutture  centrali  dello  Stato
sulla base di standard comunitari (la carta di circolazione)». 
    Gli atti oggetto di ricorso si porrebbero, in  quinto  luogo,  in
contrasto con l'art. 117, primo comma,  Cost.,  per  il  tramite  del
diritto comunitario in tema di circolazione dei veicoli  e  controlli
di polizia  -  rappresentato  da  numerosi  regolamenti  e  direttive
soltanto indicati nel ricorso - perche' ostacolano il controllo della
polizia  italiana  e  dei  paesi  dell'Unione   effettuato   mediante
l'«anagrafe nazionale dei veicoli (CED motorizzazione)». 
    Sarebbe violato, in settimo luogo, l'art. 120 della Costituzione,
perche' gli atti in questione pongono limitazioni  alla  liberta'  di
circolazione. 
    Sono evocati, in ottavo luogo, l'art. 114 Cost. e il principio di
leale collaborazione, sul rilievo che la Regione non ha competenza ad
adottare gli atti oggetto di  conflitto  e,  in  ogni  caso,  avrebbe
dovuto attendere l'esito del giudizio per conflitto n. 1 del 2009. 
    9. - Si e' costituita la  Regione  siciliana,  chiedendo  che  il
ricorso sia dichiarato  inammissibile  o,  in  subordine,  infondato,
sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nei giudizi  r.
confl. enti n. 1 e n. 7 del 2009. 
    Quanto  alle  singole  censure,  la  resistente  rileva  che:  a)
l'obbligo  di  utilizzare  le  procedure  dei   sistemi   informativi
automatizzati del Ministero dei trasporti si applica solo agli uffici
trasferiti alla Regione e non anche alle officine di autoriparazione,
con la conseguenza che la  Regione,  nel  raccogliere  i  dati  delle
revisioni effettuate da queste ultime, «ha  esercitato  autonomamente
le proprie funzioni, senza violare alcuna disposizione di legge»;  b)
«la produzione autonoma del tagliando di  revisione  da  parte  della
Regione non crea  alcun  problema  nella  circolazione  comunitaria»,
anche  perche'  «vi  sono  paesi  europei  nei  quali   l'annotazione
dell'esito  delle  revisioni  differisce  da  un  ente   territoriale
rispetto ad un altro  di  uno  stesso  Stato»;  c)  «l'intento  della
Regione non e' quello  di  sospendere  l'aggiornamento  dell'archivio
nazionale dei veicoli, avendo manifestato ripetutamente  la  volonta'
di trasferire i dati con le modalita'  stabilite  dal  Ministero  dei
Trasporti»; d) l'unico servizio reso  dal  Ministero  in  materia  di
motorizzazione consiste nel consentire la consultazione dell'archivio
nazionale dei veicoli per mezzo di un portale  pubblico  (il  portale
dell'automobilista);  e)  il  diritto  comunitario  non  e'  violato,
perche' le operazioni di revisione vengono espletate  con  le  stesse
modalita'   vigenti   in   campo   comunitario   e   nazionale,    le
caratteristiche del tagliando riportante l'esito della revisione sono
le stesse di quelle dei tagliandi stampati nelle  altre  Regioni,  ad
eccezione dell'annotazione Regione  siciliana;  f)  il  principio  di
leale collaborazione non e' violato, perche' «la stampa dei tagliandi
da parte della Regione  a  seguito  delle  revisioni  non  altera  il
sistema unitario di archiviazione dei dati se non per il rifiuto  del
Ministero di recepire quelli raccolti in Sicilia senza  il  pagamento
allo Stato dei diritti controversi». 
    10. - Con memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  ribadito  quanto  gia'
sostenuto nel ricorso. 
    11. - Con ricorso notificato il 23 novembre 2009 e depositato  il
2 dicembre successivo (r. confl. enti n. 14  del  2009),  la  Regione
siciliana ha sollevato - in riferimento agli artt. 17, lettera a),  e
20 dello statuto speciale e agli artt. 1, comma 1, e 2-ter del d.P.R.
n. 1113 del 1953 - conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello
Stato, in relazione alla nota del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  del  14  settembre  2009,  n.  75/RC,   che   rifiuta
«l'integrazione dei dati relativi alla  revisione  degli  autoveicoli
raccolti  dall'Istituto  cassiere  della   Regione   con   l'Archivio
nazionale veicoli». 
    La ricorrente svolge preliminarmente  argomentazioni  analoghe  a
quelle gia' svolte nei ricorsi per conflitto di attribuzione n.  1  e
n. 7 del 2009 e lamenta, nel merito, che  l'atto  censurato  lede  le
attribuzioni che le derivano  dagli  evocati  parametri,  perche'  fa
venire meno l'obbligo del Ministero di consentire l'accesso ai propri
sistemi informativi da parte sia degli uffici trasferiti alla Regione
sia dei centri privati che agiscono su autorizzazione di tali  uffici
e, di conseguenza, «impedisce  alla  regione  il  corretto  ed  utile
esercizio delle funzioni amministrative proprie e reca  disagio  agli
utenti che, effettuata in  Sicilia  la  revisione  presso  un  centro
autorizzato e  pur  ottenendo  l'annotazione  della  revisione  sulla
propria carta di circolazione non possono registrare tale  operazione
presso l'Archivio nazionale». 
    12. - Si e' costituito in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso e  rilevando  preliminarmente
l'inammissibilita'  del  conflitto,  sulla  base  di   argomentazioni
analoghe a quelle gia' svolte in relazione ai giudizi r. confl.  enti
n. 1 e n. 7 del 2009. 
    13. - Con memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  ribadito  quanto  gia'
sostenuto nell'atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione siciliana (r. confl. enti n. 1, n. 7 e n. 14  del
2009) ha proposto ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato, in relazione a diversi atti del Ministero  dell'economia
e delle  finanze,  aventi  ad  oggetto  la  spettanza  delle  entrate
relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in  Sicilia  da
soggetti  quali  imprese  di  revisione   o   studi   di   consulenza
riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del
turismo, dei trasporti  e  delle  comunicazioni  e  le  modalita'  di
collegamento di tali soggetti al sistema informatico statale. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri (r. confl.  enti  n.  13
del 2009) ha proposto  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti della Regione siciliana, in relazione a diversi atti  della
stessa Regione,  aventi  anch'essi  ad  oggetto  la  spettanza  delle
entrate relative alle  operazioni  di  motorizzazione  effettuate  in
Sicilia  da  soggetti  privati  autorizzati   e   le   modalita'   di
collegamento di tali soggetti al sistema informatico statale. 
    2. -  I  proposti  ricorsi  prospettano  motivi  di  impugnazione
analoghi, avendo per oggetto - come visto - la spettanza allo Stato o
alla Regione siciliana delle  entrate  relative  alle  operazioni  di
motorizzazione effettuate in Sicilia da soggetti terzi rispetto  agli
uffici pubblici, nonche' le  modalita'  di  collegamento  al  sistema
informatico dello Stato. Tali  elementi  di  connessione  inducono  a
disporre la riunione dei giudizi, perche' questi siano congiuntamente
trattati e decisi. 
    3. - In relazione ai ricorsi proposti  dalla  Regione  siciliana,
l'Avvocatura  generale  dello   Stato   ha   sollevato   un'eccezione
preliminare di inammissibilita', rilevando che gli atti impugnati con
i conflitti n. 1, n. 7 e n. 14 del  2009  hanno  carattere  meramente
confermativo o consequenziale rispetto alla nota  del  Ministero  dei
trasporti,  Dipartimento  trasporti  terrestri,   personale,   affari
generali e pianificazione generale dei trasporti, 14  febbraio  2008,
n. 0014656 - Dip. 4, con la quale lo Stato aveva gia'  rivendicato  a
se' le entrate relative alle operazioni di motorizzazione  effettuate
in Sicilia  da  soggetti  quali  imprese  di  revisione  o  studi  di
consulenza riconosciuti ed autorizzati  ad  operare  dall'Assessorato
regionale del turismo, dei trasporti e delle  comunicazioni  e  aveva
gia' affermato la necessita' che detti soggetti fossero collegati  al
sistema informatico  statale,  secondo  le  modalita'  fissate  dallo
stesso Ministero. 
    Rileva la difesa erariale che  tale  ultima  nota  non  e'  stata
impugnata, con la conseguenza che l'affermazione della spettanza allo
Stato delle  entrate  che  ne  sono  oggetto  non  puo'  piu'  essere
contestata. 
    L'eccezione e' fondata. 
    3.1. - Con il ricorso r. confl. enti n. 1 del  2009,  la  Regione
siciliana ha sollevato -  in  riferimento  all'art.  36  del  proprio
statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455,  recante
«Approvazione dello  Statuto  della  Regione  siciliana»,  convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli artt. 2 e  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,  n.  1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria), e agli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 17  dicembre  1953,  n.  1113  (Norme  di
attuazione dello  Statuto  della  Regione  siciliana  in  materia  di
comunicazioni e trasporti) - conflitto di attribuzione nei  confronti
dello Stato, in relazione alla nota  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  Dipartimento  ragioneria  generale  dello  Stato   -
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni -
Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774.  La  ricorrente  lamenta
che, con la nota impugnata, viene affermata la spettanza  allo  Stato
delle entrate relative alle operazioni di  motorizzazione  effettuate
in Sicilia da soggetti «terzi» rispetto agli uffici  pubblici,  quali
imprese di revisione o studi di consulenza, pur  se  riconosciuti  ed
autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale  del  turismo,  dei
trasporti e delle comunicazioni. 
    Con il ricorso r. confl. enti n. 7 del 2009, la Regione siciliana
ha sollevato -  in  riferimento  ai  medesimi  parametri  di  cui  al
precedente ricorso - conflitto di attribuzione  nei  confronti  dello
Stato, in relazione ai seguenti atti: a)  il  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i  trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  del  10  luglio
2009, n. 0003662; b) la circolare del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U.  70058,  di
attuazione del suddetto decreto;  c)  il  decreto  del  Ministro  dei
trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T, in quanto allegato alla  predetta
circolare.  La  ricorrente  censura  tali  atti  «in  relazione  alla
implicita affermazione  della  spettanza  allo  Stato  delle  entrate
relative alle operazioni  di  motorizzazione  effettuate  dai  centri
privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in
via telematica utilizzando il sistema  informatico  del  Ministero  e
della minacciata sospensione dei collegamenti telematici in  caso  di
mancato versamento dei diritti». 
    Con il ricorso  r.  confl.  enti  n.  14  del  2009,  la  Regione
siciliana ha sollevato - in riferimento agli artt. 17, lettera a),  e
20 dello statuto speciale e agli artt. 1, comma 1, e 2-ter del d.P.R.
n. 1113 del 1953 - conflitto di attribuzione, in relazione alla  nota
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del  14  settembre
2009, n. 75/RC,  lamentando  che  con  tale  atto  lo  Stato  rifiuta
«l'integrazione dei dati relativi alla  revisione  degli  autoveicoli
raccolti  dall'Istituto  cassiere  della   Regione   con   l'Archivio
nazionale veicoli». 
    3.2. - Deve rilevarsi preliminarmente che il presupposto di fatto
da cui muove la difesa dello Stato - secondo cui gli  atti  impugnati
con i conflitti n. 1, n. 7 e n. 14 del 2009 hanno carattere meramente
confermativo  o  consequenziale  rispetto  ad  una  precedente   nota
ministeriale - e' corretto. 
    La nota 14 febbraio 2008, n. 0014656, e'  stata  impugnata  dalla
Regione  siciliana  con  ricorso  per  conflitto   di   attribuzione.
Tuttavia, tale ricorso e' stato dichiarato  inammissibile  da  questa
Corte, per difetto di notificazione, con l'ordinanza n. 409 del 2008. 
    Secondo quanto emerge dalla prospettazione della stessa  Regione,
gli atti impugnati con i ricorsi n. 1, n. 7 e n. 14 del 2009 hanno un
contenuto confermativo di quello della suddetta nota.  La  ricorrente
sostiene,  infatti,  che  anch'essi  sono  diretti  ad  affermare  la
spettanza allo  Stato  delle  entrate  relative  alle  operazioni  di
motorizzazione effettuate in Sicilia da soggetti privati riconosciuti
ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei
trasporti e delle comunicazioni ed ad imporre che tali soggetti siano
collegati  al  sistema  informatico  statale,  secondo  le  modalita'
fissate dallo Stato. 
    3.3. - Si pone, quindi, il problema  se  l'impugnazione,  tramite
ricorso per conflitto fra enti, di un atto che conferma, riproduce  o
attua il contenuto di un precedente atto sia preclusa  dalla  mancata
valida impugnazione dell'atto originario. 
    Al problema deve essere data soluzione positiva, nel senso  della
sussistenza di una tale preclusione. 
    La giurisprudenza di questa Corte afferma infatti, fin dalle  sue
prime pronunce, che  il  conflitto  di  attribuzione  e'  ammissibile
allorche'  la  lesione  della  competenza  derivi  immediatamente   e
direttamente dall'atto impugnato ed e', invece, inammissibile qualora
l'atto  impugnato  «ripeta  identicamente  il   contenuto   o   [...]
costituisca una mera e necessaria esecuzione» di un altro  atto  «che
ne costituisca il precedente logico e giuridico» (sentenze n. 472 del
1975, n. 32 del 1958  e  n.  18  del  1956).  In  altri  termini,  in
relazione  ad  atti  meramente  confermativi  o  consequenziali,   il
«conflitto difetterebbe degli essenziali requisiti dell'originarieta'
e dell'attualita', dovendosi in tali ipotesi riconoscere che [...] il
ricorso rivolto  alla  prospettazione  del  conflitto  [...]  avrebbe
dovuto essere avanzato a proposito dell'atto che  lo  aveva  causato,
[...] entro il relativo termine» (sentenza n. 206 del 1975). 
    In  particolare,  questa  Corte  ha  ripetutamente   sottolineato
«l'inammissibilita'  dei  ricorsi  per  conflitto   di   attribuzione
proposti  contro   atti   meramente   consequenziali   (confermativi,
riproduttivi,  esplicativi,  esecutivi,  etc.)   rispetto   ad   atti
anteriori, non impugnati, con i quali era gia'  stata  esercitata  la
competenza contestata (v., ad esempio, sentenze n. 63 del 1965, n. 94
e n. 112 del 1972, n. 28 del 1979).  In  tali  ipotesi,  infatti,  si
verifica una decadenza dall'esercizio dell'azione, che, a  differenza
delle posizioni sostanziali, e' pur sempre disponibile, per il  fatto
che  in  siffatta  evenienza,  attraverso  l'impugnazione   dell'atto
meramente  consequenziale,  si  tenta,  in   modo   surrettizio,   di
contestare giudizialmente l'atto di  cui  quello  impugnato  e'  mera
conseguenza e per il quale e' gia' inutilmente spirato il termine» di
sessanta giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 39 della  legge
11 marzo 1953, n.  87,  entro  il  quale  il  ricorso  doveva  essere
proposto (sentenza n. 525 del 1990; in senso analogo, sentenza n.  84
del 1976). 
    Tale orientamento deve qui essere confermato. 
    Infatti, la decadenza fissata dall'art. 39 della legge n. 87  del
1953 non ha nulla a che vedere con la disponibilita' della competenza
costituzionale,  perche'  ha  per  oggetto  l'esercizio   dell'azione
diretta alla proposizione del conflitto, «azione  che,  a  differenza
delle posizioni sostanziali, e' pur sempre disponibile» (sentenza  n.
525 del 1990). Ne consegue l'impossibilita' di mettere in discussione
il riparto delle competenze costituzionali, impugnando atti meramente
confermativi o consequenziali rispetto ad altri per i quali sia  gia'
inutilmente spirato il termine di proponibilita' del ricorso. 
    Non potrebbe osservarsi al riguardo che il conflitto deve  essere
in ogni caso ammesso, in quanto la sua mancata proposizione entro  il
termine decadenziale di sessanta giorni, fissato dall'art.  39  della
legge n. 87 del 1953, si risolverebbe altrimenti in un non consentito
atto  di  disposizione  dell'attribuzione  costituzionale  da   parte
dell'ente. In questo  senso  hanno  argomentato  alcune  non  recenti
pronunce di questa Corte (sentenze n. 171 del 1971, n. 3 del 1964, n.
58 del 1959, n. 77 del 1958, n. 44 del 1957), cui fanno mero richiamo
le sentenze n. 95 del 2003 e n. 389 del 1995, sul rilievo che oggetto
del conflitto  non  e'  tanto  la  legittimita'  dell'atto  che  l'ha
generato,  quanto  la  lesione  delle   attribuzioni   costituzionali
dell'ente; attribuzioni che non sono disponibili, perche'  discendono
direttamente da norme costituzionali, con la conseguenza che ad  esse
non puo' applicarsi l'istituto dell'acquiescenza. 
    Tale interpretazione non puo' peraltro essere condivisa. 
    In primo luogo, va rilevato che, benche' l'oggetto del  conflitto
sia  la  lesione   delle   attribuzioni   costituzionali   dell'ente,
all'accertamento di tale lesione si puo' pervenire solo attraverso la
tempestiva impugnazione dell'atto che  si  assume  l'abbia  prodotta.
Infatti, l'indicato art. 39 individua,  quale  condizione  necessaria
per promuovere il conflitto, l'impugnazione dell'atto, precisando che
«Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il
conflitto di attribuzione e  specificare  l'atto  dal  quale  sarebbe
stata invasa la sfera di competenza, nonche'  le  disposizioni  della
Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate». 
    In secondo luogo, va  osservato  che  la  Corte  -  nelle  citate
sentenze n. 95 del 2003, n. 389 del 1995, n. 58 del 1993 e n. 278 del
1991 - fa rientrare nella nozione di acquiescenza anche  il  caso  in
cui l'ente  titolare  della  competenza  costituzionale  non  impugni
l'atto che lede tale competenza nel termine decadenziale di  sessanta
giorni; considera, cioe', il mancato rispetto di tale  termine  quale
atto di disposizione della  competenza  da  parte  dell'ente.  Questa
interpretazione  conduce,  pero',  alla  conseguenza  di   attribuire
all'ente  un'assoluta  discrezionalita'  nel  decidere   quale   atto
impugnare nell'ambito di una successione di atti di contenuto analogo
parimenti lesivi di una stessa competenza costituzionale, conseguenza
che e' vietata dallo stesso art. 39 della legge n. 87  del  1953,  il
quale - come appena visto -  allo  scopo  di  garantire  la  certezza
dell'assetto delle competenze costituzionali, stabilisce il momento a
partire dal quale  tale  assetto  non  puo'  piu'  essere  contestato
mediante lo strumento del conflitto. Appare,  percio',  evidente  che
detta  decadenza  dalla  proposizione   del   conflitto   costituisce
un'ipotesi del tutto diversa da quella dell'acquiescenza ad  atti  di
disposizione  della  competenza  costituzionale  -   vietata   invece
dall'ordinamento - quali sono quelli  di  rinuncia  (espressa  o  per
comportamenti concludenti) ad  impugnare  l'atto  lesivo  manifestata
prima della scadenza del termine decadenziale. 
    3.5. - Ne deriva, in conclusione, che nei conflitti fra  enti  la
mancata impugnazione di un atto preclude l'impugnazione di  atti  che
rispetto  a  questo  siano  meramente  confermativi,  riproduttivi  o
esecutivi. Pertanto,  nel  caso  in  esame,  deve  essere  dichiarata
l'inammissibilita' dei ricorsi n. 1, n. 7 e n. 14 del  2009,  perche'
gli atti impugnati hanno un contenuto che conferma quello della  nota
del  Ministero  dei  trasporti,  Dipartimento  trasporti   terrestri,
personale, affari generali e pianificazione generale  dei  trasporti,
14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4, non validamente impugnata. 
    4. - Quanto al conflitto r. confl. enti n. 13 del 2009,  proposto
dallo Stato nei confronti della Regione, va preliminarmente  rilevato
che esso ha per oggetto: a) il decreto  del  dirigente  generale  del
Dipartimento regionale trasporti e  comunicazioni  e  del  ragioniere
generale della Ragioneria generale della  Regione  siciliana  del  28
luglio 2009, con il quale viene dato «incarico all'Istituto  Cassiere
di provvedere a partire dal 17 agosto  2009  oltre  che  al  rilascio
della  ricevuta  dell'avvenuto  pagamento  anche  al   rilascio   del
tagliando di revisione secondo le vigenti specifiche,  integrato  con
l'intestazione  Regione  siciliana  -  Dipartimento  comunicazioni  e
trasporti»; b)  la  circolare  dell'Assessorato  del  turismo,  delle
comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5,  con  cui  si
attua il suddetto decreto, definendo, tra l'altro, le caratteristiche
dei tagliandi di revisione  emessi  e  illustrando  le  modalita'  di
accesso al servizio di verifica dell'autenticita'  dei  tagliandi  di
revisione emessi dalle imprese  di  autoriparazione  aventi  sede  in
Sicilia, dandone comunicazione, tra l'altro, alle forze  di  polizia;
c)  la  nota  del  dirigente  generale  del  Dipartimento   regionale
trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009,
protocollo  n.  471,  con  cui  viene  comunicato  al  Ministero  dei
trasporti il contenuto dei suddetti provvedimenti e  si  richiede  al
Ministero stesso un  incontro  al  fine  di  stabilire  le  modalita'
operative concernenti la «necessaria integrazione» dei dati  relativi
alle revisioni effettuate in Sicilia dalle imprese di autoriparazione
«con quelli contenuti nel data base nazionale». 
    Lo  Stato  lamenta  la  lesione   di   diverse   sue   competenze
costituzionali, fra cui quelle fissate dall'art. 1, commi 2  e  4,  e
dall'art. 2-ter del d.P.R. n. 1113 del 1953. Tali parametri sarebbero
violati perche':  a)  le  modalita'  di  rilascio  dei  tagliandi  di
aggiornamento della carta di circolazione per avvenuta revisione  dei
veicoli previste dagli atti censurati compromettono l'uniformita' sul
territorio nazionale e nell'ambito della circolazione  internazionale
delle operazioni tecniche concernenti  la  completezza  dell'archivio
nazionale dei veicoli di cui all'art. 226 del codice della strada; b)
gli atti impugnati pongono in essere una propria e distinta procedura
informatizzata  per  l'accertamento  dei  diritti  di  motorizzazione
attraverso la «smaterializzazione dei bollettini  di  conto  corrente
postale». 
    La censura e' fondata, con conseguente assorbimento  delle  altre
censure proposte. 
    L'art.  2-ter  del  d.P.R.  n.  1113  del  1953,  evocato   dalla
ricorrente, e' evidentemente finalizzato  a  garantire  l'uniformita'
delle operazioni di  revisione  su  tutto  il  territorio  nazionale,
attraverso l'utilizzazione di un sistema  informatico  centralizzato.
Esso, infatti, stabilisce, al comma 1, che «Al fine di  garantire  la
necessaria uniformita' operativa  per  quanto  concerne  le  funzioni
svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'articolo
2,  comma  1,  utilizzano  le  procedure  dei   sistemi   informativi
automatizzati del Ministero dei trasporti e  della  navigazione  e  i
protocolli  di  trasmissione  compatibili  con  il  medesimo  sistema
informativo». In altri termini, spetta allo Stato e non alla  Regione
siciliana stabilire le modalita' operative del sistema e i protocolli
di funzionamento, cui  tutti  gli  utenti  senza  distinzioni  devono
adeguarsi, cosi' evitando anche ricadute negative in sede di concreta
applicazione da parte delle competenti autorita' amministrative. 
    Ne  consegue  l'illegittimita'   dei   provvedimenti   impugnati,
perche', secondo l'evocata norma di attuazione statutaria, la Regione
siciliana non puo' creare un proprio  sistema  informatico  e  propri
tagliandi di revisione diversi da quelli statali, ne' puo' pretendere
che lo Stato modifichi i protocolli di accesso al proprio sistema per
consentire un'integrazione con il sistema informatico della Regione.